CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1097 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(P. IVA , con sede legale in Naso (ME) - Parte_1 P.IVA_1
C.da Baracche n. 40, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo alla Via Ruggero Settimo n. 74/h presso lo studio legale degli avv.ti Giuliana Marchese e Federica Cicero (pec Email_1 [...]
, che pure la rappresentano e difendono, il tutto giusta procura Email_2 speciale ad litem stesa in calce all'atto di appello.
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato di Palermo ( , Email_3 presso i cui uffici in Palermo alla via De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato. Appellato
NONCHE'
Controparte_2
, con sede legale in Catania al C.so Italia n. 104;
[...]
Appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1136/2020 del 6.3.2020.
OGGETTO: Revoca contributi pubblici.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo la premetteva che con Parte_2
D.D.G. n. 1182/14 veniva decretata la concessione alla medesima di un contributo pari ad € 655.044,00 finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 a valere sulla Linea di Intervento 3.3.1.4. del P.O. FESR 2007-2013, da erogarsi tramite la Esponeva Controparte_2 però che con lettera del 10.03.2017 la comunicava che “i pagamenti con CP_2 addebiti sul conto corrente dopo il 31.12.2015” non sarebbero stati ammessi alla agevolazione de qua, motivo per cui venivano escluse le spese sostenute median- te n. 15 assegni bancari, ammontanti a complessivi € 226.363,70, da ritenersi in- vece ammissibili e dovuti nella misura del 50% già attribuito, quindi per comples- sivi € 113.181,85 ancora alla stessa spettanti. Con sentenza n. 1136/2020 del 6.3.2020 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda attorea, evidenziando che il paragrafo 3.1 degli “Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013”, approvati con Decisione della Commissione Eu- ropea del 30/04/2015, nel fissare al 31/12/2015 il termine finale per l'ammissibilità delle spese in relazione a quei programmi di investimento finanzia- ti con il Fondo europeo di sviluppo regionale, specifica che per spese ammissibili sono da intendersi quelle effettivamente sostenute dai soggetti finanziati entro la data per la realizzazione dell'investimento. Aggiunge che, parimenti, l'art. 56 pa- ragrafo 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, espressamente richia- mato dal ridetto paragrafo 3.1.1, stabilisce testualmente che “Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi ope- rativi alla Commissione o il 10 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015”. Poiché dunque le spese effettuate tramite assegni solo emessi entro il 31/12/2015, ma non anche incassati dai prenditori entro tale data, hanno fatto si che le stesse siano rimaste di fatto, a tale data, nella disponibilità finanziaria dell'impresa, correttamente le stese sono state escluse dal novero degli esborsi finanziabili al 50%. Con atto di appello la si duole dunque delle sud- Parte_2 dette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamenta che l'art. 15 del bando definiva quale data di ultimazione del programma “quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ritenuti ammissibili […] ancorché pagati successivamente ma, co- munque, entro la data prevista per la rendicontazione finale dell'ente gestore”, e che l'art. 10 del D.D.G. 1182/2014 enumerava anche l'assegno bancario tra gli strumenti di pagamento idonei al computo delle somme oggetto di agevolazione. Fa presente che, ai fini della erogazione delle agevolazioni, nessuna disposizione normativa subordinava la concessione delle somme alla data di accredito degli importi investiti nei conti correnti dei destinatari degli stessi, essendo invece suf- ficiente la giustificazione delle spese a mezzo di fattura quietanzata o documenti di valore probatorio equivalente, tanto che la stessa decisione della Commissione Europea di modifica della decisione C (2013) 1573, sull'approvazione degli orien- tamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Euro- peo e del Fondo di Coesione, al punto 3 par.
3.1. precisava che il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dagli enti beneficiari è il 31.12.2015 e che “le spese devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 probatorio equivalente“. Lamenta quindi che non è possibile fare mero riferimen- to al principio secondo cui, sebbene l'assegno bancario sia un mezzo di pagamen- to, l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando il creditore ha concreta- mente la disponibilità giuridica del denaro, essendo questa una regola generale in materia di obbligazioni che nulla ha a che vedere con la materia dei finanziamenti pubblici, tanto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3784 del 1.9.2016, nel ri- formare la decisione di primo grado concernente proprio la restituzione di somme erogate a titolo di contributo nell'ambito di programmi di investimenti, ha ritenu- to la validità del pagamento effettuato a mezzo di assegni bancari (addirittura pri- vi di data e luogo di emissione), perché giustificati da fatture regolarmente quie- tanzate, in quanto la disciplina in tema di contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata rinviene nella normativa comunitaria la propria matrice ed i relativi principi, in specie per i fondi strutturali, con la con- seguenza che anche un pagamento con assegno bancario, ove consti la contestua- le liberatoria del creditore, può dirsi eseguito pro soluto e non pro solvendo. Ag- giunge che anche la Corte di Cassazione ha stabilito che “la mera dazione dell'assegno non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma (al beneficiario), laddove, come nella fattispecie in esa- me, non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pa- gamento del titolo”, e pertanto se la mera traditio del titolo di credito comporta, per il creditore/beneficiario, la disponibilità della somma ivi indicata, a contrario potrà pacificamente ammettersi che, per il debitore, la somma oggetto dell'assegno non potrà più considerarsi nella propria disponibilità già dal momen- to della dazione del titolo di credito. A maggior ragione quando la traditio sia ac- compagnata da apposita quietanza di pagamento, con effetto liberatorio, e prov- vista di data. Con il secondo motivo deduce che il Giudice a quo ha ritenuto che solo una “minima parte” degli assegni fosse stata negoziata il 31.12.2015, mentre, come emerge chiaramente dalla documentazione contabile e bancaria prodotta in giudizio, la data di valuta relativa a tutti gli assegni in questione è anch'essa coin- cidente con il 31.12.2015, sicché non può da ciò discendere che, in tale data, gli importi fossero ancora nella disponibilità finanziaria della società finanziata. Fa presente inoltre che non si riscontra la circostanza che “per la maggior parte dei titoli la negoziazione è avvenuta in data addirittura successiva”, poiché le dichia- razioni liberatorie dei fornitori recano tutte data 31.12.2015. Chiede pertanto ac- certare l'inadempimento delle convenute ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto, condannarle al pagamento di euro 113.181,85, oltre interessi a far data dalla domanda, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione ap- pellata, avversando le deduzioni attore. Ribadisce che la ragione per cui il finan- ziamento riconosciuto non è stato interamente erogato all'appellante è ricondu- cibile al mancato rispetto dei tempi previsti per sostenere le spese per l'investimento. Evidenzia che il paragrafo 3.1 degli Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013, approvati con Decisione del- la Commissione Europea del 30/04/2015, nel fissare al 31/12/2015 il termine fina- le per l'ammissibilità delle spese, specifica che per spese ammissibili sono da in- tendersi quelle sostenute dai beneficiari entro tale data per la realizzazione
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 dell'investimento. Stante l'inderogabilità di tale termine, l'Amministrazione, con nota n. 13252 del 11/03/2016, ha stabilito che, entro tale data, ai fini della ammissibilità della spesa, la stessa sia da intendersi sostenuta ove il beneficiario perda definitivamente la disponibilità finanziaria relativa alla predetta spesa. Da ciò ne deriva che le spe- se effettuate tramite assegni emessi entro il 31/12/2015 ma non negoziati entro la stessa data, restando di fatto, a tale data, nella disponibilità finanziaria del be- neficiario, non rispettino le previsioni del citato paragrafo 3.1 degli Orientamenti sulla Chiusura. Chiede pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 7.5.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 13.5.2025 la causa è stata quindi assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'appello rivelasi insuscettivo di accoglimento. Chiede sostanzialmente l'appellante, con il doppio motivo di censura, praticarsi una interpretazione “evolutiva” del pagamento mediante assegno bancario, in tesi in questa materia da ritenere solutorio già con la semplice traditio del titolo quando accompagnata da quietanza liberatoria del prenditore/fornitore, con conseguente tempestività e ammissibilità dei quindici esborsi afferenti il programma di investimento (attivazione di nuova attività ricettiva consistente in “albergo tre stelle” in Naso) già cofinanziato al 50% grazie al P.O. FESR 2007-2013, tutti quindi giuridicamente da collocare entro la deadline del 31.12.2015. Premesso allora che costituisce dato documentale (cfr. lista movimenti in doc. 3 del fascicolo attoreo di primo grado), peraltro nemmeno in discussione, quanto rassegnato dalla con la nota n. 5664 del 10/03/2017, ossia che CP_2 tutti i pagamenti effettati mercè i n. 15 assegni per cui è causa recano addebiti sul c/c con data successiva al 31/12/2015, correttamente il primo giudice ha evidenziato che il paragrafo 3.1 degli “Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013”, approvati con Decisione della Commissione Europea del 30/04/2015, nel fissare al 31/12/2015 il termine finale per l'ammissibilità delle spese in rela- zione a quei programmi di investimento finanziati con il Fondo europeo di svilup- po regionale, specifica che per spese ammissibili sono da intendersi quelle effetti- vamente sostenute dai soggetti finanziati entro la data per la realizzazione dell'investimento. Parimenti, e a monte, l'art. 56 paragrafo 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, espressamente ri- chiamato dal ridetto paragrafo 3.1.1, stabilisce testualmente che “Le spese, com- prese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei pro- grammi operativi alla Commissione o il 10 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 di- cembre 2015”. Tali norme costituiscono cioè la fonte sovranazionale che informa l'atto
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 costitutivo della pretesa creditoria per cui è giudizio, la cui causa adquirendi pog- gia infatti sul D.D.G. n. 1182/2014 con cui è stata decretata la spettanza di un con- tributo economico finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti a valere sulla Linea di Intervento 3.3.1.4. del P.O. F.E.S.R. (Fondo europeo di svilup- po regionale) 2007-2013. Deduce allora l'appellante che il Consiglio di Stato, in un caso ritenuto ana- logo (Sez. VI, n. 3784 del 01/09/2016), pur premettendo che il pagamento con as- segno bancario non ha normalmente efficacia liberatoria immediata, posto che solo con l'incasso del titolo si ha evidenza della provvista, a fronte di fatture emesse e quietanzate entro la data di ultimazione degli investimenti, ha ritenuto ammissibili gli esborsi effettuati mediante gli assegni bancari utilizzati per il pa- gamento, non essendo in dubbio l'effettiva erogazione della fornitura nel termine stabilito, ritenendo quindi sussistere “effetti solutori immediati, per come desumi- bile dal rilascio delle quietanze liberatorie da parte del creditore”. Ribadito, tuttavia, che l'assegno è solo un ordine incondizionato di pagare una somma dal debitore/traente rivolto al proprio debitore/trattario (la banca) in favore del proprio creditore (beneficiario), secondo quindi lo schema della dele- gazione di pagamento, occorre anzitutto mettere in rilievo (trattandosi di dato, quello del contestuale rilascio delle “quietanze”, grandemente valorizzato), che costituisce insegnamento nomofilattico più che condivisibile quello in forza del quale la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario (come nella specie, ove le dichiarazioni di
“quietanza” recano la modalità di pagamento con la specifica numerazione dell'assegno ricevuto) non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen iuris che il dichiarante le abbia attribuito, ma è da inten- dersi come una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'as- segno, come tale non produttiva dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'ob- bligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (ex multis, ancora da ultimo, cfr. Cass., n. 12685 del 2024): a fronte cioè dell'inesistenza della provvista da cui attingere per eseguire l'ordine impartito al trattario, al delegante nuovamente richiesto del pagamento ad opera del credito- re insoddisfatto non sarebbe di alcuna utilità paralizzatrice la spendita della “quie- tanza”, non avendo tecnicamente tale valore. Tanto vale quindi già solo ad escludere quell'effetto solutorio immediato che l'appellante intende invocare a proprio vantaggio sulla scorta delle quindici dichiarazioni di apprensione degli assegni prodotte in giudizio. Aggiungasi poi, ancor più, che il giudice amministrativo, nella decisione ci- tata, ribaditi invero i tralatizi principi in materia di assegno, è giunto esplicitamen- te ad una tale soluzione sulla base degli specifici principi desumibili dalla normati- va di rango primario, lì costituita dalla legge n. 488/1992 (Agevolazioni attività produttive aree depresse del Paese), rispetto alla quale ricostruiva che “…gli isti- tuti della normativa nazionale che disciplinano i contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata (…), trovano nella normativa comuni- taria la loro comune matrice ed i relativi principi, specie per i fondi strutturali, per cui, giusta precisazione di cui al regolamento CE 1260/99, i pagamenti a saldo non possono che essere riferiti alle "spese effettivamente sostenute, che devono corri-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 spondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quie- tanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente". L'originale effetto solutorio immediato - rinvenuto già al cospetto del solo ordine non ostante l'assente spostamento patrimoniale, solo successivo ed even- tuale – è stato cioè ritratto dalle disposizioni generali sui Fondi strutturali di cui al Regolamento CE 1260/99, il quale però è stato abrogato dal Regolamento CE del 11/07/2006 n. 1083 (articolo 107), qui invece ratione temporis vigente, il quale, come detto, sancisce invece ora a chiare lettere che sono ammissibili le sole spese che sono state “effettivamente pagate” entro il 31 dicembre 2015. Risultando qui invece a quella data solo ordini di pagamento accompagnati da fatture con dichiarazioni dei fornitori da intendersi come di mera ricezione dell'assegno, la prestazione riportata nelle singole fatture è stata “effettivamente pagata” solo in epoca successiva alla scadenza del 31.12.2015. Quanto invece all'invocato art. 15 dell'originario “Bando” (in G.U.R.S. n. 6 del 4.2.2011) secondo cui “si definisce data di ultimazione del programma d'investimento quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili riferiti alle spese di cui al punto 5 ancorché pagati successivamente ma, comunque, entro la data prevista per la presentazione della rendicontazione finale all'ente gestore”, è a rilevarsi che, come pure ampiamente rassegnato dalla difesa erariale, con il D.D.G. n. 729 del 01/04/2014 (GURS n. 16 del 18/04/2014), nell'accogliere le nu- merose richieste di proroga avanzate dalle imprese, il termine ultimo per il com- pletamento dei programmi di investimento è stato prorogato al 30/06/2015. Con il successivo decreto n. 290 del 25/02/2015 (GURS n. 12 del 20/03/2015), nella considerazione che al 31/12/2014 si registrava un avanzamento della spesa certi- ficata pari ad appena il 30% circa degli impegni giuridicamente vincolanti assunti a favore delle imprese beneficiarie, e che l'approssimarsi del termine fissato al 30/06/2015 faceva rilevare un alto tasso di criticità in ordine all'effettivo comple- tamento degli investimenti, il termine ultimo per il completamento dei program- mi di investimento è stato ulteriormente prorogato al 30.10.2015. E' in questo quadro che è allora intervenuta a monte qualche settimana dopo la Decisione del- la Commissione Europea del 30/04/2015 sugli “Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013”, la quale, nel concedere un'ultima proroga, ha però stabilito che deve trattarsi ora di spese effettivamente pagate entro il 31.12.2015, senza possibilità di sforamento. Rispetto infine alla valorizzata “data di valuta” di cui al citato estratto conto bancario, per i quindici assegni de quibus sempre indicata nel 31.12.2015, è a rilevarsi che essa, lungi dall'indicare la data di effettiva attribuzione patrimoniale per il prenditore, coincidente quindi con la solutio, altro non indica se non il momento di imputazione economica dell'operazione nei rapporti interni banca–cliente, ai fini, ad esempio, degli interessi attivi. Ne consegue l'infondatezza dell'appello ed il condannatorio sulle spese di lite, come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello esperito avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 1136/2020 del 6.3.2020:
• Rigetta l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 dell' e della Controparte_1
Controparte_2
;
[...]
• Condanna la al pagamento delle spese processuali Parte_1 riferibili all'amministrazione convenuta per il presente giudizio, che si liquida- no in € 10.000,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1097 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(P. IVA , con sede legale in Naso (ME) - Parte_1 P.IVA_1
C.da Baracche n. 40, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo alla Via Ruggero Settimo n. 74/h presso lo studio legale degli avv.ti Giuliana Marchese e Federica Cicero (pec Email_1 [...]
, che pure la rappresentano e difendono, il tutto giusta procura Email_2 speciale ad litem stesa in calce all'atto di appello.
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato di Palermo ( , Email_3 presso i cui uffici in Palermo alla via De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato. Appellato
NONCHE'
Controparte_2
, con sede legale in Catania al C.so Italia n. 104;
[...]
Appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1136/2020 del 6.3.2020.
OGGETTO: Revoca contributi pubblici.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo la premetteva che con Parte_2
D.D.G. n. 1182/14 veniva decretata la concessione alla medesima di un contributo pari ad € 655.044,00 finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 a valere sulla Linea di Intervento 3.3.1.4. del P.O. FESR 2007-2013, da erogarsi tramite la Esponeva Controparte_2 però che con lettera del 10.03.2017 la comunicava che “i pagamenti con CP_2 addebiti sul conto corrente dopo il 31.12.2015” non sarebbero stati ammessi alla agevolazione de qua, motivo per cui venivano escluse le spese sostenute median- te n. 15 assegni bancari, ammontanti a complessivi € 226.363,70, da ritenersi in- vece ammissibili e dovuti nella misura del 50% già attribuito, quindi per comples- sivi € 113.181,85 ancora alla stessa spettanti. Con sentenza n. 1136/2020 del 6.3.2020 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda attorea, evidenziando che il paragrafo 3.1 degli “Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013”, approvati con Decisione della Commissione Eu- ropea del 30/04/2015, nel fissare al 31/12/2015 il termine finale per l'ammissibilità delle spese in relazione a quei programmi di investimento finanzia- ti con il Fondo europeo di sviluppo regionale, specifica che per spese ammissibili sono da intendersi quelle effettivamente sostenute dai soggetti finanziati entro la data per la realizzazione dell'investimento. Aggiunge che, parimenti, l'art. 56 pa- ragrafo 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, espressamente richia- mato dal ridetto paragrafo 3.1.1, stabilisce testualmente che “Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi ope- rativi alla Commissione o il 10 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015”. Poiché dunque le spese effettuate tramite assegni solo emessi entro il 31/12/2015, ma non anche incassati dai prenditori entro tale data, hanno fatto si che le stesse siano rimaste di fatto, a tale data, nella disponibilità finanziaria dell'impresa, correttamente le stese sono state escluse dal novero degli esborsi finanziabili al 50%. Con atto di appello la si duole dunque delle sud- Parte_2 dette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamenta che l'art. 15 del bando definiva quale data di ultimazione del programma “quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ritenuti ammissibili […] ancorché pagati successivamente ma, co- munque, entro la data prevista per la rendicontazione finale dell'ente gestore”, e che l'art. 10 del D.D.G. 1182/2014 enumerava anche l'assegno bancario tra gli strumenti di pagamento idonei al computo delle somme oggetto di agevolazione. Fa presente che, ai fini della erogazione delle agevolazioni, nessuna disposizione normativa subordinava la concessione delle somme alla data di accredito degli importi investiti nei conti correnti dei destinatari degli stessi, essendo invece suf- ficiente la giustificazione delle spese a mezzo di fattura quietanzata o documenti di valore probatorio equivalente, tanto che la stessa decisione della Commissione Europea di modifica della decisione C (2013) 1573, sull'approvazione degli orien- tamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Euro- peo e del Fondo di Coesione, al punto 3 par.
3.1. precisava che il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dagli enti beneficiari è il 31.12.2015 e che “le spese devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 probatorio equivalente“. Lamenta quindi che non è possibile fare mero riferimen- to al principio secondo cui, sebbene l'assegno bancario sia un mezzo di pagamen- to, l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando il creditore ha concreta- mente la disponibilità giuridica del denaro, essendo questa una regola generale in materia di obbligazioni che nulla ha a che vedere con la materia dei finanziamenti pubblici, tanto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3784 del 1.9.2016, nel ri- formare la decisione di primo grado concernente proprio la restituzione di somme erogate a titolo di contributo nell'ambito di programmi di investimenti, ha ritenu- to la validità del pagamento effettuato a mezzo di assegni bancari (addirittura pri- vi di data e luogo di emissione), perché giustificati da fatture regolarmente quie- tanzate, in quanto la disciplina in tema di contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata rinviene nella normativa comunitaria la propria matrice ed i relativi principi, in specie per i fondi strutturali, con la con- seguenza che anche un pagamento con assegno bancario, ove consti la contestua- le liberatoria del creditore, può dirsi eseguito pro soluto e non pro solvendo. Ag- giunge che anche la Corte di Cassazione ha stabilito che “la mera dazione dell'assegno non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma (al beneficiario), laddove, come nella fattispecie in esa- me, non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pa- gamento del titolo”, e pertanto se la mera traditio del titolo di credito comporta, per il creditore/beneficiario, la disponibilità della somma ivi indicata, a contrario potrà pacificamente ammettersi che, per il debitore, la somma oggetto dell'assegno non potrà più considerarsi nella propria disponibilità già dal momen- to della dazione del titolo di credito. A maggior ragione quando la traditio sia ac- compagnata da apposita quietanza di pagamento, con effetto liberatorio, e prov- vista di data. Con il secondo motivo deduce che il Giudice a quo ha ritenuto che solo una “minima parte” degli assegni fosse stata negoziata il 31.12.2015, mentre, come emerge chiaramente dalla documentazione contabile e bancaria prodotta in giudizio, la data di valuta relativa a tutti gli assegni in questione è anch'essa coin- cidente con il 31.12.2015, sicché non può da ciò discendere che, in tale data, gli importi fossero ancora nella disponibilità finanziaria della società finanziata. Fa presente inoltre che non si riscontra la circostanza che “per la maggior parte dei titoli la negoziazione è avvenuta in data addirittura successiva”, poiché le dichia- razioni liberatorie dei fornitori recano tutte data 31.12.2015. Chiede pertanto ac- certare l'inadempimento delle convenute ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto, condannarle al pagamento di euro 113.181,85, oltre interessi a far data dalla domanda, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione ap- pellata, avversando le deduzioni attore. Ribadisce che la ragione per cui il finan- ziamento riconosciuto non è stato interamente erogato all'appellante è ricondu- cibile al mancato rispetto dei tempi previsti per sostenere le spese per l'investimento. Evidenzia che il paragrafo 3.1 degli Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013, approvati con Decisione del- la Commissione Europea del 30/04/2015, nel fissare al 31/12/2015 il termine fina- le per l'ammissibilità delle spese, specifica che per spese ammissibili sono da in- tendersi quelle sostenute dai beneficiari entro tale data per la realizzazione
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 dell'investimento. Stante l'inderogabilità di tale termine, l'Amministrazione, con nota n. 13252 del 11/03/2016, ha stabilito che, entro tale data, ai fini della ammissibilità della spesa, la stessa sia da intendersi sostenuta ove il beneficiario perda definitivamente la disponibilità finanziaria relativa alla predetta spesa. Da ciò ne deriva che le spe- se effettuate tramite assegni emessi entro il 31/12/2015 ma non negoziati entro la stessa data, restando di fatto, a tale data, nella disponibilità finanziaria del be- neficiario, non rispettino le previsioni del citato paragrafo 3.1 degli Orientamenti sulla Chiusura. Chiede pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 7.5.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 13.5.2025 la causa è stata quindi assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'appello rivelasi insuscettivo di accoglimento. Chiede sostanzialmente l'appellante, con il doppio motivo di censura, praticarsi una interpretazione “evolutiva” del pagamento mediante assegno bancario, in tesi in questa materia da ritenere solutorio già con la semplice traditio del titolo quando accompagnata da quietanza liberatoria del prenditore/fornitore, con conseguente tempestività e ammissibilità dei quindici esborsi afferenti il programma di investimento (attivazione di nuova attività ricettiva consistente in “albergo tre stelle” in Naso) già cofinanziato al 50% grazie al P.O. FESR 2007-2013, tutti quindi giuridicamente da collocare entro la deadline del 31.12.2015. Premesso allora che costituisce dato documentale (cfr. lista movimenti in doc. 3 del fascicolo attoreo di primo grado), peraltro nemmeno in discussione, quanto rassegnato dalla con la nota n. 5664 del 10/03/2017, ossia che CP_2 tutti i pagamenti effettati mercè i n. 15 assegni per cui è causa recano addebiti sul c/c con data successiva al 31/12/2015, correttamente il primo giudice ha evidenziato che il paragrafo 3.1 degli “Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013”, approvati con Decisione della Commissione Europea del 30/04/2015, nel fissare al 31/12/2015 il termine finale per l'ammissibilità delle spese in rela- zione a quei programmi di investimento finanziati con il Fondo europeo di svilup- po regionale, specifica che per spese ammissibili sono da intendersi quelle effetti- vamente sostenute dai soggetti finanziati entro la data per la realizzazione dell'investimento. Parimenti, e a monte, l'art. 56 paragrafo 1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, espressamente ri- chiamato dal ridetto paragrafo 3.1.1, stabilisce testualmente che “Le spese, com- prese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei pro- grammi operativi alla Commissione o il 10 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 di- cembre 2015”. Tali norme costituiscono cioè la fonte sovranazionale che informa l'atto
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 costitutivo della pretesa creditoria per cui è giudizio, la cui causa adquirendi pog- gia infatti sul D.D.G. n. 1182/2014 con cui è stata decretata la spettanza di un con- tributo economico finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti a valere sulla Linea di Intervento 3.3.1.4. del P.O. F.E.S.R. (Fondo europeo di svilup- po regionale) 2007-2013. Deduce allora l'appellante che il Consiglio di Stato, in un caso ritenuto ana- logo (Sez. VI, n. 3784 del 01/09/2016), pur premettendo che il pagamento con as- segno bancario non ha normalmente efficacia liberatoria immediata, posto che solo con l'incasso del titolo si ha evidenza della provvista, a fronte di fatture emesse e quietanzate entro la data di ultimazione degli investimenti, ha ritenuto ammissibili gli esborsi effettuati mediante gli assegni bancari utilizzati per il pa- gamento, non essendo in dubbio l'effettiva erogazione della fornitura nel termine stabilito, ritenendo quindi sussistere “effetti solutori immediati, per come desumi- bile dal rilascio delle quietanze liberatorie da parte del creditore”. Ribadito, tuttavia, che l'assegno è solo un ordine incondizionato di pagare una somma dal debitore/traente rivolto al proprio debitore/trattario (la banca) in favore del proprio creditore (beneficiario), secondo quindi lo schema della dele- gazione di pagamento, occorre anzitutto mettere in rilievo (trattandosi di dato, quello del contestuale rilascio delle “quietanze”, grandemente valorizzato), che costituisce insegnamento nomofilattico più che condivisibile quello in forza del quale la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario (come nella specie, ove le dichiarazioni di
“quietanza” recano la modalità di pagamento con la specifica numerazione dell'assegno ricevuto) non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen iuris che il dichiarante le abbia attribuito, ma è da inten- dersi come una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'as- segno, come tale non produttiva dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'ob- bligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (ex multis, ancora da ultimo, cfr. Cass., n. 12685 del 2024): a fronte cioè dell'inesistenza della provvista da cui attingere per eseguire l'ordine impartito al trattario, al delegante nuovamente richiesto del pagamento ad opera del credito- re insoddisfatto non sarebbe di alcuna utilità paralizzatrice la spendita della “quie- tanza”, non avendo tecnicamente tale valore. Tanto vale quindi già solo ad escludere quell'effetto solutorio immediato che l'appellante intende invocare a proprio vantaggio sulla scorta delle quindici dichiarazioni di apprensione degli assegni prodotte in giudizio. Aggiungasi poi, ancor più, che il giudice amministrativo, nella decisione ci- tata, ribaditi invero i tralatizi principi in materia di assegno, è giunto esplicitamen- te ad una tale soluzione sulla base degli specifici principi desumibili dalla normati- va di rango primario, lì costituita dalla legge n. 488/1992 (Agevolazioni attività produttive aree depresse del Paese), rispetto alla quale ricostruiva che “…gli isti- tuti della normativa nazionale che disciplinano i contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata (…), trovano nella normativa comuni- taria la loro comune matrice ed i relativi principi, specie per i fondi strutturali, per cui, giusta precisazione di cui al regolamento CE 1260/99, i pagamenti a saldo non possono che essere riferiti alle "spese effettivamente sostenute, che devono corri-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 spondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quie- tanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente". L'originale effetto solutorio immediato - rinvenuto già al cospetto del solo ordine non ostante l'assente spostamento patrimoniale, solo successivo ed even- tuale – è stato cioè ritratto dalle disposizioni generali sui Fondi strutturali di cui al Regolamento CE 1260/99, il quale però è stato abrogato dal Regolamento CE del 11/07/2006 n. 1083 (articolo 107), qui invece ratione temporis vigente, il quale, come detto, sancisce invece ora a chiare lettere che sono ammissibili le sole spese che sono state “effettivamente pagate” entro il 31 dicembre 2015. Risultando qui invece a quella data solo ordini di pagamento accompagnati da fatture con dichiarazioni dei fornitori da intendersi come di mera ricezione dell'assegno, la prestazione riportata nelle singole fatture è stata “effettivamente pagata” solo in epoca successiva alla scadenza del 31.12.2015. Quanto invece all'invocato art. 15 dell'originario “Bando” (in G.U.R.S. n. 6 del 4.2.2011) secondo cui “si definisce data di ultimazione del programma d'investimento quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili riferiti alle spese di cui al punto 5 ancorché pagati successivamente ma, comunque, entro la data prevista per la presentazione della rendicontazione finale all'ente gestore”, è a rilevarsi che, come pure ampiamente rassegnato dalla difesa erariale, con il D.D.G. n. 729 del 01/04/2014 (GURS n. 16 del 18/04/2014), nell'accogliere le nu- merose richieste di proroga avanzate dalle imprese, il termine ultimo per il com- pletamento dei programmi di investimento è stato prorogato al 30/06/2015. Con il successivo decreto n. 290 del 25/02/2015 (GURS n. 12 del 20/03/2015), nella considerazione che al 31/12/2014 si registrava un avanzamento della spesa certi- ficata pari ad appena il 30% circa degli impegni giuridicamente vincolanti assunti a favore delle imprese beneficiarie, e che l'approssimarsi del termine fissato al 30/06/2015 faceva rilevare un alto tasso di criticità in ordine all'effettivo comple- tamento degli investimenti, il termine ultimo per il completamento dei program- mi di investimento è stato ulteriormente prorogato al 30.10.2015. E' in questo quadro che è allora intervenuta a monte qualche settimana dopo la Decisione del- la Commissione Europea del 30/04/2015 sugli “Orientamenti sulla Chiusura del PO-FESR 2007/2013”, la quale, nel concedere un'ultima proroga, ha però stabilito che deve trattarsi ora di spese effettivamente pagate entro il 31.12.2015, senza possibilità di sforamento. Rispetto infine alla valorizzata “data di valuta” di cui al citato estratto conto bancario, per i quindici assegni de quibus sempre indicata nel 31.12.2015, è a rilevarsi che essa, lungi dall'indicare la data di effettiva attribuzione patrimoniale per il prenditore, coincidente quindi con la solutio, altro non indica se non il momento di imputazione economica dell'operazione nei rapporti interni banca–cliente, ai fini, ad esempio, degli interessi attivi. Ne consegue l'infondatezza dell'appello ed il condannatorio sulle spese di lite, come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello esperito avverso la sentenza Tribunale di Palermo n. 1136/2020 del 6.3.2020:
• Rigetta l'appello proposto dalla nei confronti Parte_1 dell' e della Controparte_1
Controparte_2
;
[...]
• Condanna la al pagamento delle spese processuali Parte_1 riferibili all'amministrazione convenuta per il presente giudizio, che si liquida- no in € 10.000,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7