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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3800/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Tamburello Parte_1
Antonina);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Cottone Rosario); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare dell'1/12/2025
Conclusioni Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 29 e 51 c.p.c., depositato in data 02/08/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]) - già Persona_1
regolate con decreto del Tribunale di Palermo del 04/11/2014 (proc. n. 6459/2014
R.G.) e modificate con decreto del 20/01/2022 (proc. n. 767/2021 R.G.) – mediante la previsione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, con trasferimento dello stesso in Austria insieme alla stessa, e la revoca del contributo mensile al mantenimento del minore posto a carico del padre nella misura di € 275,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. All'udienza del 24/11/2025 le parti sono state invitate a modificare l'accordo prevedendo un contributo al mantenimento per il minore a carico del padre, a specificare lo stato del figlio maggiore e a fornire ulteriori chiarimenti sulle ragioni della modalità di affidamento prescelta.
All'udienza cartolare dell'1/12/2025, con note congiunte hanno chiarito che il figlio
(nato a [...] il [...]) ad oggi è divenuto maggiorenne, risulta Per_2
autonomo in quanto svolge attività lavorativa e si trova in Austria unitamente alla madre.
Le parti hanno chiesto l'omologa delle seguenti condizioni:
1) il figlio minore , nato a [...] in data [...] (C.F. Per_1
), continuerà a vivere in maniera prevalente con la madre, sig.ra C.F._1
e trasferirà la sua residenza, unitamente alla stessa, in Austria e Parte_1 specificamente al seguente indirizzo: Thorl - Magler. Ed invero, la CodiceFiscale_2 sig.ra anche a seguito delle peggiorate condizioni economiche del Parte_1
sig. , è riuscita a reperire una occupazione lavorativa in Italia e, CP_1 specificamente, al confine con l'Austria, che le consentirà di percepire una idonea retribuzione sia per il suo sostentamento che per quello del figlio minore;
2) il trasferimento del figlio minore nel territorio austriaco impedirà al sig.
[...]
di esercitare il suo ruolo di genitore in modo efficace e tempestivo CP_1
(decisioni scolastiche e sanitarie), pertanto, entrambi i genitori, stanti i buoni rapporti intercorrenti tra tutte le parti, e al fine di poter gestire in maniera più funzionale e celere le esigenze di vita del giovane , chiedono disporsi l'affidamento esclusivo Per_1
di quest'ultimo alla madre, sig.ra rimettendosi comunque al Parte_1
Tribunale;
3) stante quanto rappresentato in ricorso ed in sede di comparizione delle parti, in merito alle odierne condizioni del Sig. , i Sigg.ri e CP_1 CP_1 Pt_1 concordano, congiuntamente, quanto segue:
A) la Sig.ra dalla data odierna, si occuperà in via esclusiva e fino al Pt_1
raggiungimento della indipendenza economica di delle necessità, anche Per_1 economiche dello stesso;
B) le parti, pertanto, concordano e chiedono disporsi l'obbligo, in capo al , di CP_1
versare la sola somma di € 150,00 mensili come contributo economico a titolo mantenimento del figlio (vedi ricorso congiunto e note congiunte in risposta ai Per_1 chiarimenti richiesti).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, o all'interesse della prole, anche tenuto conto dell'età di , sicché la Per_1
domandava accolta.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra Pt_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Controparte_1
(PA) il 14/07/1980 - delle condizioni di affidamento del minore (nato Persona_1
a Palermo il 24/07/2008);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3800/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Tamburello Parte_1
Antonina);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Cottone Rosario); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare dell'1/12/2025
Conclusioni Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 29 e 51 c.p.c., depositato in data 02/08/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]) - già Persona_1
regolate con decreto del Tribunale di Palermo del 04/11/2014 (proc. n. 6459/2014
R.G.) e modificate con decreto del 20/01/2022 (proc. n. 767/2021 R.G.) – mediante la previsione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, con trasferimento dello stesso in Austria insieme alla stessa, e la revoca del contributo mensile al mantenimento del minore posto a carico del padre nella misura di € 275,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. All'udienza del 24/11/2025 le parti sono state invitate a modificare l'accordo prevedendo un contributo al mantenimento per il minore a carico del padre, a specificare lo stato del figlio maggiore e a fornire ulteriori chiarimenti sulle ragioni della modalità di affidamento prescelta.
All'udienza cartolare dell'1/12/2025, con note congiunte hanno chiarito che il figlio
(nato a [...] il [...]) ad oggi è divenuto maggiorenne, risulta Per_2
autonomo in quanto svolge attività lavorativa e si trova in Austria unitamente alla madre.
Le parti hanno chiesto l'omologa delle seguenti condizioni:
1) il figlio minore , nato a [...] in data [...] (C.F. Per_1
), continuerà a vivere in maniera prevalente con la madre, sig.ra C.F._1
e trasferirà la sua residenza, unitamente alla stessa, in Austria e Parte_1 specificamente al seguente indirizzo: Thorl - Magler. Ed invero, la CodiceFiscale_2 sig.ra anche a seguito delle peggiorate condizioni economiche del Parte_1
sig. , è riuscita a reperire una occupazione lavorativa in Italia e, CP_1 specificamente, al confine con l'Austria, che le consentirà di percepire una idonea retribuzione sia per il suo sostentamento che per quello del figlio minore;
2) il trasferimento del figlio minore nel territorio austriaco impedirà al sig.
[...]
di esercitare il suo ruolo di genitore in modo efficace e tempestivo CP_1
(decisioni scolastiche e sanitarie), pertanto, entrambi i genitori, stanti i buoni rapporti intercorrenti tra tutte le parti, e al fine di poter gestire in maniera più funzionale e celere le esigenze di vita del giovane , chiedono disporsi l'affidamento esclusivo Per_1
di quest'ultimo alla madre, sig.ra rimettendosi comunque al Parte_1
Tribunale;
3) stante quanto rappresentato in ricorso ed in sede di comparizione delle parti, in merito alle odierne condizioni del Sig. , i Sigg.ri e CP_1 CP_1 Pt_1 concordano, congiuntamente, quanto segue:
A) la Sig.ra dalla data odierna, si occuperà in via esclusiva e fino al Pt_1
raggiungimento della indipendenza economica di delle necessità, anche Per_1 economiche dello stesso;
B) le parti, pertanto, concordano e chiedono disporsi l'obbligo, in capo al , di CP_1
versare la sola somma di € 150,00 mensili come contributo economico a titolo mantenimento del figlio (vedi ricorso congiunto e note congiunte in risposta ai Per_1 chiarimenti richiesti).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, o all'interesse della prole, anche tenuto conto dell'età di , sicché la Per_1
domandava accolta.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra Pt_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Controparte_1
(PA) il 14/07/1980 - delle condizioni di affidamento del minore (nato Persona_1
a Palermo il 24/07/2008);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.