Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 17/03/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
IT LORETO Presidente relatore Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61979 del registro di segreteria promosso da ON AT (c.f. [...]), nato a [...] il 6.08.1984, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Fortibuoni (c.f.
[...]– pec:
gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu), con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, presso lo studio dell’Avv. Chiara Trementozzi, giusta procura speciale in atti;
contro
• PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
SENT. 51/2026
• PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro-tempore.
e nei confronti di società FABILIA JESOLO s.r.l. in Liquidazione giudiziale (c.f.
04259510404), in persona dei liquidatori giudiziali dott.ssa Renzi Maria e dott. Monari Andrea, con sede in 47018 Cervia (RA), Via VI Traversa Pineta 16 contumace in primo grado - appellata avverso:
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n.
164/2024, depositata in data 13.09.2024 e notificata il 22.10.2024.
VISTO l’atto di appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 5 marzo 2026, celebrata con l’assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Pres.
IT ET, l’Avv. Gianluca Fortibuoni per l’appellante e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G.
dott.ssa Emanuela Rotolo, non costituita la società appellata.
FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, ritenuta la giurisdizione contabile e respinta l’istanza di sospensione del giudizio, ha integralmente accolto la domanda della Procura regionale, introdotta con atto di citazione in data 7 marzo 2024 e, per l’effetto, ha condannato, in solido, la Società Fabilia Jesolo S.r.l.
in liquidazione giudiziale e il suo legale rappresentante, sig. AT ON, al pagamento, in favore del Comune di Jesolo, e a titolo di dolo, della somma di €. 67.837,00, per il danno erariale conseguente al mancato riversamento dell’imposta di soggiorno.
Dall’istruttoria preprocessuale, avviata a seguito di segnalazione del Comune di Jesolo, era, in particolare, emerso che la Società, quale gestore della struttura ricettiva “Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo”,
aveva omesso di riversare, pur a fronte della tempestiva notifica di avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione comunale, l’imposta di soggiorno dovuta per i mesi di agosto e settembre 2020
(pari a €.10.082), nonché per gli anni 2021 e 2022, per un totale complessivo, incluse le sanzioni, di €. 67.837.
2. Il Procuratore regionale, pertanto, ha convenuto in giudizio la Società, in liquidazione, e il suo legale rappresentante, ritenendo integrata una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile, derivante, da un lato, dall’attribuzione in capo alla Società della qualifica di agente contabile e, dall’altro, dalla condotta dolosa posta in essere dai convenuti, generando un danno da mancata entrata per l’omesso riversamento delle somme riscosse nel 2021 (da giugno a settembre) e nel 2022 (da maggio a settembre).
3. Richiamando i precedenti della giurisprudenza contabile e di legittimità (Cass. ord. n. 19654/2018), il Collegio di prime cure ha affermato la presenza del rapporto di servizio dei convenuti con il Comune di Jesolo, sussistente anche dopo l’entrata in vigore della modifica normativa introdotta con l’art. 180, commi 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, nel merito, ha riconosciuto la responsabilità conseguente alla condotta di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno, nonostante gli avvisi di accertamento trasmessi alla Società dall’amministrazione comunale.
Tale circostanza suffragherebbe la dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo anche in capo alla società, tenuta a rispondere in solido con il legale rappresentante, in forza del rapporto di immedesimazione organica e in assenza di prova in ordine all’espletamento di funzioni gestionali, anche in via di mero fatto, da parte di terzi.
4. Con atto di appello, ritualmente notificato il 16 dicembre 2024 e depositato il successivo 14 gennaio 2025, il sig. AT ON ha chiesto in via pregiudiziale la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile, in favore del giudice tributario, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha qualificato l’albergatore quale responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.
Nel merito, ha dedotto l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della condotta illecita ascritta al BA e l’erroneità della statuizione in punto di spese processuali, con vittoria di spese.
5. Con atto in data 10 febbraio 2026 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni, rimarcando l’infondatezza dell’appello di controparte. In particolare, ha ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei conti a decidere la presente controversia, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020, richiamando i regolamenti comunali che hanno individuato nei gestori delle strutture ricettive i soggetti tenuti all’esazione dell’imposta, ponendo in capo ai medesimi una serie di adempimenti strumentali allo scopo, e la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha riconosciuto ai gestori di strutture ricettive la qualifica di agenti contabili con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, qualifica che non sarebbe venuta meno con l’entrata in vigore dell’art. 180 già richiamato, e il permanere della funzione di maneggio, nell’interesse altrui, del denaro con finalizzazione pubblicistica, lasciando inalterato il rapporto di servizio con l’amministrazione percettrice, che non sarebbe incompatibile con la recente attribuzione della qualifica di responsabile di imposta al gestore di attività alberghiera.
Il Procuratore generale ha richiamato la recente ordinanza della Corte di cassazione n. 1527 del 2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, che in analoga fattispecie ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario e, nel rimettere al Collegio sul punto ogni ulteriore valutazione, ha precisato che la pronuncia della Suprema Corte lascerebbe comunque irrisolte alcune questioni, fra cui gli “ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale” fatti salvi dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011; la riconosciuta possibilità di coesistenza tra giudizio contabile e giudizio tributario, in aderenza al consolidato principio del cd. doppio binario; la permanenza degli obblighi di natura contabile (contabilità, rendicontazione e riversamento) posti in capo ai gestori delle strutture ricettive dai regolamenti comunali, ancora vigenti. Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello volti a far risaltare l’assenza della condotta antigiuridica del ON e dell’elemento soggettivo doloso.
Quanto al motivo con cui l’appellante ha contestato la condanna alle spese di giudizio, il Procuratore generale ha affermato che correttamente il primo giudice ha fatto applicazione del principio della soccombenza, non ricorrendo le ipotesi derogatorie elencate nell’art.
31 c.g.c.
Ha quindi concluso per il rigetto del gravame e per la condanna dell’appellante alle spese del presente grado di giudizio.
All’odierna pubblica udienza, il difensore dell’appellante e il rappresentante del Pubblico ministero hanno richiamato le rispettive conclusioni, chiedendone l’accoglimento.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Il Collegio deve dare atto che, in materia di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno, è recentemente intervenuto un mutamento di orientamento della Suprema Corte rispetto a quanto pacificamente statuito con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19564 la quale, occupandosi dell’originaria disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n.
23/2011, aveva affermato che, ai fini dell’imposta di soggiorno, tra il gestore di struttura alberghiera e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili, funzionali alla riscossione dell'imposta e al suo riversamento nelle casse comunali e tali attività di riscossione e riversamento, interne al rapporto di servizio, implicano il “maneggio di denaro pubblico” che “genera ex se l'obbligo della resa del conto” (v. Corte Cost., 21.5.1975, n. 114 e Corte Cost.,
25.7.2001, n. 292 ), dal che veniva affermata l’appartenenza della materia alla giurisdizione contabile.
Rileva il Collegio che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, in tema di riparto di giurisdizione nei giudizi aventi a oggetto l’omesso riversamento, in favore del Comune, dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera, successivi all’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, a seguito della novella attuata con l’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011), che individua il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, “l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”.
Le Sezioni unite hanno, innanzitutto, rilevato come l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta” a opera del comma 1-ter aggiunto all’art. 4 già citato, abbia fatto venir meno quel “silenzio normativo” che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile, rinviando ormai esplicitamente al ruolo del
“responsabile d’imposta”, definito e tratteggiato dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Da tale inquadramento ad avviso della Suprema Corte deriva, innanzitutto, che il gestore di struttura alberghiera, quale responsabile d’imposta, è estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria, che lo affianca all’effettivo contribuente in una relazione di solidarietà passiva “dipendente”, la quale partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo di imposta - nel caso di specie gli ospiti della struttura ricettiva - e la sua responsabilità, a differenza dell’agente contabile, non è limitata alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, bensì è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito e salvo il diritto di rivalsa.
La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, espressamente escluso che con l’entrata in vigore di tale novella possa permanere in capo all’albergatore la qualifica di agente contabile e l’obbligo di resa del conto, avendo infatti evidenziato che “Con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento d’imposta ad opera del cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro
(pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l’approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni”.
Né- proseguono le Sezioni unite – avrebbe rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell’albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali emanati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 nelle more dell’approvazione del regolamento statale di attuazione dell’imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica, in quanto già con precedente pronuncia (ord. n. 22891 del 19.08.2024) le Sezioni unite hanno chiarito che spetta alla giurisdizione tributaria l’esame delle controversie aventi a oggetto l’opposizione alle sanzioni pecuniarie irrogate dai regolamenti comunali per omesso o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, mentre compete alla giurisdizione ordinaria l’esame delle controversie aventi a oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di meri obblighi procedurali.
In definitiva, la Corte di cassazione ha affermata la giurisdizione del giudice tributario nella materia oggetto del presente giudizio, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Per le ragioni appena esposte, questa Sezione, nell’accogliere l’appello, deve dichiarare nella presente controversia il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
In considerazione dell’oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla data della pronuncia gravata, si dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara in relazione al presente giudizio il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario, e dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
Il Presidente relatore
IT ET
Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il p. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente SENT. 51/2026 17 MARZO 2026 Il Funzionario Preposto IA AN