Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15932/2023 R.G.
TRA nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Domenico Carotenuto;
ricorrente
E
, in persona del direttore regionale p.t. della Campania, rapp.to e difeso dall' avv. CP_1
Marialuigia Ferrante;
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
L'istante in epigrafe allegava di aver svolto le mansioni specificate in ricorso e che lo svolgimento delle stesse aveva comportato l'insorgere dell'ipoacusia bilaterale che aveva denunciato all' quale malattia professionale;
che l' rigettava la domanda diretta CP_1 CP_1 all'accertamento del diritto a fruire delle prestazioni previste dal d. lgs n. 38 del 2000 per l'anzidetta malattia.
Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento delle somme dovute per la indicata CP_1 causale.
Si costituiva l' producendo sentenza emessa il 8.2.2008 dal Tribunale di Santa Maria CP_1
Capua-Sez. lavoro nel procedimento iscritto al n. 296/2003 - che aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente diretta al riconoscimento dell'ipoacusia bilaterale quale malattia professionale, essendo maturata la prescrizione (cfr. sentenza in atti) - e deducendo la violazione del principio del ne bis in idem.
Deve accertarsi la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda diretta al riconoscimento dell'ipoacusia bilaterale quale malattia professionale era stata già oggetto della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua-Sez. lavoro nel procedimento iscritto al n.
296/2003, con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente.
Afferma infatti in merito la Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8220 del
22/03/2023): “Alla luce di tale statuizione, non solo appare manifestamente insussistente anche il terzo ed ultimo vizio di motivazione infondatamente denunciato ma deve escludersi, con evidenza, anche la dedotta violazione dell'art.615 cod. proc. civ., atteso che, al contrario, la pronuncia impugnata appare perfettamente conforme, in iure, al principio – reiteratamente affermato da questa Corte con orientamento consolidato – secondo il quale, con il giudizio di opposizione esecutiva, possono essere fatti valere esclusivamente fatti estintivi sopravvenuti alla
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02/08/2016, n. 16024).
Questo principio deve valere a maggior ragione nell'ipotesi in cui, stante il possibile scollamento tra esecutività del titolo e sua definitività (ad es., nel caso di sentenza esecutiva ma non passata in giudicato o, come nella fattispecie, di titolo non giudiziale impugnato giudizialmente), i fatti e le questioni eventualmente posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, oltre che deducibili, siano stati effettivamente dedotti nel giudizio di cognizione non ancora definito.
In una simile ipotesi, infatti, consentire la deduzione dei fatti e delle relative questioni (anche) in sede di opposizione esecutiva, non solo aprirebbe in tale sede una inammissibile “finestra” sulla cognizione del diritto posto in esecuzione, ma determinerebbe certamente la violazione del principio di ne bis idem ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati.”
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite quantificate in CP_1
€850,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso il 05.02.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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