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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
letto il ricorso depositato in data 25 novembre 2024; visti gli atti e i documenti di causa;
all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025; pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F. ), nato a Braida (EE) in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Veri dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 nato in [...], ha impugnato il Parte_1 provvedimento Prot. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM/RIG.904, emesso il 16 ottobre 2024, notificatogli in data 28 ottobre 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la correttezza della CP_1 valutazione negativa compiuta dalla e concludendo per il rigetto del Controparte_3 ricorso.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti. L'art. 1, co.
1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt.
19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che questo procedimento pendeva in data 18 marzo 2023 deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni
(artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35
Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del
1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di
Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una pietra miliare – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione» né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
La protezione speciale è riconoscibile sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ai sensi ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo, e 5, comma 6,
d.lgs. 286/1998.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Italia, come evincibile dalla documentazione lavorativa prodotta dal difensore ( ved.
CU 2023, 2024, buste paga, contratti di lavoro, esito positivo esame di conoscenza della lingua italiana, patente di guida) . Inoltre, ha in Italia lo zio con il quale vive (ved. verbale di Parte_1 udienza del 23.01.2025). Tale legame familiare sul territorio italiano è rilevante ai sensi dell'art. 8
CEDU Considerata, dunque, la documentata integrazione lavorativa e la presenza in Italia dello zio stima il
Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Nulla sulle spese essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(EE) in Marocco, il 17.10.2000, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-
II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998;
Nulla sulle spese
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025.
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
letto il ricorso depositato in data 25 novembre 2024; visti gli atti e i documenti di causa;
all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025; pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F. ), nato a Braida (EE) in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Veri dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 nato in [...], ha impugnato il Parte_1 provvedimento Prot. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM/RIG.904, emesso il 16 ottobre 2024, notificatogli in data 28 ottobre 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la correttezza della CP_1 valutazione negativa compiuta dalla e concludendo per il rigetto del Controparte_3 ricorso.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti. L'art. 1, co.
1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt.
19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che questo procedimento pendeva in data 18 marzo 2023 deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni
(artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35
Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del
1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di
Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una pietra miliare – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione» né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
La protezione speciale è riconoscibile sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ai sensi ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo, e 5, comma 6,
d.lgs. 286/1998.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Italia, come evincibile dalla documentazione lavorativa prodotta dal difensore ( ved.
CU 2023, 2024, buste paga, contratti di lavoro, esito positivo esame di conoscenza della lingua italiana, patente di guida) . Inoltre, ha in Italia lo zio con il quale vive (ved. verbale di Parte_1 udienza del 23.01.2025). Tale legame familiare sul territorio italiano è rilevante ai sensi dell'art. 8
CEDU Considerata, dunque, la documentata integrazione lavorativa e la presenza in Italia dello zio stima il
Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Nulla sulle spese essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(EE) in Marocco, il 17.10.2000, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-
II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998;
Nulla sulle spese
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025.
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi