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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/10/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr Filippo Labellarte presidente
- dr. Luciano Guaglione consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 994/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 626 /2023 pubblicata il 7.03.2023
TRA
(avv.to Lamacchia Pasquale) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to TO Pier Giorgio) Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 3.10.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 14/11/2012 La otteneva dal Tribunale di Foggia decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 935/2012 con il quale intimava a il pagamento della Parte_1 somma di €.10.900,00 a titolo di restituzione di un prestito stipulato tra le parti, mediante la dazione di cinque assegni bancari emessi in un periodo compreso tra il 2008 e il 2010 con il patto che le somme di denaro sarebbero state restituite entro un anno da ciascuna dazione. pagina 1 di 5 proponeva opposizione deducendo: Parte_1
- il difetto di prova in ordine alla causale del versamento;
- di essere stato dipendente de “ dal 2004 al 2011 e che dette somme di denaro Controparte_2 erano state corrisposte dall'opposto a titolo di “superminimi” per integrare la retribuzione a lui spettante per lo svolgimento di mansioni superiori.
Chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione, l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Istruita la causa con prova orale, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 626/2023 pubblicata il
7.03.2023 rigettava l'opposizione.
Riteneva provata, da parte del creditore opposto, la consegna del denaro in favore del debitore opponente a mezzo dei cinque assegni tratti sul c/c personale del predetto.
Valorizzava le risultanze della prova per testi da cui era emerso che, tra il mese di aprile del 2008 e il mese di agosto del 2010, il aveva corrisposto all'opponente la somma complessiva di € CP_1
10.900,00 con l'accordo che detto importo – frazionato mediante la consegna dei summenzionati cinque assegni – sarebbe stato restituito entro un anno dalle singole dazioni.
Richiamava, in particolare, le dichiarazioni rese dall'informatore secondo cui, a Testimone_1 causa delle difficoltà economiche in cui versava l'opponente, il gli aveva prestato la CP_1
somma complessiva di € 10.900,00.
Precisava che l'erogazione della predetta somma a titolo di prestito personale e gli accordi per la restituzione erano stati confermati anche dalla teste , dipendente de “ Testimone_2 CP_2
(cfr. verb. ud. 3.6.2015).
[...]
Aggiungeva che l'importo era stato corrisposto mediante assegni tratti sul c/c personale dell'opposto e non si comprendeva per quale logica ragione il all'epoca mero socio, avrebbe dovuto CP_1
corrispondere al una somma a titolo di retribuzione prelevandola direttamente dal proprio c/c Pt_1
e non già da quello intestato a “ , di cui l'opponente era dipendente. Controparte_2
Per dette ragioni svalutava la testimonianza resa dall'informatore secondo cui Testimone_3
l'assegno datato giugno 2008 era stato consegnato all'opponente per il pagamento di ferie e permessi da lui non goduti nell'anno 2007.
Nè riconosceva alcun valore probatorio alla copia fotostatica dell'assegno n. 476258342-01, dell'importo di € 2.800,00, prodotto dall'opponente, recante in calce una scrittura a firma pagina 2 di 5 dell'opponente, con cui quest'ultimo dichiarava che “codesto assegno è a pagamento delle ferie e dei permessi arretrati al 31.12.2007”.
Richiamava il tempestivo disconoscimento del documento da parte del creditore opposto e la circostanza che l'istanza di verificazione presentata dall'opponente era priva dell'originale del documento.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando un'erronea valutazione Parte_1
delle risultanze probatorie ed instando per la riforma integrale della senza appellata.
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo giudice ha posto a fondamento della pronuncia reiettiva le risultanze della prova per testi corroborate da ulteriori emergenze nonché considerazioni di natura logica incompatibili con l'assunto della retribuzione di prestazioni lavorative sostenuto dall'opponente.
Ciò posto, le censure sollevate in ordine alle dichiarazioni rese dagli informatori escussi non colgono nel segno.
Parte appellante ha contestato l'attendibilità del teste per aver riferito, all'udienza del Testimone_1
28/05/2014, di essere stato presente alla consegna della somma di denaro ingiunta che sarebbe, quindi, stata corrisposta in un'unica soluzione e non già tramite la dazione di cinque assegni bancari come sostenuto dal CP_1
La censura non è condivisibile in quanto frutto di una lettura parcellizzata delle dichiarazioni rese dall'informatore.
Quest'ultimo, infatti, preliminarmente ha dichiarato di confermare la circostanza sub 1) delle memorie istruttorie dell'avv.to Pt_1
Ha quindi riferito che l'appellante aveva delle difficoltà economiche ed il gli prestò la CP_1
somma, di essere a conoscenza della circostanza essere il cognato del e di essere stato CP_1
presente alla consegna della somma di € 10.900,00.
La dichiarazione resa dall'informatore, come detto, si modella sulla circostanza sub 1) delle memorie istruttorie dell'avv.to che è formulata nei seguenti termini: “Vero che il Sig. Pt_1
ha mutuato al sig. in un periodo compreso tra il mese di Controparte_1 Parte_1 aprile 2008 ed il mese di agosto 2010, la somma complessiva di € 10.900,00 con l'accordo che i prestiti sarebbero stati restituiti entro un anno dalla dazione delle rispettive somme” (vd. memoria istruttoria in atti).
pagina 3 di 5 E' evidente che l'assenza di qualsivoglia riferimento nella domanda alle modalità di corresponsione della somma giustifica pienamente la risposta resa dal Papa.
L'appellante ha contestato, altresì, le dichiarazioni rese dalla teste , dipendente della Testimone_2
poiché nulla avrebbe riferito in merito alla causale del prestito. Controparte_2
Secondo l'appellante la presenza durante la dazione degli assegni della predetta dipendente addetta ai pagamenti della retribuzione (come da lei stessa affermato durante la prova per teste) confermerebbe che si trattava di somme “fuori contratto” in ragione delle prestazioni lavorative svolte dall'odierno appellante per conto della società nel periodo in cui egli era dipendente dal Controparte_2
02/04/2004 fino al 31/12/2011.
Segnalava, peraltro, che la teste era stata assunta dalla suddetta società dal 22 novembre Tes_2
2011, in epoca successiva alla dazione degli assegni per cui non poteva conoscere le circostanze dedotte in atti da controparte.
Anche le suindicate contestazioni non minano la tenuta delle dichiarazioni testimoniali rese.
La ha confermato che la dazione di denaro al TO era avvenuta a titolo di prestito Tes_2 personale smentendo l'assunto della corresponsione di somme al di fuori della busta paga.
Ha, altresì, precisato di essersi occupata lei stessa dei pagamenti delle retribuzioni e che era dipendente della Società dal 2007 e non dal 2011 come affermato ma non documentato dall'appellante.
Quest'ultimo, peraltro, non ha contestato la corresponsione della predetta somma da parte del
[...]
limitandosi ad indicare, come causale, la integrazione della retribuzione in conseguenza di CP_1
mansioni superiori svolte che, tuttavia, non ha dimostrato.
Ha richiamato, infatti, le dichiarazioni rese dal teste secondo cui il aveva Testimone_3 Pt_1
svolto mansioni superiori per conto di e che la causale del pagamento degli Controparte_1
assegni era solo ed esclusivamente fondata sul rapporto di lavoro.
Trattasi, tuttavia, di dichiarazioni già svalutate dal Tribunale perché contrastanti con quelle, di tenore univoco, rese dai precedenti informatori .
A riscontro dell'attendibilità di questi ultimi il Tribunale ha, altresì, evidenziato che dette somme di denaro erano state corrisposte mediante assegni tratti sul c/c personale del all'epoca mero CP_1
socio della non comprendendosi per quale logica ragione il predetto avrebbe dovuto CP_2
corrispondere al le somme a questi dovute per le ulteriori mansioni svolte prelevandole Pt_1
direttamente dal proprio c/c e non da quello intestato alla società.
Tale passaggio della motivazione non è stato attinto da alcuna contestazione, né è stata dimostrata la circostanza che il ricopriva, anche di fatto, una posizione sovraordinata rispetto a quella CP_1
del tale da giustificare il ruolo di datore di lavoro. Pt_1
pagina 4 di 5 L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
10.900,00) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 626 /2023 pubblicata il 7.03.2023 Parte_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado Controparte_1 che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr Filippo Labellarte presidente
- dr. Luciano Guaglione consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 994/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 626 /2023 pubblicata il 7.03.2023
TRA
(avv.to Lamacchia Pasquale) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to TO Pier Giorgio) Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 3.10.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 14/11/2012 La otteneva dal Tribunale di Foggia decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 935/2012 con il quale intimava a il pagamento della Parte_1 somma di €.10.900,00 a titolo di restituzione di un prestito stipulato tra le parti, mediante la dazione di cinque assegni bancari emessi in un periodo compreso tra il 2008 e il 2010 con il patto che le somme di denaro sarebbero state restituite entro un anno da ciascuna dazione. pagina 1 di 5 proponeva opposizione deducendo: Parte_1
- il difetto di prova in ordine alla causale del versamento;
- di essere stato dipendente de “ dal 2004 al 2011 e che dette somme di denaro Controparte_2 erano state corrisposte dall'opposto a titolo di “superminimi” per integrare la retribuzione a lui spettante per lo svolgimento di mansioni superiori.
Chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione, l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Istruita la causa con prova orale, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 626/2023 pubblicata il
7.03.2023 rigettava l'opposizione.
Riteneva provata, da parte del creditore opposto, la consegna del denaro in favore del debitore opponente a mezzo dei cinque assegni tratti sul c/c personale del predetto.
Valorizzava le risultanze della prova per testi da cui era emerso che, tra il mese di aprile del 2008 e il mese di agosto del 2010, il aveva corrisposto all'opponente la somma complessiva di € CP_1
10.900,00 con l'accordo che detto importo – frazionato mediante la consegna dei summenzionati cinque assegni – sarebbe stato restituito entro un anno dalle singole dazioni.
Richiamava, in particolare, le dichiarazioni rese dall'informatore secondo cui, a Testimone_1 causa delle difficoltà economiche in cui versava l'opponente, il gli aveva prestato la CP_1
somma complessiva di € 10.900,00.
Precisava che l'erogazione della predetta somma a titolo di prestito personale e gli accordi per la restituzione erano stati confermati anche dalla teste , dipendente de “ Testimone_2 CP_2
(cfr. verb. ud. 3.6.2015).
[...]
Aggiungeva che l'importo era stato corrisposto mediante assegni tratti sul c/c personale dell'opposto e non si comprendeva per quale logica ragione il all'epoca mero socio, avrebbe dovuto CP_1
corrispondere al una somma a titolo di retribuzione prelevandola direttamente dal proprio c/c Pt_1
e non già da quello intestato a “ , di cui l'opponente era dipendente. Controparte_2
Per dette ragioni svalutava la testimonianza resa dall'informatore secondo cui Testimone_3
l'assegno datato giugno 2008 era stato consegnato all'opponente per il pagamento di ferie e permessi da lui non goduti nell'anno 2007.
Nè riconosceva alcun valore probatorio alla copia fotostatica dell'assegno n. 476258342-01, dell'importo di € 2.800,00, prodotto dall'opponente, recante in calce una scrittura a firma pagina 2 di 5 dell'opponente, con cui quest'ultimo dichiarava che “codesto assegno è a pagamento delle ferie e dei permessi arretrati al 31.12.2007”.
Richiamava il tempestivo disconoscimento del documento da parte del creditore opposto e la circostanza che l'istanza di verificazione presentata dall'opponente era priva dell'originale del documento.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando un'erronea valutazione Parte_1
delle risultanze probatorie ed instando per la riforma integrale della senza appellata.
Si è costituito contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo giudice ha posto a fondamento della pronuncia reiettiva le risultanze della prova per testi corroborate da ulteriori emergenze nonché considerazioni di natura logica incompatibili con l'assunto della retribuzione di prestazioni lavorative sostenuto dall'opponente.
Ciò posto, le censure sollevate in ordine alle dichiarazioni rese dagli informatori escussi non colgono nel segno.
Parte appellante ha contestato l'attendibilità del teste per aver riferito, all'udienza del Testimone_1
28/05/2014, di essere stato presente alla consegna della somma di denaro ingiunta che sarebbe, quindi, stata corrisposta in un'unica soluzione e non già tramite la dazione di cinque assegni bancari come sostenuto dal CP_1
La censura non è condivisibile in quanto frutto di una lettura parcellizzata delle dichiarazioni rese dall'informatore.
Quest'ultimo, infatti, preliminarmente ha dichiarato di confermare la circostanza sub 1) delle memorie istruttorie dell'avv.to Pt_1
Ha quindi riferito che l'appellante aveva delle difficoltà economiche ed il gli prestò la CP_1
somma, di essere a conoscenza della circostanza essere il cognato del e di essere stato CP_1
presente alla consegna della somma di € 10.900,00.
La dichiarazione resa dall'informatore, come detto, si modella sulla circostanza sub 1) delle memorie istruttorie dell'avv.to che è formulata nei seguenti termini: “Vero che il Sig. Pt_1
ha mutuato al sig. in un periodo compreso tra il mese di Controparte_1 Parte_1 aprile 2008 ed il mese di agosto 2010, la somma complessiva di € 10.900,00 con l'accordo che i prestiti sarebbero stati restituiti entro un anno dalla dazione delle rispettive somme” (vd. memoria istruttoria in atti).
pagina 3 di 5 E' evidente che l'assenza di qualsivoglia riferimento nella domanda alle modalità di corresponsione della somma giustifica pienamente la risposta resa dal Papa.
L'appellante ha contestato, altresì, le dichiarazioni rese dalla teste , dipendente della Testimone_2
poiché nulla avrebbe riferito in merito alla causale del prestito. Controparte_2
Secondo l'appellante la presenza durante la dazione degli assegni della predetta dipendente addetta ai pagamenti della retribuzione (come da lei stessa affermato durante la prova per teste) confermerebbe che si trattava di somme “fuori contratto” in ragione delle prestazioni lavorative svolte dall'odierno appellante per conto della società nel periodo in cui egli era dipendente dal Controparte_2
02/04/2004 fino al 31/12/2011.
Segnalava, peraltro, che la teste era stata assunta dalla suddetta società dal 22 novembre Tes_2
2011, in epoca successiva alla dazione degli assegni per cui non poteva conoscere le circostanze dedotte in atti da controparte.
Anche le suindicate contestazioni non minano la tenuta delle dichiarazioni testimoniali rese.
La ha confermato che la dazione di denaro al TO era avvenuta a titolo di prestito Tes_2 personale smentendo l'assunto della corresponsione di somme al di fuori della busta paga.
Ha, altresì, precisato di essersi occupata lei stessa dei pagamenti delle retribuzioni e che era dipendente della Società dal 2007 e non dal 2011 come affermato ma non documentato dall'appellante.
Quest'ultimo, peraltro, non ha contestato la corresponsione della predetta somma da parte del
[...]
limitandosi ad indicare, come causale, la integrazione della retribuzione in conseguenza di CP_1
mansioni superiori svolte che, tuttavia, non ha dimostrato.
Ha richiamato, infatti, le dichiarazioni rese dal teste secondo cui il aveva Testimone_3 Pt_1
svolto mansioni superiori per conto di e che la causale del pagamento degli Controparte_1
assegni era solo ed esclusivamente fondata sul rapporto di lavoro.
Trattasi, tuttavia, di dichiarazioni già svalutate dal Tribunale perché contrastanti con quelle, di tenore univoco, rese dai precedenti informatori .
A riscontro dell'attendibilità di questi ultimi il Tribunale ha, altresì, evidenziato che dette somme di denaro erano state corrisposte mediante assegni tratti sul c/c personale del all'epoca mero CP_1
socio della non comprendendosi per quale logica ragione il predetto avrebbe dovuto CP_2
corrispondere al le somme a questi dovute per le ulteriori mansioni svolte prelevandole Pt_1
direttamente dal proprio c/c e non da quello intestato alla società.
Tale passaggio della motivazione non è stato attinto da alcuna contestazione, né è stata dimostrata la circostanza che il ricopriva, anche di fatto, una posizione sovraordinata rispetto a quella CP_1
del tale da giustificare il ruolo di datore di lavoro. Pt_1
pagina 4 di 5 L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
10.900,00) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 626 /2023 pubblicata il 7.03.2023 Parte_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado Controparte_1 che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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