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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 922/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a CHISINAU – il 04/08/2005, come CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palagianello al n. 1, parte
2, Serie C, anno 2006 da: ato il 13/04/1964 a LECCE (LE) Parte_1
E
nata il [...] a [...] - MOLDOVA Persona_1
Premesso:
- che le parti hanno contratto matrimonio civile a CHISINAU – in data CP_1
04/08/2005, optando per il regime della comunione legale dei beni, e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia , maggiorenne studentessa Per_2
universitaria ancora economicamente non indipendente;
- con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo e le condizioni raggiunti con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 961/2019 del 02/12/2019; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano anche all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, confermate con le note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a CHISINAU – il 04/08/2005, come CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palagianello al n. 1, parte
2, Serie C, anno 2006 da: ato il 13/04/1964 a LECCE (LE) Parte_1
E
nata il [...] a [...] - MOLDOVA Persona_1
Premesso:
- che le parti hanno contratto matrimonio civile a CHISINAU – in data CP_1
04/08/2005, optando per il regime della comunione legale dei beni, e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia , maggiorenne studentessa Per_2
universitaria ancora economicamente non indipendente;
- con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo e le condizioni raggiunti con il ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 961/2019 del 02/12/2019; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano anche all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, confermate con le note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni