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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1315/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con gli avv.ti Carla Ciani e Debora Pretin C.F._2
Appellanti contro
(C.F.: ) quale procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(subentrata alla , di (C.F.. Controparte_2 Controparte_3
) con l'Avv. Giuseppe Maiolino P.IVA_2
e, successivamente, intervenuta ex art.111 c.p.c.,
e per essa in forza di procura conferita da Controparte_4 CP_5
(con gli avv. Benedetto Gargani e Parte_3
Guido Gargani),
Appellata
e con
(C.F. Controparte_6 C.F._3
Appellato contumace
Oggetto: Opposizione ex articolo 615 comma secondo c.p.c. Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Rovigo n. 507/2023 depositata il 7.6.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 507/2023 (n. rep. 853/2023 - Giudice Dott. Marco Pesoli) pubblicata in data 7.6.2023, notificata in pari data, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
507/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo, Sezione Prima, Giudice dott. Marco Pesoli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 815/2022, pubblicata il 7.6.2023, notificata il 7.6.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 reg. Gen. 5829 registro particolare n. 884 Conservatoria di ST per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2825 c.c.; in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 reg. Gen.
5829 registro particolare n. 884 Conservatoria di ST per violazione dell'art. 2825 comma 2 c.c. e conseguentemente disporne la riduzione al valore del bene originariamente concesso in ipoteca dai sig.ri e;
in ogni caso: Pt_1 Parte_2 condannarsi al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal sig. Controparte_3
nella misura almeno pari al valore di stima di euro 371.844,00 del Parte_1 lotto 4 o nella diversa maggiore somma ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla sig.ra nella misura almeno pari al valore di stima Parte_2 di euro 577.381,35 del lotto 3 o nella diversa maggiore somma ritenuta di giustizia”; in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e qui integralmente riproposte: a) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. esercita la professione agricola, Parte_1 in qualità di coltivatore diretto, sui terreni oggetto di espropriazione immobiliare n.
128/2022 ed in particolare sul lotto 4, che si rammostra al teste (doc.8 fascicolo primo grado)? 2) Vero che successivamente allo stralcio della quota del sig. Pt_1
pag. 2/10 avvenuto in data 9.11.2007, i sig.ri , e CP_7 Pt_2 Pt_1 Controparte_6 sottoscrivevano in data 5.12.2007 l'accordo divisionale che si rammostra al teste quale doc.10 fascicolo primo grado? 3) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da , il lotto 1 che si rammostra al teste con il doc. 5 era per Controparte_8
8/12 di proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
4) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 2, che si rammostra al teste con il doc. 6, era per 8/12 di Controparte_8 proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
5) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 3, che si rammostra al teste con il doc. 7, era per 8/12 di Controparte_8 proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
6) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 4, che si rammostra al teste con il doc. 8, era per 8/12 di Controparte_8 proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
7) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 5, che si rammostra al teste con il doc. 9 fascicolo primo Controparte_8 grado, era di per la quota dei 418/1800, per la Controparte_6 Parte_2 quota dei 171/1800 e per la quota dei 95/1800? 8) Vero che nel Parte_1
2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da , la quota di Controparte_8
1116/1800 (ovvero di 62/100) relativa al Lotto 5 era sub judice per la vertenza tra il e gli zii? 9) Vero che a seguito dell'accordo divisionale del Controparte_6
5.12.2007 di cui al doc. 10 fascicolo primo grado che si rammostra, ciascun fratello
( e ) disponeva e gestiva i terreni assegnati Parte_2 Pt_1 CP_6 autonomamente rispetto agli altri? 10)Vero che, con l'atto di mutuo agrario del
27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al Notaio di ST, la sig.ra _1
, in qualità di terza datrice di ipoteca, concedeva in ipoteca le quote dei Parte_2 terreni, già attribuite a con la scrittura privata ma non ancora Controparte_6 assegnate con atto pubblico di divisione e quindi ancora formalmente in sua proprietà, che componevano i lotti 1 (doc. 5 fascicolo primo grado), 2 (doc.6 fascicolo primo grado) e 5 (doc. 9 fascicolo primo grado)? 11)Vero che, con l'atto di mutuo agrario del
27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al Notaio di ST, il sig. _1
pag. 3/10 , in qualità di terzo datore di ipoteca, concedeva in ipoteca le quote Parte_1 dei terreni, già attribuite a con la scrittura privata ma non ancora Controparte_6 assegnate con atto pubblico di divisione e quindi ancora formalmente in sua proprietà, che componevano i lotti 1 (doc. 5 fascicolo primo grado), 2 (doc.6 fascicolo primo grado) e 5 (doc. 9 fascicolo primo grado)? 12)Vero che dalla ipoteca concessa con l'atto di mutuo agrario del 27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al Notaio
di ST erano escluse tutte le quote dei terreni costituenti il lotto 3, assegnato con _1 la scrittura privata del 2007 a 13)Vero che dalla ipoteca concessa con Parte_2
l'atto di mutuo agrario del 27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al
Notaio di ST erano escluse tutte le quote dei terreni costituenti il lotto 4, _1 assegnato con la scrittura privata del 2007 a 14)Vero che al Parte_1 momento della stipula del mutuo 2008, a tutte le parti – ivi inclusa - - era CP_9 noto che l'ipoteca concessa dai sig.ri e gravava su mappali Pt_2 Parte_1 specifici che sarebbero stati poi attribuiti al debitore e non sulla Controparte_6 loro quota ereditaria? 15) Vero che nell'atto notarile avanti al dr. in ST (doc.12 _1 atto di divisione 2019) del 31 luglio 2019 che si rammostra, i sig.ri Parte_2
e ribadivano quanto stabilito nella scrittura privata del 2007? Pt_1 CP_6
16)Vero che nell'atto notarile avanti al dr. in ST (doc.12 atto di divisione 2019) _1 del 31 luglio 2019 che si rammostra, i sig.ri e Parte_1 Pt_2 CP_6 escludevano la possibilità di trasporto di ipoteca perché concessa su beni specifici e non sulla quota ereditaria? Si indicano a testi su tutti i predetti capitoli il sig. CP_8
residente a [...]e il dott. residente a [...].
[...] Tes_1
b) disporsi consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Determini il CTU il valore delle quote del terreno concesso in ipoteca dai terzi datori di ipoteca Parte_1
e al momento della stipula dell'atto di mutuo e ne determini
[...] Parte_2 il valore rivalutato al momento della vendita all'incanto; determini il valore di mercato dei lotti 3 e 4 al momento della vendita all'incanto avvenuta nel 2022 e la perdita patrimoniale dagli stessi patita, tenendo conto della qualifica di coltivatore diretto del sig. . Determini altresì il CTU i valori PAC riferiti al lotto 4 e la Parte_1 consequenziale perdita patrimoniale patita dagli appellanti per la vendita coattiva dei terreni. pag. 4/10 in ogni caso: spese di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata Controparte_4
Si chiede che la Corte d'Appello di Venezia Voglia così giudicare: respingere l'appello perché inammissibile e/o infondato, confermando, così, la impugnata sentenza n°507/2023 del Tribunale di Rovigo;
Con vittoria di spese e competenze del grado.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 16.10.2020 procuratore di , iscriveva CP_2 Controparte_3 pignoramento (R.G. 128/2020) nei confronti di quale debitore Controparte_6 principale e e quali terzi datori di ipoteca. Parte_2 Parte_1
In data 6.12.2021 e si costituivano nella procedura Parte_1 Parte_2 esecutiva 128/2020.
Con successiva ordinanza del 21.1.2022 veniva disposta la vendita dei lotti n. 3 e 4.
Con ricorso ex art. 617 e 615 c.p.c. depositato in data 13.2.2022 e Parte_1
proponevano opposizione avverso l'ordinanza di vendita. Parte_2
Con ordinanza del 18.3.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione della vendita dei lotti 3 e 4, fissando in giorni 30 il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1 introducevano la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. con riferimento alla procedura esecutiva n. 128/2020 Res ( e riunita 154/2020) assumendo la illegittimità della iscrizione ipotecaria operata da in ripetizione del CP_2
28.10.2019 reg. Gen. 5829 registro particolare n. 884 Conservatoria di ST sui beni effettivamente assegnati ai sig.ri e a seguito Parte_2 Parte_1 dell'atto di divisione del 31 luglio 2019. Gli attori chiedevano in via principiale, nel merito di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 per mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2825 c.c, in via subordinata nel merito di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 per violazione dell'art. 2825 comma secondo c.c. e conseguentemente disporne la riduzione al valore del bene originariamente concesso in ipoteca e , in denegata ipotesi di mancata sospensione della procedura esecutiva rg. Es. pag. 5/10 128/2020, con conseguente alienazione dei beni, condannarsi al Controparte_3 risarcimento del danno patito dagli stessi e quantificato in € 949.225,35 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con rifusione delle spese e competenze di lite.
Gli attori allegavano che i fratelli si erano divisi i rispettivi beni già nel 2007 Pt_1
e pertanto l'ipoteca volontaria del 28.10.2019 era stata concessa non già sui beni indivisi da dividere, ma su beni specifici già divisi e già attribuiti a e ad Pt_2 Pt_1
e non suscettibili di ripetizione e inoltre che il valore dei beni assoggettati alla ipoteca in ripetizione 28.10.2019 in quanto attribuiti a e ad all'esito della divisione Pt_2 Pt_1
31.7.2019 era superiore a quello dei beni assoggettati alla originaria ipoteca volontaria dell'1.4.2008. Rilevavano infine che nel trasferire la ipoteca in Controparte_3 ripetizione avrebbe dovuto cancellare la garanzia ipotecaria dai mappali originari.
Si costituiva il creditore procedente per Controparte_1 Controparte_3 rilevando l'inammissibilità dell'opposizione in quanto promossa dopo l'emissione del provvedimento di vendita in violazione degli articoli 615 comma 2 e 492 comma 3
c.p.c. come già rilevato dal GE nella prima fase del giudizio di opposizione. Inoltre rilevava l'esaurimento della potestà oppositiva in relazione alla mancata introduzione nel termine del giudizio di merito con riferimento alla precedente identica opposizione alla esecuzione n°123/2020 R.E. (medesima esecuzione iscritta a ruolo in conseguenza di una opposizione promossa prima della iscrizione a ruolo da parte della esecutante) e che anche in tale sede il G.E. aveva, con provvedimento 20.7.2021, respinto la sospensiva ed assegnato termine perentorio fino al 20.11.2021” per l'avvio della causa di merito.
La convenuta deduceva inoltre l'infondatezza dell'opposizione tenuto conto che l'unica divisione valida ed efficace ex artt.1113 comma 3 e 2825 c.c. era quella rogata il
31.7.2019, essendo, allo stesso tempo, l'unica divisione trascritta e l'unica alla quale hanno partecipato anche i creditori, perché l'ipoteca accesa in ripetizione il 28.10.2019 riporta esattamente il medesimo valore di quella precedente e, infine, perché tutti i beni attribuiti a e quelli costituenti “la quota di 1/4 dei fabbricati Controparte_6 diretti alla lettera b) dell'assegno ricevuto dalla IG (V. l'articolo Parte_2
5 del rogito di divisione 31.7.2019) non possono essere liberati ex art.2825 comma 2 pag. 6/10 c.c., ma debbono rimanere assoggettati ad ipoteca volontaria ex art.2825 comma 1 c.c., come ivi espressamente previsto.
Con sentenza n. 507/2023 depositata il 7.6.2023 il Tribunale di Rovigo dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto proposta successivamente all'ordinanza che dispone la vendita con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Giudizio di appello
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_1
n.507/2023 insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
Si è costituita per la che ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_3 del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
è rimasto contumace. Controparte_6
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 20.3.2024, è intervenuta nel giudizio la società e per essa da in Controparte_4 CP_5 sostituzione della società e chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_3 del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15 luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con unico motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 474
c.p.c. “per mancato esercizio da parte del Giudice dell'Esecuzione del potere/dovere di verifica della sussistenza di un valido titolo esecutivo. Erroneità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità nella ricostruzione dei fatti.”
Gli appellanti assumono di aver proposto domande di accertamento della validità dell'iscrizione ipotecaria che non risultano soggette ad alcun termine decadenziale. Gli appellanti hanno quindi reiterato le censure relative: a) alla inesistenza/nullità del titolo esecutivo (ipoteca in ripetizione) per mancanza dei presupposti ex art. 2825, comma 2,
c.c. b) alla illegittimità del titolo esecutivo: nullità dell'ipoteca iscritta in ripetizione per violazione dell'art. 2825, comma 2, c.c.
Ragioni della decisione pag. 7/10 Va preliminarmente rilevato come il titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente
è costituito dal contratto di mutuo ipotecario agrario (rep. 115.423 – racc. 17.735 a rogito del notaio dott. in data 27/03/2008) mentre l'ipoteca individua i beni Tes_1 soggetti a pignoramento. Diversamente da quanto dedotto dal patrocinio dell'appellante le contestazioni svolte rispetto all'ipoteca non integrano contestazioni relative al titolo ma costituiscono contestazioni rispetto alla pignorabilità dei beni.
Le contestazioni relative all'ipoteca riflettono la legittimità dell'azione esecutiva con riferimento ai beni pignorati e vanno risolte in sede di opposizione all'esecuzione.
Né risulta valorizzabile la giurisprudenza relativa all'iscrizione ipotecaria prevista dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, trattandosi di istituto caratterizzato dalla specialità ove la giurisprudenza ha rilevato che trattasi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261 cfr. da ultimo n.6844/2024).
Come correttamente già osservato nella sentenza impugnata “la tesi sostenuta dal procuratore di , secondo cui si tratterebbe di azione di accertamento Parte_2 negativo non sottoposta ai termini delle opposizioni esecutive. Il precedente di legittimità richiamato, reso dalla Sezione Lavoro (Cass. Sentenza n. 32720 del 2021, non massimata), si riferisce infatti al diverso caso dell'azione esperita nei confronti dell'iscrizione ipotecaria cui all'art. 77 d. P.R. n. 602/1973 effettuata dall'agente della riscossione al di fuori di una procedura esecutiva, mentre il caso di specie si incardina all'interno di una procedura esecutiva già avviata, in cui opera il regime delle preclusioni relative alle contestazioni proposte successivamente all'ordinanza che dispone la vendita, regime preclusivo che non può essere eluso riqualificando diversamente la domanda.” (cfr. sentenza impugnata).
L'appello proposto da e va dunque integralmente Parte_1 Parte_2 rigettato posto che l'opposizione proposta dagli stessi è stata correttamente dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure, in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c. La norma in questione preclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, “salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero pag. 8/10 l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Nel caso in esame risulta che, nell'ambito della procedura esecutiva n. 128/2020 r.g.e.i. il G.E., con provvedimento del 24 gennaio 2022 ha delegato la vendita del compendio immobiliare oggetto di pignoramento e l'opposizione, proposta dai debitori con ricorso depositato in data 13-14 febbraio 2022, risulta tardiva, in quanto successiva all'ordinanza che ha disposto la vendita, senza che siano stati prospettati fatti sopravvenuti e senza che i ricorrenti abbiano dimostrato di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a loro non imputabile. Con l'opposizione i terzi datori deducevano la nullità della procedura esecutiva per violazione dell'articolo 111
Costituzione e la nullità dell'ipoteca iscritta il 28 ottobre 2019
Le deduzioni sollevate non appaiono configurabili quali fatti sopravvenuti, idonei a legittimare la proposizione dell'opposizione successivamente al provvedimento del G.E. che ha disposto la vendita del compendio immobiliare pignorato.
Consegue che la tardività dell'opposizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 615 secondo comma c.p.c., comporta la declaratoria della sua inammissibilità.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti e in solido tra loro atteso il rigetto Parte_2 Parte_1 dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 15.659,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti degli appellanti e in solido tra Parte_2 Parte_1 loro.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.507/2023 pubblicata il 7.6.2023 del Tribunale di Rovigo, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 9/10 2) condanna e in solido tra loro a rifondere a Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di Controparte_4 lite del presente grado, liquidate in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e Parte_2 Parte_1
in solido tra loro.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1315/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con gli avv.ti Carla Ciani e Debora Pretin C.F._2
Appellanti contro
(C.F.: ) quale procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(subentrata alla , di (C.F.. Controparte_2 Controparte_3
) con l'Avv. Giuseppe Maiolino P.IVA_2
e, successivamente, intervenuta ex art.111 c.p.c.,
e per essa in forza di procura conferita da Controparte_4 CP_5
(con gli avv. Benedetto Gargani e Parte_3
Guido Gargani),
Appellata
e con
(C.F. Controparte_6 C.F._3
Appellato contumace
Oggetto: Opposizione ex articolo 615 comma secondo c.p.c. Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Rovigo n. 507/2023 depositata il 7.6.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 507/2023 (n. rep. 853/2023 - Giudice Dott. Marco Pesoli) pubblicata in data 7.6.2023, notificata in pari data, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
507/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo, Sezione Prima, Giudice dott. Marco Pesoli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 815/2022, pubblicata il 7.6.2023, notificata il 7.6.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 reg. Gen. 5829 registro particolare n. 884 Conservatoria di ST per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2825 c.c.; in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 reg. Gen.
5829 registro particolare n. 884 Conservatoria di ST per violazione dell'art. 2825 comma 2 c.c. e conseguentemente disporne la riduzione al valore del bene originariamente concesso in ipoteca dai sig.ri e;
in ogni caso: Pt_1 Parte_2 condannarsi al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal sig. Controparte_3
nella misura almeno pari al valore di stima di euro 371.844,00 del Parte_1 lotto 4 o nella diversa maggiore somma ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla sig.ra nella misura almeno pari al valore di stima Parte_2 di euro 577.381,35 del lotto 3 o nella diversa maggiore somma ritenuta di giustizia”; in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e qui integralmente riproposte: a) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. esercita la professione agricola, Parte_1 in qualità di coltivatore diretto, sui terreni oggetto di espropriazione immobiliare n.
128/2022 ed in particolare sul lotto 4, che si rammostra al teste (doc.8 fascicolo primo grado)? 2) Vero che successivamente allo stralcio della quota del sig. Pt_1
pag. 2/10 avvenuto in data 9.11.2007, i sig.ri , e CP_7 Pt_2 Pt_1 Controparte_6 sottoscrivevano in data 5.12.2007 l'accordo divisionale che si rammostra al teste quale doc.10 fascicolo primo grado? 3) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da , il lotto 1 che si rammostra al teste con il doc. 5 era per Controparte_8
8/12 di proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
4) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 2, che si rammostra al teste con il doc. 6, era per 8/12 di Controparte_8 proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
5) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 3, che si rammostra al teste con il doc. 7, era per 8/12 di Controparte_8 proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
6) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 4, che si rammostra al teste con il doc. 8, era per 8/12 di Controparte_8 proprietà di , per 1/12 di e per 3/12 di Controparte_6 Parte_1
7) Vero che nel 2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da Parte_2
, il lotto 5, che si rammostra al teste con il doc. 9 fascicolo primo Controparte_8 grado, era di per la quota dei 418/1800, per la Controparte_6 Parte_2 quota dei 171/1800 e per la quota dei 95/1800? 8) Vero che nel Parte_1
2007, all'esito dell'atto di divisione a stralcio da , la quota di Controparte_8
1116/1800 (ovvero di 62/100) relativa al Lotto 5 era sub judice per la vertenza tra il e gli zii? 9) Vero che a seguito dell'accordo divisionale del Controparte_6
5.12.2007 di cui al doc. 10 fascicolo primo grado che si rammostra, ciascun fratello
( e ) disponeva e gestiva i terreni assegnati Parte_2 Pt_1 CP_6 autonomamente rispetto agli altri? 10)Vero che, con l'atto di mutuo agrario del
27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al Notaio di ST, la sig.ra _1
, in qualità di terza datrice di ipoteca, concedeva in ipoteca le quote dei Parte_2 terreni, già attribuite a con la scrittura privata ma non ancora Controparte_6 assegnate con atto pubblico di divisione e quindi ancora formalmente in sua proprietà, che componevano i lotti 1 (doc. 5 fascicolo primo grado), 2 (doc.6 fascicolo primo grado) e 5 (doc. 9 fascicolo primo grado)? 11)Vero che, con l'atto di mutuo agrario del
27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al Notaio di ST, il sig. _1
pag. 3/10 , in qualità di terzo datore di ipoteca, concedeva in ipoteca le quote Parte_1 dei terreni, già attribuite a con la scrittura privata ma non ancora Controparte_6 assegnate con atto pubblico di divisione e quindi ancora formalmente in sua proprietà, che componevano i lotti 1 (doc. 5 fascicolo primo grado), 2 (doc.6 fascicolo primo grado) e 5 (doc. 9 fascicolo primo grado)? 12)Vero che dalla ipoteca concessa con l'atto di mutuo agrario del 27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al Notaio
di ST erano escluse tutte le quote dei terreni costituenti il lotto 3, assegnato con _1 la scrittura privata del 2007 a 13)Vero che dalla ipoteca concessa con Parte_2
l'atto di mutuo agrario del 27/03/2008 rep. 115.423 racc. 17.735 stipulato avanti al
Notaio di ST erano escluse tutte le quote dei terreni costituenti il lotto 4, _1 assegnato con la scrittura privata del 2007 a 14)Vero che al Parte_1 momento della stipula del mutuo 2008, a tutte le parti – ivi inclusa - - era CP_9 noto che l'ipoteca concessa dai sig.ri e gravava su mappali Pt_2 Parte_1 specifici che sarebbero stati poi attribuiti al debitore e non sulla Controparte_6 loro quota ereditaria? 15) Vero che nell'atto notarile avanti al dr. in ST (doc.12 _1 atto di divisione 2019) del 31 luglio 2019 che si rammostra, i sig.ri Parte_2
e ribadivano quanto stabilito nella scrittura privata del 2007? Pt_1 CP_6
16)Vero che nell'atto notarile avanti al dr. in ST (doc.12 atto di divisione 2019) _1 del 31 luglio 2019 che si rammostra, i sig.ri e Parte_1 Pt_2 CP_6 escludevano la possibilità di trasporto di ipoteca perché concessa su beni specifici e non sulla quota ereditaria? Si indicano a testi su tutti i predetti capitoli il sig. CP_8
residente a [...]e il dott. residente a [...].
[...] Tes_1
b) disporsi consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Determini il CTU il valore delle quote del terreno concesso in ipoteca dai terzi datori di ipoteca Parte_1
e al momento della stipula dell'atto di mutuo e ne determini
[...] Parte_2 il valore rivalutato al momento della vendita all'incanto; determini il valore di mercato dei lotti 3 e 4 al momento della vendita all'incanto avvenuta nel 2022 e la perdita patrimoniale dagli stessi patita, tenendo conto della qualifica di coltivatore diretto del sig. . Determini altresì il CTU i valori PAC riferiti al lotto 4 e la Parte_1 consequenziale perdita patrimoniale patita dagli appellanti per la vendita coattiva dei terreni. pag. 4/10 in ogni caso: spese di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata Controparte_4
Si chiede che la Corte d'Appello di Venezia Voglia così giudicare: respingere l'appello perché inammissibile e/o infondato, confermando, così, la impugnata sentenza n°507/2023 del Tribunale di Rovigo;
Con vittoria di spese e competenze del grado.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 16.10.2020 procuratore di , iscriveva CP_2 Controparte_3 pignoramento (R.G. 128/2020) nei confronti di quale debitore Controparte_6 principale e e quali terzi datori di ipoteca. Parte_2 Parte_1
In data 6.12.2021 e si costituivano nella procedura Parte_1 Parte_2 esecutiva 128/2020.
Con successiva ordinanza del 21.1.2022 veniva disposta la vendita dei lotti n. 3 e 4.
Con ricorso ex art. 617 e 615 c.p.c. depositato in data 13.2.2022 e Parte_1
proponevano opposizione avverso l'ordinanza di vendita. Parte_2
Con ordinanza del 18.3.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione della vendita dei lotti 3 e 4, fissando in giorni 30 il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1 introducevano la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. con riferimento alla procedura esecutiva n. 128/2020 Res ( e riunita 154/2020) assumendo la illegittimità della iscrizione ipotecaria operata da in ripetizione del CP_2
28.10.2019 reg. Gen. 5829 registro particolare n. 884 Conservatoria di ST sui beni effettivamente assegnati ai sig.ri e a seguito Parte_2 Parte_1 dell'atto di divisione del 31 luglio 2019. Gli attori chiedevano in via principiale, nel merito di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 per mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2825 c.c, in via subordinata nel merito di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in ripetizione del 28.10.2019 per violazione dell'art. 2825 comma secondo c.c. e conseguentemente disporne la riduzione al valore del bene originariamente concesso in ipoteca e , in denegata ipotesi di mancata sospensione della procedura esecutiva rg. Es. pag. 5/10 128/2020, con conseguente alienazione dei beni, condannarsi al Controparte_3 risarcimento del danno patito dagli stessi e quantificato in € 949.225,35 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con rifusione delle spese e competenze di lite.
Gli attori allegavano che i fratelli si erano divisi i rispettivi beni già nel 2007 Pt_1
e pertanto l'ipoteca volontaria del 28.10.2019 era stata concessa non già sui beni indivisi da dividere, ma su beni specifici già divisi e già attribuiti a e ad Pt_2 Pt_1
e non suscettibili di ripetizione e inoltre che il valore dei beni assoggettati alla ipoteca in ripetizione 28.10.2019 in quanto attribuiti a e ad all'esito della divisione Pt_2 Pt_1
31.7.2019 era superiore a quello dei beni assoggettati alla originaria ipoteca volontaria dell'1.4.2008. Rilevavano infine che nel trasferire la ipoteca in Controparte_3 ripetizione avrebbe dovuto cancellare la garanzia ipotecaria dai mappali originari.
Si costituiva il creditore procedente per Controparte_1 Controparte_3 rilevando l'inammissibilità dell'opposizione in quanto promossa dopo l'emissione del provvedimento di vendita in violazione degli articoli 615 comma 2 e 492 comma 3
c.p.c. come già rilevato dal GE nella prima fase del giudizio di opposizione. Inoltre rilevava l'esaurimento della potestà oppositiva in relazione alla mancata introduzione nel termine del giudizio di merito con riferimento alla precedente identica opposizione alla esecuzione n°123/2020 R.E. (medesima esecuzione iscritta a ruolo in conseguenza di una opposizione promossa prima della iscrizione a ruolo da parte della esecutante) e che anche in tale sede il G.E. aveva, con provvedimento 20.7.2021, respinto la sospensiva ed assegnato termine perentorio fino al 20.11.2021” per l'avvio della causa di merito.
La convenuta deduceva inoltre l'infondatezza dell'opposizione tenuto conto che l'unica divisione valida ed efficace ex artt.1113 comma 3 e 2825 c.c. era quella rogata il
31.7.2019, essendo, allo stesso tempo, l'unica divisione trascritta e l'unica alla quale hanno partecipato anche i creditori, perché l'ipoteca accesa in ripetizione il 28.10.2019 riporta esattamente il medesimo valore di quella precedente e, infine, perché tutti i beni attribuiti a e quelli costituenti “la quota di 1/4 dei fabbricati Controparte_6 diretti alla lettera b) dell'assegno ricevuto dalla IG (V. l'articolo Parte_2
5 del rogito di divisione 31.7.2019) non possono essere liberati ex art.2825 comma 2 pag. 6/10 c.c., ma debbono rimanere assoggettati ad ipoteca volontaria ex art.2825 comma 1 c.c., come ivi espressamente previsto.
Con sentenza n. 507/2023 depositata il 7.6.2023 il Tribunale di Rovigo dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto proposta successivamente all'ordinanza che dispone la vendita con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Giudizio di appello
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_1
n.507/2023 insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
Si è costituita per la che ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_3 del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
è rimasto contumace. Controparte_6
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 20.3.2024, è intervenuta nel giudizio la società e per essa da in Controparte_4 CP_5 sostituzione della società e chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_3 del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15 luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con unico motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 474
c.p.c. “per mancato esercizio da parte del Giudice dell'Esecuzione del potere/dovere di verifica della sussistenza di un valido titolo esecutivo. Erroneità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità nella ricostruzione dei fatti.”
Gli appellanti assumono di aver proposto domande di accertamento della validità dell'iscrizione ipotecaria che non risultano soggette ad alcun termine decadenziale. Gli appellanti hanno quindi reiterato le censure relative: a) alla inesistenza/nullità del titolo esecutivo (ipoteca in ripetizione) per mancanza dei presupposti ex art. 2825, comma 2,
c.c. b) alla illegittimità del titolo esecutivo: nullità dell'ipoteca iscritta in ripetizione per violazione dell'art. 2825, comma 2, c.c.
Ragioni della decisione pag. 7/10 Va preliminarmente rilevato come il titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente
è costituito dal contratto di mutuo ipotecario agrario (rep. 115.423 – racc. 17.735 a rogito del notaio dott. in data 27/03/2008) mentre l'ipoteca individua i beni Tes_1 soggetti a pignoramento. Diversamente da quanto dedotto dal patrocinio dell'appellante le contestazioni svolte rispetto all'ipoteca non integrano contestazioni relative al titolo ma costituiscono contestazioni rispetto alla pignorabilità dei beni.
Le contestazioni relative all'ipoteca riflettono la legittimità dell'azione esecutiva con riferimento ai beni pignorati e vanno risolte in sede di opposizione all'esecuzione.
Né risulta valorizzabile la giurisprudenza relativa all'iscrizione ipotecaria prevista dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, trattandosi di istituto caratterizzato dalla specialità ove la giurisprudenza ha rilevato che trattasi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261 cfr. da ultimo n.6844/2024).
Come correttamente già osservato nella sentenza impugnata “la tesi sostenuta dal procuratore di , secondo cui si tratterebbe di azione di accertamento Parte_2 negativo non sottoposta ai termini delle opposizioni esecutive. Il precedente di legittimità richiamato, reso dalla Sezione Lavoro (Cass. Sentenza n. 32720 del 2021, non massimata), si riferisce infatti al diverso caso dell'azione esperita nei confronti dell'iscrizione ipotecaria cui all'art. 77 d. P.R. n. 602/1973 effettuata dall'agente della riscossione al di fuori di una procedura esecutiva, mentre il caso di specie si incardina all'interno di una procedura esecutiva già avviata, in cui opera il regime delle preclusioni relative alle contestazioni proposte successivamente all'ordinanza che dispone la vendita, regime preclusivo che non può essere eluso riqualificando diversamente la domanda.” (cfr. sentenza impugnata).
L'appello proposto da e va dunque integralmente Parte_1 Parte_2 rigettato posto che l'opposizione proposta dagli stessi è stata correttamente dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure, in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c. La norma in questione preclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, “salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero pag. 8/10 l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Nel caso in esame risulta che, nell'ambito della procedura esecutiva n. 128/2020 r.g.e.i. il G.E., con provvedimento del 24 gennaio 2022 ha delegato la vendita del compendio immobiliare oggetto di pignoramento e l'opposizione, proposta dai debitori con ricorso depositato in data 13-14 febbraio 2022, risulta tardiva, in quanto successiva all'ordinanza che ha disposto la vendita, senza che siano stati prospettati fatti sopravvenuti e senza che i ricorrenti abbiano dimostrato di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a loro non imputabile. Con l'opposizione i terzi datori deducevano la nullità della procedura esecutiva per violazione dell'articolo 111
Costituzione e la nullità dell'ipoteca iscritta il 28 ottobre 2019
Le deduzioni sollevate non appaiono configurabili quali fatti sopravvenuti, idonei a legittimare la proposizione dell'opposizione successivamente al provvedimento del G.E. che ha disposto la vendita del compendio immobiliare pignorato.
Consegue che la tardività dell'opposizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 615 secondo comma c.p.c., comporta la declaratoria della sua inammissibilità.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti e in solido tra loro atteso il rigetto Parte_2 Parte_1 dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 15.659,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti degli appellanti e in solido tra Parte_2 Parte_1 loro.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.507/2023 pubblicata il 7.6.2023 del Tribunale di Rovigo, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 9/10 2) condanna e in solido tra loro a rifondere a Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di Controparte_4 lite del presente grado, liquidate in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e Parte_2 Parte_1
in solido tra loro.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10