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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 1902/2023, avente ad oggetto: controversia di diritto amministrativo
TRA
in persona del Ministro p.t., e Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato – Napoli)
parte appellante
E
(avv. Giovanni De Masi, giusta procura in atti) Controparte_2
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 21/10/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (è
omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile in quanto proposto in modo chiaro, sintetico e specifico, con indicazione dei punti della decisione oggetto di impugnazione (Cassazione, sez. II, sent. nr.
18309/2024)
2. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “il provvedimento di revisione della
patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone
l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il
contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi,
p. 1/3 nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni
momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i
trasporti terrestri” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 21825/2024). Nello stesso senso, “è stato ribadito
che nel sistema delineato dall'articolo 126-bis del Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione
accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito
dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della
decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni
variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente
con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della
variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale,
meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza
ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente
la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua
volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed
è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia
stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione
delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di
accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e
può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 9691/2023). Nel
caso concreto è documentato che parte appellata ha avuto conoscenza dei tre verbali di accertamento di altrettante violazioni al Codice della Strada che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente, in quanto tutti notificatigli nell'immediatezza dell'accertamento delle infrazioni, tanto che su ognuno di essi ha apposto la propria sottoscrizione (in allegato alla produzione di parte appellante), verbali che contengono l'indicazione della decurtazione dei punti della patente. Pertanto, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere fondata l'opposizione proposta da per non aver ricevuto Controparte_2
comunicazione della variazione dei punti sulla patente.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato ed è accolto ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 939/2022 è rigettata l'opposizione
p. 2/3 proposta da . Controparte_2
4. Le spese di lite sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati ex DM 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 ex art. 5, co. 6 DM 55/2014 – valori minimi di liquidazione, fasi studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 939/2022, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_2
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €.
1.700 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 1902/2023, avente ad oggetto: controversia di diritto amministrativo
TRA
in persona del Ministro p.t., e Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato – Napoli)
parte appellante
E
(avv. Giovanni De Masi, giusta procura in atti) Controparte_2
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 21/10/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (è
omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile in quanto proposto in modo chiaro, sintetico e specifico, con indicazione dei punti della decisione oggetto di impugnazione (Cassazione, sez. II, sent. nr.
18309/2024)
2. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “il provvedimento di revisione della
patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone
l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il
contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi,
p. 1/3 nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni
momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i
trasporti terrestri” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 21825/2024). Nello stesso senso, “è stato ribadito
che nel sistema delineato dall'articolo 126-bis del Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione
accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito
dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della
decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni
variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente
con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della
variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale,
meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza
ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente
la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua
volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed
è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia
stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione
delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di
accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e
può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 9691/2023). Nel
caso concreto è documentato che parte appellata ha avuto conoscenza dei tre verbali di accertamento di altrettante violazioni al Codice della Strada che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente, in quanto tutti notificatigli nell'immediatezza dell'accertamento delle infrazioni, tanto che su ognuno di essi ha apposto la propria sottoscrizione (in allegato alla produzione di parte appellante), verbali che contengono l'indicazione della decurtazione dei punti della patente. Pertanto, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere fondata l'opposizione proposta da per non aver ricevuto Controparte_2
comunicazione della variazione dei punti sulla patente.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato ed è accolto ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 939/2022 è rigettata l'opposizione
p. 2/3 proposta da . Controparte_2
4. Le spese di lite sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati ex DM 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 ex art. 5, co. 6 DM 55/2014 – valori minimi di liquidazione, fasi studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 939/2022, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_2
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €.
1.700 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3