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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 33193/2023 r.a.c.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Robecchi Parte_1
Brichetti 6, presso lo studio dell'Avv. Roberto Conte che la rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti a rogito per notaio di Roma in Persona_1 atti;
RESISTENTE
OGGETTO: fondo di garanzia per pagamento tfr;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
-aveva sottoscritto con il proprio ex datore di lavoro un verbale Parte_2
di conciliazione sindacale al fine di comporre la controversia insorta per il mancato pagamento delle retribuzioni nel corso del rapporto di lavoro, nonché per il pagamento del
T.F.R. (all. 1 al ricorso: verbale di conciliazione);
- gli aveva corrisposto, oltre alla rata contestuale alla Parte_2
sottoscrizione dell'accordo, esclusivamente l'importo di euro 3.000,00 con bonifici del
3.8.2020, 2.9.2020 e 10.12.2020, ma non aveva rispettato gli impegni per il pagamento di quanto dovuto alle scadenze;
- risultava, pertanto, creditore della somma netta di Euro 27.000,00 a titolo di TFR, come risultante nel verbale di conciliazione sindacale (all. 1) e come previsto nella busta paga prodotta (all. 2 al ricorso);
- a seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c. n. r.g. 3066/2021 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1528/2021 del 9.3.2021, con cui il Tribunale di Roma, in funzione del
Giudice del Lavoro, aveva ingiunto a il pagamento, in suo favore Parte_2
delle prime rate scadute e non onorate;
- il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 9.3.2021 e munito della formula esecutiva in data 12.3.2021 era stato notificato alla debitrice in data
15.3.2022 e, successivamente, era stato dichiarato definitivamente esecutivo;
- il Tribunale di Roma, sezione Fallimentare, aveva dichiarato con la sentenza n. 340/2022 del 9.6.2022 il fallimento di Parte_2
- in seguito alla domanda di ammissione al passivo, il Curatore aveva inserito al numero 4) dello stato passivo il credito del sig. (all. 3 al ricorso); Pt_1
- in data 15.11.2022 il predetto stato passivo veniva dichiarato esecutivo (all. 3) confermando così ancora una volta il credito a titolo di TFR pari alla somma netta di Euro
27.000,00 vantato dal sig. ; Pt_1
- successivamente, in data 25.1.2023 aveva quindi presentato domanda per l'intervento del
Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR (art. 2 L. 297/82) richiedendo il CP_2
pagamento di Euro 27.000,00 a titolo, appunto, di TFR specificando l'importo netto della somma richiesta (all. 4 al ricorso);
- l' aveva accolto parzialmente la domanda liquidando il minor importo di Euro CP_1
24.738,00 applicando una ritenuta fiscale sulla somma già netta di 27.000,00 (all. 5 al ricorso);
- l' aveva quindi modificato in maniera del tutto arbitraria l'importo riconosciuto CP_1
nel verbale di conciliazione ed ammesso al passivo del fallimento a titolo di TFR;
- avverso tale decisione aveva presentato ricorso in data 3.5.2023 ma l si era CP_2
pronunciato ribadendo la correttezza del proprio operato sostenendo in maniera del tutto
“meccanica” che l'accertamento dei crediti del lavoro “deve intendersi fatto al lordo” e che, di conseguenza, anche se un credito sia stato ammesso al passivo come netto, questo debba in ogni caso essere erogato al lordo (all. 7).
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo al CP_2
tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “condannare l Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante protempore, al
[...]
pagamento in favore del sig. della somma di Euro 2.262,00 per le Parte_1
motivazioni di cui in premessa”, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e contestava la CP_2
domanda di controparte, concludendo per il suo rigetto. All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
L'oggetto della controversia concerne il preteso diritto del ricorrente ad ottenere dall' , ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 297/1982, il TFR non corrisposto dal suo CP_2
ex datore di lavoro, nella sua determinazione al netto delle ritenute di legge. Va in primo luogo osservato che costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'importo del TFR in sede di conciliazione e busta paga è stato determinato tra le parti al netto delle ritenute di legge;
tale aspetto, del resto, risulta anche dal provvedimento di reiezione dell' sul ricorso amministrativo proposto dall'odierna parte ricorrente CP_2
avverso la decisione dell'istituto previdenziale di applicare sulla somma netta di euro
27.000,00 le ritenute di legge. Pertanto, oggetto di esame nel presente giudizio è la decisione in ordine alla legittimità della ulteriore trattenuta sulla somma di euro
27.000,00 dovuta al lavoratore a titolo di TFR, come detto determinato al netto delle ritenute di legge. Al riguardo, la corte di cassazione, con ordinanza n. 8406/2023 ha chiarito che “Anche se il lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti per retribuzione e TFR deve avvenire sempre al lordo” soggiungendo che l' , nella liquidazione del TFR, non CP_2
possa operare una “doppia ritenuta” a danno del lavoratore, “… escluso che l' CP_2
possa operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alla medesima CP_2
trattenuta di natura fiscale … fermo restando la necessità del verificarsi dei presupposti di intervento del Fondo ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - non è vincolato all'importo nominale portato dal titolo esecutivo ottenuto per quella;
deve infatti considerarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 297 del 1982, il Fondo di garanzia è obbligato, a domanda del lavoratore, al pagamento, dunque è l'importo dovuto per t.f.r., da considerarsi sempre al lordo, l'oggetto della prestazione previdenziale e l'infruttuosa azione esecutiva, evidentemente dopo aver conseguito un titolo esecutivo, costituisce solo il presupposto per l'intervento del Fondo;
dunque, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia ottenuto per somme nette, come nella specie, l'intervento del Fondo si commisura in ogni caso alla somma lorda dovuta al lavoratore, rispetto alla quale sono venute meno le garanzie, e non può limitarsi alle somme portate dal titolo esecutivo”.
Sulla base di tale premessa, quindi, risulta corretto il ragionamento svolto dalla parte ricorrente circa l'illegittimità della decisione dell'istituto di operare una seconda ritenuta sull'importo pari ad euro 27.000,00, con conseguente pagamento in favore della ricorrente del minor importo di euro 24.738,00.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e l'istituto previdenziale deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2.262,00, oltre accessori di legge. Deve, infatti, essere chiarito, che il conteggio alternativo depositato unitamente alle note conclusive, contenente diverse superiore importo da corrispondere all'odierna parte attrice non può essere utilizzato ai fini del decidere, tenuto conto che la determinazione della domanda, come noto, è quella contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_2
ricorrente della somma di euro 2262,00, oltre accessori di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_2
complessivi euro 1500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 33193/2023 r.a.c.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Robecchi Parte_1
Brichetti 6, presso lo studio dell'Avv. Roberto Conte che la rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti a rogito per notaio di Roma in Persona_1 atti;
RESISTENTE
OGGETTO: fondo di garanzia per pagamento tfr;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
-aveva sottoscritto con il proprio ex datore di lavoro un verbale Parte_2
di conciliazione sindacale al fine di comporre la controversia insorta per il mancato pagamento delle retribuzioni nel corso del rapporto di lavoro, nonché per il pagamento del
T.F.R. (all. 1 al ricorso: verbale di conciliazione);
- gli aveva corrisposto, oltre alla rata contestuale alla Parte_2
sottoscrizione dell'accordo, esclusivamente l'importo di euro 3.000,00 con bonifici del
3.8.2020, 2.9.2020 e 10.12.2020, ma non aveva rispettato gli impegni per il pagamento di quanto dovuto alle scadenze;
- risultava, pertanto, creditore della somma netta di Euro 27.000,00 a titolo di TFR, come risultante nel verbale di conciliazione sindacale (all. 1) e come previsto nella busta paga prodotta (all. 2 al ricorso);
- a seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c. n. r.g. 3066/2021 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1528/2021 del 9.3.2021, con cui il Tribunale di Roma, in funzione del
Giudice del Lavoro, aveva ingiunto a il pagamento, in suo favore Parte_2
delle prime rate scadute e non onorate;
- il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 9.3.2021 e munito della formula esecutiva in data 12.3.2021 era stato notificato alla debitrice in data
15.3.2022 e, successivamente, era stato dichiarato definitivamente esecutivo;
- il Tribunale di Roma, sezione Fallimentare, aveva dichiarato con la sentenza n. 340/2022 del 9.6.2022 il fallimento di Parte_2
- in seguito alla domanda di ammissione al passivo, il Curatore aveva inserito al numero 4) dello stato passivo il credito del sig. (all. 3 al ricorso); Pt_1
- in data 15.11.2022 il predetto stato passivo veniva dichiarato esecutivo (all. 3) confermando così ancora una volta il credito a titolo di TFR pari alla somma netta di Euro
27.000,00 vantato dal sig. ; Pt_1
- successivamente, in data 25.1.2023 aveva quindi presentato domanda per l'intervento del
Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR (art. 2 L. 297/82) richiedendo il CP_2
pagamento di Euro 27.000,00 a titolo, appunto, di TFR specificando l'importo netto della somma richiesta (all. 4 al ricorso);
- l' aveva accolto parzialmente la domanda liquidando il minor importo di Euro CP_1
24.738,00 applicando una ritenuta fiscale sulla somma già netta di 27.000,00 (all. 5 al ricorso);
- l' aveva quindi modificato in maniera del tutto arbitraria l'importo riconosciuto CP_1
nel verbale di conciliazione ed ammesso al passivo del fallimento a titolo di TFR;
- avverso tale decisione aveva presentato ricorso in data 3.5.2023 ma l si era CP_2
pronunciato ribadendo la correttezza del proprio operato sostenendo in maniera del tutto
“meccanica” che l'accertamento dei crediti del lavoro “deve intendersi fatto al lordo” e che, di conseguenza, anche se un credito sia stato ammesso al passivo come netto, questo debba in ogni caso essere erogato al lordo (all. 7).
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo al CP_2
tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “condannare l Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante protempore, al
[...]
pagamento in favore del sig. della somma di Euro 2.262,00 per le Parte_1
motivazioni di cui in premessa”, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e contestava la CP_2
domanda di controparte, concludendo per il suo rigetto. All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
L'oggetto della controversia concerne il preteso diritto del ricorrente ad ottenere dall' , ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 297/1982, il TFR non corrisposto dal suo CP_2
ex datore di lavoro, nella sua determinazione al netto delle ritenute di legge. Va in primo luogo osservato che costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'importo del TFR in sede di conciliazione e busta paga è stato determinato tra le parti al netto delle ritenute di legge;
tale aspetto, del resto, risulta anche dal provvedimento di reiezione dell' sul ricorso amministrativo proposto dall'odierna parte ricorrente CP_2
avverso la decisione dell'istituto previdenziale di applicare sulla somma netta di euro
27.000,00 le ritenute di legge. Pertanto, oggetto di esame nel presente giudizio è la decisione in ordine alla legittimità della ulteriore trattenuta sulla somma di euro
27.000,00 dovuta al lavoratore a titolo di TFR, come detto determinato al netto delle ritenute di legge. Al riguardo, la corte di cassazione, con ordinanza n. 8406/2023 ha chiarito che “Anche se il lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti per retribuzione e TFR deve avvenire sempre al lordo” soggiungendo che l' , nella liquidazione del TFR, non CP_2
possa operare una “doppia ritenuta” a danno del lavoratore, “… escluso che l' CP_2
possa operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alla medesima CP_2
trattenuta di natura fiscale … fermo restando la necessità del verificarsi dei presupposti di intervento del Fondo ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - non è vincolato all'importo nominale portato dal titolo esecutivo ottenuto per quella;
deve infatti considerarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 297 del 1982, il Fondo di garanzia è obbligato, a domanda del lavoratore, al pagamento, dunque è l'importo dovuto per t.f.r., da considerarsi sempre al lordo, l'oggetto della prestazione previdenziale e l'infruttuosa azione esecutiva, evidentemente dopo aver conseguito un titolo esecutivo, costituisce solo il presupposto per l'intervento del Fondo;
dunque, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia ottenuto per somme nette, come nella specie, l'intervento del Fondo si commisura in ogni caso alla somma lorda dovuta al lavoratore, rispetto alla quale sono venute meno le garanzie, e non può limitarsi alle somme portate dal titolo esecutivo”.
Sulla base di tale premessa, quindi, risulta corretto il ragionamento svolto dalla parte ricorrente circa l'illegittimità della decisione dell'istituto di operare una seconda ritenuta sull'importo pari ad euro 27.000,00, con conseguente pagamento in favore della ricorrente del minor importo di euro 24.738,00.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e l'istituto previdenziale deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2.262,00, oltre accessori di legge. Deve, infatti, essere chiarito, che il conteggio alternativo depositato unitamente alle note conclusive, contenente diverse superiore importo da corrispondere all'odierna parte attrice non può essere utilizzato ai fini del decidere, tenuto conto che la determinazione della domanda, come noto, è quella contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_2
ricorrente della somma di euro 2262,00, oltre accessori di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_2
complessivi euro 1500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti