Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 25/11/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 295/25
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati MA PI Presidente PP AR EZ Consigliere relatore Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24220 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
- Associazione S.D. (iscritta al n. omissis del Registro unico nazionale del Terzo settore), c.f. omissis, con sede legale in Alessandria, Corso omissis, in persona del suo legale rappresentate A.P.N., c.f. omissis, nato ad omissis il omissis
e residente in omissis, via omissis, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Franco Reggio, Roberto Lombardi e Nicolò Reggio, giusta delega depositata agli atti, pec:
avvfrancoreggio@cnfpec.it ,
avv.robertolombardi@legalpec.eu ,
avvnicoloreggio@pec.it;
- S.S. S.r.l., c.f. e p.i. omissis, con sede legale in
omissis, Corso omissis, in persona del legale rappresentante C.M., c.f. omissis, nato in
omissis, il omissis, ed ivi residente in [...]omissis
- rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Dal Piaz del foro di Torino ed elettivamente domiciliata, fisicamente, presso lo studio del menzionato legale in Torino, via Sant’Agostino n. 12, e, digitalmente, presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo legale all’indirizzo: francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
- P.A., c.f. omissis, nata ad omissis, il omissis
ed ivi residente in [...]omissis, in proprio e quale Presidente pro tempore (fino al 4 maggio 2023)
dell’Associazione S.D. (c.f. omissis), nonché amministratrice (di diritto dalla costituzione al 17 aprile 2019 e di fatto dal 18 aprile 2019) della S.S. S.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A.
omissis), rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Dal Piaz del foro di Torino ed elettivamente domiciliata, fisicamente, presso lo studio del menzionato legale in Torino, via Sant’Agostino n. 12, e, digitalmente, presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo legale all’indirizzo: francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
- C.G., c.f. omissis, nato in omissis
il omissis, residente in [...], in via omissis, in proprio e quale amministratore di fatto della S.S. S.r.l. (c.f. e p.i. omissis) e dell’Associazione S.D. (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Dal Piaz del foro di Torino ed elettivamente domiciliato, fisicamente, presso lo studio del menzionato legale in Torino, via Sant’Agostino n. 12, e, digitalmente, presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo legale all’indirizzo: francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
- C.M., c.f. omissis, nato ad omissis, il
omissis ed ivi residente in [...]omissis, in proprio e quale amministratore (dal 18 aprile 2019) della S.S.
S.r.l. (c.f. e p.i. omissis), rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Dal Piaz del foro di Torino ed elettivamente domiciliato, fisicamente, presso lo studio del menzionato legale in Torino, via Sant’Agostino n. 12, e, digitalmente, presso la casella di posta elettronica certificata del medesimo legale all’indirizzo: francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 25 settembre 2025, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere PP AR Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale MA Mormando e gli Avvocati Franco Reggio e Roberto Lombardi in rappresentanza e difesa della convenuta Associazione S.D. e l’Avvocato Francesco Dal Piaz in rappresentanza e difesa dei convenuti P.A., C.G. e C.M.
Esaminati gli atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione, la Procura regionale ha evocato in giudizio gli odierni convenuti, ritenendoli responsabili di un presunto danno erariale per complessivi euro 548.813,83 che sarebbe derivato dallo sviamento e illecito arricchimento verificatosi rispetto a somme destinate a servizi di accoglienza e gestione di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
2. I fatti che hanno originato la causa in esame si sarebbero svolti, nel periodo dal 2017 al 2022, con riferimento ai servizi affidati dalla Prefettura di Alessandria all’Associazione di promozione sociale S.D. (ora Associazione S.D. e di seguito anche “Associazione”),
un’associazione di promozione sociale costituita il 10 marzo 2015 da P.A. unitamente ad altre persone - da considerarsi per la Procura contabile estranee alle condotte illecite oggetto di contestazione - che in quegli anni operava anche per il tramite della S.S. S.r.l. (di seguito anche “Società”), società di servizi con sede presso lo stesso indirizzo dell’Associazione e di proprietà della Presidente pro tempore di quest’ultima, ovvero P.A., e dei suoi familiari C.M. (marito) e C.G. (figlio), tutti odierni convenuti (con un capitale di euro 10.000,00 suddiviso tra P.A. per euro 3.400,00, C.M.
per euro 3.300,00 e C.G. per euro 3.300,00).
Di detti fatti è stata data comunicazione alla Procura contabile con nota n. 88422/2023 del 16 marzo 2023 del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Alessandria.
3. Si tratta di circostanze che sono state oggetto, a loro volta, di comunicazione di notizia di reato da parte dello stesso nucleo investigativo, con conseguente emissione di un decreto di sequestro preventivo disposto, in data 10 giugno 2023, a carico di P.A., C.M. e C.G.,
di somme di denaro, titoli e valori a credito, fino alla concorrenza complessiva della somma di euro 90.622,23 in relazione a capi di imputazione connessi a reati tributari quali: "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. La vicenda penale si è conclusa, all’udienza del 5 novembre 2024, con l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 447 c.p.p., ovvero nel corso delle indagini preliminari.
4. Quanto invece ai profili di competenza della Procura contabile, a seguito di una complessa istruttoria sostanziatasi, fra l’altro, in richieste alla Prefettura di Alessandria, una delega d’indagine allo stesso Nucleo di polizia economico finanziaria cui ha fatto seguito anche un decreto di ispezione presso la sede dell’Associazione, sarebbe emerso come, nello svolgere, in diritto o anche solo in fatto, funzioni gestorie per la S.D. e la S.S.
S.r.l., P.A., unitamente al marito, C.M. ed al figlio, C.G., tra il 2017 ed il 2022, avrebbero sviato e non correttamente impiegato risorse pubbliche per complessivi euro 548.813,83, destinate al servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, conseguendo anche un illecito arricchimento.
Pertanto, la Procura contabile, alla luce del complesso degli atti di indagine, ha ravvisato sussistenti a carico degli odierni convenuti gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria amministrativo-contabile.
4.1. Rispetto al danno erariale contestato, la Procura, richiamando la giurisprudenza contabile, ha ravvisato sussistere il rapporto di servizio dei convenuti con riguardo alla Associazione quale destinataria delle risorse pubbliche e, quanto alla S.S. S.r.l., evidenziando come la stessa avrebbe operato al fianco dell’Associazione per la gestione dei CAS, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio funzionale.
Analogo rapporto di servizio si ravviserebbe in capo alle persone fisiche convenute che avrebbero tutte assunto un significativo ruolo gestorio nell’ambito della Associazione S.D. e della S.S.
S.r.l.
A sostegno della suddetta ricostruzione, il requirente richiama plurimi elementi.
Quanto all’Associazione, come analiticamente riscontrato dalla Guardia di finanza nella sua annotazione, le entrate, almeno per il periodo oggetto di indagine (2017-2022), sarebbero state tutte di natura pubblica, ad esclusione di una infinitesima parte del fatturato, e derivanti essenzialmente dall’incasso dei proventi derivanti dai servizi fatturati alla Prefettura di Alessandria per l’accoglienza dei cittadini stranieri.
Quanto agli altri convenuti, rilevanti sarebbero le seguenti circostanze di fatto:
l’attività della Società pressoché a totale servizio della S.D.,
inizialmente come fornitore e, successivamente, dal 24 giugno 2019, in raggruppamento temporaneo con la stessa Associazione, quindi quale contraente diretto della Prefettura di Alessandria; il ruolo rivestito, quale Presidente dell’Associazione, da P.A., senza soluzione di continuità, dall’istituzione fino al 4 maggio 2023, unitamente alla carica di amministratore unico della Società, dalla costituzione fino al 17 aprile 2019, nonché al preponderante ruolo gestorio, comunque sempre svolto nella Società in via di fatto, supportata operativamente dal figlio C.G.; la posizione di quest’ultimo che, al di là della qualifica formale di apprendista (dal 23 ottobre 2015 al 23 ottobre 2018) e poi di impiegato, avrebbe svolto un significativo ruolo di supporto operativo fiduciario per la madre in termini di raccordo tra la S.D. e la S.S. S.r.l.; le funzioni di amministratore unico della Società svolte, dal 18 aprile 2019, da C.M.,
marito della P.
4.2. Dalla prospettazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione, risulta, dunque, esserci stata una situazione di promiscuità nella gestione di entrambe le persone giuridiche, che avrebbe agevolato P.A., C.G.
e C.M. nella realizzazione di condotte illecite volte ad ottenere un illecito arricchimento dallo sviamento delle risorse pubbliche percepite dall’Associazione per la gestione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo.
Nel presente contesto, l’attività istruttoria avrebbe consentito di accertare, in particolare, significative criticità con riguardo:
- a fatture annotate dalla S.D. ed emesse dalla S.S. S.r.l. per diversi servizi;
- a fatture annotate dalla S.D. ed emesse da C.M.
per consulenze legali, risultate relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;
- a fatture annotate da S.D. ed emesse dall’elettricista P.F.,
relative a prestazioni che sarebbero state rese a diretto vantaggio di C.G. e non dell’Associazione;
- a fatture annotate dalla S.D. ed emesse dalla L.Q.L. S.r.l.
aventi ad oggetto la somministrazione di pasti in misura decisamente superiore rispetto a quella effettivamente erogata.
Tali criticità sarebbero accomunate dall’essersi perfezionate in un contesto caratterizzato da una gestione delle attività dell’Associazione in parte asservita agli interessi personali dei convenuti, i quali avrebbero operato, anche tramite la S.S. S.r.l., per drenare sistematicamente a proprio favore risorse pubbliche erogate dalla Prefettura di Alessandria alla S.
D.
In tal senso rileverebbe anche la circostanza del trasferimento, nel giugno del 2018, della sede della S.D. in Corso omissis, ovvero presso il medesimo luogo ove operava la S.S. S.r.l., con il conseguente consolidamento di una situazione di promiscuità nella gestione di entrambi i soggetti.
Queste attività illecite avrebbero peraltro contribuito a portare la Associazione sull’orlo del fallimento, così come documentato dalla Guardia di finanza in esito all’esame del contenuto degli smartphone, dei personal computer e della posta elettronica riconducibili alla S.D., alla S.S.
S.r.l., nonché ai coniugi P.A. e C.M.
Per delineare ancora più compiutamente il contesto di riferimento, la Procura illustra come i CAS gestiti da S.D. sarebbero stati destinatari, tra il 2016 e il 2022, di ventitré visite ispettive condotte sia dalla Commissione incaricata dalla stessa Prefettura, sia dagli organi preposti all’attuazione del progetto di monitoraggio e accreditamento del sistema di accoglienza dei rifugiati richiedenti asilo (c.d. MIRECO) finanziato dal Ministero dell’Interno. Tali verifiche si sarebbero concluse, in tredici casi, con la rilevazione di criticità di diversa natura e con la conseguente applicazione di penalità e, in un caso, con la chiusura del CAS.
4.3. Nell’ambito di questo quadro d’assieme, la Procura ha ritenuto sussistere un danno erariale complessivamente pari ad euro 548.813,83, derivante dalla condotta tenuta dai soggetti destinatari del presente atto per avere determinato un significativo pregiudizio alle finanze pubbliche sotto diversi profili, essenzialmente riconducibili alle seguenti voci.
4.3.1. In primo luogo, sarebbero state pagate fatture dalla Associazione alla S.S. S.r.l. relative al servizio di pulizie, manutenzione e sanificazione per operazioni in parte, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, come si evincerebbe dalle risultanze istruttorie, e in particolare:
- rispetto alle fatture emesse per le pulizie dal 2017 al 2021, per l’importo complessivo di euro 452.460,00 (di cui effettivamente corrisposti alla Società 451.610,00 euro, al netto dei meri rimborsi spese per acquisto di materiale), sarebbe emerso che i materiali da utilizzare per il servizio sarebbero stati forniti dall’Associazione stessa, così come i furgoni utilizzati; inoltre, la pulizia ordinaria sarebbe stata svolta dagli ospiti dei CAS mentre la S.
S. S.r.l. avrebbe provveduto alle sole pulizie straordinarie anche in caso di cambio degli stessi ospiti;
- con riguardo alle fatture emesse per le manutenzioni dal 2018 al 2021 per euro 201.453,21 (di cui effettivamente corrisposti alla Società euro 196.453,21), i servizi effettivamente resi, secondo la prospettazione attorea, corrisponderebbero solo a piccoli interventi non riguardanti gli impianti, non avendo mai la S.S. S.r.l. realizzato opere edili importanti: in ambito idraulico, gli operatori della Società, spesso coadiuvati da operatori dell’Associazione, si sarebbero limitati ad effettuare la sostituzione di rubinetti, scarichi, sifoni e galleggianti, nonché la riparazione di tubi; così, in ambito elettrico, si sarebbero limitati alla sostituzione di lampadine, prese elettriche e interruttori; parimenti, in ambito edile, avrebbero effettuato solo piccole opere di ripristino degli ambienti come la tinteggiatura degli alloggi destinati ai richiedenti asilo;
- per le sanificazioni, per il periodo dal 2020 al 2021, rispetto alle fatture emerse per euro 62.478,00 (di cui effettivamente corrisposti alla Società euro 59.647,60), il requirente ritiene che le corrispondenti prestazioni sarebbero state rese solo sporadicamente e non per un’entità pari agli importi fatturati, data anche l’impossibilità di interventi per così rilevanti importi allorquando il personale della Società risultava impiegato quotidianamente in altre attività.
Considerato che le prestazioni sarebbero state comunque in parte rese, la Procura ha ritenuto di stimare prudenzialmente nel 20% la misura dell’entità della sovrafatturazione, tenendo conto per il calcolo del valore dei pagamenti delle fatture effettuati dall’Associazione. Ne consegue che, il danno contestato per i servizi di pulizia, manutenzione e sanificazione ammonterebbe complessivamente a euro 141.542,16 (di cui euro 90.322,00 per le fatture relative al servizio di pulizie, euro 39.290,64 per le fatture relative al servizio di manutenzione ed euro 11.929,52 per le fatture relative al servizio di sanificazione).
4.3.2. La Procura contabile contesta anche il pagamento delle fatture relative al servizio di lavanderia, pari complessivamente ad euro 339.310,14 (I.V.A. compresa ove prevista), ma che la S.D., tenendo conto dell’esito degli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di finanza, avrebbe effettivamente corrisposto alla S.S. S.r.l. per l’importo complessivo di euro 307.166,00.
Dalle dichiarazioni agli atti sarebbe emerso che il servizio di lavanderia che la Società avrebbe reso alla Associazione sarebbe stato curato in via esclusiva da un unico operatore, L.P.S., mentre i lavaggi venivano contabilizzati attraverso una cassa dedicata e azionata da una card con un credito massimo di 500,00 euro ciascuna (misura massima possibile della ricarica), laddove le card utilizzate mensilmente per far fronte alle esigenze degli ospiti dell’Associazione potevano essere non più di cinque o sei.
Di conseguenza, l’importo mensile che la S.S. S.r.l. avrebbe dovuto fatturare mensilmente alla S.D. poteva essere nell’ordine di 2.500,00 – 3.000,00 euro, oltre I.V.A., fino all’anno 2020. A partire dall’anno 2021, in ragione della reinstallazione di lavatrici in ogni singolo appartamento con conseguente significativa riduzione dei lavaggi in lavanderia, l’importo stimato sulla base delle dichiarazioni dell’operatore L. si sarebbe ridotto ad euro 1.500,00 mensili, oltre I.V.A.
Pertanto, il requirente ha ritenuto veritiere le fatture emesse dalla Società solo fino all’importo mensile di euro 3.000,00 (oltre euro 660,00 di I.V.A.) per gli anni dal 2018 al 2020, e fino all’importo mensile di euro 1.500,00 (oltre euro 330,00 di I.V.A.) per l’anno 2021.
Il restante ammontare delle fatture è stato invece ritenuto relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti e dunque produttive di danno erariale computato, anche in questo caso, tenendo conto dei pagamenti parziali effettivi, per un importo complessivo pari a euro 186.386,07.
4.3.3. Un’altra voce di danno contestata attiene al pagamento di fatture relative al servizio di riparazione, sostituzione e vendita di arredamento emesse dalla S.S. S.r.l. all’Associazione attraverso una fittizia interposizione. Il danno, pari a euro 6.002,40, corrisponderebbe alla differenza tra l’importo complessivo delle fatture emesse, nel medesimo arco temporale, dalla C. S.n.c. in favore della Società, pari ad euro 21.899,00, e l’importo delle fatture emesse da quest’ultima in favore della S.D., pari ad euro 27.901,40.
4.3.4. È stato imputato, poi, un danno pari a euro 189.051,20, corrispondente alle somme che sarebbero state drenate dalla S.D. direttamente in capo a C.M., con il ricorso a fatture emesse da quest’ultimo per operazioni ritenute del tutto inesistenti, relative a consulenze legali valutate dalla Procura contabile di importo smodato rispetto a quelle rese da altri legali.
A fondamento di tale contestazione il requirente richiama: le dichiarazioni rese dalle dipendenti amministrative dell’Associazione, nonché dal commercialista della stessa; la corrispondenza con consulenze rese da altri avvocati nel medesimo arco temporale; il mancato rinvenimento presso la sede dell’Associazione, in sede di perquisizione, di alcun carteggio a giustificazione delle fatture in parola; la formulazione anche per tali fatture, nell’ambito del procedimento penale n. 2787/2022, dei capi di imputazione per il reato di emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti intercorse tra C.M. e la S.D.
4.3.5. Altre risorse sarebbero state drenate dalla S.D. in occasione di lavori elettrici effettuati, da F.P., in alloggio di proprietà di C.M. e a uso esclusivo di C.G., ma fatturati all’Associazione, come segnalato dalla dipendente amministrativa dell’Associazione, B.G., e dallo stesso F. Si tratterebbe di lavori effettuati per euro 12.500,00, somma ottenuta dalla Guardia di finanza sottraendo dall’importo delle fatture emesse nei confronti della S.D.
pari ad euro 20.000,00, il prezzo dei lavori eseguiti da F. in altri alloggi effettivamente in uso all’Associazione per euro 7.500,00.
4.3.6. Infine, euro 13.332,00, sarebbero stati pagati da parte della S.D.
alla L.Q.L. S.r.l. per pasti in misura eccedente rispetto alle presenze effettive. Dal raffronto del numero dei pasti indicati nelle fatture con i dati risultanti dal “Registro settimanale delle presenze”, pur considerando la consumazione di almeno due pasti giornalieri da parte degli operatori socio-educativi, sarebbe stato accertato che, tra il mese di febbraio dell’anno 2018 e il mese di settembre 2020, la S.D. avrebbe pagato almeno 2.020 pasti in più rispetto a quelli che avrebbe dovuto erogare agli ospiti dei CAS, con punte addirittura di oltre 200 pasti eccedenti (marzo e aprile 2019 o agosto 2020), tanto da escludere che si possa essere trattato di meri errori occasionali.
4.4. Fatta eccezione per quest’ultima voce relativa ai pasti, la Procura contabile ritiene imputabili a tutti i convenuti le voci di danno contestate, per un importo pari a euro 535.481,83, in quanto la connotazione dolosa della condotta avrebbe determinato anche un illecito arricchimento, e dunque la contestuale sussistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20 del 1994, di un vincolo di solidarietà fra gli stessi.
In ordine, invece, al danno derivante dal pagamento di pasti in misura eccedente rispetto a quelli effettivamente erogati, pari a euro 13.332,00, non essendo emersi elementi volti a ritenere che anche per tale voce vi sia stata una confluenza di risorse pubbliche in favore dei convenuti, la Procura sostiene che si sia operato con colpa grave, se non gravissima, da parte della sola convenuta P.A. la quale, in ragione del suo ruolo di Presidente della S.
D., sarebbe stata tenuta a coordinare e dirigere ogni attività dell’Associazione. In particolare, la colpa sarebbe consistita nella mancata predisposizione, dal punto di vista organizzativo, di un sistema minimo di controllo che avrebbe consentito di rilevare le significative criticità, poi verificate dalla Guardia di finanza, attraverso il raffronto fra i dati indicati nelle fatture e i registri delle presenze degli ospiti dei CAS.
5. Per i delineati profili di responsabilità, la Procura contabile, al termine dell’istruttoria, ha ritualmente notificato un invito a dedurre agli odierni convenuti, a seguito del quale questi ultimi hanno presentato deduzioni, senza formulare richiesta di audizione personale. Nel complesso, le deduzioni depositate non sono state ritenute idonee a superare gli addebiti sollevati nell’invito e pertanto la Procura ha proceduto alla citazione in giudizio, a fronte della quale si sono costituiti la convenuta P. e i convenuti C. con una unica memoria difensiva, anche per conto della Società, e, con separata memoria, l’Associazione S.D. ETS.
6. I convenuti P.A., C.M. e C.G.
nella propria memoria difensiva hanno, in primo luogo, svolto considerazioni in ordine all’irrilevanza del procedimento penale e dei suoi esiti rispetto al caso di specie.
A loro dire, la Procura avrebbe tentato di fondare le proprie tesi argomentative solo ed esclusivamente sulle risultanze di un’indagine penale mai sfociata in un accertamento dibattimentale, le quali, in quanto non accertate dal Giudice penale in una sentenza di merito, né verificate in dettaglio dalla Procura Regionale, sarebbero irrilevanti ai fini della prova del dolo e delle condotte antigiuridiche a loro imputate.
Peraltro, del tutto errato ed insufficiente sarebbe il continuo richiamo operato dalla Procura alla richiesta di “patteggiamento” formulata nel procedimento penale in questione, in quanto tale circostanza non sarebbe sintomatica di un’ammissione di colpevolezza da parte dei convenuti né, altresì, sarebbe idonea a provare la sussistenza della responsabilità erariale loro ascritta.
Dopo avere illustrato il corretto operato dell’Associazione negli ambiti di cui è causa, sostanzialmente non smentito dagli esiti delle verifiche amministrative sopra richiamate, vengono svolte nella memoria di costituzione le argomentazioni difensive di seguito riportate.
6.1. In via preliminare i convenuti chiedono di accertare e, per l’effetto, dichiarare l’intervenuta prescrizione con riferimento alle fatture emesse e pagate entro l’anno 2018. Al riguardo, la difesa sostiene che non sarebbe stato provato l’occultamento doloso e che non sarebbe applicabile la giurisprudenza che fa decorrere la prescrizione dall’esercizio dell’azione penale, vertendo quest’ultima, nel caso di specie, su fattispecie diverse da quelle oggetto del presente giudizio.
6.2. Nel merito, gli stessi chiedono di accertare l’insussistenza di responsabilità erariale a proprio carico, a qualsiasi titolo, in quanto, in primo luogo, non sarebbe stato provato il dolo volto a conseguire l’illecito arricchimento, essendosi fatto riferimento nell’atto di citazione, come già accennato, solo a elementi tratti dal procedimento penale non utilizzabili in questa sede (nel procedimento penale è stata contestata l’emissione, nei confronti di S.D.,
di fatture relative a prestazioni oggettivamente o soggettivamente in parte inesistenti per consentire alla stessa Associazione di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto; nel presente giudizio vengono contestate condotte distrattive delle somme erogate dalla Prefettura di Alessandria e destinate a scopi estranei rispetto alle attività assistenziali prestate dall’Associazione e dalla Società, al fine di trarre un illecito vantaggio da parte dei convenuti); parimenti non sarebbe stata provata la colpa per l’ultima voce di danno in capo alla convenuta P., risultando gli obblighi di controllo in capo ad altri organi.
6.3. Sotto altro profilo, nella memoria difensiva si sostiene che le stesse condotte illecite contestate non sarebbero riconducibili ai convenuti, avutosi riguardo a un sistema organizzativo e gestorio dell’Associazione e della Società che vedrebbe coinvolti a vario titolo diversi soggetti. In particolare, con riguardo alla specifica posizione della convenuta P.A., si confuta la possibilità di riconoscere alla stessa un ruolo nevralgico nella gestione e distrazione delle risorse pubbliche erogate dalla Prefettura. Peraltro, la stessa avrebbe anche rinunciato alla percezione integrale degli emolumenti dovuti dall’Associazione per l’anno 2023 e avrebbe percepito somme minori rispetto a quelle spettanti negli anni antecedenti, per complessivi euro 110.000,00. Analoghe argomentazioni vengono esposte per C.M. e per C.G., rispetto ai quali, secondo la difesa, sarebbe impossibile sostenere che abbiano autonomamente gestito le risorse pubbliche erogate dalla Prefettura distraendole a proprio favore, solo sulla base delle rispettive qualità di amministratore della S.S. S.r.l. per il primo, e di persona estranea alla gestione finanziaria e di bilancio per il secondo. Infine, la difesa segnala che P. e il coniuge C. avrebbero sottoscritto un contratto di mutuo con la Banca di Asti, nell’interesse dell’Associazione, pari ad euro 300.000,00, ponendo a garanzia i propri immobili, tanto dimostrerebbe un contegno dei suddetti convenuti incompatibile rispetto alla ipotizzata volontà di distogliere a proprio vantaggio somme erogate dalla Prefettura a favore dell’Associazione.
6.4. Inoltre, la difesa sostiene che la presunta falsità delle prestazioni oggetto delle fatture contestate non sarebbe stata dimostrata dalla Procura contabile, non avendo quest’ultima nemmeno individuato puntualmente le fatture ritenute false, muovendo contestazioni del tutto generiche e, quindi, infondate.
6.5. La difesa ritiene parimenti infondata la quantificazione delle varie voci di danno per le quali, a suo avviso, non vi sarebbe stato un concreto accertamento, per le ragioni di seguito richiamate.
6.5.1. Per le fatture riguardanti i servizi di pulizia, manutenzione e sanificazione, si ritiene che le relative prestazioni sarebbero state effettivamente rese e riguarderebbero le numerose attività “straordinarie” poste in essere per fronteggiare l’arrivo massiccio dei nuovi soggetti via via affidati dalle Autorità ai CAS gestiti dalla S.D. e dalla S.S. S.r.l.,
attività poi rese ancor più gravose dall’emergenza epidemiologica. A sostegno di questa argomentazione, si richiama la relazione redatta dal Geom. S. e depositata agli atti, il quale, per i lavori di ripristino/manutenzione di alcuni degli alloggi destinati alle attività assistenziali, aveva preventivato una spesa di circa euro 49.129,41 già solo per il primo semestre del 2018.
6.5.2. Per le fatture riguardanti il servizio di lavanderia, secondo la difesa, il requirente non avrebbe tenuto conto dell’intensificarsi delle attività di lavaggio dovute all’emergenza pandemica, né dei maggiori lavaggi occorsi per gli abiti degli stranieri avviati all’attività lavorativa. Inoltre, non avrebbe valutato che, per la determinazione dei costi del servizio, andrebbero considerate voci non coperte dalla somma stimata, quali l’acquisto di detersivi, igienizzanti, sacchi, carrelli, ovvero il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione, la manutenzione delle macchine e la retribuzione dell’addetto al servizio. Infine, nel 2021 sarebbero state reinserite lavatrici solo negli alloggi di donne sole o con minori, dunque in alloggi rappresentanti solo il 10 per cento del totale.
6.5.3. Per le fatture riguardanti i servizi di consulenza legale emesse da C.M., nel ritenere destituita di fondamento la contestazione, la difesa evidenzia come gli importi delle stesse riguarderebbero prestazioni effettivamente rese il cui importo sarebbe stato determinato sulla base degli ordinari parametri tabellari, nonché di preventivi approvati dal Consiglio direttivo. Per tali prestazioni viene poi specificato che, a differenza di quelle rese da altri legali (quali l’avv. P.), avrebbero riguardato aspetti più delicati e peculiari della gestione dei CAS, giustificandosi così il corrispettivo.
6.5.4. Per le fatture antecedenti al 2020 riguardanti le prestazioni elettriche eseguite presso l’abitazione di proprietà di C.M. e in uso al figlio G., la difesa evidenzia che in quella sede, fino al 2018, vi era stata la sede della S.D. e, fino al 2020, quella della S.S.,
rispettivamente ai piani secondo e terzo. Solo dopo il trasferimento di tali soggetti C.G. avrebbe ricevuto in comodato d’uso gratuito l’unità abitativa posta al terzo piano. Tanto premesso, vengono quindi poste in discussione le dichiarazioni rese da F. in ordine al fatto di aver eseguito tali lavori presso l’abitazione del C., ritenendo che lo stesso possa essersi confuso con le sedi legali della Associazione e della Società poste nello stesso immobile. Inoltre, le fatture non indicherebbero esattamente presso quale delle due unità immobiliari sarebbero stati eseguiti i lavori.
6.5.5. In ordine ai pasti pagati in misura eccedente rispetto alle presenze effettive, la difesa eccepisce, preliminarmente, che gli operatori socio-educativi presenti al giorno erano almeno tre e non due. Per altro verso, la stessa difesa evidenzia che i pasti venivano erogati in un sito posto nei pressi della Questura e di una sede della Croce Rossa ove si garantiva la prima accoglienza dei profughi che ivi venivano sottoposti ai primi controlli medici e alle rilevazioni anagrafiche. A tali soggetti sarebbe stata quindi garantita l’erogazione dei pasti anche in assenza di alcuna registrazione (come attestato anche da un operatore). Per altro verso, la difesa evidenzia che l’attività di registrazione e controllo delle presenze non era affidata a nessuno dei convenuti.
6.6. In via subordinata la difesa dei convenuti P.A., C.M.
e C.G., chiede di accertare e, quindi, dichiarare la sussistenza della responsabilità erariale, in capo ai medesimi, solo in relazione alle fatture relative al servizio di riparazione, sostituzione e vendita di arredamento, rispetto alle quali non muove alcuna contestazione, rideterminando, per l’effetto, l’importo dovuto a titolo di danno erariale in complessivi euro 6.002,40.
7. L’Associazione S.D., separatamente costituitasi, sostiene di essere totalmente esente da qualsivoglia responsabilità per i fatti contestati assumendo gli stessi riferibili totalmente ed esclusivamente all'operato degli organi apicali.
7.1. Chiede, dunque, di mandare assolta l'Associazione stessa da qualsivoglia addebito anche per intervenuta prescrizione.
7.2. In via gradata e salvo gravame chiede che, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, il Collegio riduca l'addebito posto a suo carico in correlazione unicamente alla causalità imputata all'Associazione, ancora e ulteriormente ridotta a seguito della riconciliazione delle poste contabili attive e passive e apprezzato e scomputato il risarcimento del danno fiscale operato dagli indagati in sede penale.
7.3. In ogni caso e comunque, anche in via di riconvenzione, nella non creduta e denegata ipotesi di condanna, la difesa chiede di condannare in via solidale gli altri convenuti a garantire ovvero o manlevare l'Associazione stessa da ogni e qualsivoglia pretesa e comunque condannarli, in via solidale, al pagamento in favore dell'Associazione di quanto la stessa fosse condannata a pagare in favore della Prefettura di Alessandria.
8. In ordine alle esposte argomentazioni, già in larga parte rappresentate in sede di deduzioni istruttorie, la Procura nell’atto di citazione ha precisato quanto segue.
8.1. Rispetto alla eccezione di prescrizione, ha osservato come la stessa non terrebbe conto della connotazione dolosa delle condotte dei convenuti, da considerarsi estesa anche all’occultamento dei danni subiti dalla Prefettura di Alessandria attraverso il diffuso ricorso a fatture relative a prestazioni della cui reale consistenza si sarebbe potuta avere piena contezza solo all’esito delle richiamate indagini delegate di polizia giudiziaria.
La Procura precisa, peraltro, che i danni contestati non riguarderebbero fatture emesse dall’Associazione alla Prefettura - la cui entità, secondo quanto previsto dalle convenzioni, veniva commisurata a un valore determinato per ogni giorno di presenza di ciascun ospite dei CAS -, bensì fatture annotate dall’Associazione quali costi sostenuti per rendere i servizi di accoglienza, rivelatesi, in parte o del tutto, connesse ad operazioni inesistenti, con conseguente sviamento delle risorse pubbliche rispetto al fine pubblicistico per cui erano state erogate. Di tali fatture la Prefettura non avrebbe potuto avere alcuna cognizione nemmeno in occasione dei propri controlli.
Pertanto, secondo il requirente, la prescrizione dell’azione erariale dovrebbe decorrere dall’esito delle indagini delegate di polizia giudiziaria che avrebbero determinato la formulazione dei capi di imputazione indicati nella già menzionata richiesta di misura cautelare di natura reale (datata 13 marzo 2023) e per i quali non vi sarebbe stata una richiesta di rinvio a giudizio, essendosi gli interessati avvalsi della facoltà di formulare istanza per l’applicazione della pena su richiesta già nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 c.p.p.
8.2. Quanto al merito, già nell’atto di citazione la Procura ha precisato l’inconsistenza delle eccezioni dei convenuti ribadendo la propria tesi accusatoria.
8.2.1. In primo luogo, ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive tese a svilire i reali ruoli gestori assunti dalla P. e dai suoi familiari, richiamando le risultanze istruttorie già menzionate e, quanto alla P.,
le dichiarazioni in tal senso rese dalla stessa in occasione dell’interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero penale (trascrizione pagg. 15 e ss. del file in doc. 7 - cartella “ALLEGATI annotazione I00291”) ove pone in risalto il proprio ruolo nevralgico.
8.2.2. Ritiene, poi, meramente assertive e non rispondenti al vero le argomentazioni difensive secondo le quali la Procura non avrebbe indicato le fatture considerate false.
Rinvia, al riguardo, a quanto esposto per ciascuna voce di danno, nonché alle annotazioni della Guardia di finanza, ove sono elencate tutte le fatture oggetto di contestazione e viene riportato l’esito degli accertamenti bancari attestanti l’effettivo pagamento di tali fatture da parte della S.D. in favore della S.S. S.r.l.
8.2.3. In ordine, poi, alle eccezioni riguardanti ogni singola voce di danno, nel ritenere le stesse del tutto generiche, meramente assertive e indimostrate, rinviando per sinteticità a quanto già ampiamente dedotto, la Procura, con particolare riferimento alle fatture riguardanti il servizio di lavanderia, precisa che le fatture contestate non farebbero alcuna menzione di eventuali costi ulteriori rispetto a quelli delle card per attivare le lavatrici; queste ultime, infatti, farebbero unicamente riferimento alla cessione delle suddette card e per un numero superiore rispetto a quello effettivamente utilizzato dall’operatore addetto.
Con riguardo, invece, alle fatture per i pasti, evidenzia come all’esito delle articolate indagini svolte in loco dalla Guardia di finanza, non sarebbe emersa traccia alcuna di ulteriori pasti somministrati ai migranti in occasione dei primi accertamenti.
8.2.4. Quanto alla posizione dell’Associazione, la Procura ha ribadito il suo diretto coinvolgimento quale titolare delle convenzioni intercorse con la Prefettura di Alessandria e destinataria dei fondi che si assumono oggetto di sviamento. Al riguardo ha richiamato giurisprudenza sulla possibile responsabilità amministrativa di un’associazione, in via solidale con chi ha operato in suo nome e per suo conto.
In ordine alla circostanza per cui l’Associazione non avrebbe tratto alcun vantaggio dalle condotte della famiglia P.-C., la Procura sostiene che la stessa non esimerebbe l’Associazione dai profili di responsabilità amministrativa oggetto del presente giudizio, ferma restando l’eventuale rilevanza in sede di regresso.
9. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha preliminarmente rilevato come la Società S.S. S.r.l.
potrebbe risultare non costituita in giudizio, in quanto, se i convenuti P.A., C.M. e C.G. sembrano essersi costituiti in giudizio in proprio e quali amministratori della società, la comparsa di costituzione conclude per le sole persone fisiche. Sulla questione la Procura si rimette al Collegio, precisando che, qualora dovesse ritenere la società S.S. s.r.l. non costituita in giudizio, dovrebbe dichiararsene la contumacia, con decadenza dell’eccezione di prescrizione nei suoi confronti.
Il requirente richiama poi le argomentazioni già sostenute nell’atto introduttivo del giudizio, sia con riguardo alla tempestività dell’azione erariale, che all’autonomia della stessa. A quest’ultimo riguardo precisa come la Procura non abbia utilizzato la sentenza di patteggiamento come elemento di prova, limitandosi a richiamarla come circostanza di fatto rimessa alla valutazione del Collegio. Sul punto richiama la sentenza della Sezione Terza Centrale d’Appello n. 347/2023, nonché il precedente di questa Sezione n. 119/2025. Sottolinea, in ogni caso, come il patteggiamento in sede penale sia avvenuto prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Rievoca la prospettazione contenuta nell’atto di citazione quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale contestata, richiamando le argomentazioni ivi riportate. Precisa come la rinuncia ai compensi da parte della P. risponderebbe a strategie correlate alle questioni giudiziarie in corso. Insiste sulla responsabilità dell’Associazione S.D. in quanto soggetto che ha stipulato le convenzioni con la Prefettura e precisa che non sussiste giurisdizione di questa Corte per la richiesta di rivalsa avanzata dalla difesa.
Richiama le conclusioni.
L’avvocato dei convenuti P.A., C.G.,
C.M. richiama la memoria di costituzione.
In particolare, ribadisce come gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza non sarebbero satisfattivi poiché non sottoposti a dibattimento.
Sottolinea che non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio la sentenza di patteggiamento, trattandosi di una mera scelta processuale. Precisa, tuttavia, che oggetto della stessa sentenza sono stati reati fiscali riguardanti il mancato versamento delle imposte, mentre il presente giudizio riguarda l’indebita percezione di denaro pubblico.
Contesta il fatto che la quantificazione del danno derivi da stime effettuate dalla Guardia di Finanza e sottolinea la carenza di prove documentali addotte dalla Procura. In particolare, sostiene che non risulterebbe provato l’arricchimento a seguito di sviamento del denaro pubblico, né il comportamento doloso.
Richiama le conclusioni.
Il difensore della convenuta Associazione S.D. richiama la memoria di costituzione, ribadendo la mancanza dell’elemento soggettivo e dell’elemento oggettivo della responsabilità erariale in capo all’Associazione.
Richiama le conclusioni.
10. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo luogo, questo Collegio deve pronunciarsi sulla regolare costituzione della S.S. S.r.l.
1.1. Sul punto, in sede di udienza, il requirente, rilevando l’assenza nella comparsa di costituzione di conclusioni specifiche a favore della suddetta Società, ha rimesso ogni valutazione al Collegio, precisando che, qualora si ritenesse S.S. s.r.l. non costituita in giudizio, se ne dovrebbe dichiarare la contumacia, con decadenza dell’eccezione di prescrizione nei suoi confronti.
1.2. Il Collegio ritiene non doversi dichiarare la contumacia della S.S.
S.r.l., risultando i convenuti P.A. e C.M. e costituiti in giudizio non soltanto in proprio, ma anche quali amministratori della società, come emerge chiaramente dalla memoria depositata, nonché dalle rispettive procure.
Risultano dunque rispettate le previsioni di cui all’art. 90 del codice della giustizia contabile, ai sensi del quale il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore nei termini previsti, depositando in cancelleria il proprio fascicolo.
Peraltro, il mancato espresso riferimento alla Società nelle conclusioni, non esclude a giudizio di questo Collegio di ravvedere nell’atto l’enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto, nonché le conclusioni a difesa della medesima (cfr. 90, comma 2, c.g.c. e art. 167, comma 2, c.p.c.). Tanto, in considerazione della dirimente circostanza per cui, come già esposto in narrativa e meglio illustrato infra, trattasi di un giudizio che vede coinvolti i convenuti, in via solidale, per le stesse voci di danno (fatta eccezione per una sola voce per la quale, tuttavia, è chiesta la condanna per colpa grave della sola convenuta P.A.).
Pertanto, dal contenuto della memoria difensiva, appare evidente il riferimento delle conclusioni a tutti i convenuti citati e costituiti con la medesima memoria, inclusa la S.S. S.r.l.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, se la formulazione delle conclusioni integra un elemento costitutivo della comparsa di risposta, ciò "non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo" (Cass. n. 15707/2008).
2. Il Collegio deve poi decidere in ordine all’eccezione di prescrizione che, secondo la difesa dei convenuti C. e P. sarebbe intercorsa con riguardo alle fatture emesse e pagate entro l’anno 2018.
2.1. Al riguardo, la difesa sostiene che le condotte addebitate dalla Procura non avrebbero carattere perdurante e continuativo, ma si sarebbero consumate nel momento stesso in cui le fatture asseritamente false sarebbero state emesse e presentate all’Amministrazione Pubblica per chiederne il pagamento; pertanto, il danno contestato si sarebbe concretizzato, in relazione alle singole fatture, nel momento in cui la Prefettura di Alessandria disponeva i vari “rimborsi” dei costi rendicontati dalla S.D. per l’attività di gestione dei CAS.
Inoltre, secondo la stessa difesa, non risulterebbe provato l’occultamento doloso, in quanto non sarebbe mai sussistito alcun impedimento giuridico all’accertamento, da parte della Prefettura e, per essa, della Procura, della condotta distrattiva delle risorse pubbliche nei termini dedotti: l’Amministrazione asseritamente danneggiata avrebbe sempre avuto a disposizione le fatture contestate, così come i verbali delle visite ispettive nelle quali sarebbero state rilevate le presunte gravi criticità nella gestione dei CAS da parte dell’Associazione e della Società; in atri termini, secondo la difesa, il preteso sviamento del denaro pubblico sarebbe stato documentalmente evincibile, in ogni momento, dal raffronto tra la documentazione contabile presentata dall’Associazione e le risultanze delle ispezioni effettuate presso i CAS.
Infine, nella memoria difensiva si sostiene che non sarebbe applicabile al caso di specie la giurisprudenza che collega il decorso del temine prescrizionale all’esercizio dell’azione penale, avendo avuto ad oggetto, quest’ultima, fattispecie diverse da quelle su cui verte il presente giudizio.
2.2. La Procura, sia nell’atto di citazione, che in occasione della pubblica udienza, ha ritenuto destituite di fondamento le sopra ricordate argomentazioni formulate dai convenuti C. e P. in sede di deduzioni istruttorie e ribadite nella memoria di costituzione.
Al riguardo, in primo luogo il requirente ha evidenziato come i danni contestati non riguarderebbero fatture emesse dall’Associazione alla Prefettura (la cui entità, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni, risulterebbe commisurata a un determinato valore per ogni giorno di presenza di ciascun ospite dei CAS), bensì fatture annotate dall’Associazione quali costi sostenuti per rendere i servizi di accoglienza, ma rivelatesi, in parte o del tutto, riferite a operazioni inesistenti, con conseguente sviamento di risorse pubbliche.
Pertanto, si sarebbe realizzato un evidente occultamento doloso dei danni subiti dalla Prefettura di Alessandria in ragione del diffuso ricorso a fatture di cui la Prefettura non avrebbe potuto avere alcuna cognizione, nemmeno in occasione dei propri controlli, ma della cui esistenza e reale consistenza si è potuto avere contezza solo all’esito delle richiamate indagini di polizia giudiziaria.
In linea con la consolidata giurisprudenza richiamata nell’atto di citazione, dunque, la Procura sostiene che solo a quest’ultimo momento potrebbe ancorarsi il decorso del termine prescrizionale, da identificarsi, con riguardo alla fattispecie all’esame, con la richiesta di applicazione di misure cautelari di natura reale del 13 marzo 2023 formulata a carico di P.A.,
C.M. e C.G.
2.3. Il Collegio ritiene priva di fondamento l’eccezione di prescrizione condividendo le argomentazioni rese dalla Procura.
In primo luogo, infatti, appare corretta la ricostruzione in fatto, resa da quest’ultima, che collega la prova dell’occultamento doloso alla complessiva condotta dolosa imputata agli odierni convenuti e, dunque, non alle fatture emesse dall’Associazione alla Prefettura, bensì a quelle annotate dall’Associazione e riferite a costi rivelatisi solo all’esito delle indagini svolte, in tutto o in parte, connessi a operazioni determinanti lo sviamento di risorse pubbliche.
Si tratta, pertanto, di una fattispecie agilmente riconducibile a quelle rispetto alle quali la giurisprudenza contabile riconosce la sussistenza di un occultamento doloso (cfr. Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, 8 gennaio 2021, n. 7; id., 29 dicembre 2020, n. 273).
Nel caso di specie, infatti, la Prefettura di Alessandria non avrebbe potuto avere alcuna cognizione, nemmeno in occasione dei propri controlli, dei danni emersi, nelle loro linee essenziali, solo all’esito delle attività svolte durante le indagini preliminari (cfr. Corte dei conti, II Sezione centrale d’appello, sentenza n. 382 del 2022).
Peraltro, per consolidata giurisprudenza, laddove, come nelle fattispecie all’esame, si sia in presenza di un danno scaturente da vicende di rilievo anche penale, l’occultamento doloso deve ritenersi in re ipsa (in termini, ex multis, Corte Conti, Sez. II, 23 marzo 2018, n. 189; id., Sez. III d’Appello, 4 maggio 2017, n. 213; id., Sez. giur. Calabria, 30 settembre 2025, n. 270Sez. giur. Toscana, 17 agosto 2023, n. 270; id., 21 aprile 2016, n. 108; id., Sez. I, 27 gennaio 2015, n.80) e l’esordio del termine quinquennale di prescrizione non può che coincidere con la scoperta dell’illecito e dunque con il rinvio a giudizio (cfr., ex multis, Corte Conti, Sez. III d’Appello, n. 143/09; Corte Conti, Sez. I d’Appello, n. 317/08; Corte Conti, Sez. II d’Appello, n. 296/07) o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell’azione penale (così, ex multis, Corte Conti, Sez. II d’Appello, n. 189/2018 e n. 571/2016; Corte Conti, Sez. III d’Appello n. 213/2017; Corte Conti, Sez. Lombardia, n. 632/2010; Corte Conti, Sez. I, n. 56/07; Corte Conti, Sez. III, n. 10/02). L’illecito, infatti, diviene conoscibile, in tutti i suoi connotati essenziali, solo allorquando la fattispecie riceve concreta qualificazione giuridica grazie alla precisazione delle imputazioni penali, atta a identificarla come produttiva di danno erariale, essendo ravvisabile, prima di questo momento, un oggettivo impedimento giuridico, e non di mero fatto, alla decorrenza della prescrizione (in termini, tra le tante, Sez. I d’Appello n. 651/2009, n. 498/2015; Sez. II d’Appello n. 184/2004, n. 65/2020; Sez. III d’Appello n. 73/2007, n.182/2013 e n. 43/2020; Sez. giur. Lombardia, n. 109/2011; Sez. giur. Campania n. 2057/2011).
Quanto sin qui sostenuto resta impregiudicato rispetto alle argomentazioni difensive fondate su presunte distinzioni fra quanto oggetto del procedimento penale, conclusosi con l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 447 c.p.p., e quanto oggetto del presente giudizio. A venire in rilievo, infatti, è il profilo della “scoperta” del danno erariale, nonché quello della corretta qualificazione e quantificazione dello stesso, resa possibile solo all’esito di indagini vertenti sui medesimi fatti materiali.
Nel caso di specie, dunque, la prescrizione dell’azione di responsabilità decorre, come sostenuto dalla Procura, dalla richiesta dell’applicazione di misure cautelari di natura reale formulata a carico di P.A.,
C.M. e C.G. con atto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria del 13 marzo 2023.
Ne discende che deve respingersi l’eccezione formulata dai convenuti.
3. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene doveroso esaminare preliminarmente le eccezioni mosse dai convenuti volte a evidenziare un generalizzato mancato accertamento dei fatti di causa.
3.1. La tesi difensiva, al riguardo, è che la Procura avrebbe fondato le proprie tesi argomentative solo ed esclusivamente su risultanze di un’indagine penale mai sfociata in un accertamento dibattimentale e dunque inutilizzabili nel presente giudizio.
In particolare, essendosi il procedimento penale sviluppato su un diverso raggio di azione rispetto alla responsabilità amministrativa, il riferimento alle risultanze istruttorie del procedimento penale, nonché il richiamo alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non sarebbero validi, in quanto diretti a provare i diversi profili di responsabilità erariale che, pertanto, sarebbero rimasti indimostrati; inoltre, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non potrebbe essere utilizzata ai fini della prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile e, pertanto, gli esiti del procedimento penale non potrebbero provare gli addebiti oggetto del presente giudizio; in ogni caso, la richiesta di “patteggiamento” formulata nel procedimento penale in questione non sarebbe sintomatica di un’ammissione di colpevolezza da parte dei convenuti, né tantomeno idonea a provare la sussistenza della responsabilità erariale loro ascritta; infine, le dichiarazioni dei dipendenti o dei collaboratori, richiamate nell’atto di citazione quali elementi comprovanti la sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale contestata, non sarebbero utilizzabili, in quanto non verificate in sede dibattimentale, né ulteriormente verificate dalla Procura contabile.
3.2. Il Collegio, rispetto alle richiamate argomentazioni difensive reputa necessario precisare quanto segue.
In primo luogo, se è pacifico che la sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata, di per sé, come “prova” della responsabilità erariale, non è escluso che la Procura contabile possa assolvere all’onere probatorio anche attraverso il materiale acquisito nell’ambito del procedimento penale (cfr. ex multis, Sez. giur. Piemonte, n. 75/2024). La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che “la non fruibilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile non confligge con il diritto vivente che fa applicazione del principio della circolarità degli elementi probatori tra plessi giurisdizionali, volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l’attività compiuta dalle varie giurisdizioni” (Sezione III centrale d’appello, n. 347/ 2023). Anche questa Sezione, al riguardo, ha recentemente ricordato che “le risultanze di indagine degli organi di polizia giudiziaria e, più in generale, di un procedimento penale, a maggior ragione quando sfociate nell’adozione di formali provvedimenti giurisdizionali, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice contabile nella formazione del proprio convincimento, ai sensi dell’art. 95 c.g.c. (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. III App., n. 282/2017; Sez. II App., n. 167/2018). In particolare, gli elementi di valutazione “derivati dalle indagini penali […] vengono in rilievo […]. non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.” (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. I App., n. 345/2021)” (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 119/2025).
Pertanto, nel caso di specie, le citate risultanze delle indagini penali sono liberamente valutabili da questo Giudice ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti.
A nulla rileva, quindi, il diverso ambito del processo penale rispetto all’oggetto del presente giudizio.
Parimenti è da escludersi che possa derivare alcun detrimento dal fatto che le citate risultanze delle indagini penali sono state assunte in mancanza del contraddittorio proprio della fase del giudizio dibattimentale, trattandosi di un elemento certamente rilevante per il metro di giudizio proprio del processo penale, ma non di quello civile o contabile (cfr. questa Sezione, n. 72/2024 e n. 119/2025, già cit.).
3.3. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, la Procura contabile, anche attraverso il materiale probatorio acquisito nell’ambito del procedimento penale, abbia assolto all’onere di provare i fatti sulla base dei quali i convenuti possono ritenersi responsabili del danno erariale contestato, consentendo a questo Giudice di decidere, in ossequio al dettato dell’art. 95 del codice di giustizia contabile.
Va precisato, infatti, che, al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione in ordine all’effettiva consistenza dei servizi resi dalla S.D.
unitamente alla S.S. S.r.l., sono state svolte ulteriori attività istruttorie, che hanno incluso fra l’altro richieste di relazioni e documentazioni al Prefetto di Alessandria, nonché una delega d’indagine allo stesso Nucleo di polizia economico finanziaria cui ha fatto seguito anche un decreto di ispezione presso la sede dell’Associazione.
Nei termini e nei limiti di seguito precisati, dunque, gli accertamenti in atti confermano la ricostruzione in fatto, così come descritta in citazione e richiamata in narrativa, risultando acclarati, dunque, almeno in parte, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale dei convenuti.
4. In primo luogo, si ritiene sussistere il rapporto di servizio con riferimento a tutti i convenuti.
La Procura contabile ha infatti delineato correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale, nonché gli elementi di fatto, già illustrati in dettaglio in narrativa, in ragione dei quali deve riconoscersi il rapporto di servizio instauratosi tra la Prefettura di ES e i soggetti destinatari dell’atto di citazione.
Va ricordato, preliminarmente, come costituisca principio consolidato della giurisprudenza “quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale – che ben può essere un soggetto privato – e l’ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppur in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione. La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d’impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l’attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell’apparato organizzativo o nell’iter procedimentale dell’ente, sì da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (cfr., in motivazione Cass. Sez. U. 9/1/2019 n. 328 la quale richiama, in termini, Cass. Sez. U. 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663). Si è, ulteriormente, specificato che ‘si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono funzioni politiche e poteri autoritativi, ma anche, quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell’amministrazione pubblica mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall’evento dannoso, verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento – pubblico o privato – ne quale si colloca la condotta produttiva del danno (cfr. Cass.sez.u. 2/2/2018 n. 2584)” (cfr. Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 1782 del 2022).
4.1. Pacifico, dunque, è in primo luogo il rapporto di servizio con la S.D.,
avendo la Prefettura di Alessandria affidato a detta Associazione e, dal 24 giugno 2019, al R.T.I. S.D. – S.S. S.r.l. i servizi di gestione di alcuni centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio provinciale.
La sottoscrizione delle relative convenzioni ha comportato, infatti, l’instaurazione di un rapporto di servizio funzionale tra la pubblica amministrazione e l’Associazione, in virtù della quale quest’ultima ha operato facendo parte integrante dell’apparato organizzativo gestito dalla Prefettura per assicurare il servizio di accoglienza dei migranti.
La diretta attribuibilità di una responsabilità amministrativa anche in capo ad un’associazione, in via solidale con chi ha operato in suo nome e per suo conto, è pacifica per la giurisprudenza anche di questa Sezione che, in fattispecie simile, si è recentemente pronunciata ritenendo che “alla responsabilità dell’Associazione percettrice del finanziamento pubblico […] in virtù della propria pur imperfetta autonomia patrimoniale, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale del rappresentante legale qui convenuto” (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 309/2024).
4.2. Analogo rapporto di servizio di tipo funzionale si è instaurato con la S.S. S.r.l., prima in via di fatto, operando sin dalla sua costituzione al fianco dell’Associazione per la gestione dei CAS e, poi, anche in via di diritto, a partire dal 24 giugno 2019, ovvero da quando la Prefettura ha affidato il servizio al R.T.I. S.D. – S.S. S.r.l.
In tal senso depongono vari elementi analiticamente riportati nell’atto di citazione, così come emersi in sede istruttoria, e già illustrati in narrativa.
Si ricorda, in particolare, come la Società sia stata costituita, con atto del 6 luglio 2017, dalla Presidente dell’Associazione P.A., unitamente ai propri familiari C.M. e G., per svolgere operativamente ciò che l’Associazione già in precedenza svolgeva e come la stessa sia stata in grado di operare solo grazie a un’iniziale trasferimento di personale dipendente dell’Associazione, nonché avvalendosi di mezzi strumentali di quest’ultima.
Si evidenzia, ancora, la circostanza del trasferimento, nel giugno del 2018, della sede della S.D. in Corso omissis, ovvero presso il medesimo luogo ove operava la S.S. S.r.l., con il conseguente consolidamento di una situazione di promiscuità nella gestione di entrambi i soggetti del tutto evidente nelle condotte di cui è causa, già illustrate in fatto, e di seguito oggetto di valutazione da parte di questo Collegio.
4.3. Infine, deve riconoscersi la sussistenza del rapporto di servizio anche in capo alle persone fisiche convenute, avendo tutte assunto, sia pure a diverso titolo, un significativo ruolo gestorio nell’ambito, tanto della S.D.
che della S.S. S.r.l.
Fra i plurimi elementi richiamati al riguardo dalla Procura nell’atto introduttivo del giudizio, basti richiamare: la posizione di P.A., quale Presidente dell’Associazione, nonché il preponderante ruolo gestorio dalla stessa rivestito, in via di fatto, nella Società; il significativo supporto operativo e fiduciario reso da C.G., in termini di raccordo tra l’Associazione e la S.S. S.r.l.; le funzioni di amministratore unico svolte da C.M.
Al riguardo, giova ricordare la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, cui questa Sezione ha dato piena applicazione (cfr., da ultimo, la sentenza n. 288/2025, oltre a quelle ivi richiamate), in base alla quale, in fattispecie distrattive, la responsabilità si estende anche alle persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione delle risorse dal loro scopo pubblicistico (cfr. Corte di cassazione, ordinanza n. 296 del 2013).
5. La prospettazione dei fatti risultante dall’atto di citazione, all’esito dell’istruttoria svolta, conduce questo Collegio a ritenere che vi sia stata una effettiva gestione promiscua di entrambe le persone giuridiche che ha agevolato P.A., C.G. e C.M., nelle rispettive vesti di amministratori, anche di fatto, delle stesse, nella realizzazione di condotte dolose volte ad ottenere un illecito arricchimento dallo sviamento delle risorse pubbliche percepite per la gestione del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo.
Dalle attività investigative sono emersi, infatti, significativi elementi istruttori, analiticamente delineati nell’atto di citazione e già richiamati in narrativa, idonei a comprovare condotte che hanno determinato un importante pregiudizio alle finanze pubbliche riconducibile alle voci di danno di seguito, in dettaglio esaminate e valutate.
Preme tuttavia a questo Collegio evidenziare, preliminarmente, come il convincimento in ordine alla fondatezza della ricostruzione attorea, con riguardo alla quasi totalità delle voci di danno prospettate, derivi anche dalla considerazione del contesto generale nel quale risultano essersi verificate.
Come già illustrato nella parte in fatto, all’esito delle indagini svolte dalla Guardia di finanza, sono emersi svariati profili di irregolarità relativi alle modalità di gestione da parte della S.D. delle risorse pubbliche erogate dalla Prefettura di Alessandria per la gestione dei CAS e che riguardavano prevalentemente i rapporti intercorsi tra l’Associazione e la S.S. S.r.l.
La successiva attività istruttoria svolta dalla Procura contabile è valsa a delimitare le irregolarità rilevanti in termini di responsabilità amministrativa. Nel complesso, infatti, è apparso in tutta evidenza come una parte delle risorse pubbliche venisse drenata, anche tramite la S.S. S.r.l., in favore dei convenuti, grazie a diverse condotte ampiamente dimostrate nel consistente materiale probatorio raccolto dalla Guardia di finanza e riepilogato nelle annotazioni del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza Alessandria, n. 88422/2023 del 16 marzo 2023 e del 9 aprile 2024, le quali hanno trovato pieno riscontro nelle ulteriori verifiche svolte dalla Procura contabile.
Al fine di delineare ancora più compiutamente il contesto di riferimento, occorre anche ricordare le ventitré visite ispettive di cui sono stati oggetto i CAS gestiti dalla S.D., tra il 2016 e il 2022, conclusesi in tredici casi con la rilevazione di criticità di diversa natura e la conseguente applicazione di penalità e, in un caso, con la chiusura del CAS. Risulta quindi contraddetto quanto riportato nelle memorie difensive in merito al corretto operato dell’Associazione e della Società nell’ambito del servizio di accoglienza dei migranti.
Inoltre, la crisi finanziaria dell’Associazione, come documentato dalla Guardia di finanza, completa il quadro di insieme, risultando lo stesso probabile conseguenza di una gestione delle attività almeno in parte asservita agli interessi personali dei convenuti. Trattasi, in ogni caso, di circostanza cui deve correttamente ricondursi, senza trarne valutazioni favorevoli ai convenuti, la rinuncia della P. alla percezione di parte degli emolumenti dovuti dall’Associazione, nonché il mutuo dalla stessa sottoscritto insieme al marito C.M.
5.1. Passando alle singole voci di danno contestate, questo Collegio ritiene accertato nell’an e correttamente quantificato, facendo ricorso a un criterio prudenziale, lo sviamento correlato alle fatture, pagate dalla Associazione alla S.S. S.r.l., relative ai servizi di pulizia, manutenzione e sanificazione, come già analiticamente riportato in narrativa al par. 4.3.1. cui si rinvia.
In sintesi, dal materiale istruttorio è emersa la sovrafatturazione per dette voci, alla luce di inconfutabili argomentazioni volte a dimostrare l’incongruenza del volume dei valori fatturati rispetto all’evidenza dei servizi ragionevolmente resi, ovvero: rispetto alle pulizie, tenuto conto che i materiali e i furgoni venivano forniti dall’Associazione stessa e che la pulizia ordinaria veniva svolta dagli ospiti dei CAS; per le manutenzioni, considerato che venivano effettuati solo piccoli interventi (circostanza non contraddetta dalla relazione redatta dal Geom. S. prodotta in giudizio, recante una spesa per lavori di manutenzione solo preventivata); quanto alle sanificazioni, in considerazione dell’impossibilità di interventi corrispondenti ai rilevanti importi fatturati.
Si ritiene, infatti, priva di fondamento l’argomentazione difensiva secondo la quale le contestazioni in esame sarebbero indimostrate, in ragione della mancata puntuale individuazione delle presunte fatture false, ossia di quelle afferenti a prestazioni inesistenti ovvero a prestazioni rese in misura minore rispetto a quanto attestato dai documenti contabili.
In primo luogo, la Procura, per ciascuna voce di danno, ha fatto precipuo rinvio alle annotazioni della Guardia di finanza, ove vengono elencate le fatture oggetto di contestazione, unitamente agli accertamenti bancari attestanti l’effettivo pagamento delle stesse da parte della S.D. in favore della S.S. S.r.l.
Ma soprattutto, a parere di questo Collegio, tale tesi difensiva risulta del tutto inidonea a confutare la ricostruzione della Procura che, come illustrato, sostiene e dimostra l’incongruenza fra il volume di servizi che sarebbe stato realisticamente reso e la correlata documentazione contabile. Tanto, infatti, non può che presupporre un’evidente complessiva sovrafatturazione, rispetto alla quale la contestazione della mancata puntuale individuazione delle fatture risulta priva di alcuna rilevanza.
La difesa non riesce, invece, a confutare, nel merito, l’accertamento della distrazione delle risorse pubbliche in parola, limitandosi a sostenere l’effettività delle prestazioni rese e giustificando il contestato sovradimensionamento dei servizi di pulizia, manutenzione e sanificazione oggetto di fatturazione, facendo riferimento ad attività “straordinarie” poste in essere per fronteggiare l’arrivo massiccio dei nuovi soggetti affidati ai CAS, che si sarebbero aggravate a causa dell’emergenza epidemiologica.
Secondo il Collegio, non solo si tratta di argomentazioni meramente assiomatiche, ma anche che, laddove fossero, anche in linea astratta, ipotizzabili, resterebbero comunque assorbite dal criterio di stima estremamente prudenziale adottato dalla Procura. Si ricorda che quest’ultima ha calcolato nel 20% la misura dell’entità della sovrafatturazione, tenendo conto delle sole fatture oggetto di pagamento da parte dell’Associazione.
Pertanto, il danno contestato per i servizi di pulizia, manutenzione e sanificazione risulta accertato e quantificato nella misura complessiva di euro 141.542,16, così come prospettato nell’atto di citazione.
5.2. Il Collegio ritiene valida anche la ricostruzione attorea, analiticamente illustrata al par. 4.3.2., volta a riconoscere un danno connesso al pagamento delle fatture relative al servizio di lavanderia.
Esse sono risultate sovradimensionate rispetto all’importo mensile che la S.S. S.r.l. avrebbe dovuto fatturare mensilmente alla S.D.,
da calcolarsi nell’ordine di 2.500,00–3.000,00 euro, oltre I.V.A., fino all’anno 2020 e per un importo dimezzato per l’anno 2021, in ragione della reinstallazione di lavatrici in ogni singolo appartamento, come riportato dall’unico operatore incaricato del servizio.
Al Collegio appare congruo, pertanto, ai fini della quantificazione del danno, la considerazione, quali veritiere, delle sole fatture emesse dalla Società fino ai suddetti importi.
Rispetto a un parametro così chiaramente evidenziato, sono apparse infatti deboli le argomentazioni della difesa, in base alle quali il requirente non avrebbe tenuto conto: dell’intensificarsi delle attività di lavaggio dovute all’emergenza pandemica; del lavaggio dei vestiti da lavoro; dei costi del servizio; del reinserimento nel 2021 di lavatrici soltanto negli alloggi di donne sole o con minori rappresentanti il 10 per cento del totale.
Trattasi, anche in questo caso di argomentazioni, non solo generiche, ma anche prive di alcun sostegno probatorio idoneo a contestare l’accertamento istruttorio effettuato dal requirente.
Basti al riguardo evidenziare che le fatture relative al servizio di lavanderia, ai cui importi la prospettazione attorea fa riferimento, facciano riferimento unicamente alla cessione delle suddette card e, pertanto, nessuna attinenza vi è fra dette fatture e le ulteriori spese richiamate, quali quelle per la fornitura elettrica e di gas.
Quanto alle altre argomentazioni, non può che osservarsi come le stesse siano prive di alcun aggancio probatorio, a fronte delle dichiarazioni su cui la tesi del requirente si fonda, rese da chi del servizio di lavanderia si occupava in prima persona.
Pertanto, il danno erariale riferito a detto servizio, computato tenendo conto, anche in questo caso, dei pagamenti effettivi, risulta pari a euro 186.386,07 come prospettato dalla Procura contabile.
5.3. Parimenti accertato risulta il danno, per un importo di euro 6.002,40, derivante dal pagamento di fatture relative al servizio di riparazione, sostituzione e vendita di arredamento, emesse dalla S.S. S.r.l.
all’Associazione attraverso una fittizia interposizione, come illustrato al par. 4.3.3. cui si rinvia.
Alcuna contestazione è stata mossa al riguardo da parte dei convenuti, i quali, come sopra illustrato, hanno chiesto, in via subordinata, di accertare e, quindi, dichiarare la sussistenza della propria responsabilità erariale solo in relazione alle fatture relative a detto servizio.
5.4. Il Collegio ritiene accertato anche il danno derivante dalle somme drenate dalla S.D. direttamente in capo a C.M., tramite il ricorso a fatture per operazioni ritenute del tutto inesistenti, riferite a presunte consulenze legali, peraltro di importo eccessivo rispetto a quelle rese da altri legali (cfr. par. 4.3.4.).
Chiare e concordanti indicazioni circa l’inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture in parola, emesse dall’Avvocato C. in favore dell’Associazione, sono state fornite dalle dipendenti amministrative, nonché dal commercialista della stessa S.D.
In ogni caso, mancherebbe alcun aggancio documentale volto a giustificarle, in quanto: la Guardia di finanza ha evidenziato come le fatture emesse da C.M. siano non solo di importo sproporzionato rispetto ad altre consulenze legali ricevute da altri avvocati nel medesimo arco temporale, ma anche corrispondenti a queste ultime quanto all’oggetto delle consulenze rese; presso la sede dell’Associazione, in sede di perquisizione, non è stato rinvenuto alcun carteggio che possa giustificare le fatture in parola; anche per tali fatture, nell’ambito del procedimento penale n. 2787/2022 avviato dalla Procura della Repubblica di Alessandria, vi era stata la formulazione dei capi di imputazione per il reato di emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti intercorse tra C.M. e la S.D.; la documentazione depositata in sede di costituzione non risulta idonea a dimostrare l’effettività delle prestazioni rese, trattandosi di mere notule redatte dal medesimo convenuto.
Ne consegue, a parere di questo Collegio, il pieno accertamento del danno per le finanze pubbliche subito dalla Prefettura di Alessandria per il pagamento da parte dell’Associazione di fatture in favore di C.M. per consulenze legali mai prestate, pari a euro 189.051,20 (al lordo di I.V.A. e ritenute).
5.5. Questo Collegio reputa accertata anche la voce di danno, pari a euro 12.500,00 (cfr. par. 4.3.5.), corrispondente a lavori elettrici effettuati in un alloggio di proprietà di C.M. e a uso esclusivo di C.G., ma fatturati all’Associazione tra il 2018 e il 2010.
Tanto risulta dalle dichiarazioni rese da una dipendente dell’Associazione, nonché da F., l’esecutore dei lavori in parola.
La tesi difensiva basata sulla possibile confusione, da parte di questi ultimi, rispetto alle sedi legali della Associazione e della Società poste nello stesso immobile, appare infatti poco convincente, tanto più considerato che il danno, pari a euro 12.500,00, è stato computato dalla Guardia di finanza sottraendo dall’importo complessivo delle fatture emesse nei confronti della S.D.
per detti lavori, pari ad euro 20.000,00, il prezzo di quelli effettivamente eseguiti da F. in altri alloggi in uso all’Associazione per euro 7.500,00.
Parimenti inconsistente al fine di confutare la tesi attorea è la produzione di un contratto di comodato d’uso gratuito in favore C.G., che attesterebbe l’uso dell’immobile da parte di quest’ultimo solo a decorrere dal 2023, ovvero dopo il trasferimento della S.D. e della S.S.
Si tratta, infatti, di un contratto che, stando alla copia depositata agli atti, non risulta essere stato registrato, né comunque avere data certa. In ogni caso, come attestato dalla stessa difesa nella memoria depositata, in quell’immobile è stata presente la sede legale della S.D. solo fino al 2018 e la sede legale della S.S. solo fino al 2020.
Resta dunque confermato, per il Collegio, il danno nella somma di euro 12.500,00 sopra indicata.
5.6. Si ritiene, invece, di non dover accogliere la richiesta di condanna in capo alla sola P.A., con riguardo al presunto danno che sarebbe derivato dal pagamento di pasti in misura eccedente rispetto a quelli effettivamente erogati, quantificato dalla Procura in euro 13.332,00.
Quest’ultima, non essendo emersi elementi atti a ritenere che anche per tale danno vi sia stata una confluenza di risorse pubbliche in favore dei convenuti, ha sostenuto che si sia operato con colpa grave, se non gravissima, da parte di P.A., la quale, nel suo ruolo di Presidente della S.D.,
avrebbe dovuto coordinare e dirigere ogni attività dell’Associazione (cfr. par. 4.3.6.).
La ricostruzione attorea non risulta convincente, a parere del Collegio, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non risulta dimostrato con chiarezza il danno, né nell’an, né tantomeno nel quantum.
Se, infatti, appare certa, in quanto non contestata neanche dalla difesa della convenuta P., la fornitura di pasti in misura superiore rispetto alle presenze degli ospiti risultanti dal “Registro settimanale delle presenze”, priva di un valido ancoraggio è invece la tesi volta a sostenere che vi siano stati pagamenti eccedenti rispetto ai pasti effettivamente corrisposti.
Tanto la Procura quanto la difesa, infatti, riconoscono, anzi danno per certa, la somministrazione a soggetti ulteriori rispetto agli utenti registrati, quali gli operatori socio-educativi, ovvero, stando a quanto riferito dalla convenuta, i profughi bisognosi di prima accoglienza.
Pertanto, in assenza di un chiaro apparato probatorio in ordine all’entità dei soggetti che avrebbero usufruito dei pasti, risulta indimostrata non solo la quantificazione, ma la sussistenza stessa del danno erariale in parola.
In tale contesto, appare anche arduo imputare alla P. una condotta gravemente colposa.
Secondo la Procura, in ragione del ruolo di Presidente della S.D.,
quest’ultima avrebbe dovuto predisporre un sistema di controllo in grado di rilevare le discrepanze verificate soltanto dalla Guardia di finanza attraverso il raffronto fra i dati indicati nelle fatture e i registri delle presenze degli ospiti dei CAS.
Atteso che risulta appurato che sono stati forniti pasti anche a soggetti diversi, questa considerazione appare avere un rilievo parziale.
In ogni caso, non emerge chiaramente dagli atti di causa, non solo la prova inconfutabile del danno, come già detto, ma anche l’astratta riconducibilità del medesimo all’assenza di un sistema di verifica interno, piuttosto che alla mancata o incorretta attuazione dei dovuti controlli da parte di altri soggetti potenzialmente responsabili.
6. Con riferimento alla peculiare posizione della Associazione S.D.,
separatamente costituitasi, si ritengono destituite di fondamento le argomentazioni difensive volte a dimostrare l’assenza di responsabilità per i fatti contestati.
Al riguardo, in primo luogo si richiama quanto già sopra riferito (par. 4.1.) in merito alla sussistenza di un rapporto di servizio e dunque il pieno e diretto coinvolgimento della Associazione nei fatti di causa, in quanto titolare delle convenzioni intercorse con la Prefettura di Alessandria e quindi destinataria dei fondi che si assumono oggetto di sviamento.
Del resto, è pacifica in giurisprudenza la responsabilità amministrativa di un’associazione percettrice di risorse pubbliche, in via solidale con chi ha operato in suo nome e per suo conto (Sezione giurisdizionale per il Piemonte, n. 309 del 2024).
Inoltre, la circostanza per cui l’Associazione non avrebbe tratto alcun vantaggio dalle condotte della famiglia P.-C., anche ove dimostrata, non la esonererebbe dai connessi profili di responsabilità amministrativa oggetto del presente giudizio, ferma restando l’eventuale rilevanza della stessa in sede di regresso.
Infine, come precisato anche dalla Procura in occasione dell’udienza pubblica, non sussiste giurisdizione di questa Corte per la richiesta di rivalsa avanzata dalla difesa dell’Associazione.
7. Quanto all’elemento soggettivo, le condotte anti-doverose accertate, sono da attribuire a tutti i convenuti a titolo di dolo, risultando intrinsecamente caratterizzate dalla cosciente intenzione di sviare risorse pubbliche per ottenere un illecito arricchimento.
Al riguardo rilevano le varie circostanze, sin qui più volte richiamate, da cui emerge la piena coscienza e volontà di perseguire e realizzare il complessivo disegno illecito a danno alle finanze pubbliche di cui è causa, attraverso la gestione promiscua di entrambe le persone giuridiche e il ruolo gestorio avuto, sia pure a diverso titolo, da P.A., C.M. e
C.G.
8. La connotazione dolosa della condotta degli odierni convenuti, che ha determinato anche un illecito arricchimento, comporta la sussistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20 del 1994 di un vincolo di solidarietà, fra gli stessi, per l’integrale refusione del danno alle finanze pubbliche pari, per quanto sopra precisato, a euro 535.481,83, a carico di S.D. e S.S. S.r.l., nonché, in proprio, di P.A., C.M. e C.G.
9. Deve, infine respingersi la richiesta di esercizio del potere riduttivo da parte della difesa della Associazione, stante la connotazione dolosa della condotta dei convenuti che, per granitica giurisprudenza contabile, costituisce condizione ostativa, in quanto “trattasi di istituto finalizzato a ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa” (tra le più recenti, Sez. II app .n. 309/2024).
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condanna in solido:
- Associazione S.D. (iscritta al n. omissis del Registro unico nazionale del Terzo settore), c.f. omissis, con sede legale in Alessandria, Corso omissis, in persona del suo legale rappresentate A.P.N.;
- S.S. S.r.l., c.f. e p.i. omissis, con sede legale in
omissis, Corso omissis, in persona del legale rappresentante C.M.;
- P.A., c.f. omissis, nata ad omissis il omissis,
ed ivi residente in [...]omissis, in proprio e quale Presidente pro tempore dell’Associazione S.D.
(c.f. omissis), nonché amministratrice della S.S. S.r.l.
(c.f. e p.i. omissis);
- C.G., c.f. omissis, nato a omissis,
il omissis, residente in omissis, via omissis, in proprio e quale amministratore di fatto della S.S. S.r.l. (c.f. e p.i.
omissis) e dell’Associazione S.D. (c.f. omissis);
- C.M., c.f. omissis, nato ad omissis il
omissis ed ivi residente, in Corso omissis, in proprio e quale amministratore della S.S. S.r.l. (c.f. e p.i.
omissis),
al pagamento, in favore della Prefettura di Alessandria, di complessivi euro 535.481,83 (cinquecentotrentacinquemilaquattrocentottantuno/83), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.
Condanna in solido i medesimi convenuti, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro 1.139,37 (millecentotrentanove/37).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 25 settembre 2025 e del 15 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
MA PI Presidente PP AR EZ Consigliere estensore Ivano MALPESI Consigliere Il Giudice Estensore Il Presidente
PP AR EZ MA PI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 25/11/2025 Il Direttore della Segreteria
AT UG
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente
MA PI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 25/11/2025 Il Direttore della Segreteria
AT UG
F.to digitalmente
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