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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2085/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2085/2021
PROMOSSA DA
in persona del legale rapp.te p.t., (P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Giacinto Donvito, presso il cui studio in Gioia del Colle (BA), alla via Santa
Lucia, 10 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO
in persona del legale rapp. te p.t., (P.I.: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Vito Pignatelli, presso il cui studio in Fasano (BR), alla Via Forcella, n. 75, è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
280/2021 con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratasi Controparte_1 creditrice della somma di € 5.911,87 a titolo di corrispettivo per la frutta e verdura fornita alla nell'anno 2020, ha ingiunto alla il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 5.911,87, oltre interessi di mora ex art. 5, co.2 D. Lgs. n. 231/2002, nonché delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, Iva e Cap.
Pag. 1 a 4 1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha contestato la Parte_1 pretesa creditoria della chiedendo di dichiarare la nullità del decreto Controparte_1 opposto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
A fondamento delle proprie richieste, l'opponente ha dedotto che la frutta e verdura consegnatagli presentava difetti tali da renderla inidonea alla vendita, in quanto “rancida” e
“ammaccata”, come più volte contestato verbalmente, a maggio-giugno 2020.
Ha precisato, altresì, che, sulla base di un rapporto commerciale consolidato negli anni, la era solita muovere le proprie censure verbalmente e che la era solita svolgere Parte_1 CP_1 una fornitura extra per compensare la merce avariata.
Ciò nondimeno, a fronte dei vizi delle cassette consegnategli nel 2020, la non ha CP_1 proceduto come al solito e, invece, ha interrotto i rapporti commerciali.
2. La società si è costituita in giudizio con comparsa del Controparte_1
13.11.2021, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Ha osservato, nella specie, che la contestazione mossa dall'opponente è generica, indeterminata, stereotipata e priva di alcun riscontro probatorio.
3. All'esito della prima udienza, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
il tentativo di bonario componimento, il giudizio è stato istruito, oltre che in via Pt_2 documentale, con l'interrogatorio formale di e con i teste ammessi. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.
3.1 Negli scritti finali depositati solo dalla società opposta, dopo aver riepilogato brevemente lo svolgimento del processo, ha reiterato le proprie Controparte_1 conclusioni, ribadendo le difese già svolte.
3.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza, ex art. 281 sexies c. p. c.
***
4. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Va rilevato, invero, che, in materia di onere di ripartizione della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione eventualmente anche in sede monitoria è tenuto solo
Pag. 2 a 4 a provare la sussistenza di una valida fonte della pretesa creditoria, limitandosi ad allegare l'altrui inadempimento;
grava, invece, sul debitore eventualmente attore nel giudizio di opposizione l'onere di dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui diritto di credito
(Cass. SS.UU. sent. n. 13533/2001).
4.2 Nel caso di specie, deve osservarsi che la società debitrice ha svolto Parte_1 un'unica contestazione, relativa allo stato della frutta e verdura consegnatagli, rimasta non solo generica ma anche, e soprattutto, priva di supporto probatorio.
È bene evidenziare, infatti, che l'opponente non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., né la fornitura della frutta né l'ammontare dell'importo richiesto in pagamento.
Neppure ha disconosciuto alcuna delle fatture prodotte a fondamento del giudizio monitorio.
Al contrario, si è limitata a dedurre che la merce consegnatale fosse viziata, che tali vizi fossero stati censurati verbalmente e che tra le parti era abitudine far fronte a tali vizi con forniture extra,
a titolo di compensazione.
Si tratta, invero, di censure generiche e indeterminate, non essendo indicato quanta della frutta fornitagli a cui si riferiscono le fatture prodotte in sede monitoria fosse viziata.
Si tratta di censure, altresì, prive di alcun riscontro probatorio, atteso che l'opponente non ha mai dimostrato di aver contestato verbalmente i vizi e di aver avuto un accordo con la dal CP_1 contenuto descritto, fermo restando il divieto di prova testimoniale per i patti posteriori di cui all'art. 2723 c.c.
4.3 Per tali ragioni l'opposizione va rigettata con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue, infine, la condanna dell'opponente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio. Parte_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 5.911,87), con riduzione del 30% del compenso complessivamente previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, stante il numero esiguo e la modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 280/2021 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
Pag. 3 a 4 2. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società delle spese di giudizio, liquidate Controparte_1 in € 3.553,90, a titolo di compenso, oltre rimb forf. al 15%, Iva e Cap, come per legge.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2085/2021
PROMOSSA DA
in persona del legale rapp.te p.t., (P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Giacinto Donvito, presso il cui studio in Gioia del Colle (BA), alla via Santa
Lucia, 10 è elettivamente domiciliata parte opponente
CONTRO
in persona del legale rapp. te p.t., (P.I.: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Vito Pignatelli, presso il cui studio in Fasano (BR), alla Via Forcella, n. 75, è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
280/2021 con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratasi Controparte_1 creditrice della somma di € 5.911,87 a titolo di corrispettivo per la frutta e verdura fornita alla nell'anno 2020, ha ingiunto alla il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 5.911,87, oltre interessi di mora ex art. 5, co.2 D. Lgs. n. 231/2002, nonché delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, Iva e Cap.
Pag. 1 a 4 1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha contestato la Parte_1 pretesa creditoria della chiedendo di dichiarare la nullità del decreto Controparte_1 opposto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
A fondamento delle proprie richieste, l'opponente ha dedotto che la frutta e verdura consegnatagli presentava difetti tali da renderla inidonea alla vendita, in quanto “rancida” e
“ammaccata”, come più volte contestato verbalmente, a maggio-giugno 2020.
Ha precisato, altresì, che, sulla base di un rapporto commerciale consolidato negli anni, la era solita muovere le proprie censure verbalmente e che la era solita svolgere Parte_1 CP_1 una fornitura extra per compensare la merce avariata.
Ciò nondimeno, a fronte dei vizi delle cassette consegnategli nel 2020, la non ha CP_1 proceduto come al solito e, invece, ha interrotto i rapporti commerciali.
2. La società si è costituita in giudizio con comparsa del Controparte_1
13.11.2021, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Ha osservato, nella specie, che la contestazione mossa dall'opponente è generica, indeterminata, stereotipata e priva di alcun riscontro probatorio.
3. All'esito della prima udienza, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
il tentativo di bonario componimento, il giudizio è stato istruito, oltre che in via Pt_2 documentale, con l'interrogatorio formale di e con i teste ammessi. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.
3.1 Negli scritti finali depositati solo dalla società opposta, dopo aver riepilogato brevemente lo svolgimento del processo, ha reiterato le proprie Controparte_1 conclusioni, ribadendo le difese già svolte.
3.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza, ex art. 281 sexies c. p. c.
***
4. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Va rilevato, invero, che, in materia di onere di ripartizione della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione eventualmente anche in sede monitoria è tenuto solo
Pag. 2 a 4 a provare la sussistenza di una valida fonte della pretesa creditoria, limitandosi ad allegare l'altrui inadempimento;
grava, invece, sul debitore eventualmente attore nel giudizio di opposizione l'onere di dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui diritto di credito
(Cass. SS.UU. sent. n. 13533/2001).
4.2 Nel caso di specie, deve osservarsi che la società debitrice ha svolto Parte_1 un'unica contestazione, relativa allo stato della frutta e verdura consegnatagli, rimasta non solo generica ma anche, e soprattutto, priva di supporto probatorio.
È bene evidenziare, infatti, che l'opponente non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., né la fornitura della frutta né l'ammontare dell'importo richiesto in pagamento.
Neppure ha disconosciuto alcuna delle fatture prodotte a fondamento del giudizio monitorio.
Al contrario, si è limitata a dedurre che la merce consegnatale fosse viziata, che tali vizi fossero stati censurati verbalmente e che tra le parti era abitudine far fronte a tali vizi con forniture extra,
a titolo di compensazione.
Si tratta, invero, di censure generiche e indeterminate, non essendo indicato quanta della frutta fornitagli a cui si riferiscono le fatture prodotte in sede monitoria fosse viziata.
Si tratta di censure, altresì, prive di alcun riscontro probatorio, atteso che l'opponente non ha mai dimostrato di aver contestato verbalmente i vizi e di aver avuto un accordo con la dal CP_1 contenuto descritto, fermo restando il divieto di prova testimoniale per i patti posteriori di cui all'art. 2723 c.c.
4.3 Per tali ragioni l'opposizione va rigettata con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue, infine, la condanna dell'opponente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio. Parte_1
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 5.911,87), con riduzione del 30% del compenso complessivamente previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, stante il numero esiguo e la modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 280/2021 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
Pag. 3 a 4 2. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società delle spese di giudizio, liquidate Controparte_1 in € 3.553,90, a titolo di compenso, oltre rimb forf. al 15%, Iva e Cap, come per legge.
Brindisi, 24.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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