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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO
RG 7512 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 4/06/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. TOTI ADRIANA) Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 contumace Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 24/02/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...] formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata per i periodi e con le modalità di cui in premessa;
1 B) accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 alla liquidazione delle differenze retributive maturate in ragione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e non applicati;
C) e per l'effetto condannare la società
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore a pagare al sig. Parte_1 la somma complessiva di € 1.069, 04, al lordo delle ritenute di legge ivi compreso il T.F.R. per i titoli indicati in ricorso, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU in caso di puntuale contestazione dei conteggi prodotti. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. Non si costituiva in giudizio la parte resistente. All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015. Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la
“specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i
2 fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione devono essere ricostruiti, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, come segue. Il ricorrente risulta formalmente assunto dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato part-time con decorrenza dal 2 Dicembre 2021 al 28 Febbraio 2022 (doc. 1, 2, 3 ric.), con inquadramento nel livello professionale B1 del CCNL Cooperative sociali con la qualifica di operatore socio assistenziale e con orario di lavoro di 24 ore settimanali. Tuttavia, come allegato in ricorso, in realtà, l'istruttoria svolta ha confermato che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la cooperativa sociale già dal 23 Novembre 2021. Infatti, i testi escussi, CP_1
e entrambi attendibili e Testimone_1 Testimone_2 muniti di piena conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato tale circostanza. Inoltre, risulta dimostrato che il rapporto di lavoro è cessato nel Dicembre successivo, anche perché la struttura di accoglienza di risulta essere stata chiusa dalla (all.5). Pt_2 CP_3
Ancora, i testi escussi hanno confermato i giorni e gli orari di lavoro come indicati in ricorso. Non risulta intervenuto alcun pagamento della retribuzione. Ebbene, alla luce di tali circostanze di fatto, i fatti costitutivi dei diritti di credito azionati dal ricorrente risultano dimostrati. Pertanto, in base alle ore lavorate ed alla qualifica per cui è stato assunto il sig. è titolare di un credito nei confronti Parte_1 della società resistente pari ad € 1.069,04 come da conteggi allegati al ricorso, che risultano correttamente elaborati sulla base di esatte poste contabili. In particolare, sono dovute le seguenti voci stipendiali:
3 Complessivamente, il ricorso deve dunque essere accolto. Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
condanna la società 59 CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare
[...] al sig. la somma complessiva di € 1.069, Parte_1
04, al lordo delle ritenute di legge, per i titoli indicati in motivazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo, come per legge;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 395,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 24/06/2025 Si comunichi
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
4
RG 7512 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 4/06/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. TOTI ADRIANA) Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 contumace Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 24/02/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...] formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata per i periodi e con le modalità di cui in premessa;
1 B) accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 alla liquidazione delle differenze retributive maturate in ragione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e non applicati;
C) e per l'effetto condannare la società
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore a pagare al sig. Parte_1 la somma complessiva di € 1.069, 04, al lordo delle ritenute di legge ivi compreso il T.F.R. per i titoli indicati in ricorso, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU in caso di puntuale contestazione dei conteggi prodotti. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. Non si costituiva in giudizio la parte resistente. All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015. Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la
“specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i
2 fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione devono essere ricostruiti, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, come segue. Il ricorrente risulta formalmente assunto dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato part-time con decorrenza dal 2 Dicembre 2021 al 28 Febbraio 2022 (doc. 1, 2, 3 ric.), con inquadramento nel livello professionale B1 del CCNL Cooperative sociali con la qualifica di operatore socio assistenziale e con orario di lavoro di 24 ore settimanali. Tuttavia, come allegato in ricorso, in realtà, l'istruttoria svolta ha confermato che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la cooperativa sociale già dal 23 Novembre 2021. Infatti, i testi escussi, CP_1
e entrambi attendibili e Testimone_1 Testimone_2 muniti di piena conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato tale circostanza. Inoltre, risulta dimostrato che il rapporto di lavoro è cessato nel Dicembre successivo, anche perché la struttura di accoglienza di risulta essere stata chiusa dalla (all.5). Pt_2 CP_3
Ancora, i testi escussi hanno confermato i giorni e gli orari di lavoro come indicati in ricorso. Non risulta intervenuto alcun pagamento della retribuzione. Ebbene, alla luce di tali circostanze di fatto, i fatti costitutivi dei diritti di credito azionati dal ricorrente risultano dimostrati. Pertanto, in base alle ore lavorate ed alla qualifica per cui è stato assunto il sig. è titolare di un credito nei confronti Parte_1 della società resistente pari ad € 1.069,04 come da conteggi allegati al ricorso, che risultano correttamente elaborati sulla base di esatte poste contabili. In particolare, sono dovute le seguenti voci stipendiali:
3 Complessivamente, il ricorso deve dunque essere accolto. Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
condanna la società 59 CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare
[...] al sig. la somma complessiva di € 1.069, Parte_1
04, al lordo delle ritenute di legge, per i titoli indicati in motivazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo, come per legge;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 395,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 24/06/2025 Si comunichi
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
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