Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1531/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TARANTINO SONIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
con l'avv. GALLO VINCENZO CP_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320229000446909000 (notificatale in data 16/6/2023) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.43320120000843348000 (notificatole il 30/11/2012)
e 43320130001287307000 (notificatole il 12/2/2014), deducendo: di non aver mai ricevuto le notificazioni degli avvisi di addebito presupposti alla predetta intimazione di pagamento;
che i crediti in argomento sarebbero comunque prescritti.
L' e l hanno contestato gli avversi assunti e CP_1 Controparte_3 hanno chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . CP_2
Come statuito da Cass., Sez. Un., n.7514/2022 con riguardo alla riscossione dei contributi previdenziali, la legittimazione a contraddire (anche qualora l'opponente si dolga soltanto dell'omessa notificazione della cartella esattoriale/dell'avviso di addebito e dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, circostanza ricorrente nella fattispecie in esame) spetta solo all'ente impositore (e non anche a
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Nel fascicolo telematico non vi è però traccia della notifica dell'intimazione di pagamento n.13320169002250209000 (che, secondo la prospettazione dell , CP_4 sarebbe avvenuta il 25/5/2017), essendosi l' limitato a produrre tale intimazione CP_1 di pagamento ma non il relativo avviso di ricevimento, non potendo ritenersi tale quello contenuto nell'allegato 4 alla memoria difensiva dell' , il quale si riferisce CP_4 evidentemente a un altro atto perché riporta un numero (13320160012003685002) diverso da quello (13320169002250209000) indicato sulla suddetta intimazione di pagamento, né il numero di raccomandata riportato sull'avviso di ricevimento è indicato sull'intimazione di pagamento in parola, non essendovi quindi in atti alcun elemento che consenta di associare i documenti in questione.
Ne discende che il primo atto di rivendicazione dei crediti contributivi successivo alle notificazioni degli avvisi di addebito per cui è causa (notificati, come detto sopra, il
30/11/2012 e il 12/2/2014) è costituito dalla notificazione in data 2/9/2019 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in atti, intervenuta allorquando il termine prescrizionale quinquennale era ormai irrimediabilmente spirato, con l'effetto che i crediti riportati negli avvisi di addebito per cui è causa devono reputarsi ormai prescritti. Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in CP_1 dispositivo. Spese per il resto compensate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell CP_2
2 Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n.43320120000843348000 e 43320130001287307000 presupposti all'intimazione di pagamento n.13320229000446909000. Condanna l al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, CP_1 liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Spese per il resto compensate.
Crotone, 28/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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