Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3832/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e Pt_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Laura Pierallini ( ) e Marco C.F._1
Marchegiani ( ), in virtù di procura speciale alle liti in calce C.F._2
all'atto di appello, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Viale Liegi n.28.
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Bova
( ) e dall'avv. Nicola Palmiero ( ), con i C.F._5 C.F._6
quali elett.te dom.lia in Aversa (CE) al Viale Kennedy, n. 13..
APPELLATI
E
( in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, CP_3 P.IVA_1
unitamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce alla comparsa di
Antonio Cantiello ( ), con i quali elett.te dom.lia in Mugnano C.F._8
di Napoli alla Via G. Brodolini n. 5.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da Pt_1
- respingere integralmente la domanda avanzata dagli Attori nonché Controparte_3
nei confronti della siccome infondata e, comunque, non provata;
Pt_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge.
Per gli appellati e : 1) dichiarare l'appello proposto CP_1 CP_4
inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.;
2) rigettare l'appello per totale infondatezza sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del primo grado di giudizio;
3) confermare la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, nonché condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA.
Per l'appellata/appellante incidentale : a) Rigettare l'appello proposto da CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando la sua Pt_1
condanna a tenere indenne e manlevare da tutte le conseguenze CP_3
pregiudizievoli della vicenda per cui è causa e riconducibili alla condotta del detto vettore e quindi derivanti dal presente giudizio, giusta condizioni contrattuali e normativa vigente in materia, in relazione agli aspetti direttamente conseguenti all'inadempimento di esso vettore medesimo e nei limiti di quanto ritenuto rilevante ai fini del danno prodotto a essi attori, ivi comprese le spese giudiziali da essi sostenute.
b) In riforma della sentenza e in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare essa in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento delle spese e compensi giudiziali di primo grado, ivi comprese le spese vive in ragione di € 237,00 per C.U. versato, spese generali, in base al DM 55/2014 e comunque, non inferiori a € 3.295,50, oltre CPA e IVA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
c) Condannare essa in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1
pagamento delle spese e compensi giudiziali del presente grado, ivi comprese le spese generali, CPA e IVA In base al DM 55/201, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.
d) Emettere ogni altro provvedimento del caso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e convennero in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, per
[...] Controparte_3
la cancellazione del volo di andata da Roma per Bangkok (con scalo a Dubai), prenotato per il loro viaggio di nozze, per la perdita delle due escursioni (tour dei templi e mercato galleggiante), già prenotate e pagate, nonché delle prime due notti del viaggio di nozze medesimo, presso il Royal Orchid Sheraton Hotel &
Towers di Bangkok.
1.1. Dedussero di avere acquistato un pacchetto turistico per viaggio di nozze, destinazione Bangkok, presso l'agenzia Equador Viaggi di Aversa, con tour operator “I Viaggi del Delfino” di comprendente volo aereo con la Controparte_3
compagnia trasferimenti da e per l'aeroporto, alloggio, escursioni, tasse Pt_1
aeroportuali, ecc., per le date 04.08.2016-13.08.2016; che in data 04.08.2016 all'aeroporto di Roma, furono avvisati dalla Compagnia area della cancellazione del volo e furono sistemati in un albergo, nei pressi dell'aeroporto, per partire il giorno seguente (05.08.2016), con un nuovo volo della Turkish Airlines, con scalo a Istanbul e non più a Dubai, come inizialmente previsto;
che non furono loro rilasciate le carte d'imbarco per la coincidenza Istanbul-
Bangkok, nonostante la loro insistenza, e che, poiché il volo giunse ad Istanbul con notevole ritardo, non fu loro consentito l'imbarco per Bangkok, non essendo più possibile emettere le carte d'imbarco, per l'imminente partenza dell'aereo, peraltro già pieno;
che furono alloggiati in hotel, per ripartire con destinazione Bangkok solo il giorno seguente, ossia il 06.08.2014; che non fu possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti, in quanto il reclamo presentato a mezzo pec rimase privo di risposta.
1.2. Costituitasi, eccepì l'inammissibilità, improponibilità ed Controparte_3
infondatezza della domanda, non essendo stati provati i fatti posti a fondamento della richiesta di risarcimento e per insussistenza dei presupposti per la configurazione della cd. vacanza rovinata e dei danni cd. esistenziali o morali o non patrimoniali.
Spiegò domanda di manleva nei confronti dell'altra convenuta, CP_5
1.3. Si costituì anche la , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_6
attorea, in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto, per mancanza di prova.
Eccepì l'insussistenza di responsabilità per la cancellazione del volo del
04.08.2014 da Roma per Dubai, in ragione dell'esistenza di una causa di forza maggiore.
Inoltre, eccepì l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti.
1.4. Alla luce dell'eccepita sussistenza di una causa di forza maggiore, gli attori limitarono la propria domanda al solo volo del 05.08.2014, con scalo ad Istambul.
1.5. Il Tribunale, in sintesi ritenne: che gli attori avessero provato il contratto di imbarco ed il programma di viaggio, allegando l'inadempimento della compagnia aerea , provato anche a CP_5
mezzo testimoni, per cui ritenne la compagnia tenuta al pagamento CP_5
in loro favore della somma di € 1.200,00, a titolo di indennità, “prevista quale compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento 261/2004 (trattandosi di un volo la cui tratta era superiore a 3.500 KM);” che la compagnia aerea aveva provato la sussistenza della forza maggiore solo per la cancellazione del primo volo “Roma-Dubai”, mentre nulla aveva dimostrato quanto alla non imputabilità dell'inadempimento, per la mancata tempestiva consegna delle carte di imbarco per il volo del giorno successivo “Roma-Istanbul”
e per il conseguente mancato imbarco;
che il ai sensi degli artt. 43 e ss del Codice del Controparte_7
Turismo, era responsabile dei danni patrimoniali per la perdita di due notti e delle due escursioni;
che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali non poteva essere accolta;
che in virtù degli artt. 43 a 48 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, aveva CP_3
il diritto di rivalsa nei confronti di dei soli danni e non anche delle CP_5
spese.
Così decise:
“1) Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria attorea;
2) Accerta la responsabilità della in p.l.r.p.t. per il negato imbarco degli CP_5
attori sul volo del 05.08.2016 e per l'effetto condanna la in p.l.r.p.t. al CP_5
pagamento in favore dei sigg.ri e della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 1.200,00 a titolo di indennità prevista quale compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento 261/2004;
3) Accerta la responsabilità del tour operator nella causazione dei Controparte_3
danni patrimoniali subiti dagli attori e per l'effetto condanna il tour operator al pagamento in favore dei sigg.ri e delle Controparte_1 Controparte_2
seguenti somme: € 224,00 per le escursioni previste per i giorni 06-07.08.2016, già pagate e non effettuate;
€ 130,00 per la notte in albergo del 06-07.08.2016 al Royal
Orchid Sheraton Hotel & Towers, già pagata e non usufruita;
il tutto per un totale pari a € 354,00; 4) Rigetta la domanda risarcitoria attorea per i danni non patrimoniali, per le motivazioni di cui in parte motiva;
5) Accoglie la domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti della Controparte_3
in p.l.r.p.t. e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore CP_5
della della somma di € 354,00 a titolo di danni patrimoniali patiti dagli CP_3
attori;
6) Condanna, in solido tra loro, la e la in p.l.r.p.t. al Controparte_3 CP_5
pagamento delle spese e competenze di lite sostenute dagli attori che si liquidano ex
D.M. 55/14 in complessivi € 3.322,50 di cui € 3.058,50 per compensi ed €264,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice, Avv. Giuseppe Bova e Avv. Nicola Palmiero;
7) Condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento in favore della CP_5 Controparte_3
delle spese e competenze di lite sostenute dagli attori che si liquidano ex D.M. 55/14
€ 3.058,50 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.”
§.
2. La sentenza n. 2125/2021 del 29.06.2021, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, è stata impugnata da con appello principale e da con Pt_1 CP_3
appello incidentale.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante principale lamenta la violazione dell'art. 5 comma 1 lett. C del Regolamento (CE) n. 261/2004, per non avere il Tribunale considerato che il volo alternativo, del 05.08.2014 “Roma-Istambul”, su cui erano stati imbarcati gli sposi, in virtù della riprotezione effettuata da , ed CP_5
arrivato in ritardo ad Istambul, ed in relazione al quale non erano state emesse le carte d'imbarco per il successivo volo “Istambul-Bangkok”, non era stato operato da , ma da Turkish Airlines, per cui ogni responsabilità era da CP_5
attribuirsi a quest'ultima compagnia aerea.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale lamenta la violazione dell'art. 19 della Convenzione di Montreal, nonché la violazione dei principi regolatori della materia, per avere il Tribunale accolto la domanda di garanzia formulata da nei suoi confronti, mentre la responsabilità CP_3
era da imputarsi a Turkish Airlines che aveva operato il volo per Istambul.
Evidenzia di essere un mero vettore aereo di linea e che, come tale, di Pt_1
essere totalmente estraneo al “pacchetto vacanza”, organizzato e/o venduto da soggetti terzi. Assume di non essere soggetta, al D.lgs. 79/2011 (”Codice del
Turismo”), né al D.lgs. 111/95 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”), essendo soggetta esclusivamente alle norme del Codice della Navigazione ed a quelle della
Convenzione di Montreal del 1999.
Infine, lamenta l'omessa prova del quantum del danno morale, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di liquidazione, in assenza di prova dell'an e in mancanza di prova del dolo della compagnia aerea.
2.3. L'appellata/appellante incidentale ha chiesto il rigetto CP_3
dell'appello principale, affermando che il primo giudice aveva fatto corretta applicazione della normativa di settore, in quanto gli attori avevano agito anche nei confronti dell'organizzatore del viaggio turistico, invocando la relativa disciplina e che il Codice del Turismo prevede espressamente il diritto dell'organizzatore del viaggio di rivalsa e/o di surroga nei confronti del fornitore del volo che ha causato il danno.
Eccepisce la tardività della doglianza di difetto di legittimazione passiva, per essere responsabile Turkish Airlines.
In via incidentale impugna la sentenza di primo grado per essere stato escluso il proprio diritto di rivalsa con riguardo alle spese di difesa.
Lamenta l'errata interpretazione degli artt. 42 e 46 D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Violazione dell'art. 111 Cost.. Violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Violazione dell'art. 91 c.p.c.
Sostiene che benché il D.Lgs. n. 79/2011 non menzioni espressamente il diritto al rimborso delle spese giudiziali sostenute, nulla autorizza a ritenere che dette spese debbano essere escluse dalla condanna del fornitore, anche perché l'art. 91 c.p.c. prevede espressamente che le spese di lite siano poste a carico del soccombente. Infine evidenzia che ben avrebbe potuto proporre la CP_3
domanda di rivalsa con autonomo giudizio, dove non vi sarebbe stato dubbio sul suo diritto al favore delle spese di lite, in caso di accoglimento della domanda.
2.4. Si sono costituiti anche i coniugi , i quali hanno chiesto il Controparte_8
rigetto dell'appello principale per infondatezza.
Evidenziano di avere agito in virtù dell'acquisto di un pacchetto turistico con il tour operator “I Viaggi del Delfino” di comprendente il volo aereo Controparte_3
con la compagnia i quali pertanto, erano gli unici responsabili nei loro Pt_1
confronti, mentre verso Turkish Airlines essi non avevano alcun contratto e, dunque, non avevano legittimazione ad agire contro di essa.
Precisano di avere assolto al loro onere probatorio circa il titolo della responsabilità e l'inadempimento e che era onere della compagnia aerea dimostrare l'esatto adempimento o la causa di esonero da responsabilità.
§.
3. La Corte, all'udienza del 30.10.2024, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello principale è infondato e va rigettato.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in quanto il Pt_1
volo del 05.08.2014 su Istambul era stato operato da Turkish Airlines, che in quanto mera difesa non incontra preclusioni assertive (cfr. Cass. 16814/2024), è priva di fondamento.
Va premesso che al caso in esame, come peraltro lo stesso appellante sostiene, si applica il Reg. CE 261/2004 in quanto, come ha chiarito la Corte di Giustizia con la sentenza del 31.05.2018, resa nella causa C-537/17, il regolamento “si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un'unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato Membro e l'arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell'Unione europea, con cambio di aeromobile”. L'appellante, a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, lamenta, infatti, la violazione dell'art. 5 comma 1 lettt. C) del regolamento in questione, che prevede la responsabilità del vettore operativo in caso di cancellazione del volo, che nel caso di specie era Turkish Airlines.
I coniugi nelle loro difese, sostengono che anche il volo Controparte_8
alternativo del 05.08.2014, “Roma-Istambul”, doveva ritenersi essere stato operato da in riprotezione del volo su Dubai del 04.08.2014, cancellato Pt_1
per cause di forza maggiore;
pertanto era responsabile Pt_1
dell'inadempimento di Turkish Airlines.
Invero non può dubitarsi che il volo del 05.08.2014 con scalo a Istambul sia stato operato da Turkish Airlines, come afferma l'appellante, tuttavia la questione da vagliare riguarda l'individuazione del soggetto responsabile dei danni subiti dai passeggeri, per il ritardo del volo in riprotezione per Istambul, nonché per l'inadempimento del vettore operativo di quel volo, per l'omessa consegna delle carte d'imbarco, ai passeggeri del successivo volo per Bangkok, i quali avevano subito danni, per la perdita della coincidenza del volo Istambul-Bangkok.
In sostanza occorre accertare se la responsabilità per i danni conseguenti al volo di riprotezione ricada sul primo vettore, che aveva avviato il volo in riprotezione, ovvero sul vettore operativo del volo riavviato.
La Corte di Giustizia dell'UE si è più volte pronunciata sull'interpretazione del regolamento europeo in esame, allargando sempre più le maglie della tutela dei passeggeri, sulla scia della dottrina maggioritaria, che riconduce gli obblighi di assistenza, previsti nel regolamento in esame, nel genus, più ampio e generale, degli «obblighi di protezione» che incombono sul vettore aereo nel momento esecutivo del contratto di trasporto. In tale ottica ha ritenuto applicabile il regolamento in questione anche ai disservizi successivi, affermando che i diritti all'assistenza, in assenza di diverse disposizioni, debbano essere uniformemente riconosciti ai passeggeri sia nell'ambito della prestazione in origine prenotata, sia nel momento dell'esecuzione dell'obbligo di riprotezione, esigendo uguale diligenza al vettore in entrambe le prestazioni
Secondo i Giudici europei una tale interpretazione è suffragata da considerazioni logico-deduttive che risultano imprescindibilmente legate all'elevata necessità di tutela dei passeggeri aerei, a cui tende da sempre la regolamentazione europea.
In particolare, nell'affrontare la questione del diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria per l'inadempimento o inesatto adempimento del volo di riprotezione, i giudici europei hanno ritenuto che, essendo la prestazione di riprotezione un obbligo di assistenza gravante sul vettore aereo, ai sensi dell'art. 8, la sua violazione sarebbe esente da conseguenze, qualora quest'ultimo non fosse chiamato a corrispondere la compensazione pecuniaria per l'inadempimento o l'inesatto adempimento della stessa anche in relazione al volo riavviato, per cui, conclude la Corte “l'assenza delle conseguenze suddette comporterebbe che il rispetto del diritto al riavviamento dei passeggeri verrebbe compromesso”.
Inoltre la Corte europea ha sottolineato che, se la ratio del reg. (Ce) n. 261/04 è quella di rafforzare le garanzie di protezione dei passeggeri aerei, a prescindere dalla tipologia di evento che li abbia investiti, la normativa si porrebbe in contrasto con i suoi stessi principi ove non riconoscesse, in ipotesi di inadempimenti relativi al volo di riprotezione, come quella in esame, il diritto dei passeggeri a richiedere una duplice compensazione per la mancata esecuzione o l'inesatta esecuzione della riprotezione.
Con la pronuncia richiamata la Corte europea ha quindi affermato che Il reg. (Ce)
n. 261/04, e con esso l'art. 7, par. 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero aereo ha diritto a richiedere la compensazione pecuniaria per il ritardo, pari o superiore alle 3 ore, sul volo di riprotezione, laddove abbia già beneficiato di una compensazione, a causa della cancellazione del volo originario,
e il vettore operativo del volo di riprotezione sia il medesimo del volo cancellato
(cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sez. VIII, 12 Marzo 2020 C-832/18). Il caso esaminato in questa sede, tuttavia, diverge da quello esaminato dalla Corte europea in quanto il vettore operativo del volo riavviato nel nostro caso è diverso dal vettore originario.
Ad avviso di questa Corte, tuttavia, considerando l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza europea, deve ritenersi che, nell'effettuare la riprotezione dei passeggeri con volo alternativo, abbia assunto nei loro confronti una Pt_1
posizione di garanzia e protezione del buon esito del volo riavviato, anche in relazione agli ulteriori inadempimenti del vettore del volo alternativo.
Tale conclusione è avvalorata sia dalla considerazione che i passeggeri sono estranei alla scelta del volo riavviato, in quanto ad essi compete solo l'adesione all'alternativa tra la compensazione pecuniaria o il riavvio su volo alternativo, proposto dall'originario vettore, sia la previsione del diritto ai risarcimenti supplementari.
Il passeggero, infatti, ai sensi del successivo art. 12 del richiamato Reg. CE, in caso di cancellazione del volo, ha diritto a “Risarcimenti supplementari”, per i danni ulteriori che subisca dal volo cancellato, nei quali deve ritenersi vadano ricompresi quelli per i ritardi o inadempimenti relativi ai voli “alternativi”, che l'originario vettore abbia riavviato, ai sensi del precedente art. 8.
Ne consegue che in virtù degli artt. 8 e 12 Reg. CE 261/2004, risponde Pt_1
degli ulteriori danni subiti dai passeggeri, per gli inadempimenti del volo riavviato, salva la sua facoltà di rivalsa nei confronti di chi ritenga responsabile di tali danni ai sensi dell'art. 13 del citato Reg. CE.
3.2. Il secondo motivo di appello è in parte assorbito dall'affermazione di responsabilità di in virtù del Reg. CE 261/2004, sicchè non Pt_1 CP_3
poteva che esperire l'azione di rivalsa nei suoi confronti, ed in parte inammissibile per difetto di interesse, in relazione alle doglianze espresse sul danno morale, in quanto la relativa domanda è stata rigettata in primo grado e, pertanto, in relazione ad essa non è soccombente. Pt_1
§.
4. Anche l'appello incidentale è infondato. Il Tour Operator si duole che il Tribunale abbia escluso che il diritto di rivalsa comprendesse anche le spese di lite e chiede, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado di Pt_1
giudizio in suo favore.
La doglianza è totalmente priva di fondamento, atteso che la sentenza impugnata contiene chiaramente la condanna di al pagamento delle spese di lite in Pt_1
favore di al punto nr. 7) del dispositivo, che come testualmente riportato CP_3
al punto 1.4., quantifica in complessivi “€ 3.322,50 di cui € 3.058,50 per compensi ed €264,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge”.
§.
5. In definitiva sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno rigettati e le spese di lite tra ed i coniugi liquidate come CP_5 Controparte_8
in dispositivo, secondo i parametri del dm 147/22, nei valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione che va liquidata nei minimi, essendo state svolte solo parte delle attività indicate, seguono la soccombenza;
vanno invece interamente compensate le spese di lite tra CP_5
e in ragione della reciproca soccombenza;
sussistendo altresì,
[...] CP_3
ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da CP_5
avverso la sentenza n. 2125/2021 del 29.06.2021, emessa dal CP_3
Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1. Rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale.
2. Condanna al pagamento, in favore di e CP_5 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.419,00 per Parte_2 compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
3. Compensa le spese del grado tra e CP_5 CP_3
4. Dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 26.03.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola