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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1734/2025 r.g.
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata a [...] il [...], Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marzia C.F._1
Luca ;
E
nato a [...] il [...], CP_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Alberto C.F._2
del Campo;
Congiuntamente chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bronte il 18.5.2005 ;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali hanno pagina 1 di 4 chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nelle quali è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza n. 3538/2020 emessa da questo Tribunale il 23.10.2020;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Dato atto delle specifiche deduzioni documentate formulate in ordine alla peculiare situazione economico - patrimoniale delle parti a supporto della determinazione dell'assegno di mantenimento;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bronte il 18.5.2005 tra:
Parte_1
e
CP_1
Alle seguenti condizioni:
“1. Pronunzia sullo status. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Bronte il 18.05.2005 e trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bronte dell'anno 2005, n. 4 parte 1, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale. Affidare i figli minori d'età e in via condivisa a Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la pagina 2 di 4 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 3.
Tempi di permanenza. Collocare anagraficamente e in via preferenziale entrambi i figli presso la madre e disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: almeno due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina
(eventualmente dopo scuola) fino alla domenica sera alle ore 21.00.
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i figli trascorreranno col padre cinque giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di quello di Capodanno;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i figli trascorreranno col padre tre giorni comprensivi ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: i minori trascorreranno col padre almeno 20 giorni anche non continuativi, previo accordo tra le parti da stabilirsi entro il mese di maggio;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: i pagina 3 di 4 figli li trascorreranno col padre in alternanza con la madre, come anche i compleanni ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
4.
Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori. Porre a Per_ carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di e di sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_2
ciascuno di essi: a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 ( per entrambi) , rivalutabili secondo l'indice Istat;
quanto invece all'importo dell'assegno unico quale contributo per la genitorialità, il SI.
[...]
rinuncerà a percepirlo dal momento della sottoscrizione del CP_1
presente atto, e questo stesso assegno verrà interamente percepito dalla SI.ra ; b) tenendo a proprio carico, o Parte_1
rimborsando alla madre per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie concordate e/o urgenti. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Bronte , ATTO N 4, PARTE 1, ANNO 2005 ).
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1734/2025 r.g.
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata a [...] il [...], Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marzia C.F._1
Luca ;
E
nato a [...] il [...], CP_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Alberto C.F._2
del Campo;
Congiuntamente chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bronte il 18.5.2005 ;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali hanno pagina 1 di 4 chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nelle quali è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza n. 3538/2020 emessa da questo Tribunale il 23.10.2020;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Dato atto delle specifiche deduzioni documentate formulate in ordine alla peculiare situazione economico - patrimoniale delle parti a supporto della determinazione dell'assegno di mantenimento;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bronte il 18.5.2005 tra:
Parte_1
e
CP_1
Alle seguenti condizioni:
“1. Pronunzia sullo status. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Bronte il 18.05.2005 e trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bronte dell'anno 2005, n. 4 parte 1, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale. Affidare i figli minori d'età e in via condivisa a Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la pagina 2 di 4 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. 3.
Tempi di permanenza. Collocare anagraficamente e in via preferenziale entrambi i figli presso la madre e disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: almeno due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina
(eventualmente dopo scuola) fino alla domenica sera alle ore 21.00.
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i figli trascorreranno col padre cinque giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di quello di Capodanno;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: i figli trascorreranno col padre tre giorni comprensivi ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: i minori trascorreranno col padre almeno 20 giorni anche non continuativi, previo accordo tra le parti da stabilirsi entro il mese di maggio;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: i pagina 3 di 4 figli li trascorreranno col padre in alternanza con la madre, come anche i compleanni ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
4.
Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori. Porre a Per_ carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di e di sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_2
ciascuno di essi: a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 ( per entrambi) , rivalutabili secondo l'indice Istat;
quanto invece all'importo dell'assegno unico quale contributo per la genitorialità, il SI.
[...]
rinuncerà a percepirlo dal momento della sottoscrizione del CP_1
presente atto, e questo stesso assegno verrà interamente percepito dalla SI.ra ; b) tenendo a proprio carico, o Parte_1
rimborsando alla madre per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie concordate e/o urgenti. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Bronte , ATTO N 4, PARTE 1, ANNO 2005 ).
Così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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