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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6670/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 18 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6670/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Cod. Parte_1
Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Marzia C.F._1
Luca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
12830/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha pagina 1 di 4 chiesto pertanto “… Riconoscere e dichiarare, in accoglimento della presente domanda, il sig. invalido nella misura del 100%, e comunque non inferiore al 74%, dalla data di Pt_1
CP_ presentazione della domanda. • Condannare l' in persona del legale rapp.te pro- tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei ratei maturati e maturandi della prestazione (dalla data della domanda amministrativa) • Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%), CPA, IVA da distrarre al sottoscritto procuratore per averli anticipati e non riscossi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 novembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “In via preliminare
e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata, -dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'invalidità parziale e della domanda di condanna al pagamento della prestazione, In via subordinata, fissare la decorrenza della prestazione dalla data in cui risultino accertati tutti i requisiti per la sua concessione, con compensazione delle spese di lite ove la data suddetta risulti posteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Ancora in via subordinata, fissare la decorrenza degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui risulti essersi eventualmente perfezionato in capo a controparte il possesso dei requisiti sanitari e socio-economici, elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta”.
In esito all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 9 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di pagina 2 di 4 dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 11 giugno 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 15 maggio 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Esiti di ischemia mesencefalica sinistra in atto con paresi del terzo nervo cranico all'occhio sinistro;
deficit uditivo bilaterale;
cardiopatia ipertensiva”, ritenendo che “… il periziando presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 68% a far data dalla domanda presentata alla
Commissione Medica in data 29.04.2022”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente, ha riscontrato “Cardiopatia ipertensiva valvolare in II classe NYHA, esiti di pregresso ictus mesencefalico, diplopia OS, ipoacusia neurosensoriale di medio grado” ed ha concordato con le precedenti valutazioni circa la percentuale di invalidità del 68% a far data dall'epoca della presentazione della domanda, riscontrando un aggravamento successivo e ritenendo “…verosimilmente dal mese di febbraio 2024 il grado di invalidità valutabile… commisurabile ad una percentuale del
70%”, in ogni caso insufficiente a dare luogo ai benefici richiesti dal ricorrente.
Tali conclusioni, nemmeno contestate dal ricorrente che non ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 9 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 18 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 18 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6670/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Cod. Parte_1
Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Marzia C.F._1
Luca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Schilirò ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
12830/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha pagina 1 di 4 chiesto pertanto “… Riconoscere e dichiarare, in accoglimento della presente domanda, il sig. invalido nella misura del 100%, e comunque non inferiore al 74%, dalla data di Pt_1
CP_ presentazione della domanda. • Condannare l' in persona del legale rapp.te pro- tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei ratei maturati e maturandi della prestazione (dalla data della domanda amministrativa) • Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%), CPA, IVA da distrarre al sottoscritto procuratore per averli anticipati e non riscossi”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 novembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “In via preliminare
e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata, -dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'invalidità parziale e della domanda di condanna al pagamento della prestazione, In via subordinata, fissare la decorrenza della prestazione dalla data in cui risultino accertati tutti i requisiti per la sua concessione, con compensazione delle spese di lite ove la data suddetta risulti posteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Ancora in via subordinata, fissare la decorrenza degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui risulti essersi eventualmente perfezionato in capo a controparte il possesso dei requisiti sanitari e socio-economici, elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta”.
In esito all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 9 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di pagina 2 di 4 dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 11 giugno 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 15 maggio 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Esiti di ischemia mesencefalica sinistra in atto con paresi del terzo nervo cranico all'occhio sinistro;
deficit uditivo bilaterale;
cardiopatia ipertensiva”, ritenendo che “… il periziando presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 68% a far data dalla domanda presentata alla
Commissione Medica in data 29.04.2022”.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposto a visita il ricorrente, ha riscontrato “Cardiopatia ipertensiva valvolare in II classe NYHA, esiti di pregresso ictus mesencefalico, diplopia OS, ipoacusia neurosensoriale di medio grado” ed ha concordato con le precedenti valutazioni circa la percentuale di invalidità del 68% a far data dall'epoca della presentazione della domanda, riscontrando un aggravamento successivo e ritenendo “…verosimilmente dal mese di febbraio 2024 il grado di invalidità valutabile… commisurabile ad una percentuale del
70%”, in ogni caso insufficiente a dare luogo ai benefici richiesti dal ricorrente.
Tali conclusioni, nemmeno contestate dal ricorrente che non ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio, convergente con la valutazione già effettuata in sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dalle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 9 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 18 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4