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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11555/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11555/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
VIOLANTE ERICA e , con elezione di domicilio in VIA MICHELE DE NAPOLI 88
70125 BARI presso l'avv. VIOLANTE ERICA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso Controparte_1
l'avv. ; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04/02/2025, che qui si intendono richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta pagina 1 di 4 omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole
“ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 co 1 c.p.c. notificato in data
11/10/2023, avverso il precetto notificato il 26/09/23 dal , citava Controparte_1 quest'ultimo a comparire all'udienza del 06/03/2024 dinanzi al Tribunale di BARI per sentire accogliere le conclusioni ivi rassegnate e più segnatamente eccependo e chiedendo:
“1. inaudita altera parte, con decreto – stante l'urgenza dovuta alla possibile esecuzione di beni personali del sig. o, in subordine, con Parte_1 ordinanza, previa fissazione di apposita udienza – sospendere il titolo azionato con il precetto ivi opposto, sussistendo i gravi motivi innanzi menzionati;
2. conseguentemente, inibire il sig. nel dare inizio all'esecuzione Controparte_1
forzata intimata, per tutte le ragioni di cui sopra;
NEL MERITO:
3. accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo posto a base dell'atto di precetto, per le ragioni e causali evidenziate in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA 4. dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità e/ annullabilità dell'opposto atto di precetto, per le ragioni e causali in narrativa
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 5. dichiarare la compensazione con le somme che saranno accertate nel presente giudizio in favore del , con quelle CP_1
di cui il è debitore nei confronti del , nella sua qualità di CP_1 Parte_1
erede del , come da atto di precetto depositato nel presente giudizio Persona_1
(doc. 8 e 9);
6. dichiarare in tutti i casi l'indisponibilità della somme oggetto dell'atto di precetto del 26.09.2023 di cui al presente giudizio, atteso il pignoramento presso terzi notificato al da parte di un credito del;
IN OGNI Parte_1 CP_1
CASO 6. condannare parte convenuta ove non dovesse essere inibita l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto, e dovessero essere avviate procedure esecutive in danno dell'opponente, al risarcimento dei danni patiti anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;…...” il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente rigettare subito senza indugio le infondate e temerarie richieste di sospensione del titolo (sic! Di cui si nega esecutività!) o “inibizione dell'esecuzione”; nel merito:- rigettare in toto la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi di accessori di Legge.”
pagina 2 di 4 Con ordinanza del 11/03/24 veniva disposta la sospensione inaudita del precetto.
Il reclamava la detta ordinanza che veniva confermata dal Collegio giusta CP_1
ordinanza n. 2930/24.
In assenza di richieste istruttorie la causa veniva riservata in decisione alla udienza del 03/02/2025 la causa veniva riservata in decisone senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta.
In ragione del principio della ragione più liquida va esaminata la eccepita nullità del precetto per inesistenza del titolo in ordine al credito azionato dal . CP_1
A riguardo, parte opponente ha fornito idonea prova documentale a sostegno della inesistenza del titolo azionato avendo prodotto agli atti copia conforme del titolo rilasciato che risulta essere difforme a quella allegata all'opposto precetto, in quanto priva dell'esecutorietà
Infatti risulta provato documentalmente che la formula esecutiva posta in calce alla sentenza dell'atto di precetto, riporta la data del 18.01.2023 mentre, il deposito della sentenza in cancelleria è avvenuto in data successiva, ovvero il 24.02.2023, per cui risulterebbe che la formula esecutiva risulterebbe essere stata rilasciata antecedentemente al deposito della sentenza in cancelleria.
La detta circostanza è per altro corroborata, come detto, dalla circostanza che la copia conforme della sentenza n° 5954/2023 richiesta in data 03.10.2023 dalla parte opponente risulta essere difforme nella prima pagina da quella allegata all'atto di precetto oggi impugnato.
Alla luce di ciò va dichiarata l'inesistenza del posto a fondamento dell'opposto e precetto e, quindi, va accolta la opposizione proposta da . Parte_2
Ogni altro motivo è assorbente.
Le spese seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico del solo liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo
Liso, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione a precetto, ex art 615 co 1 c.p.c.;
pagina 3 di 4 2. Dichiara la nullità dell'atto di precetto del 28/27/09/2023 per inesistenza del titolo;
3. Condanna il alla rifusione delle spese e competenze di Controparte_1 lite, in favore di , che liquida in € 3.500,00 per onorario di Parte_1 avvocato, ed €. 254,00 per spese, oltre al rimborso forfetario per spese generali ex art. 15 Tar. For., IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Violante
Erica dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Bari,
Il G.O.T. Dott Vincenzo LISO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11555/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
VIOLANTE ERICA e , con elezione di domicilio in VIA MICHELE DE NAPOLI 88
70125 BARI presso l'avv. VIOLANTE ERICA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso Controparte_1
l'avv. ; Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04/02/2025, che qui si intendono richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta pagina 1 di 4 omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole
“ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 co 1 c.p.c. notificato in data
11/10/2023, avverso il precetto notificato il 26/09/23 dal , citava Controparte_1 quest'ultimo a comparire all'udienza del 06/03/2024 dinanzi al Tribunale di BARI per sentire accogliere le conclusioni ivi rassegnate e più segnatamente eccependo e chiedendo:
“1. inaudita altera parte, con decreto – stante l'urgenza dovuta alla possibile esecuzione di beni personali del sig. o, in subordine, con Parte_1 ordinanza, previa fissazione di apposita udienza – sospendere il titolo azionato con il precetto ivi opposto, sussistendo i gravi motivi innanzi menzionati;
2. conseguentemente, inibire il sig. nel dare inizio all'esecuzione Controparte_1
forzata intimata, per tutte le ragioni di cui sopra;
NEL MERITO:
3. accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo posto a base dell'atto di precetto, per le ragioni e causali evidenziate in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA 4. dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità e/ annullabilità dell'opposto atto di precetto, per le ragioni e causali in narrativa
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 5. dichiarare la compensazione con le somme che saranno accertate nel presente giudizio in favore del , con quelle CP_1
di cui il è debitore nei confronti del , nella sua qualità di CP_1 Parte_1
erede del , come da atto di precetto depositato nel presente giudizio Persona_1
(doc. 8 e 9);
6. dichiarare in tutti i casi l'indisponibilità della somme oggetto dell'atto di precetto del 26.09.2023 di cui al presente giudizio, atteso il pignoramento presso terzi notificato al da parte di un credito del;
IN OGNI Parte_1 CP_1
CASO 6. condannare parte convenuta ove non dovesse essere inibita l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto, e dovessero essere avviate procedure esecutive in danno dell'opponente, al risarcimento dei danni patiti anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;…...” il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente rigettare subito senza indugio le infondate e temerarie richieste di sospensione del titolo (sic! Di cui si nega esecutività!) o “inibizione dell'esecuzione”; nel merito:- rigettare in toto la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi di accessori di Legge.”
pagina 2 di 4 Con ordinanza del 11/03/24 veniva disposta la sospensione inaudita del precetto.
Il reclamava la detta ordinanza che veniva confermata dal Collegio giusta CP_1
ordinanza n. 2930/24.
In assenza di richieste istruttorie la causa veniva riservata in decisione alla udienza del 03/02/2025 la causa veniva riservata in decisone senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e come tale va accolta.
In ragione del principio della ragione più liquida va esaminata la eccepita nullità del precetto per inesistenza del titolo in ordine al credito azionato dal . CP_1
A riguardo, parte opponente ha fornito idonea prova documentale a sostegno della inesistenza del titolo azionato avendo prodotto agli atti copia conforme del titolo rilasciato che risulta essere difforme a quella allegata all'opposto precetto, in quanto priva dell'esecutorietà
Infatti risulta provato documentalmente che la formula esecutiva posta in calce alla sentenza dell'atto di precetto, riporta la data del 18.01.2023 mentre, il deposito della sentenza in cancelleria è avvenuto in data successiva, ovvero il 24.02.2023, per cui risulterebbe che la formula esecutiva risulterebbe essere stata rilasciata antecedentemente al deposito della sentenza in cancelleria.
La detta circostanza è per altro corroborata, come detto, dalla circostanza che la copia conforme della sentenza n° 5954/2023 richiesta in data 03.10.2023 dalla parte opponente risulta essere difforme nella prima pagina da quella allegata all'atto di precetto oggi impugnato.
Alla luce di ciò va dichiarata l'inesistenza del posto a fondamento dell'opposto e precetto e, quindi, va accolta la opposizione proposta da . Parte_2
Ogni altro motivo è assorbente.
Le spese seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico del solo liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo
Liso, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione a precetto, ex art 615 co 1 c.p.c.;
pagina 3 di 4 2. Dichiara la nullità dell'atto di precetto del 28/27/09/2023 per inesistenza del titolo;
3. Condanna il alla rifusione delle spese e competenze di Controparte_1 lite, in favore di , che liquida in € 3.500,00 per onorario di Parte_1 avvocato, ed €. 254,00 per spese, oltre al rimborso forfetario per spese generali ex art. 15 Tar. For., IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Violante
Erica dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Bari,
Il G.O.T. Dott Vincenzo LISO
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