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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 749/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 749/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...], il [...], (C.F. , residente a [...]C.F._1
San Donà di Piave, via Zingales, n. 71/5
e nato a [...]à di Piave, il 17 ottobre 1971, (C.F. Controparte_2
), residente a [...]5; C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Michela Pasqual del Foro di Venezia (pec:
e dall'avv. Maria Luisa Borgo del Foro di Venezia (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave, via Jesolo, n. Email_2
14 – hanno eletto domicilio;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 11.02.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 5.06.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 24.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, e – premesso di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario in data 2.06.2005, in San Donà di Piave, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 27 e che dall'unione sono nate le figlie (nata a [...]à di Piave il 12.08.2007) e Persona_1 CP_3 R.G. 749/2025 V.G.
(nata a [...]à di Piave il 24.06.2011) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. CP_2
473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
1. venga dichiarato lo scioglimento del regime patrimoniale di comunione dei beni;
2. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
3. le figlie ed ancora minorenni, vengono affidate congiuntamente ai genitori, entrambi egualmente CP_3 responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni a loro relative verranno prese di comune accordo;
4. la residenza delle figlie rimane fissata presso la casa di San Donà di Piave, via Zingales n. 71/5, che viene assegnata, in uno agli arredi, alla sig.ra con la quale la prole vivrà in via prevalente;
CP_1
5. il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro un anno dalla sottoscrizione del Controparte_2 presente ricorso;
6. in considerazione del buon rapporto che le figlie hanno con i genitori, della loro età e delle abitudini di vita, ferma restando la residenza prevalente con la madre, verrà ad esse assicurato ampio diritto di frequentare e di stare con entrambi i genitori, i quali si impegnano a tenere sempre conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, delle loro necessità e ad informarsi reciprocamente delle stesse, dei loro impegni, come anche degli impegni lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione;
Per_
7. le parti stabiliscono quindi che, con ampia possibilità di diversamente accordarsi, ed potranno frequentare CP_3
i genitori liberamente sia durante la settimana, ma anche nei week-end, e per periodi continuativi durante le vacanze invernali, primaverili ed estive;
8. ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui le figlie saranno presso la propria abitazione, a gestirle in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che le stesse manifestino ed in particolare per gli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione;
9. quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
- il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario, alla sig.ra Controparte_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente già noto, l'importo complessivo di € 1.000,00 (€ 500,00 CP_1 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, vengano poste a carico del sig. nella misura del 70% e della sig.ra Controparte_2 [...] nella misura del 30%; CP_1
10. le parti si dichiarano autonome ed autosufficienti e rinunciano quindi a qualsivoglia pretesa di reciproco mantenimento;
11. i conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il conto corrente comune verrà estinto non appena verranno spostate le domiciliazioni bancarie delle utenze;
12. con l'integrale e regolare esecuzione del presente accordo, debbono considerarsi regolate completamente, integralmente e definitivamente tutte le pretese creditorie reciprocamente vantate e/o vantabili in correlazione ai rapporti giuridici di natura R.G. 749/2025 V.G.
patrimoniale e/o economica tra gli stessi intercorsi, dichiarando contestualmente i coniugi non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra con riferimento ai predetti rapporti e, comunque, per qualsivoglia titolo, causa e ragione inerente, connessa, dipendente o comunque riconducibile, anche indirettamente, ai rapporti medesimi;
13. l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali relative alla prole CP_1 verranno divise per la giusta metà;
14. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ed autorizzano altresì fin d'ora il rilascio di quello delle figlie minori.
15. le spese e i compensi di lite rimarranno interamente compensati tra le parti .”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , CP_1 Controparte_2 congiuntisi in matrimonio in San Donà di Piave in data 2.06.2005, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave, dell'anno 2005, parte II, serie A, atto n. 27 alle condizioni in epigrafe indicate;
R.G. 749/2025 V.G.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
-Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 749/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...], il [...], (C.F. , residente a [...]C.F._1
San Donà di Piave, via Zingales, n. 71/5
e nato a [...]à di Piave, il 17 ottobre 1971, (C.F. Controparte_2
), residente a [...]5; C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Michela Pasqual del Foro di Venezia (pec:
e dall'avv. Maria Luisa Borgo del Foro di Venezia (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave, via Jesolo, n. Email_2
14 – hanno eletto domicilio;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 11.02.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 5.06.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 24.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, e – premesso di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario in data 2.06.2005, in San Donà di Piave, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 27 e che dall'unione sono nate le figlie (nata a [...]à di Piave il 12.08.2007) e Persona_1 CP_3 R.G. 749/2025 V.G.
(nata a [...]à di Piave il 24.06.2011) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. CP_2
473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
1. venga dichiarato lo scioglimento del regime patrimoniale di comunione dei beni;
2. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
3. le figlie ed ancora minorenni, vengono affidate congiuntamente ai genitori, entrambi egualmente CP_3 responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni a loro relative verranno prese di comune accordo;
4. la residenza delle figlie rimane fissata presso la casa di San Donà di Piave, via Zingales n. 71/5, che viene assegnata, in uno agli arredi, alla sig.ra con la quale la prole vivrà in via prevalente;
CP_1
5. il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro un anno dalla sottoscrizione del Controparte_2 presente ricorso;
6. in considerazione del buon rapporto che le figlie hanno con i genitori, della loro età e delle abitudini di vita, ferma restando la residenza prevalente con la madre, verrà ad esse assicurato ampio diritto di frequentare e di stare con entrambi i genitori, i quali si impegnano a tenere sempre conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, delle loro necessità e ad informarsi reciprocamente delle stesse, dei loro impegni, come anche degli impegni lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione;
Per_
7. le parti stabiliscono quindi che, con ampia possibilità di diversamente accordarsi, ed potranno frequentare CP_3
i genitori liberamente sia durante la settimana, ma anche nei week-end, e per periodi continuativi durante le vacanze invernali, primaverili ed estive;
8. ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui le figlie saranno presso la propria abitazione, a gestirle in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che le stesse manifestino ed in particolare per gli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione;
9. quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
- il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario, alla sig.ra Controparte_2 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente già noto, l'importo complessivo di € 1.000,00 (€ 500,00 CP_1 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, vengano poste a carico del sig. nella misura del 70% e della sig.ra Controparte_2 [...] nella misura del 30%; CP_1
10. le parti si dichiarano autonome ed autosufficienti e rinunciano quindi a qualsivoglia pretesa di reciproco mantenimento;
11. i conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il conto corrente comune verrà estinto non appena verranno spostate le domiciliazioni bancarie delle utenze;
12. con l'integrale e regolare esecuzione del presente accordo, debbono considerarsi regolate completamente, integralmente e definitivamente tutte le pretese creditorie reciprocamente vantate e/o vantabili in correlazione ai rapporti giuridici di natura R.G. 749/2025 V.G.
patrimoniale e/o economica tra gli stessi intercorsi, dichiarando contestualmente i coniugi non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra con riferimento ai predetti rapporti e, comunque, per qualsivoglia titolo, causa e ragione inerente, connessa, dipendente o comunque riconducibile, anche indirettamente, ai rapporti medesimi;
13. l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali relative alla prole CP_1 verranno divise per la giusta metà;
14. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ed autorizzano altresì fin d'ora il rilascio di quello delle figlie minori.
15. le spese e i compensi di lite rimarranno interamente compensati tra le parti .”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , CP_1 Controparte_2 congiuntisi in matrimonio in San Donà di Piave in data 2.06.2005, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave, dell'anno 2005, parte II, serie A, atto n. 27 alle condizioni in epigrafe indicate;
R.G. 749/2025 V.G.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
-Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca