Art. 82.
Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.
Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalita' di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.
Il ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
((Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si puo' ripetere per una sola volta.
I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave))
Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.
Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalita' di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.
Il ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
((Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si puo' ripetere per una sola volta.
I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave))