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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1271/2021 depositato il 01/03/2021
proposto da
Ag.entrate - IS - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2583/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/11/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000855485000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000855485000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - IS (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da IS Sicilia spa, società nelle more cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 2583/2/2020 del 7.10.2020, depositata il 6.11.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2018 0000855485 emessa nei riguardi di Resistente_1 per due distinte partite, una afferente all'RP ed alle relative addizionali per l'anno di imposta 2013 e l'altra all'IMU chiesta dal Comune di Siracusa per il 2012, la causa veniva trattata e decisa - nel contraddittorio con il Comune di Siracusa e con l'Agenzia delle Entrate ma non altrettanto con la Resistente_1 - all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella è stata annullata giacché:
• per quanto attiene all'IMU, non è stata provata - in assenza di costituzione del Comune di iracusa, non chiamato a fare parte del giudizio direttamente dall'agente della riscossione e l'integrazione del contraddittorio col quale veniva negata dal primo giudice - la notifica alla Resistente_1 del prodromico avviso di accertamento n. 193, indicato in cartella come notificato in data 10.9.2015;
• per quanto attiene all'RP, in ragione della decadenza del potere accertativo, atteso che, trattandosi di cartella emessa all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata nel 2014 e relativa all'anno di imposta precedente, il 2013, la stessa avrebbe dovuto essere notificata, giusta previsione dell'art. 25 dPR n. 602/1973, entro il 31.12.2017, vale a dire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mentre nella specie era stata notificata alla Resistente_1 il 2.5.2018.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'appellante si duole soltanto del fatto che il primo giudice non ha disposto, nonostante sua espressa richiesta in tal senso, la citazione in giudizio del Comune di Siracusa quale ufficio impositore, con conseguente impossibilità di provare la notifica del prodromico avviso di accertamento relativo all'IMU del 2012. Alcuna censura viene mossa, invece, all'annullamento della cartella con riferimento al carico RP ed alle relative addizionali.
Ebbene, costituendosi nel presente giudizio di gravame, il Comune di Siracusa non ha provato ed invero neppure dedotto di avere effettivamente recapitato alla Resistente_1 il prodromico avviso di accertamento per l'IMU relativa all'anno 2012, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità del gravame proposto nei suoi riguardi dall'agente della riscossione in quanto “L'unica responsabilità del Comune di Siracusa, nel caso di specie, ricadrebbe sull'emissione dei ruoli da affidare all'Agente della riscossione che, in quanto atti endoprocedimentali tra l'Ente impositore e l'Ente riscossore, non rilevano ai fini degli adempimenti nei confronti del contribuente”, invero neppure riuscendo a cogliere che la problematica afferiva ad attività direttamente riferibile all'ente locale, quale deve ritenersi, appunto, quella relativa alla notifica dei prodromici avvisi di accertamento per IMU.
Rimane il fatto che l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 26.1.2.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1271/2021 depositato il 01/03/2021
proposto da
Ag.entrate - IS - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2583/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/11/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000855485000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000855485000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - IS (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da IS Sicilia spa, società nelle more cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 2583/2/2020 del 7.10.2020, depositata il 6.11.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2018 0000855485 emessa nei riguardi di Resistente_1 per due distinte partite, una afferente all'RP ed alle relative addizionali per l'anno di imposta 2013 e l'altra all'IMU chiesta dal Comune di Siracusa per il 2012, la causa veniva trattata e decisa - nel contraddittorio con il Comune di Siracusa e con l'Agenzia delle Entrate ma non altrettanto con la Resistente_1 - all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella è stata annullata giacché:
• per quanto attiene all'IMU, non è stata provata - in assenza di costituzione del Comune di iracusa, non chiamato a fare parte del giudizio direttamente dall'agente della riscossione e l'integrazione del contraddittorio col quale veniva negata dal primo giudice - la notifica alla Resistente_1 del prodromico avviso di accertamento n. 193, indicato in cartella come notificato in data 10.9.2015;
• per quanto attiene all'RP, in ragione della decadenza del potere accertativo, atteso che, trattandosi di cartella emessa all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata nel 2014 e relativa all'anno di imposta precedente, il 2013, la stessa avrebbe dovuto essere notificata, giusta previsione dell'art. 25 dPR n. 602/1973, entro il 31.12.2017, vale a dire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mentre nella specie era stata notificata alla Resistente_1 il 2.5.2018.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'appellante si duole soltanto del fatto che il primo giudice non ha disposto, nonostante sua espressa richiesta in tal senso, la citazione in giudizio del Comune di Siracusa quale ufficio impositore, con conseguente impossibilità di provare la notifica del prodromico avviso di accertamento relativo all'IMU del 2012. Alcuna censura viene mossa, invece, all'annullamento della cartella con riferimento al carico RP ed alle relative addizionali.
Ebbene, costituendosi nel presente giudizio di gravame, il Comune di Siracusa non ha provato ed invero neppure dedotto di avere effettivamente recapitato alla Resistente_1 il prodromico avviso di accertamento per l'IMU relativa all'anno 2012, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità del gravame proposto nei suoi riguardi dall'agente della riscossione in quanto “L'unica responsabilità del Comune di Siracusa, nel caso di specie, ricadrebbe sull'emissione dei ruoli da affidare all'Agente della riscossione che, in quanto atti endoprocedimentali tra l'Ente impositore e l'Ente riscossore, non rilevano ai fini degli adempimenti nei confronti del contribuente”, invero neppure riuscendo a cogliere che la problematica afferiva ad attività direttamente riferibile all'ente locale, quale deve ritenersi, appunto, quella relativa alla notifica dei prodromici avvisi di accertamento per IMU.
Rimane il fatto che l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 26.1.2.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI