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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 429/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse di parte ricorrente;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la prima comparizione e la discussione della causa.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 429/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) residente in [...] elettivamente domiciliato in Nuoro, via Brusco Onnis n. 70, presso lo studio dell'Avv. Roberta Mereu
parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) ed ivi residente in [...]
parte convenuta
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
1) Accertare giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni di e di cui Parte_1 CP_1 alla scrittura privata redatta l'01.10.2021, con cui si disponeva in favore di il Parte_1 trasferimento della proprietà del rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto Terreni al Foglio 36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa 40 mq che si sviluppa su tre livelli, con ingresso dal SO AL (confinante con altra proprietà , ingresso lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico Pt_1
OZ (confinante con altra proprietà ; Pt_1
2) dichiarare intervenuta tra le parti la compravendita dell'immobile meglio descritto al punto 1 in fatto;
3) ordinare alla competente Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) di provvedere alle trascrizioni di legge con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, in caso di opposizione e/o disconoscimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio il sig esponendo che: CP_1
• con la scrittura datata 01.10.2021, acquistava da la proprietà di un Parte_1 CP_1 rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto Terreni al Foglio
36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa 40 mq. Il suddetto immobile si sviluppa su tre livelli, con ingresso dal SO AL (confinante con altra proprietà , ingresso lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico Pt_1
OZ (confinante con proprietà . Il rudere risulta precisamente individuato, anche Pt_1 mediante documentazione fotografica, nella perizia giurata a firma del geom. ove è Per_1 descritto nei termini che seguono: “La consistenza dell'immobile è stata calcolata in seguito a misurazioni e rilevazioni in loco. Risulta essere di mq. 40,00 circa e il suddetto fabbricato
(diruto) si sviluppa su tre livelli con ingresso dal SO AL (confinante con un'altra proprietà , ingresso lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico Pt_1
OZ (confinante con un'altra proprietà ”. Il nominato tecnico, inoltre, “espletate tutte Pt_1 le ricerche catastali e storiche necessarie conferma che il fabbricato diruto ( rudere ) risulta essere iscritto al Catasto Terreni al Foglio 36 particella 83 con qualità Ente Urbano e che non
è ancora completata la fase di accatastamento ( passaggio al Catasto BB ) in quanto il fabbricato in futuro sarà interessato da lavori di ristrutturazione che renderanno definitivo l'inserimento al Catasto BB con categoria, classe e rendita catastale adeguata all'intervento”;
• il prezzo della vendita veniva interamente corrisposto mediante assegno n. CP_2
7209092127-03 da parte acquirente e la parte venditrice rilasciava ampia e finale quietanza di saldo;
• è interesse dell'odierno attore ricorrere alla verificazione giudiziale della scrittura per cui è causa al fine di rendere opponibile l'acquisto ai terzi, mediante la trascrizione della scrittura in uno con la sentenza di accertamento.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, pur CP_1 ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze. Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216 c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ. Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dal ricorrente, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'istante ha prodotto in causa la scrittura privata datata 1° ottobre
2021, con la quale in qualità di proprietario, vendeva ad che acquistava, CP_1 Parte_1 la piena proprietà di un rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto
Terreni al Foglio 36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa
40 mq.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni del ricorrente e del convenuto. Avendo il ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo al medesimo dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
Il ricorrente ha peraltro espressamente allegato che “è interesse dell'odierno attore ricorrere alla verificazione giudiziale della scrittura per cui è causa. Infatti, la scrittura in questione è priva di autenticazione delle sottoscrizioni ivi apposte. Essa soddisfa il requisito della forma scritta previsto
a pena di nullità dall'art. 1350 c.c. e produce l'effetto reale del trasferimento del bene immobile al pari della scrittura privata autenticata e dell'atto pubblico, tuttavia ,non costituisce titolo idoneo per la trascrizione, la quale, a norma dell'art. 2657 c.c., “non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. Per questo, la presente istanza per la verificazione viene proposta al fine di rendere opponibile l'acquisto ai terzi, mediante la trascrizione della scrittura in uno con la sentenza di accertamento.”
Con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che il convenuto pur ritualmente citato, ha scelto di non CP_1 costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, la scrittura privata del 01.10.2021, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta in data
01.10.2021 con la quale il signor acquistava da la proprietà di un Parte_1 CP_1 rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto Terreni al Foglio 36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa 40 mq, che si sviluppa su tre livelli, con ingresso dal SO AL (confinante altra proprietà , ingresso Pt_1 lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico OZ (confinante altra proprietà ; Pt_1
2) spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 31.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse di parte ricorrente;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la prima comparizione e la discussione della causa.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 429/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) residente in [...] elettivamente domiciliato in Nuoro, via Brusco Onnis n. 70, presso lo studio dell'Avv. Roberta Mereu
parte ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) ed ivi residente in [...]
parte convenuta
Oggetto: verificazione scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
1) Accertare giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni di e di cui Parte_1 CP_1 alla scrittura privata redatta l'01.10.2021, con cui si disponeva in favore di il Parte_1 trasferimento della proprietà del rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto Terreni al Foglio 36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa 40 mq che si sviluppa su tre livelli, con ingresso dal SO AL (confinante con altra proprietà , ingresso lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico Pt_1
OZ (confinante con altra proprietà ; Pt_1
2) dichiarare intervenuta tra le parti la compravendita dell'immobile meglio descritto al punto 1 in fatto;
3) ordinare alla competente Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) di provvedere alle trascrizioni di legge con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, in caso di opposizione e/o disconoscimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio il sig esponendo che: CP_1
• con la scrittura datata 01.10.2021, acquistava da la proprietà di un Parte_1 CP_1 rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto Terreni al Foglio
36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa 40 mq. Il suddetto immobile si sviluppa su tre livelli, con ingresso dal SO AL (confinante con altra proprietà , ingresso lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico Pt_1
OZ (confinante con proprietà . Il rudere risulta precisamente individuato, anche Pt_1 mediante documentazione fotografica, nella perizia giurata a firma del geom. ove è Per_1 descritto nei termini che seguono: “La consistenza dell'immobile è stata calcolata in seguito a misurazioni e rilevazioni in loco. Risulta essere di mq. 40,00 circa e il suddetto fabbricato
(diruto) si sviluppa su tre livelli con ingresso dal SO AL (confinante con un'altra proprietà , ingresso lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico Pt_1
OZ (confinante con un'altra proprietà ”. Il nominato tecnico, inoltre, “espletate tutte Pt_1 le ricerche catastali e storiche necessarie conferma che il fabbricato diruto ( rudere ) risulta essere iscritto al Catasto Terreni al Foglio 36 particella 83 con qualità Ente Urbano e che non
è ancora completata la fase di accatastamento ( passaggio al Catasto BB ) in quanto il fabbricato in futuro sarà interessato da lavori di ristrutturazione che renderanno definitivo l'inserimento al Catasto BB con categoria, classe e rendita catastale adeguata all'intervento”;
• il prezzo della vendita veniva interamente corrisposto mediante assegno n. CP_2
7209092127-03 da parte acquirente e la parte venditrice rilasciava ampia e finale quietanza di saldo;
• è interesse dell'odierno attore ricorrere alla verificazione giudiziale della scrittura per cui è causa al fine di rendere opponibile l'acquisto ai terzi, mediante la trascrizione della scrittura in uno con la sentenza di accertamento.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
*
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, pur CP_1 ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 216, 2° comma, c.p.c. prevede che “l'istanza di verificazione della scrittura privata può proporsi anche in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
Ai fini della proposizione dell'istanza, il legislatore prevede la sussistenza in capo all'attore di uno specifico interesse ad agire, che viene individuato nell'utilità che questi può trarre, a seguito della verificazione, dalla possibilità di utilizzare la scrittura privata in determinate circostanze. Tale interesse deve certamente ritenersi sussistente ogni qual volta la parte che agisce ex art. 216 c.p.c. rappresenti la concreta esigenza di servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni ex artt. 2657 e 2835 cod. civ. Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, avuto riguardo allo specifico interesse rappresentato dal ricorrente, la domanda di accertamento della veridicità delle sottoscrizioni della scrittura privata è certamente fondata e deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'istante ha prodotto in causa la scrittura privata datata 1° ottobre
2021, con la quale in qualità di proprietario, vendeva ad che acquistava, CP_1 Parte_1 la piena proprietà di un rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto
Terreni al Foglio 36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa
40 mq.
Dall'esame del documento prodotto, in calce alla suddetta scrittura privata, compaiono effettivamente le sottoscrizioni del ricorrente e del convenuto. Avendo il ricorrente concluso un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, mediante scrittura privata non autenticata, è evidente la sussistenza in capo al medesimo dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa idonea alla trascrizione, come previsto dall'art. 216 c.p.c.
Il ricorrente ha peraltro espressamente allegato che “è interesse dell'odierno attore ricorrere alla verificazione giudiziale della scrittura per cui è causa. Infatti, la scrittura in questione è priva di autenticazione delle sottoscrizioni ivi apposte. Essa soddisfa il requisito della forma scritta previsto
a pena di nullità dall'art. 1350 c.c. e produce l'effetto reale del trasferimento del bene immobile al pari della scrittura privata autenticata e dell'atto pubblico, tuttavia ,non costituisce titolo idoneo per la trascrizione, la quale, a norma dell'art. 2657 c.c., “non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. Per questo, la presente istanza per la verificazione viene proposta al fine di rendere opponibile l'acquisto ai terzi, mediante la trascrizione della scrittura in uno con la sentenza di accertamento.”
Con riguardo invece alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla. Qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'art. 215 c.p.c. disciplina, invece, il meccanismo del c.d. riconoscimento tacito della scrittura in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace;
2) se la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Tanto premesso, considerato che il convenuto pur ritualmente citato, ha scelto di non CP_1 costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, la scrittura privata del 01.10.2021, ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, deve ritenersi riconosciuta tacitamente ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
La trascrizione è, nel caso in esame, obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
*
Con riguardo alle spese della lite, posto che la parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della parte convenuta solo in caso di opposizione, alcuna condanna può essere pronunciata dovendo ritenersi le stesse a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) dichiara vere e autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata redatta in data
01.10.2021 con la quale il signor acquistava da la proprietà di un Parte_1 CP_1 rudere (fabbricato promiscuo), sito nell'abitato di Orani, distinto al Catasto Terreni al Foglio 36, particella 83, poi classificato quale ente urbano, insistente su un terreno di circa 40 mq, che si sviluppa su tre livelli, con ingresso dal SO AL (confinante altra proprietà , ingresso Pt_1 lato scalinata vico Nora ex vico OZ, ingresso vico Nora ex vico OZ (confinante altra proprietà ; Pt_1
2) spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Nuoro, il 31.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis