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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4/2021 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 443/2020 del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata il 11.6.2020;
TRA
, in proprio e quale titolare della ditta individuale omonima, Parte_1 nata a [...] il [...] e ivi residente in c.da Paoluccia snc, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Filippo CodiceFiscale_1
La Rosa, per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, 3, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
IO OB, per procura in atti.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 11 giugno 2020, n. 443/2020 – Responsabilità da illegittimo protesto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza a trattazione scritta del
20.3.2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2016, la GN , Parte_1 in proprio e quale titolare di ditta individuale esercente attività di ristorazione, pizzeria e bar, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.
(R.G. n. 828/2016) la Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (stimati in €
70.000,00) e non patrimoniali (stimati in € 25.000,00) per la levata di un illegittimo protesto.
L'attrice esponeva di aver concordato con l'estinzione di un Parte_2 debito di € 14.000,00, di cui la seconda tranche di € 7.000,00 era stabilita tramite effetto cambiario con scadenza 20 agosto 2011. Tale effetto cambiario Contr era stato domiciliato presso la sede di Furnari. Nonostante la presenza di provvista sul conto corrente intestato alla (con giacenza media di circa € Pt_1
20.000,00), la non eseguiva il pagamento, adducendo come CP_2 motivazione "mancata disposizione di pagamento", e richiedeva illegittimamente l'elevazione del protesto. A seguito del protesto e conseguente iscrizione nel Registro informatico dei protesti, la versava la somma Pt_1 dovuta (€ 7.000,00) tramite bonifico bancario il 30 agosto 2011.
In conseguenza del protesto, l'attrice lamentava di non aver potuto accedere a finanziamenti né al credito (producendo, inter alia, il diniego di richiesta di finanziamento da LI e Santander) e di aver subito notevoli difficoltà nella conduzione dell'attività di ristorazione, essendo stata costretta a pagare i fornitori in contanti alla consegna, con alcuni fornitori che avevano chiuso i rapporti. La condotta della inoltre, le avrebbe procurato una lesione alla CP_1 reputazione personale e sociale, per essere stata inclusa ingiustamente nel
"cartello dei cittadini insolventi".
Si costituiva la contestando le Controparte_1 domande, eccependo la carenza di legittimazione passiva (in quanto il protesto non era stato levato su sua istanza, bensì dal creditore e, nel Parte_2 merito, l'infondatezza della domanda, sostenendo che la domiciliazione bancaria fosse solo il luogo di pagamento, non equivalente ad un ordine o pag. 2/8 disposizione di pagamento, che era invece necessario da parte del debitore cambiario.
Il Tribunale di Barcellona P.G., rigettava le prove orali richieste e con sentenza n. 443/2020 - disattesa l'eccezione dell'istituto di credito di difetto di legittimazione attiva - rigettava la domanda proposta da Parte_1 nei riguardi della convenuta , compensando le Controparte_1 spese di lite.
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 30 dicembre
2020, la signora proponeva appello, sulla base di cinque Parte_1 motivi:
• I - Errore del Giudice di prime cure nel ritenere che l'attrice non avesse dedotto analiticamente e circostanziato gli elementi di fatto dai quali desumere i pregiudizi reclamati. L'appellante sosteneva che i fatti principali costitutivi della domanda fossero stati tempestivamente allegati, e gli aspetti mancanti integravano solo "fatti secondari di completamento" non soggetti alle preclusioni assertive dei fatti principali, potendo essere specificati fino alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
• II - Errore del Tribunale nel ritenere che non vi fossero produzioni documentali idonee a fondare anche un ragionamento presuntivo. aveva prodotto la Pt_1 visura camerale (attestante l'attività di ristorazione), dinieghi di credito (LI
e Santander), e l'istanza di riabilitazione (attestante l'assenza di precedenti protesti e la durata del discredito).
• III - Errore del Tribunale nel ritenere che i capitolati di prova articolati fossero generici. I capitoli indicavano specifici fornitori ( con Pt_3 Tes_1 rappresentanti) e Istituti di credito (Banca San Paolo, Banca Popolare del
Mezzogiorno) e circostanze precise ("interrotto le forniture", "sospeso le forniture pretendendo il pagamento alla consegna", "rifiutato l'apertura di un c.c. causa il protesto"), ritenuti pertinenti data l'attività di ristoratrice della Pt_1
• IV - Errore del Tribunale nel non ritenere provati i danni nella loro esistenza e nel non procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., in quanto sussisteva il presupposto dell'obiettiva difficoltà a provare il preciso ammontare pag. 3/8 del pregiudizio, specialmente per il danno non patrimoniale. Lo status di imprenditore rendeva probabile il pregiudizio grave e irreparabile.
• V - Le spese giudiziali del primo grado avrebbero dovuto essere addebitate alla ritenuta parte soccombente Controparte_1 sull'accertamento della responsabilità per l'inadempimento.
Si costituiva la , contestando e Controparte_1 contrastando il gravame e proponeva appello incidentale condizionato sul capo Contr della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la sua responsabilità. sosteneva che la domiciliazione bancaria fosse solo il luogo di pagamento, richiedendo sempre l'ordine esplicito del correntista, e che l'art. 4 Legge cambiaria riguardasse il solo rapporto tra emittente e prenditore, non tra correntista e banca domiciliataria. Pertanto, il mancato pagamento non derivava da inadempimento della ma dalla "semplice leggerezza" della cliente. CP_1
Con sentenza non definitiva n. 528/2024 la Corte rigettava il primo e secondo motivo dell'appello principale, confermando il rigetto delle domande risarcitorie per danni patrimoniali da reputazione e da impossibilità di ottenere prestiti e finanziamento, accoglieva il terzo motivo e, per l'effetto ammetteva la prova testimoniale denegata in primo grado, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Assunte le prove testimoniali, precisate le conclusioni, all'udienza, resa a trattazione scritta del 20.3.2025, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per gli atti conclusivi finali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di appello è stata sentenza non definitiva (n. 528/2024, depositata il 04/06/2024) che ha parzialmente rigettato i motivi di gravame, disposto l'accoglimento del terzo motivo, e ordinato la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento della prova testimoniale, successivamente assunta all'udienza del 5 dicembre 2024. La presente sentenza, come giudizio definitivo, procede alla valutazione finale delle risultanze istruttorie e alla conseguente statuizione sul risarcimento del danno non patrimoniale e sulle spese. pag. 4/8 I. Sull'Appello Incidentale Condizionato della Controparte_1
[...]
Contr Il Collegio rileva che l'appellata ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo la riforma del capo della sentenza di primo grado che ha accertato la sua responsabilità per la mancata esecuzione del pagamento della cambiale, nonostante la domiciliazione e la provvista.
Tale motivo di gravame incidentale è infondato e deve essere respinto.
Come già correttamente statuito dal Tribunale (e implicato nella sentenza non definitiva), l'interpretazione del rapporto tra correntista e banca in presenza di una cambiale domiciliata e con adeguata provvista deve tenere conto della regola presuntiva posta dall'art. 4, comma 2, della Legge cambiaria (R.D.
14.12.1933 n. 1669). Tale norma stabilisce che, se la cambiale è pagabile nel domicilio di un terzo e non è specificato che sarà pagata presso il terzo dal trattario, si presume che sarà pagata dal terzo.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la domiciliazione presso l'Istituto Bancario e la predisposizione della provvista costituiscono "fatta concludentia" che dimostrano l'esistenza di un mandato tacito di pagamento conferito alla banca. Non è richiesto un ordine esplicito di pagamento, in quanto l'autorizzazione al pagamento è da intendersi insita nella domiciliazione, in combinato disposto con la presenza di fondi, salvo disposizione espressa di segno contrario.
Nel caso di specie, è pacifico che: Contr
1. La cambiale fosse domiciliata presso
2. La fosse titolare di un rapporto di conto corrente presso tale filiale. Pt_1
3. Sul conto corrente vi fosse un saldo attivo "abbondantemente superiore all'importo dell'effetto", con giacenza media di circa € 20.000,00.
4. La abbia richiesto l'elevazione del protesto adducendo "mancata CP_2 disposizione di pagamento".
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la condotta omissiva della
, nel non procedere al pagamento, integrasse la "violazione degli CP_2
pag. 5/8 obblighi di correttezza adempitiva derivanti dal mandato intercorrente fra la attrice correntista e la filiale della banca".
L'appello incidentale condizionato deve, perciò, essere rigettato, e la statuizione di responsabilità e inadempimento della deve essere confermata. CP_2
II. Sull'Appello Principale (Motivi 1, 2, 4 e 5 - Danni Patrimoniali e Non
Patrimoniali)
La Corte, con la Sentenza non definitiva n. 528/2024, ha già rigettato il primo
e il secondo motivo di appello limitatamente alle statuizioni di rigetto delle domande risarcitorie per danni patrimoniali (sia per lesione della reputazione che per impossibilità di ottenere prestiti e finanziamenti).
Conseguentemente, il quarto motivo di gravame, nella parte in cui richiedeva la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. per i danni patrimoniali, è anch'esso infondato, poiché la liquidazione equitativa presuppone in primo luogo il
"concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile", onere probatorio non soddisfatto per i danni patrimoniali reclamati.
Il terzo motivo di appello è stato accolto dalla Corte con la Sentenza non definitiva n. 528/2024, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel giudicare generici i capitolati di prova orale inerenti le conseguenze negative sui rapporti commerciali e creditizi. La prova testimoniale è stata ammessa in quanto rilevante "solo con riferimento al danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale e dell'onore personale", mirando a provare che l'illegittima levata del protesto avesse determinato una serie di conseguenze negative incidenti sui rapporti commerciali e le prospettive di rapporti con altri istituti di credito.
Si procede dunque alla valutazione della prova testimoniale assunta:
L'appellante è un imprenditore commerciale, titolare di Parte_1 attività di ristorazione e pizzeria. La levata illegittima del protesto, unica nella sua storia, ha potenzialmente esposto la a discredito nell'ambiente Pt_1 sociale e commerciale.
• Il teste (Agente di commercio per il fornitore ha Testimone_2 Pt_3 confermato la circostanza sub b) e c) del capitolato: "E' vero confermo la pag. 6/8 circostanza di cui sopra che risale all'incirca all'anno 2011" (riferito all'interruzione della fornitura da parte di . Ha inoltre precisato che, per la Pt_3 ripresa delle forniture (riguardanti "carne, pesce, e quant'altro attiene alla ristorazione"), la "ha dovuto pagare in breve tempo tutto cio' che era in Pt_1 sospeso... e per la consegna della nuova merce doveva pagare in anticipo".
Tale interruzione/sospensione delle forniture di beni essenziali per la ristorazione e l'imposizione di pagamenti immediati e in contanti, in conseguenza diretta del protesto, costituiscono prova della lesione del buon nome commerciale e del discredito percepito dagli operatori economici.
Irrilevanti sono le testimonianze rese dagli altri testi e Testimone_3
Testimone_4
:
[...]
• La condotta illegittima della (inadempimento degli obblighi di CP_2 correttezza);
• La lesione della reputazione e dell'immagine sociale/commerciale patita dalla
Pt_1
• Lo status di imprenditrice ristoratrice;
• L'assenza di precedenti protesti;
• Le lievi conseguenze negative provate (interruzione di un solo fornitore Pt_3 imposizione di pagamenti in contanti e in anticipo per beni essenziali);
Ritenuto che il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e del danno alla reputazione personale e commerciale) debba essere liquidato in via equitativa, la Corte ritiene congrua la somma di € 2.000,00, all'attualità.
Ritenuto che la è risultata soccombente in merito alla domanda relativa Pt_1 la danno patrimoniale, e la è risultata soccombente per l'appello CP_1 incidentale spiegato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4/2021 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
pag. 7/8 sentenza n. 443/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. RIGETTA l'Appello Incidentale Condizionato proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, CONFERMA l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento e della responsabilità della convenuta in ordine al CP_1 mancato pagamento della cambiale domiciliata e al conseguente illegittimo protesto;
2. ACCOGLIE parzialmente i motivi di appello inerenti al danno non patrimoniale e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...] danno non patrimoniale subito dalla GN , liquidato in via Parte_1 equitativa nella misura di € 2.000,00 all'attualità
4. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante incidentale.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/11/2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4/2021 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 443/2020 del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata il 11.6.2020;
TRA
, in proprio e quale titolare della ditta individuale omonima, Parte_1 nata a [...] il [...] e ivi residente in c.da Paoluccia snc, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Filippo CodiceFiscale_1
La Rosa, per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, 3, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
IO OB, per procura in atti.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 11 giugno 2020, n. 443/2020 – Responsabilità da illegittimo protesto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza a trattazione scritta del
20.3.2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2016, la GN , Parte_1 in proprio e quale titolare di ditta individuale esercente attività di ristorazione, pizzeria e bar, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.
(R.G. n. 828/2016) la Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (stimati in €
70.000,00) e non patrimoniali (stimati in € 25.000,00) per la levata di un illegittimo protesto.
L'attrice esponeva di aver concordato con l'estinzione di un Parte_2 debito di € 14.000,00, di cui la seconda tranche di € 7.000,00 era stabilita tramite effetto cambiario con scadenza 20 agosto 2011. Tale effetto cambiario Contr era stato domiciliato presso la sede di Furnari. Nonostante la presenza di provvista sul conto corrente intestato alla (con giacenza media di circa € Pt_1
20.000,00), la non eseguiva il pagamento, adducendo come CP_2 motivazione "mancata disposizione di pagamento", e richiedeva illegittimamente l'elevazione del protesto. A seguito del protesto e conseguente iscrizione nel Registro informatico dei protesti, la versava la somma Pt_1 dovuta (€ 7.000,00) tramite bonifico bancario il 30 agosto 2011.
In conseguenza del protesto, l'attrice lamentava di non aver potuto accedere a finanziamenti né al credito (producendo, inter alia, il diniego di richiesta di finanziamento da LI e Santander) e di aver subito notevoli difficoltà nella conduzione dell'attività di ristorazione, essendo stata costretta a pagare i fornitori in contanti alla consegna, con alcuni fornitori che avevano chiuso i rapporti. La condotta della inoltre, le avrebbe procurato una lesione alla CP_1 reputazione personale e sociale, per essere stata inclusa ingiustamente nel
"cartello dei cittadini insolventi".
Si costituiva la contestando le Controparte_1 domande, eccependo la carenza di legittimazione passiva (in quanto il protesto non era stato levato su sua istanza, bensì dal creditore e, nel Parte_2 merito, l'infondatezza della domanda, sostenendo che la domiciliazione bancaria fosse solo il luogo di pagamento, non equivalente ad un ordine o pag. 2/8 disposizione di pagamento, che era invece necessario da parte del debitore cambiario.
Il Tribunale di Barcellona P.G., rigettava le prove orali richieste e con sentenza n. 443/2020 - disattesa l'eccezione dell'istituto di credito di difetto di legittimazione attiva - rigettava la domanda proposta da Parte_1 nei riguardi della convenuta , compensando le Controparte_1 spese di lite.
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 30 dicembre
2020, la signora proponeva appello, sulla base di cinque Parte_1 motivi:
• I - Errore del Giudice di prime cure nel ritenere che l'attrice non avesse dedotto analiticamente e circostanziato gli elementi di fatto dai quali desumere i pregiudizi reclamati. L'appellante sosteneva che i fatti principali costitutivi della domanda fossero stati tempestivamente allegati, e gli aspetti mancanti integravano solo "fatti secondari di completamento" non soggetti alle preclusioni assertive dei fatti principali, potendo essere specificati fino alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
• II - Errore del Tribunale nel ritenere che non vi fossero produzioni documentali idonee a fondare anche un ragionamento presuntivo. aveva prodotto la Pt_1 visura camerale (attestante l'attività di ristorazione), dinieghi di credito (LI
e Santander), e l'istanza di riabilitazione (attestante l'assenza di precedenti protesti e la durata del discredito).
• III - Errore del Tribunale nel ritenere che i capitolati di prova articolati fossero generici. I capitoli indicavano specifici fornitori ( con Pt_3 Tes_1 rappresentanti) e Istituti di credito (Banca San Paolo, Banca Popolare del
Mezzogiorno) e circostanze precise ("interrotto le forniture", "sospeso le forniture pretendendo il pagamento alla consegna", "rifiutato l'apertura di un c.c. causa il protesto"), ritenuti pertinenti data l'attività di ristoratrice della Pt_1
• IV - Errore del Tribunale nel non ritenere provati i danni nella loro esistenza e nel non procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., in quanto sussisteva il presupposto dell'obiettiva difficoltà a provare il preciso ammontare pag. 3/8 del pregiudizio, specialmente per il danno non patrimoniale. Lo status di imprenditore rendeva probabile il pregiudizio grave e irreparabile.
• V - Le spese giudiziali del primo grado avrebbero dovuto essere addebitate alla ritenuta parte soccombente Controparte_1 sull'accertamento della responsabilità per l'inadempimento.
Si costituiva la , contestando e Controparte_1 contrastando il gravame e proponeva appello incidentale condizionato sul capo Contr della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la sua responsabilità. sosteneva che la domiciliazione bancaria fosse solo il luogo di pagamento, richiedendo sempre l'ordine esplicito del correntista, e che l'art. 4 Legge cambiaria riguardasse il solo rapporto tra emittente e prenditore, non tra correntista e banca domiciliataria. Pertanto, il mancato pagamento non derivava da inadempimento della ma dalla "semplice leggerezza" della cliente. CP_1
Con sentenza non definitiva n. 528/2024 la Corte rigettava il primo e secondo motivo dell'appello principale, confermando il rigetto delle domande risarcitorie per danni patrimoniali da reputazione e da impossibilità di ottenere prestiti e finanziamento, accoglieva il terzo motivo e, per l'effetto ammetteva la prova testimoniale denegata in primo grado, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Assunte le prove testimoniali, precisate le conclusioni, all'udienza, resa a trattazione scritta del 20.3.2025, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per gli atti conclusivi finali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di appello è stata sentenza non definitiva (n. 528/2024, depositata il 04/06/2024) che ha parzialmente rigettato i motivi di gravame, disposto l'accoglimento del terzo motivo, e ordinato la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento della prova testimoniale, successivamente assunta all'udienza del 5 dicembre 2024. La presente sentenza, come giudizio definitivo, procede alla valutazione finale delle risultanze istruttorie e alla conseguente statuizione sul risarcimento del danno non patrimoniale e sulle spese. pag. 4/8 I. Sull'Appello Incidentale Condizionato della Controparte_1
[...]
Contr Il Collegio rileva che l'appellata ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo la riforma del capo della sentenza di primo grado che ha accertato la sua responsabilità per la mancata esecuzione del pagamento della cambiale, nonostante la domiciliazione e la provvista.
Tale motivo di gravame incidentale è infondato e deve essere respinto.
Come già correttamente statuito dal Tribunale (e implicato nella sentenza non definitiva), l'interpretazione del rapporto tra correntista e banca in presenza di una cambiale domiciliata e con adeguata provvista deve tenere conto della regola presuntiva posta dall'art. 4, comma 2, della Legge cambiaria (R.D.
14.12.1933 n. 1669). Tale norma stabilisce che, se la cambiale è pagabile nel domicilio di un terzo e non è specificato che sarà pagata presso il terzo dal trattario, si presume che sarà pagata dal terzo.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la domiciliazione presso l'Istituto Bancario e la predisposizione della provvista costituiscono "fatta concludentia" che dimostrano l'esistenza di un mandato tacito di pagamento conferito alla banca. Non è richiesto un ordine esplicito di pagamento, in quanto l'autorizzazione al pagamento è da intendersi insita nella domiciliazione, in combinato disposto con la presenza di fondi, salvo disposizione espressa di segno contrario.
Nel caso di specie, è pacifico che: Contr
1. La cambiale fosse domiciliata presso
2. La fosse titolare di un rapporto di conto corrente presso tale filiale. Pt_1
3. Sul conto corrente vi fosse un saldo attivo "abbondantemente superiore all'importo dell'effetto", con giacenza media di circa € 20.000,00.
4. La abbia richiesto l'elevazione del protesto adducendo "mancata CP_2 disposizione di pagamento".
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la condotta omissiva della
, nel non procedere al pagamento, integrasse la "violazione degli CP_2
pag. 5/8 obblighi di correttezza adempitiva derivanti dal mandato intercorrente fra la attrice correntista e la filiale della banca".
L'appello incidentale condizionato deve, perciò, essere rigettato, e la statuizione di responsabilità e inadempimento della deve essere confermata. CP_2
II. Sull'Appello Principale (Motivi 1, 2, 4 e 5 - Danni Patrimoniali e Non
Patrimoniali)
La Corte, con la Sentenza non definitiva n. 528/2024, ha già rigettato il primo
e il secondo motivo di appello limitatamente alle statuizioni di rigetto delle domande risarcitorie per danni patrimoniali (sia per lesione della reputazione che per impossibilità di ottenere prestiti e finanziamenti).
Conseguentemente, il quarto motivo di gravame, nella parte in cui richiedeva la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. per i danni patrimoniali, è anch'esso infondato, poiché la liquidazione equitativa presuppone in primo luogo il
"concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile", onere probatorio non soddisfatto per i danni patrimoniali reclamati.
Il terzo motivo di appello è stato accolto dalla Corte con la Sentenza non definitiva n. 528/2024, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel giudicare generici i capitolati di prova orale inerenti le conseguenze negative sui rapporti commerciali e creditizi. La prova testimoniale è stata ammessa in quanto rilevante "solo con riferimento al danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale e dell'onore personale", mirando a provare che l'illegittima levata del protesto avesse determinato una serie di conseguenze negative incidenti sui rapporti commerciali e le prospettive di rapporti con altri istituti di credito.
Si procede dunque alla valutazione della prova testimoniale assunta:
L'appellante è un imprenditore commerciale, titolare di Parte_1 attività di ristorazione e pizzeria. La levata illegittima del protesto, unica nella sua storia, ha potenzialmente esposto la a discredito nell'ambiente Pt_1 sociale e commerciale.
• Il teste (Agente di commercio per il fornitore ha Testimone_2 Pt_3 confermato la circostanza sub b) e c) del capitolato: "E' vero confermo la pag. 6/8 circostanza di cui sopra che risale all'incirca all'anno 2011" (riferito all'interruzione della fornitura da parte di . Ha inoltre precisato che, per la Pt_3 ripresa delle forniture (riguardanti "carne, pesce, e quant'altro attiene alla ristorazione"), la "ha dovuto pagare in breve tempo tutto cio' che era in Pt_1 sospeso... e per la consegna della nuova merce doveva pagare in anticipo".
Tale interruzione/sospensione delle forniture di beni essenziali per la ristorazione e l'imposizione di pagamenti immediati e in contanti, in conseguenza diretta del protesto, costituiscono prova della lesione del buon nome commerciale e del discredito percepito dagli operatori economici.
Irrilevanti sono le testimonianze rese dagli altri testi e Testimone_3
Testimone_4
:
[...]
• La condotta illegittima della (inadempimento degli obblighi di CP_2 correttezza);
• La lesione della reputazione e dell'immagine sociale/commerciale patita dalla
Pt_1
• Lo status di imprenditrice ristoratrice;
• L'assenza di precedenti protesti;
• Le lievi conseguenze negative provate (interruzione di un solo fornitore Pt_3 imposizione di pagamenti in contanti e in anticipo per beni essenziali);
Ritenuto che il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e del danno alla reputazione personale e commerciale) debba essere liquidato in via equitativa, la Corte ritiene congrua la somma di € 2.000,00, all'attualità.
Ritenuto che la è risultata soccombente in merito alla domanda relativa Pt_1 la danno patrimoniale, e la è risultata soccombente per l'appello CP_1 incidentale spiegato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4/2021 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
pag. 7/8 sentenza n. 443/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. RIGETTA l'Appello Incidentale Condizionato proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, CONFERMA l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento e della responsabilità della convenuta in ordine al CP_1 mancato pagamento della cambiale domiciliata e al conseguente illegittimo protesto;
2. ACCOGLIE parzialmente i motivi di appello inerenti al danno non patrimoniale e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...] danno non patrimoniale subito dalla GN , liquidato in via Parte_1 equitativa nella misura di € 2.000,00 all'attualità
4. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante incidentale.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/11/2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
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