Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 24106 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "opposizione ex art. 617 c.p.c.”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Adelaide Formisano (c.f. ), in virtù di procura congiunta telematicamente C.F._2 all'atto di citazione
-attore opponente-
E
(C.F. ) in qualità di procuratore di se stessa Controparte_1 C.F._3
- convenuta opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si è opposto al precetto notificatogli, quale erede di , Parte_1 Persona_1 in data 30.09.2021, con cui , in qualità di procuratore di se stessa, gli Controparte_1 aveva intimato il pagamento di euro 384,96, in virtù della sentenza n. 1323/2018 del Giudice di pace di Napoli, emessa nei confronti del . In particolare, Controparte_2 ha dedotto la nullità del precetto stante l'omessa notifica del titolo esecutivo sia nei suoi confronti che nei confronti della defunta debitrice la mancanza di conoscenza in capo a Persona_1 quest'ultima di tutta la vicenda condominiale conclusasi con il titolo azionato e la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 deducendo l'avvenuta rituale notificazione del titolo esecutivo, unitamente al precetto, alla debitrice nonché la successiva notifica del solo precetto allo , odierno opponente, Persona_1 Parte_1 in qualità di erede, non essendo necessaria la rinotifica del titolo esecutivo a quest'ultimo.
La causa è stata riservata in decisione con l'ordinanza del 05/02/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi laddove l'opponente lamenta il difetto della previa notifica all'erede del titolo esecutivo, è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
Premesso che, secondo il disposto dell'art. 477 c.p.c. “il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo”, occorre rilevare che, secondo condivisa giurisprudenza, l'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto. (Cass. civ., sez. III, sent. 25003 del 10 ottobre 2008; Cass 14653/2015).
Ebbene, avendo la parte opposta provveduto a documentare la previa notifica del titolo esecutivo alla originaria debitrice , unitamente al precetto, in data 21.01.2019, a mani della stessa, Persona_2
l'opposizione agli atti esecutivi non può che ritenersi infondata alla luce della citata giurisprudenza.
E' infondata, poi, anche l'eccezione di prescrizione sopravvenuta, non essendo decorso il termine prescrizionale tra la sentenza in executivis del 2018 e la notifica del precetto opposto del 30.09.2021.
Sono, infine, inammissibili le questioni relative alla formazione del titolo esecutivo con cui parte opponente ha dedotto che la madre non era stata mai informata della vicenda Persona_2 condominiale sottesa al giudizio conclusosi con il titolo esecutivo azionato e non sapeva neanche se il Condominio si fosse costituito regolarmente nello stesso.
L'opponente avrebbe potuto eccepire in queste fase solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale.
Per lo stesso motivo è inammissibile l'eccezione di prescrizione maturata fino all'emissione della sentenza n.1323/2018 del Giudice di pace di Napoli, trattandosi di fatto non sopravvenuto, che poteva essere oggetto di valutazione solo nel giudizio di merito.
3. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro
332,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase istruttoria, euro
100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino ad euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto della natura della 3
semplicità delle questioni sollevate, dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto nonché del valore della causa prossimo al valore minimo dello scaglione.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
332,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di parte opposta.
Così deciso in Napoli il 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono