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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 59 del R.G. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RL BA;
- opponente -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sofia Controparte_1 C.F._2
Gurrera;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 602/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 1.11.2022, pubblicato il 2.11.2022 e notificato il 25.11.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 602/2022 (emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 1.11.2022, pubblicato il 2.11.2022 e notificato il 25.11.2022), con il quale, su istanza dell'odierna opposta, gli era stato intimato il pagamento della somma di € 52.205,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza di una cambiale priva di bollatura dal medesimo rilasciata in favore di a fronte di un prestito personale da quest'ultima Controparte_1
erogatogli tramite vari versamenti.
Ha eccepito, al riguardo, l'infondatezza della avversa pretesa creditoria all'uopo deducendo che tali prestiti sarebbero da qualificare quali obbligazioni naturali, giacché avvenuti in costanza di “una relazione sentimentale” intercorsa tra le parti in causa e senza la previsione di alcun obbligo di restituzione, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in sede di comparsa conclusionale e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'adito Tribunale, contariis rejectis, in accoglimento della spiegata opposizione e per le motivazioni esposte: - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 602/2022 D.I. emesso dal Tribunale di CASTROVILLARI in data
02.11.2022, per tutte le motivazioni di cui agli atti di parte nonché per difetto assoluto di prova e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente e, per
l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel ricorso per ingiunzione. - condannare l'opposto al pagamento delle spese e degli onorari di lite da distrarsi in favore dello
Stato, stante l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
13.6.2023 si è costituita in giudizio , la quale ha ribadito la piena fondatezza Controparte_1
della propria pretesa creditoria, contestando le deduzioni e conclusioni dell'opponente, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di causa.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'udienza “cartolare” dell'11.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. È, altresì, noto che l'assenza di apposizione del bollo su una cambiale ne determina certamente l'inefficacia come titolo esecutivo, essendo in tal senso chiaro il disposto della legge speciale (art. 20 D.P.R. n. 642/1972) che ne esclude la qualità di titolo esecutivo se carente della regolare bollatura sin dall'origine.
Deve comunque riconoscersi che, per costante giurisprudenza, la cambiale - seppur priva della sua qualità di titolo esecutivo perché ad esempio scaduta o, come nel caso di specie, priva di bollatura o di altro elemento formale - conserva l'efficacia quale manifestazione di volontà, ed in particolare è riconosciuta l'idoneità a costituire una promessa di pagamento.
Ed infatti, “l'assegno bancario - ma le stesse considerazioni valgono per la cambiale con azione cartolare prescritta - deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art.1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cassazione civile, sez. I, 24/04/2024, n. 11125).
L'applicazione dell'art. 1988 c.c. determina quindi la dispensa, in favore del creditore, dall'onere di provare il rapporto contrattuale sottostante poiché questo può dirsi presunto fino a prova contraria.
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. civ. n.
2091/2022). Il debitore che intende resistere all'azione di adempimento deve, quindi, provare o l'inesistenza o l'invalidità del relativo rapporto ovvero la sua estinzione.
4. Tanto premesso e passando all'esame del merito della questione che oggi ci occupa, risulta che la causa trae origine dalla corresponsione dell'importo di € 52.250,00, mediante vari versamenti, da parte di ed a beneficio di nel periodo compreso tra Controparte_1 Parte_1
dicembre 2021 e aprile 2022. Il trasferimento di denaro in favore dell'opponente non è in contestazione ed è, quindi, da considerarsi provato in quanto pacifico.
In data 1.4.2022 l'opponente ha poi emesso una cambiale pari all'importo di € 52.250,00, con scadenza 12.4.2022, in favore di . Controparte_1
Pertanto, avendo la promissaria provveduto all'indicazione del rapporto sottostante (prestito personale) sin dalla proposizione della domanda monitoria, l'onere della prova in ordine all'inesistenza, inefficacia o estinzione del rapporto dedotto gravava sull'opponente, il quale tuttavia a tanto non ha in alcun modo assolto.
Invero, parte opponente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con l'odierna opposta, ha riconosciuto che nel corso del rapporto ebbe a ricevere “delle somme di denaro per far fronte a sue proprie esigenze economiche”, da qualificarsi, tuttavia, come “atti di liberalità che non presupponevano alcuna ripetizione, considerato che le pretese dazioni sono state effettuate in ragione del legame affettivo tra le parti”, e ribadendo che “Le dazioni sono avvenute con spirito di liberalità e solidarietà, spirito che qualifica il rapporto non di natura negoziale ovvero che qualifica l'obbligazione insorta quale obbligazione naturale non soggetta ad esecuzione” e, infine, sostenendo che la cambiale fu emessa perché - a dire dello stesso - parte opposta ha lamentato “di essere stata vittima di una truffa sentimentale ad opera del sig. ” e avrebbe “preteso Parte_1 dall'odierno opponente il rilascio della cambiale, minacciando di rendere pubblica la vicenda e di denunziare, per come ha fatto, per il reato di truffa. La minaccia, che determina Parte_1 violenza, ha indotto l'opponente al rilascio del documento”.
Tale ricostruzione non ha trovato, però, supporto probatorio sufficiente e adeguato, tale da vincere la presunzione di cui all'art. 1988 c.c..
Quanto all'allegazione difensiva con cui l'opponente ha dedotto che tale prestito sarebbe, comunque, da inquadrare nella disciplina delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. (in quanto avvenuto tra soggetti che all'epoca intrattenevano una relazione sentimentale e, quindi, senza generare alcun diritto alla restituzione), va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del
"solvens." (ex multis, Cassazione civile, Sez. I, 13/06/2023, n. 16864).
Anche di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale. Nel solco del principio che precede, questa Corte ha avuto modo di precisare che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cassazione civile, sez. III, 30/04/2025, n. 11337).
Tale univoco orientamento si fonda sulla considerazione che i rapporti affettivi stabili generano naturalmente doveri di reciproca assistenza e solidarietà che trovano espressione anche sul piano patrimoniale, configurando le relative prestazioni come adempimento di obbligazioni naturali non suscettibili di ripetizione.
Ebbene, nel caso di specie, non può certamente parlarsi di stabile rapporto affettivo, alla luce di quanto emerso dagli atti del giudizio. Invero, dalla documentazione in atti si registra l'esistenza di un'ordinanza di imputazione coatta per il reato previsto dagli artt. 640 e 61, n. 7, c.p. emessa dal
G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 22.3.2023 (v. doc. n. 4 allegato fascicolo opposta) e un decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna in data 31.2.2023,
a carico dell'odierno opponente, che vede quale persona offesa (v. doc. n. 3 Controparte_1 allegato fascicolo opposta), a sostegno, quindi, dell'assenza di un vero rapporto sentimentale tra le odierne parti in causa.
Tra le parti in causa non è emersa l'esistenza di un legame solido e duraturo, essendo la relazione durata solo quattro mesi e senza alcuna convivenza more uxorio. A ciò si aggiunga - come è emerso dalla documentazione afferente al procedimento penale sopra richiamato - che il era Parte_1 già coniugato, intratteneva una relazione con una donna diversa dalla moglie e, nonostante ciò, propose all'opposta di formalizzare il loro rapporto con il matrimonio. Per di più, l'elargizione di denaro da parte dell'opposta in favore dell'opponente è costituita da una cospicua somma di denaro
(€ 52.250,00 oggetto di ingiunzione), con conseguente impossibilità di qualificare siffatta dazione quale adempimento di una obbligazione naturale.
Tra l'altro, come dichiarato nel ricorso monitorio - e rimasto privo di contestazione avversaria - il quantum trasferito dalla ammonta complessivamente ad € 84.000,00, e, oltre alla specificità CP_1
della vicenda, anche in relazione alla durata del rapporto tale esborso è certamente da ritenere considerevole e sproporzionato.
Infine, alcun elemento probatorio in ordine alla presunta minaccia attuata dalla è stato CP_1
fornito dall'opponente, il quale si è limitato a depositare una denuncia a carico della stessa per
“diffamazione a mezzo stampa” (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte opponente), irrilevante, però, ai fini dell'accertamento del comportamento costrittivo imputato all'opposta, in quanto nella querela presentata non si fa mai alcun cenno a condotte coercitive poste in essere allo scopo di costringere il querelante ad emettere la cambiale in questione. Né, tanto meno, è stata articolata alcuna prova per testi in merito. Non risulta, quindi, dagli atti di giudizio alcun elemento volto a sostenere tale ricostruzione.
Pertanto, alla luce di tanto e considerato che parte opponente non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né tanto meno allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, va da sé che l'odierna opposizione debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente prestata (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva;
€ 2.850,00 per la fase trattazione/istruttoria; €
2.200,00 per la fase decisionale).
Stante la soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, quest'ultima deve essere condannata personalmente al versamento delle spese di giudizio liquidate alla controparte vittoriosa, in quanto “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare” (Cass. civ. ordinanza n. 10053/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 59/2023 R.G. - ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo in esame, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna a rifondere - in favore di - le Parte_1 Controparte_1
competenze di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 7.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 27 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio del Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.