Articolo 14 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 maggio 2009
Art. 14. Reati militari, giurisdizione e competenza 1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l' articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.
2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria militare, e' competente il tribunale militare di Roma.
3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria ordinaria, e' competente il tribunale di Roma.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009
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