CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
Massime • 1
Il Consiglio Nazionale periti industriali è competente ad irrogare le sanzioni disciplinari a carico dei periti industriali, in conseguenza dell'attività professionale da essi svolta in tema di valutazione della dinamica dei sinistri stradali, atteso che i relativi accertamenti non sono attribuiti in via esclusiva ai periti assicurativi, sicché non può ritenersi che essa appartenga in via esclusiva alla Consap s.p.a., quale organismo di vigilanza nel settore assicurativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2023, n. 28393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28393 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati Oggetto: disciplinare professionisti UA D'AS - Presidente - GI Tedesco - Consigliere - R.G.N. 28810/2018 GI FO - Consigliere Rel.- C.C. – 3.5.2023. Mauro Criscuolo - Consigliere - Riccardo Guida - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28810/2018 R.G. proposto da CA IO, rappresentato e difeso dall'avv. GI PO PI, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Mendola n. 32. – RICORRENTE– contro - COLLEGIO TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRAILI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BARI E B.A.T., in persona del Presidente p.t.. - CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, in persona del Presidente p.t.. - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI. -INTIMATI- avverso la decisione del Consiglio nazionale degli ordini dei periti industriali e dei periti industriali laureati n. 4/2018, pubblicata in data 21.6.2018. Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.5.2023 dal Consigliere GI FO. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio territoriale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati delle Province di Bari e BIT ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo professionale. ON CA era stato nominato c.t.u. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità e il risarcimento del danno da scontro di veicoli e, dopo aver accettato l'incarico, aveva ritirato gli atti processuali e percepito un acconto, senza poi svolgere gli accertamenti e senza restituire le somme incamerate e le produzioni, venendo sostituto da altro consulente. Tale condotta, secondo l'organo di disciplina, integrava una grave violazione dei doveri professionali e aveva leso il prestigio e il decoro della categoria di appartenenza. La decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale, che ha ritenuto sussistenti e gravi le violazioni contestate anche in considerazione dei ripetuti solleciti ricevuti dal consulente e del ritardo di circa un anno causato allo svolgimento della causa, reputando infondate le giustificazioni dell'incolpato, che aveva lamentato problemi di salute, evidenziando che l'unico certificato medico prodotto aveva un contenuto del tutto generico, non riportava una specifica diagnosi e non descriveva un quadro clinico complessivo. Il Consiglio ha ritenuto che competente ad irrogare la sanzione fosse l'Ordine dei periti industriali e non l'Organismo di controllo sul 2 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 settore assicurativo, poiché il ricorrente era iscritto all'albo dei c.t.u. con la qualifica di perito industriale e come tale si era accreditato presso il Giudice, svolgendo accertamenti in materia non riservata ai periti assicurativi, precisando infine che il Tribunale può avvalersi di soggetti muniti di specifica competenza anche se non iscritti all'albo dei c.t.u. e che l'Ordine dei periti industriali poteva sanzionare l'iscritto anche per condotte non strettamente inerenti all'esercizio della professione. La cassazione della decisione è chiesta da ON CA con ricorso in tre motivi. Nessuna delle controparti ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 61 c.p.c., 22 disp. att. c.p.c., 18 R.D. 275/1929, 156, 157, 158, 305 del D.lgs. 205/2009 e delle LL. 166/1992 e 135/2012, deducendo la nullità del provvedimento sanzionatorio per incompetenza assoluta dell'organo di disciplina del Consiglio dell'ordine dei periti industriali. Deduce il ricorrente di essere stato iscritto sia nell'albo dei periti industriali, che nel ruolo dei periti assicurativi e che l'incarico ricevuto riguardava l'infortunistica stradale che, ai sensi dell'art. 157 del codice assicurativo, poteva esser svolto solo dai periti assicurativi, non dai periti industriali, per cui la potestà sanzionatoria competeva alla Consap s.p.a., quale organismo di vigilanza nel settore assicurativo. Il motivo è infondato. L'espletamento di una consulenza su incarico del giudice è esercizio di attività professionale, per cui l'interessato – anche per non incorrere in sanzioni penali (art. 348 c.p.) - deve essere iscritto anche nell'albo professionale della categoria professionale di 3 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 appartenenza (o, per i periti assicurativi, nel ruolo di cui all'art. 157 d.lgs. 205/2009), benché le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si limitino a prevedere all'art. 15 che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti coloro che siano muniti di specifica competenza in una data materia (è invece venuto meno l'obbligo di appartenenza alle associazioni professionali, soppresse con D.lgs.369/1944). L'albo dei consulenti tecnici del tribunale è - a norma dell'art. 13 disp. att. c.p.c. - composto di sezioni distinte per categorie;
tra esse debbono necessariamente comparire sia quella “industriale”. che quella “assicurativa”. Per quanto qui interessa, il ruolo dei periti assicurativi è stato istituito con L. 166/1992 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le relative previsioni sono confluite, con talune modifiche, negli artt. 156 e ss. del D.lgs. 209/2005 (codice assicurativo), che attualmente prescrivono che il perito assicurativo è competente per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo;
è previsto il divieto di svolgere l'attività peritale in tale materia da parte dei non iscritti nell'apposito ruolo. A norma dell'art. 329 del codice, coloro che, nell'esercizio della loro attività, violino le norme del codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione, che sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 4 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 Inizialmente, il regolamento Isvap 11/2008 escludeva (art. 3, comma quarto) che nell'attività di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, demandata a tale categoria professionale, fosse ricompresa la ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso – affidata alla competenza degli ingegneri e dei periti industriali – esclusione che è successivamente venuta meno, non essendo più menzionata nel Regolamento Consap n. 1/2015 (concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private - Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attività peritale). L'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato - con parere del 17.1.2013 – aveva difatti segnalato che la normativa primaria, pur non attribuendo alla competenza degli iscritti al Ruolo dei periti assicurativi l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica di eventi dannosi, non escludeva la possibilità per questi ultimi di esercitarla, stabilendo che tali accertamenti possono esser svolti anche dagli ingegneri e dai periti industriali su nomina del Tribunale o di una compagnia assicurativa, non trattandosi di materia riservata ad una singola categoria. Gli accertamenti in tema di dinamica del sinistro non sono – quindi - oggetto di competenze attribuite in via esclusiva ai periti assicurativi, potendo esser svolti anche dai periti industriali. Ciò premesso, nel caso in discussione il ricorrente – al tempo dell'incarico – era iscritto presso l'albo del Tribunale nella categoria “periti industriali” (non, quindi, nella categoria degli esperti in materia assicurativa) e - in virtù di tale iscrizione – era stato 5 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 nominato nella causa di risarcimento dei danni dinanzi al Giudice di pace (cfr. decisione impugnata, pag. 4). I quesiti conferiti dal giudice riguardavano questioni ricadenti, per quanto detto, anche nelle materie di competenza dei periti industriali, posto che l'indagine in ordine alla compatibilità eziologica dei danni causati dal sinistro presuppone la ricostruzione dinamica del fatto dannoso. L'addebito era stato contestato al ricorrente quale perito industriale, assoggettato alla potestà sanzionatoria del Consiglio dei periti industriali ai sensi dell'art. 11, comma primo, R.D. 275/1929 e 3 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, dovendo rispondere di un illecito consumato nell'esercizio di attività professionale svolta nelle materie di competenza. Inoltre, il fatto che il sanzionato avesse agito nella qualità di consulente tecnico d'ufficio poteva comportare l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori che competono al Presidente del tribunale ai sensi degli artt. 19 e ss. disp. att. c.p.c. sugli iscritti all'albo dei c.t.u., senza escludere l'applicazione delle leggi professionali che prevedono e regolano la responsabilità dei membri dell'ordine e la competenza dell'Organo di disciplina per l'irrogazione delle sanzioni (per un'applicazione del principio, in motivazione: Cass. 2032/2023). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 12 R.D. 275/1929, 4 e 16 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, affermando che il Consiglio non abbia tenuto conto delle precarie condizioni di salute del ricorrente, che avevano reso impossibile l'espletamento dell'incarico per causa di forza maggiore, avendo ritenuto irrilevante il certificato prodotto, senza 6 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 citare la fonte medica e senza assumere la testimonianza del medico. Il motivo è inammissibile. Anche in materia di sanzioni disciplinari ed amministrative la forza maggiore assume valenza di esimente ed esclude la responsabilità dell'agente, incidendo sul nesso psichico tra condotta ed evento. La relativa nozione va desunta all'art. 45 c.p., rimanendo integrata da un fatto imprevedibile ed inevitabile (Cass. 10343/2010; Cass. 9738/2000; Cass. 3961/1989). Nello specifico, il Consiglio ha escluso la sussistenza dell'esimente, non ricorrendo alcun elemento che comprovasse condizioni di salute realmente ostative all'espletamento dell'incarico. La certificazione medica, unico elemento acquisito al processo, era generica, non conteneva una specifica diagnosi, né descriveva un particolare quadro clinico, ancorché postumo, considerato che la violazione si era protratta per oltre un anno. Nel ribadire l'indispensabilità della prova orale ai fini della dimostrazione della forza maggiore, il ricorso non si confronta con il contenuto della decisione nel punto in cui ha considerato generiche le allegazioni difensive dell'interessato e le relative istanze istruttorie, né indica quali circostanze di fatto o specifiche condizioni di salute sarebbero idonee a giustificare il lungo protrarsi della condotta omissiva contestata ed il mancato riscontro alla ripetute sollecitazioni ricevute dal giudice affinché si procedesse allo svolgimento delle indagini o, quantomeno, alla restituzione dei fascicoli di causa, non consentendo di valutare la decisività della prova non assunta. La censura è quindi generica: il vizio derivante dalla mancata ammissione delle prove può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, 7 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (Cass. 16215/2019; Cass. 5654/2017; Cass. 11457/2007). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 4, comma secondo, del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, del R.D. 275/1929 e degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando che il Consiglio abbia applicato una sanzione non proporzionata alla gravità del fatto, non considerando che l'infrazione contestata era l'unica subita dal ricorrente durante il lungo periodo di esercizio dell'attività professionale e senza tener conto delle difficoltà in cui versava l'intera categoria professionale, occorrendo che la scelta della sanzione più grave fosse adeguatamente motivata. Il motivo è fondato. Deve premettersi che l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione più opportuna, è rimesso all'Ordine professionale ed il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di valutare l'adeguatezza della sanzione irrogata, se non che sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione o per irragionevolezza della misura, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello consentito (cfr. in tema di sanzioni a carico di ingegneri e architetti: Cass. s.u. 6223/1997; nonché per i procedimenti a carico di avvocati: Cass. s.u. 24647/2016; Cass. 13237/2018 secondo cui il controllo sulla 8 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 ragionevolezza della sanzione attiene all'individuazione del precetto e rileva quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.; Cass. s.u. 6967/2017; in tema di responsabilità disciplinare degli psicologi: Cass. 2032/2023; Cass. 5885/2000 in tema di responsabilità dei magistrati;
Cass. s.u. 23778/2010 e Cass. s.u. 23778/2010, Cass. 11457/2022). Pur con tali limiti, dovendo la sanzione rispondere al criterio di proporzionalità e potendo essa incidere su valori primari della persona (il lavoro, la dignità e la reputazione etc.), è necessario che la gravità dei fatti sia valutata in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l'abbiano ispirato, in relazione alla pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, dovendo – in particolare - darsi conto delle ragioni per cui sia stata congrua la più grave sanzione applicabile e non adeguata una meno lieve (cfr. in materia di responsabilità dei magistrati: Cass. s.u. 11137/2012; Cass. s.u. 11457/2022; Cass. 8034/2023; in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati: Cass. s.u. 30868/2018; Cass. 42090/2021; in tema di lavoro privato: Cass. 5610/1982; Cass. 5320/1978). In mancanza di tale valutazione, il provvedimento finisce per violare la norma invocata, poiché in carenza assoluta di motivazione, ha sussunto l'ipotesi esaminata nel paradigma cui si applica la sanzione più grave, omettendo di riscontrare se ne sussistessero i presupposti e impedendo al giudice dell'impugnazione di verificare la corretta applicazione di legge. Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha dato conto della gravità della violazione per la rilevanza in sé della condotta nell'espletamento di compiti demandati dall'autorità giudiziaria, ma nessun argomento ha speso per giustificare la misura della 9 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 radiazione, benché il ricorrente ne avesse espressamente contestato l'adeguatezza, sottolineando che non era stato destinatario di precedenti contestazioni disciplinari nel corso della sua lunga carriera professionale. La decisione va dunque cassata, poiché non spiega perché la radiazione fosse la misura più congrua e perché non fosse giustificata una misura più lieve, in rapporto di adeguata proporzione con la rilevanza del fatto contestato. Consegue l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure;
la decisione è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge le altre censure, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 3.5.2023. IL CONSIGLIERE ESTENSORE GI FO IL PRESIDENTE UA D'AS 10 di 10
tra esse debbono necessariamente comparire sia quella “industriale”. che quella “assicurativa”. Per quanto qui interessa, il ruolo dei periti assicurativi è stato istituito con L. 166/1992 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le relative previsioni sono confluite, con talune modifiche, negli artt. 156 e ss. del D.lgs. 209/2005 (codice assicurativo), che attualmente prescrivono che il perito assicurativo è competente per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo;
è previsto il divieto di svolgere l'attività peritale in tale materia da parte dei non iscritti nell'apposito ruolo. A norma dell'art. 329 del codice, coloro che, nell'esercizio della loro attività, violino le norme del codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione, che sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 4 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 Inizialmente, il regolamento Isvap 11/2008 escludeva (art. 3, comma quarto) che nell'attività di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, demandata a tale categoria professionale, fosse ricompresa la ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso – affidata alla competenza degli ingegneri e dei periti industriali – esclusione che è successivamente venuta meno, non essendo più menzionata nel Regolamento Consap n. 1/2015 (concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private - Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attività peritale). L'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato - con parere del 17.1.2013 – aveva difatti segnalato che la normativa primaria, pur non attribuendo alla competenza degli iscritti al Ruolo dei periti assicurativi l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica di eventi dannosi, non escludeva la possibilità per questi ultimi di esercitarla, stabilendo che tali accertamenti possono esser svolti anche dagli ingegneri e dai periti industriali su nomina del Tribunale o di una compagnia assicurativa, non trattandosi di materia riservata ad una singola categoria. Gli accertamenti in tema di dinamica del sinistro non sono – quindi - oggetto di competenze attribuite in via esclusiva ai periti assicurativi, potendo esser svolti anche dai periti industriali. Ciò premesso, nel caso in discussione il ricorrente – al tempo dell'incarico – era iscritto presso l'albo del Tribunale nella categoria “periti industriali” (non, quindi, nella categoria degli esperti in materia assicurativa) e - in virtù di tale iscrizione – era stato 5 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 nominato nella causa di risarcimento dei danni dinanzi al Giudice di pace (cfr. decisione impugnata, pag. 4). I quesiti conferiti dal giudice riguardavano questioni ricadenti, per quanto detto, anche nelle materie di competenza dei periti industriali, posto che l'indagine in ordine alla compatibilità eziologica dei danni causati dal sinistro presuppone la ricostruzione dinamica del fatto dannoso. L'addebito era stato contestato al ricorrente quale perito industriale, assoggettato alla potestà sanzionatoria del Consiglio dei periti industriali ai sensi dell'art. 11, comma primo, R.D. 275/1929 e 3 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, dovendo rispondere di un illecito consumato nell'esercizio di attività professionale svolta nelle materie di competenza. Inoltre, il fatto che il sanzionato avesse agito nella qualità di consulente tecnico d'ufficio poteva comportare l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori che competono al Presidente del tribunale ai sensi degli artt. 19 e ss. disp. att. c.p.c. sugli iscritti all'albo dei c.t.u., senza escludere l'applicazione delle leggi professionali che prevedono e regolano la responsabilità dei membri dell'ordine e la competenza dell'Organo di disciplina per l'irrogazione delle sanzioni (per un'applicazione del principio, in motivazione: Cass. 2032/2023). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 12 R.D. 275/1929, 4 e 16 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, affermando che il Consiglio non abbia tenuto conto delle precarie condizioni di salute del ricorrente, che avevano reso impossibile l'espletamento dell'incarico per causa di forza maggiore, avendo ritenuto irrilevante il certificato prodotto, senza 6 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 citare la fonte medica e senza assumere la testimonianza del medico. Il motivo è inammissibile. Anche in materia di sanzioni disciplinari ed amministrative la forza maggiore assume valenza di esimente ed esclude la responsabilità dell'agente, incidendo sul nesso psichico tra condotta ed evento. La relativa nozione va desunta all'art. 45 c.p., rimanendo integrata da un fatto imprevedibile ed inevitabile (Cass. 10343/2010; Cass. 9738/2000; Cass. 3961/1989). Nello specifico, il Consiglio ha escluso la sussistenza dell'esimente, non ricorrendo alcun elemento che comprovasse condizioni di salute realmente ostative all'espletamento dell'incarico. La certificazione medica, unico elemento acquisito al processo, era generica, non conteneva una specifica diagnosi, né descriveva un particolare quadro clinico, ancorché postumo, considerato che la violazione si era protratta per oltre un anno. Nel ribadire l'indispensabilità della prova orale ai fini della dimostrazione della forza maggiore, il ricorso non si confronta con il contenuto della decisione nel punto in cui ha considerato generiche le allegazioni difensive dell'interessato e le relative istanze istruttorie, né indica quali circostanze di fatto o specifiche condizioni di salute sarebbero idonee a giustificare il lungo protrarsi della condotta omissiva contestata ed il mancato riscontro alla ripetute sollecitazioni ricevute dal giudice affinché si procedesse allo svolgimento delle indagini o, quantomeno, alla restituzione dei fascicoli di causa, non consentendo di valutare la decisività della prova non assunta. La censura è quindi generica: il vizio derivante dalla mancata ammissione delle prove può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, 7 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (Cass. 16215/2019; Cass. 5654/2017; Cass. 11457/2007). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 4, comma secondo, del Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, del R.D. 275/1929 e degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando che il Consiglio abbia applicato una sanzione non proporzionata alla gravità del fatto, non considerando che l'infrazione contestata era l'unica subita dal ricorrente durante il lungo periodo di esercizio dell'attività professionale e senza tener conto delle difficoltà in cui versava l'intera categoria professionale, occorrendo che la scelta della sanzione più grave fosse adeguatamente motivata. Il motivo è fondato. Deve premettersi che l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione più opportuna, è rimesso all'Ordine professionale ed il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di valutare l'adeguatezza della sanzione irrogata, se non che sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione o per irragionevolezza della misura, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello consentito (cfr. in tema di sanzioni a carico di ingegneri e architetti: Cass. s.u. 6223/1997; nonché per i procedimenti a carico di avvocati: Cass. s.u. 24647/2016; Cass. 13237/2018 secondo cui il controllo sulla 8 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 ragionevolezza della sanzione attiene all'individuazione del precetto e rileva quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.; Cass. s.u. 6967/2017; in tema di responsabilità disciplinare degli psicologi: Cass. 2032/2023; Cass. 5885/2000 in tema di responsabilità dei magistrati;
Cass. s.u. 23778/2010 e Cass. s.u. 23778/2010, Cass. 11457/2022). Pur con tali limiti, dovendo la sanzione rispondere al criterio di proporzionalità e potendo essa incidere su valori primari della persona (il lavoro, la dignità e la reputazione etc.), è necessario che la gravità dei fatti sia valutata in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l'abbiano ispirato, in relazione alla pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, dovendo – in particolare - darsi conto delle ragioni per cui sia stata congrua la più grave sanzione applicabile e non adeguata una meno lieve (cfr. in materia di responsabilità dei magistrati: Cass. s.u. 11137/2012; Cass. s.u. 11457/2022; Cass. 8034/2023; in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati: Cass. s.u. 30868/2018; Cass. 42090/2021; in tema di lavoro privato: Cass. 5610/1982; Cass. 5320/1978). In mancanza di tale valutazione, il provvedimento finisce per violare la norma invocata, poiché in carenza assoluta di motivazione, ha sussunto l'ipotesi esaminata nel paradigma cui si applica la sanzione più grave, omettendo di riscontrare se ne sussistessero i presupposti e impedendo al giudice dell'impugnazione di verificare la corretta applicazione di legge. Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha dato conto della gravità della violazione per la rilevanza in sé della condotta nell'espletamento di compiti demandati dall'autorità giudiziaria, ma nessun argomento ha speso per giustificare la misura della 9 di 10 Numero registro generale 28810/2018 Numero sezionale 1661/2023 Numero di raccolta generale 28393/2023 Data pubblicazione 11/10/2023 radiazione, benché il ricorrente ne avesse espressamente contestato l'adeguatezza, sottolineando che non era stato destinatario di precedenti contestazioni disciplinari nel corso della sua lunga carriera professionale. La decisione va dunque cassata, poiché non spiega perché la radiazione fosse la misura più congrua e perché non fosse giustificata una misura più lieve, in rapporto di adeguata proporzione con la rilevanza del fatto contestato. Consegue l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure;
la decisione è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge le altre censure, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 3.5.2023. IL CONSIGLIERE ESTENSORE GI FO IL PRESIDENTE UA D'AS 10 di 10