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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 29289/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. PROSPERI LETIZIA e CP_1 C.F._1
CO ND ( ) VIALE XXI APRILE 21 00162 ROMA;
C.F._2
CO LE ( ) VIALE XXI APRILE 21 00162 ROMA, con C.F._3
elezione di domicilio in VIALE XXI APRILE, 21 00162 ROMA presso avv. PROSPERI LETIZIA;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. NICASTRO Controparte_2 P.IVA_1
ARMANDO, con elezione di domicilio in PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ, 1 20123
MILANO, presso e nello studio dell'avv. NICASTRO ARMANDO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da propri scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Premesso che il novellato art. 232 C.P.C. esonera il giudice dalla esposizione dello “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e, pertanto va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem, (così Cass. SSUU 16\01\2015 n. 642). Suggerisce la Suprema Corte,
che il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – si fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che quindi le restanti questioni non trattate non debbono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
In questa sede va rilevato che, il sig. ha proposto opposizione avverso il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 7141/2024, reso dal Tribunale di Milano, che gli ingiungeva di pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 52.474,46, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della Controparte_2
procedura di ingiunzione liquidate in € 2.706,50 oltre accessori, in forza del suo asserito inadempimento in relazione al pagamento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria nn.
A1C85231 e A1C85240 (cfr. all. 1). Deduceva che i mezzi (due trattori agricoli mod. Kubota), oggetto dei predetti contratti, erano stati fatti oggetto di furto, di ciò fu sporta regolare denuncia\querela, in data
07\12\2021, (cfr. all. 2) e, contestualmente, vennero aperti i sinistri, con la NI assicurativa con la quale aveva stipulato il contratto di assicurazione per la copertura dei CP_3 CP_2
beni strumentali oggetto dei contratti di cui sopra. La NI di Assicurazione espletata CP_3
la perizia sul valore dei mezzi, inviava atto di accertamento conservativo, per entrambi i sinistri,
Contr per la sottoscrizione da parte dell'assicurato epperò, quest'ultima, unica legittimata ad esercitare i diritti di polizza sulla base del contratto stipulato con la suddetta NI (all. 3),
non provvedeva in tal senso;
fu tale suo comportamento a ritardare la liquidazione da parte pagina 2 di 7 dell'Assicurazione, e a costringere il sig. alla proposizione della presente CP_1
opposizione.
Nell'evidenziare che il Decreto Ingiuntivo opposto è illegittimo e nullo, nel proprio scritto rassegnava le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
• In via preliminare, in rito:
- fissare una nuova udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Marocchesa n. 14 – CP_4
31021, Mogliano Veneto (Tv), a norma dell'art. 106 c.p.c.;
• In via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 648 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo n. 7141/2024, reso dal
Tribunale Ordinario di Milano all'esito della procedura monitoria r.g. n. 16351/2024, emesso in data 22.5.2024 e notificato in data 12.6.2024;
• In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della alle prestazioni di cui Controparte_2
al contratto sottoscritto dalle parti in causa e, per l'effetto, rigettare la domanda della stessa in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e dichiarare la non debenza delle somme richieste dalla convenuta al sig. e, per l'effetto, revocare dichiarare nullo e/o CP_1
annullare e/o revocare ovvero dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
7141/2024, reso dal Tribunale Ordinario di Milano all'esito della procedura monitoria r.g. n.
16351/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità a carico del sig. CP_1
condannare la società di in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_5
pagina 3 di 7 sede legale in Via Marocchesa n. 14 – 31021, Mogliano Veneto (Tv), con la quale sono assicurati i mezzi oggetto del contratto di leasing per cui è causa, al pagamento del quantum richiesto e, per l'effetto, disporre l'estensione della condanna al pagamento verso essa e, previo accertamento della vigenza del rapporto contrattuale assicurativo portato dalla polizza n. 390790591,
dichiarare tenuta la a garantire la copertura assicurativa rispetto ai sinistri di cui trattasi Controparte_4
e, per l'effetto, manlevare il sig. dalla pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 CP_2
, anche per quanto attiene l'accollo delle spese legali.
[...]
• In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dei procuratori antistatari.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta, , che, con Controparte_6
riferimento ai contratti di locazione finanziaria stipulati con l'opponente, nn. A1C85231 e A1C85240
(cfr. all.
1-2 fascicolo monitorio), aventi ad oggetto i beni meglio descritti nella fattura del fornitore (cfr. all.
3-4 fascicolo monitorio), regolarmente consegnati al conduttore, (cfr. verbali di consegna, all.
5-6 fascicolo monitorio), confermava che, in data 06/12/2021, gli stessi furono rubati,
con conseguente loro perdita totale (cfr. all. 7 fascicolo monitorio); pertanto, in applicazione dell'art. 10 delle c.g. di ciascun contratto, interveniva la loro risoluzione automatica, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di provvedere al pagamento dei canoni scaduti non corrisposti, oltre a un'indennità pari alla sommatoria tra il capitale residuo come risultante dal piano di ammortamento maggiorato dell'1% e il corrispettivo per l'esercizio del diritto di opzione. In forza dei disposti contrattuali summenzionati e dei piani di ammortamento richiamati, emetteva le fatture a titolo di CP_2
indennità di risoluzione (cfr. all. 10-11 fascicolo monitorio):
• n. JFA12588 del 07/01/2022 per € 36.478,75 3 quanto al ctr. n. A1C85231
• n. JFA12591 del 07/01/2022 per € 25.084,04 4 quanto al ctr. n. A1C85240.
Precisava inoltre che la NI di assicurazione non dava corso alla liquidazione dei sinistri perchè
il conduttore non provvedeva ad inviare la documentazione necessaria per l'espletamento pagina 4 di 7 dell'istruttoria (cfr. all. 12-13 fascicolo monitorio). Atteso che il credito complessivo, in capo alla odierna opposta, ammontava ad € 52.474,46 in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora calcolati al tasso Euribor 3M, maggiorato di 5 punti percentuali e comunque entro il tasso soglia previsto dalla l. 108/1996 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, considerato il loro mancato pagamento, anche a seguito di sollecito in tal senso, si rese necessario presentare il Ricorso monitorio.
Dava inoltre atto che, nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione,
[...]
riceveva da parte della NI, il pagamento dell'indennizzo relativo ad entrambi i sinistri CP_2
(all. 18). Precisava però, che, poiché il conduttore era rimasto inadempiente all'obbligo di pagamento
Contr di quanto dovuto a termini dell'art. 10 c.g.c., non provvedeva a retrocedergli l'importo (a suo credito) percepito dalla NI, ma lo poneva in compensazione con il debito che egli aveva nei confronti della concedente proprietaria dei mezzi andati totalmente persi. Evidenziava, in ogni caso,
Contr che aveva percepito, da parte della NI di Assicurazione, la complessiva somma di €
53.325,00 a titolo di indennizzo, e, tale importo era stato portato in compensazione con il maggior
Contr credito vantato da per capitale, interessi e spese liquidati con il decreto opposto, per cui, essendo intervenuta la cessata materia del contendere si rende necessaria una pronuncia in tal senso, previa revoca del decreto ingiuntivo, essendo sopravvenuto, all'opposizione, un fatto estintivo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, con condanna, in capo all'opponente, al pagamento delle spese e competenze di causa della procedura sommaria in virtù del principio della soccombenza virtuale (così
Tribunale Milano sez. IV, 07/02/2020, n.1099).
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
pagina 5 di 7 Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente al pagamento di € 2.300,00 per compensi, € 406,50 per esborsi oltre spese generali e CPA (pari agli importi liquidati nel decreto ingiuntivo) con compensazione integrale delle spese di lite di questa fase oppositiva.
Espletata l'istruttoria, sulla bese della mera documentazione prodotta, la causa viene oggi definita con
Sentenza.
Motivi della decisione
Lette ed esaminate le dichiarazioni delle parti, rese già in sede di costituzione dalla convenuta\opposta
, e in sede di udienza del 25\03\2025, ove si legge: - “(…) Il dott. Vitale Controparte_7
(per l'opponente) da atto che nelle more è intervenuto il risarcimento da parte della NI
assicurativa, in favore della convenuta opposta, pertanto entrambe le parti, CP_2
congiuntamente, hanno chiesto, nelle rispettive memorie ex art. 171 ter CPC, la cessata materia del
contendere, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, N. 7141\2024, con compensazione integrale
delle spese di lite. L'avv. Degregori (per l'opposta) si associa alla richiesta di revoca del Decreto
Ingiuntivo, chiede la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in considerazione di
quella che sarebbe stata comunque una virtuale soccombenza. Il dott. Vitale si oppone alla richiesta
avversa di condanna al pagamento delle spese e competenze di causa, ritenendo che non sussistono i
presupposti fondanti la richiesta (…)”- deve essere dichiara la cessata materia del contendere, con revoca del Decreto Ingiuntivo N. 7141\2024, e con compensazione delle spese e competenze di causa di questo giudizio di opposizione.
Rileva questo giudice che, con riferimento alla fase monitoria, e segnatamente, alla questione afferente all'individuazione della parte su cui devono ricadere le spese e competenze di causa, dagli atti prodotti,
non è emersa la prova, se, il mancato tempestivo pagamento, da parte della
[...]
, sia stato conseguenza di omissioni del conduttore o della società di Controparte_8
pagina 6 di 7 leasing, certo è che la medesima NI ha provveduto a liquidare l'intero importo spettante alla orbene, poiché, nei rispettivi scritti, ognuna delle parti deduce omissioni a carico CP_2
dell'altra, epperò, nessuna ha fornito una prova certa a supporto del proprio assunto, a ciò consegue che non può applicarsi il principio della soccombenza virtuale in capo all'opponente, per cui deve essere disposta la compensazione integrale anche delle spese e competenze di causa della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo N. 7141\2024.
3) Compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di causa, sia della fase monitoria,
che di questo giudizio di opposizione.
Milano 21 luglio 2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 29289/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. PROSPERI LETIZIA e CP_1 C.F._1
CO ND ( ) VIALE XXI APRILE 21 00162 ROMA;
C.F._2
CO LE ( ) VIALE XXI APRILE 21 00162 ROMA, con C.F._3
elezione di domicilio in VIALE XXI APRILE, 21 00162 ROMA presso avv. PROSPERI LETIZIA;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. NICASTRO Controparte_2 P.IVA_1
ARMANDO, con elezione di domicilio in PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ, 1 20123
MILANO, presso e nello studio dell'avv. NICASTRO ARMANDO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da propri scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Premesso che il novellato art. 232 C.P.C. esonera il giudice dalla esposizione dello “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e, pertanto va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem, (così Cass. SSUU 16\01\2015 n. 642). Suggerisce la Suprema Corte,
che il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – si fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che quindi le restanti questioni non trattate non debbono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
In questa sede va rilevato che, il sig. ha proposto opposizione avverso il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 7141/2024, reso dal Tribunale di Milano, che gli ingiungeva di pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 52.474,46, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della Controparte_2
procedura di ingiunzione liquidate in € 2.706,50 oltre accessori, in forza del suo asserito inadempimento in relazione al pagamento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria nn.
A1C85231 e A1C85240 (cfr. all. 1). Deduceva che i mezzi (due trattori agricoli mod. Kubota), oggetto dei predetti contratti, erano stati fatti oggetto di furto, di ciò fu sporta regolare denuncia\querela, in data
07\12\2021, (cfr. all. 2) e, contestualmente, vennero aperti i sinistri, con la NI assicurativa con la quale aveva stipulato il contratto di assicurazione per la copertura dei CP_3 CP_2
beni strumentali oggetto dei contratti di cui sopra. La NI di Assicurazione espletata CP_3
la perizia sul valore dei mezzi, inviava atto di accertamento conservativo, per entrambi i sinistri,
Contr per la sottoscrizione da parte dell'assicurato epperò, quest'ultima, unica legittimata ad esercitare i diritti di polizza sulla base del contratto stipulato con la suddetta NI (all. 3),
non provvedeva in tal senso;
fu tale suo comportamento a ritardare la liquidazione da parte pagina 2 di 7 dell'Assicurazione, e a costringere il sig. alla proposizione della presente CP_1
opposizione.
Nell'evidenziare che il Decreto Ingiuntivo opposto è illegittimo e nullo, nel proprio scritto rassegnava le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
• In via preliminare, in rito:
- fissare una nuova udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Marocchesa n. 14 – CP_4
31021, Mogliano Veneto (Tv), a norma dell'art. 106 c.p.c.;
• In via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 648 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo n. 7141/2024, reso dal
Tribunale Ordinario di Milano all'esito della procedura monitoria r.g. n. 16351/2024, emesso in data 22.5.2024 e notificato in data 12.6.2024;
• In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della alle prestazioni di cui Controparte_2
al contratto sottoscritto dalle parti in causa e, per l'effetto, rigettare la domanda della stessa in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e dichiarare la non debenza delle somme richieste dalla convenuta al sig. e, per l'effetto, revocare dichiarare nullo e/o CP_1
annullare e/o revocare ovvero dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
7141/2024, reso dal Tribunale Ordinario di Milano all'esito della procedura monitoria r.g. n.
16351/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità a carico del sig. CP_1
condannare la società di in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_5
pagina 3 di 7 sede legale in Via Marocchesa n. 14 – 31021, Mogliano Veneto (Tv), con la quale sono assicurati i mezzi oggetto del contratto di leasing per cui è causa, al pagamento del quantum richiesto e, per l'effetto, disporre l'estensione della condanna al pagamento verso essa e, previo accertamento della vigenza del rapporto contrattuale assicurativo portato dalla polizza n. 390790591,
dichiarare tenuta la a garantire la copertura assicurativa rispetto ai sinistri di cui trattasi Controparte_4
e, per l'effetto, manlevare il sig. dalla pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 CP_2
, anche per quanto attiene l'accollo delle spese legali.
[...]
• In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dei procuratori antistatari.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta, , che, con Controparte_6
riferimento ai contratti di locazione finanziaria stipulati con l'opponente, nn. A1C85231 e A1C85240
(cfr. all.
1-2 fascicolo monitorio), aventi ad oggetto i beni meglio descritti nella fattura del fornitore (cfr. all.
3-4 fascicolo monitorio), regolarmente consegnati al conduttore, (cfr. verbali di consegna, all.
5-6 fascicolo monitorio), confermava che, in data 06/12/2021, gli stessi furono rubati,
con conseguente loro perdita totale (cfr. all. 7 fascicolo monitorio); pertanto, in applicazione dell'art. 10 delle c.g. di ciascun contratto, interveniva la loro risoluzione automatica, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di provvedere al pagamento dei canoni scaduti non corrisposti, oltre a un'indennità pari alla sommatoria tra il capitale residuo come risultante dal piano di ammortamento maggiorato dell'1% e il corrispettivo per l'esercizio del diritto di opzione. In forza dei disposti contrattuali summenzionati e dei piani di ammortamento richiamati, emetteva le fatture a titolo di CP_2
indennità di risoluzione (cfr. all. 10-11 fascicolo monitorio):
• n. JFA12588 del 07/01/2022 per € 36.478,75 3 quanto al ctr. n. A1C85231
• n. JFA12591 del 07/01/2022 per € 25.084,04 4 quanto al ctr. n. A1C85240.
Precisava inoltre che la NI di assicurazione non dava corso alla liquidazione dei sinistri perchè
il conduttore non provvedeva ad inviare la documentazione necessaria per l'espletamento pagina 4 di 7 dell'istruttoria (cfr. all. 12-13 fascicolo monitorio). Atteso che il credito complessivo, in capo alla odierna opposta, ammontava ad € 52.474,46 in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora calcolati al tasso Euribor 3M, maggiorato di 5 punti percentuali e comunque entro il tasso soglia previsto dalla l. 108/1996 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, considerato il loro mancato pagamento, anche a seguito di sollecito in tal senso, si rese necessario presentare il Ricorso monitorio.
Dava inoltre atto che, nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione,
[...]
riceveva da parte della NI, il pagamento dell'indennizzo relativo ad entrambi i sinistri CP_2
(all. 18). Precisava però, che, poiché il conduttore era rimasto inadempiente all'obbligo di pagamento
Contr di quanto dovuto a termini dell'art. 10 c.g.c., non provvedeva a retrocedergli l'importo (a suo credito) percepito dalla NI, ma lo poneva in compensazione con il debito che egli aveva nei confronti della concedente proprietaria dei mezzi andati totalmente persi. Evidenziava, in ogni caso,
Contr che aveva percepito, da parte della NI di Assicurazione, la complessiva somma di €
53.325,00 a titolo di indennizzo, e, tale importo era stato portato in compensazione con il maggior
Contr credito vantato da per capitale, interessi e spese liquidati con il decreto opposto, per cui, essendo intervenuta la cessata materia del contendere si rende necessaria una pronuncia in tal senso, previa revoca del decreto ingiuntivo, essendo sopravvenuto, all'opposizione, un fatto estintivo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, con condanna, in capo all'opponente, al pagamento delle spese e competenze di causa della procedura sommaria in virtù del principio della soccombenza virtuale (così
Tribunale Milano sez. IV, 07/02/2020, n.1099).
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
pagina 5 di 7 Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente al pagamento di € 2.300,00 per compensi, € 406,50 per esborsi oltre spese generali e CPA (pari agli importi liquidati nel decreto ingiuntivo) con compensazione integrale delle spese di lite di questa fase oppositiva.
Espletata l'istruttoria, sulla bese della mera documentazione prodotta, la causa viene oggi definita con
Sentenza.
Motivi della decisione
Lette ed esaminate le dichiarazioni delle parti, rese già in sede di costituzione dalla convenuta\opposta
, e in sede di udienza del 25\03\2025, ove si legge: - “(…) Il dott. Vitale Controparte_7
(per l'opponente) da atto che nelle more è intervenuto il risarcimento da parte della NI
assicurativa, in favore della convenuta opposta, pertanto entrambe le parti, CP_2
congiuntamente, hanno chiesto, nelle rispettive memorie ex art. 171 ter CPC, la cessata materia del
contendere, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, N. 7141\2024, con compensazione integrale
delle spese di lite. L'avv. Degregori (per l'opposta) si associa alla richiesta di revoca del Decreto
Ingiuntivo, chiede la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in considerazione di
quella che sarebbe stata comunque una virtuale soccombenza. Il dott. Vitale si oppone alla richiesta
avversa di condanna al pagamento delle spese e competenze di causa, ritenendo che non sussistono i
presupposti fondanti la richiesta (…)”- deve essere dichiara la cessata materia del contendere, con revoca del Decreto Ingiuntivo N. 7141\2024, e con compensazione delle spese e competenze di causa di questo giudizio di opposizione.
Rileva questo giudice che, con riferimento alla fase monitoria, e segnatamente, alla questione afferente all'individuazione della parte su cui devono ricadere le spese e competenze di causa, dagli atti prodotti,
non è emersa la prova, se, il mancato tempestivo pagamento, da parte della
[...]
, sia stato conseguenza di omissioni del conduttore o della società di Controparte_8
pagina 6 di 7 leasing, certo è che la medesima NI ha provveduto a liquidare l'intero importo spettante alla orbene, poiché, nei rispettivi scritti, ognuna delle parti deduce omissioni a carico CP_2
dell'altra, epperò, nessuna ha fornito una prova certa a supporto del proprio assunto, a ciò consegue che non può applicarsi il principio della soccombenza virtuale in capo all'opponente, per cui deve essere disposta la compensazione integrale anche delle spese e competenze di causa della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo N. 7141\2024.
3) Compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di causa, sia della fase monitoria,
che di questo giudizio di opposizione.
Milano 21 luglio 2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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