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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3427/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ZOPPI GIOVANNI del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AL AL del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza di rimessione in decisione dell'1°.10.2025
PARTE CONVENUTA
Come da verbale di udienza di rimessione in decisione dell'1°.10.2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE società che si occupa principalmente della Parte_2 coltivazione e di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale per sentirla condannare al pagamento Controparte_2
della residua somma di euro 41.410,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo in forza della clausola I-9 di cui alla polizza “Agricola 360” stipulata dalle parti il
17.4.2022, avente ad oggetto la copertura assicurativa per le merci in refrigerazione senza sistemi di controllo.
Per meglio dar conto delle ragioni della propria pretesa l'attrice ha dedotto che in data
8.11.2023, a seguito di un guasto accidentale all'impianto di refrigerazione delle celle frigorifere, un ingente quantità di Susine di varietà Stanley di propria produzione si era deteriorata e che pur non contestando l'operatività della polizza, aveva Controparte_2
risarcito solo parzialmente il danno dalla medesima subito, poiché, a suo dire, sarebbe stato raggiunto il limite di massimale indennizzabile per l'annualità assicurativa, tenuto conto di quanto già liquidato in conseguenza di un analogo sinistro accaduto il 24.6.2023.
L'attrice ha aggiunto che la polizza non indicava, né nelle Condizioni Generali né nella scheda tecnica, il limite annuale di indennizzo per la suddetta tipologia di danno e che, in ogni caso, trattandosi di clausola contrattuale che limita il risarcimento del contraente, avrebbe dovuto essere chiaramente indicata ed espressamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, nel caso di specie è in contestazione l'interpretazione della previsione contrattuale relativa all'indennizzo spettante all'assicurata di cui alla clausola I-9 delle Condizioni di Polizza, laddove prevede che la copertura assicurativa per le merci in refrigerazione senza sistemi di controllo è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Più in particolare la controversia attiene alla questione se il limite di indennizzo, pari ad euro 100.000,00 - previsto nella scheda tecnica a cui rinvia la predetta clausola - sia da pagina 2 di 5 riferirsi a ciascun evento dannoso subito dall'assicurata, come sostiene parte attrice, o alla somma massima indennizzabile per annualità assicurativa, come sostiene parte convenuta.
Sul punto occorre rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “Nella interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'articolo 1362, comma 1, del c.c. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata affermazione dell'articolo 1363 del c.c. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (le une per mezzo delle altre), la relativa integrazione (il senso che risulta dal complesso dell'atto), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (articolo
1362 comma 2, del c.c.): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente. Questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell'atto, ed al comportamento complessivo delle parti, il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario e indefettibile (si deve valutare: articolo 1362, comma 2, del c.c.). In tal modo, le disposizioni degli articoli 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, del c.c. sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo e in diversa misura, segnala l'articolo 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell'atto, e l'atto nel complessivo comportamento delle parti.” (Cass. n.
34687/2023).
Orbene, ad avviso di questo giudice la domanda dell'attrice non è fondata e va pertanto rigettata.
In conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte e sopra citati, tenuto conto della connessione degli elementi letterali e della necessità di una loro integrazione con riferimento al senso che risulta dal complesso del contratto di assicurazione per cui è causa, si può affermare che la clausola I-9 della polizza di cui è causa è solo apparentemente ambigua.
Dal contratto di polizza (si veda pag. 2 paragrafo “massimi indennizzi” doc. 1 bis di parte convenuta) risulta, infatti, che laddove si è voluto intendere che il limite indennizzabile è previsto per sinistro ed annualità assicurativa, ciò è stato espressamente indicato, come ad pagina 3 di 5 esempio per i danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici;
per i danni a macchinari, attrezzature e arredamento e merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione presso terzi;
per i danni da furto di fissi e infissi;
per le spese relative alla riparazione della recinzione dell'azienda agricola;
per i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda; per la ricostruzione degli archivi danneggiati a seguito di evento garantito.
Da ciò ne consegue che la regola generale da applicarsi in mancanza di espressa previsione, come nella fattispecie di cui è causa, è quella secondo cui il limite indennizzabile
è previsto per annualità assicurativa.
Tale lettura appare conforme anche al dettato normativo di cui all' art. 166 del D.Lgs n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) che prevede che “Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente”.
Le particolari modalità di redazione del testo contrattuale sono, infatti, strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, tenuto conto del valore del massimale previsto per il danno di cui è causa, se il predetto limite indennizzabile si applicasse ad ogni evento dannoso, così come prospettato dalla difesa attorea, il risarcimento nell'ipotesi del verificarsi più sinistri sarebbe esorbitante, in violazione del principio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti.
Considerato altresì che, come risulta dal testo di polizza, la garanzia in CP_3 refrigerazione senza sistemi di controllo non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. (secondo cui l'assicuratore risponde dei danni solo in proporzione della parte di valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro) ed è, pertanto, sotto questo profilo, favorevole all'assicurato.
Non coglie nel segno, infine, l'eccezione formulata, se pur in via subordinata, da parte attrice in ordine alla vessatorietà della clausola di cui è causa.
È pacifico, infatti, che “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le pagina 4 di 5 clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Cass. n. 15598/2019).
Alla luce del dato letterale e del contratto nel suo complesso deve, quindi, ritenersi che la previsione contrattuale relativa al limite di indennizzo di cui all'art. I-9 vada interpretata anche secondo buona fede per annualità assicurativa, così come sostenuto dalla convenuta.
Ciò chiarito, tenuto conto che ha corrisposto – circostanza questa Controparte_2
non contestata - ad la somma di euro 85.530,00 (di cui 73.232,69 Parte_2
per danno merci) a titolo di indennizzo per il danno dalla medesima subito nel sinistro occorsole il data 24.6.2023 (dovuto al guasto della valvola termostatica di rilascio del freddo della cella frigo e al conseguente danno alle zucchine ivi conservate), l'indennizzo liquidato per il sinistro di cui è causa pari alla complessiva somma di euro 32.940,00 (comprensivo della somma di euro 26.767,31 per il danno merci, oltre a spese di demolizione e sgombero ed indennità aggiuntiva 10% come dettagliatamente indicato prospetto di calcolo di cui al doc. 7 di parte convenuta allegato alle memoria 171 ter n. 2 c.p.c.) corrisponde al limite massimo indennizzabile in favore di parte attrice.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per compensare le spese tra le parti, in considerazione della non immediata comprensione del testo tantopiù che l'attrice non ha contribuito in nessun modo alla sua redazione.
P. Q. M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta rigetta la domanda dell'attrice e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona, il 18/12/2025
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3427/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ZOPPI GIOVANNI del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AL AL del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza di rimessione in decisione dell'1°.10.2025
PARTE CONVENUTA
Come da verbale di udienza di rimessione in decisione dell'1°.10.2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE società che si occupa principalmente della Parte_2 coltivazione e di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale per sentirla condannare al pagamento Controparte_2
della residua somma di euro 41.410,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo in forza della clausola I-9 di cui alla polizza “Agricola 360” stipulata dalle parti il
17.4.2022, avente ad oggetto la copertura assicurativa per le merci in refrigerazione senza sistemi di controllo.
Per meglio dar conto delle ragioni della propria pretesa l'attrice ha dedotto che in data
8.11.2023, a seguito di un guasto accidentale all'impianto di refrigerazione delle celle frigorifere, un ingente quantità di Susine di varietà Stanley di propria produzione si era deteriorata e che pur non contestando l'operatività della polizza, aveva Controparte_2
risarcito solo parzialmente il danno dalla medesima subito, poiché, a suo dire, sarebbe stato raggiunto il limite di massimale indennizzabile per l'annualità assicurativa, tenuto conto di quanto già liquidato in conseguenza di un analogo sinistro accaduto il 24.6.2023.
L'attrice ha aggiunto che la polizza non indicava, né nelle Condizioni Generali né nella scheda tecnica, il limite annuale di indennizzo per la suddetta tipologia di danno e che, in ogni caso, trattandosi di clausola contrattuale che limita il risarcimento del contraente, avrebbe dovuto essere chiaramente indicata ed espressamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, nel caso di specie è in contestazione l'interpretazione della previsione contrattuale relativa all'indennizzo spettante all'assicurata di cui alla clausola I-9 delle Condizioni di Polizza, laddove prevede che la copertura assicurativa per le merci in refrigerazione senza sistemi di controllo è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Più in particolare la controversia attiene alla questione se il limite di indennizzo, pari ad euro 100.000,00 - previsto nella scheda tecnica a cui rinvia la predetta clausola - sia da pagina 2 di 5 riferirsi a ciascun evento dannoso subito dall'assicurata, come sostiene parte attrice, o alla somma massima indennizzabile per annualità assicurativa, come sostiene parte convenuta.
Sul punto occorre rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “Nella interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'articolo 1362, comma 1, del c.c. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata affermazione dell'articolo 1363 del c.c. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (le une per mezzo delle altre), la relativa integrazione (il senso che risulta dal complesso dell'atto), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (articolo
1362 comma 2, del c.c.): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente. Questa progressiva dilatazione degli elementi dell'interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell'atto, ed al comportamento complessivo delle parti, il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario e indefettibile (si deve valutare: articolo 1362, comma 2, del c.c.). In tal modo, le disposizioni degli articoli 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, del c.c. sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo e in diversa misura, segnala l'articolo 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell'atto, e l'atto nel complessivo comportamento delle parti.” (Cass. n.
34687/2023).
Orbene, ad avviso di questo giudice la domanda dell'attrice non è fondata e va pertanto rigettata.
In conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte e sopra citati, tenuto conto della connessione degli elementi letterali e della necessità di una loro integrazione con riferimento al senso che risulta dal complesso del contratto di assicurazione per cui è causa, si può affermare che la clausola I-9 della polizza di cui è causa è solo apparentemente ambigua.
Dal contratto di polizza (si veda pag. 2 paragrafo “massimi indennizzi” doc. 1 bis di parte convenuta) risulta, infatti, che laddove si è voluto intendere che il limite indennizzabile è previsto per sinistro ed annualità assicurativa, ciò è stato espressamente indicato, come ad pagina 3 di 5 esempio per i danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici;
per i danni a macchinari, attrezzature e arredamento e merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione presso terzi;
per i danni da furto di fissi e infissi;
per le spese relative alla riparazione della recinzione dell'azienda agricola;
per i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda; per la ricostruzione degli archivi danneggiati a seguito di evento garantito.
Da ciò ne consegue che la regola generale da applicarsi in mancanza di espressa previsione, come nella fattispecie di cui è causa, è quella secondo cui il limite indennizzabile
è previsto per annualità assicurativa.
Tale lettura appare conforme anche al dettato normativo di cui all' art. 166 del D.Lgs n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) che prevede che “Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente”.
Le particolari modalità di redazione del testo contrattuale sono, infatti, strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, tenuto conto del valore del massimale previsto per il danno di cui è causa, se il predetto limite indennizzabile si applicasse ad ogni evento dannoso, così come prospettato dalla difesa attorea, il risarcimento nell'ipotesi del verificarsi più sinistri sarebbe esorbitante, in violazione del principio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti.
Considerato altresì che, come risulta dal testo di polizza, la garanzia in CP_3 refrigerazione senza sistemi di controllo non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. (secondo cui l'assicuratore risponde dei danni solo in proporzione della parte di valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro) ed è, pertanto, sotto questo profilo, favorevole all'assicurato.
Non coglie nel segno, infine, l'eccezione formulata, se pur in via subordinata, da parte attrice in ordine alla vessatorietà della clausola di cui è causa.
È pacifico, infatti, che “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le pagina 4 di 5 clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Cass. n. 15598/2019).
Alla luce del dato letterale e del contratto nel suo complesso deve, quindi, ritenersi che la previsione contrattuale relativa al limite di indennizzo di cui all'art. I-9 vada interpretata anche secondo buona fede per annualità assicurativa, così come sostenuto dalla convenuta.
Ciò chiarito, tenuto conto che ha corrisposto – circostanza questa Controparte_2
non contestata - ad la somma di euro 85.530,00 (di cui 73.232,69 Parte_2
per danno merci) a titolo di indennizzo per il danno dalla medesima subito nel sinistro occorsole il data 24.6.2023 (dovuto al guasto della valvola termostatica di rilascio del freddo della cella frigo e al conseguente danno alle zucchine ivi conservate), l'indennizzo liquidato per il sinistro di cui è causa pari alla complessiva somma di euro 32.940,00 (comprensivo della somma di euro 26.767,31 per il danno merci, oltre a spese di demolizione e sgombero ed indennità aggiuntiva 10% come dettagliatamente indicato prospetto di calcolo di cui al doc. 7 di parte convenuta allegato alle memoria 171 ter n. 2 c.p.c.) corrisponde al limite massimo indennizzabile in favore di parte attrice.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per compensare le spese tra le parti, in considerazione della non immediata comprensione del testo tantopiù che l'attrice non ha contribuito in nessun modo alla sua redazione.
P. Q. M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta rigetta la domanda dell'attrice e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona, il 18/12/2025
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
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