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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 448/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Gianluca Arosio e Eleonora Parte_1 C.F._1
Mattavelli, con domicilio eletto in Lissone, Via Solferino 21/23
RICORRENTE contro
), quale titolare dell'omonima ditta individuale con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to David Torriero, con domicilio eletto in Roma, Via Casilina 3/U
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 13/01/2025,
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
A – Previo accertamento della sussistenza in capo al ricorrente, dalla data di assunzione del 02 febbraio 2007 e sino alla cessazione del rapporto, di un contratto di lavoro a tempo pieno per otto ore giornaliere e previo accertamento ed attribuzione in favore del ricorrente della qualifica cui al IV Livello del CCNL di appartenenza, così come meglio esposto in narrativa,
1. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 103.944,96= a titolo di differenze retributive maturate in costanza di tutto il rapporto di lavoro (dal 2007 al 2023) in ragione dell'applicazione di un contratto full-time e del passaggio al IV livello del CCNL di appartenenza ed a titolo di TFR, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
2. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 56.148,50= per le ore di straordinario effettuate in costanza di tutto il rapporto di lavoro (dal 2007 al 2023) ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
3. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, delle seguenti somme € 25.052,96= per tutte le retribuzioni relative al mese di agosto dal
2007 al 2022, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 16.725,98= per tutte le retribuzioni relative alla 14esima mensilità, dal 2007 al 2022, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 17.598,64= per tutte le retribuzioni relative alla 13esima mensilità, dal 2007 al 2022, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
Il tutto oltre all'importo di € 1.220,00= richiesto dal Consulente per il calcolo degli emolumenti spettanti al sig.
ed all'importo di € 91,50= sostenuto dal sig. per richiedere a o storico degli ingressi in Parte_1 Parte_1 CP_2 mercato.
In subordine, sempre nel merito:
B - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento anche solo parziale, della domanda principale, accertato che tra il ricorrente e la ditta è intercorso un rapporto di lavoro part-time 75% e previo Controparte_1 accertamento ed attribuzione in favore del ricorrente della qualifica cui al IV Livello del CCNL di appartenenza, così come meglio esposto in narrativa, 1. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in favore del ricorrente, della somma di € 17.228,77= a titolo di differenze retributive maturate in costanza di tutto il rapporto di lavoro (dal 2007 al 2023) in ragione dell'applicazione di un contratto full-time e del passaggio al IV livello del CCNL di appartenenza, oltre al pagamento degli oneri contributivi
2 | 17 maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
2. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, dell'importo totale di € 1.190,06= per differenze maturate e dovute in costanza di rapporto di lavoro a titolo di TFR, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
3. CONDANNARE inoltre il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL Controparte_1
PAGAMENTO, in favore del ricorrente, delle seguenti somme
€ 18.076,21= riferita a tutte le mensilità di agosto, dal 2007 al 2022, quale somma mai effettivamente corrisposta dal datore di lavoro al ricorrente, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal
Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 9.523,04= riferita alla 14esima mensilità maturata dal 2007 al 2022 e non realmente corrisposta al datore di lavoro al ricorrente, calcolata al netto degli importi a forfait effettivamente erogati al lavoratore, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 10.486,09= riferita alla 13esima mensilità maturata dal 2007 al 2022, non realmente corrisposta dal datore di lavoro al ricorrente, calcolata al netto degli importi a forfait effettivamente erogati al lavoratore, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo.
Il tutto per un totale complessivo di € 56.504,17=.
Oltre, infine, all'importo di € 1.220,00= richiesto dal Consulente per il calcolo degli emolumenti spettanti al sig.
ed anche all'importo di € 91,50= sostenuto dal sig. per richiedere a lo storico degli Parte_1 Parte_1 CP_2 ingressi in mercato.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, negli stretti limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
3 | 17 È documentale che veniva assunto dalla ditta Parte_1 CP_1 in data 02/02/2007, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) poi
[...] trasformato a tempo pieno formalmente a novembre 2021, con inquadramento al quinto livello
CCNL terziario e mansioni di operaio comune (poi, in occasione della trasformazione del rapporto a tempo pieno, mansioni di aiuto banco mercati rionali settimanali).
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto di aver sempre lavorato osservando un orario a tempo pieno e straordinario non retribuiti;
ha, inoltre, invocato il diritto all'inquadramento al superiore quarto livello e, infine, dedotto il mancato o parziale pagamento della 13ma e 14ma mensilità da parte del datore di lavoro per tutta la durata del rapporto.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , addetta mensa dipendente di sono la moglie del ricorrente;
Testimone_1 CP_3 interr messi il teste così risponde: non ho mai lavorato per;
CP_1 non mi sono mai interes ttività lavorativa di mio marito, lui lavorava ai mercati;
lui usciva di casa alle 4.15 e rientrava verso le 14.15 – 14.30 del pomeriggio, dipendeva dai casi;
mio marito mi ha raccontato che andava al mercato a comprare il pesce, spaccare il ghiaccio e preparazione casse col pesce, che poi veniva messo nel camion e portato sul posto;
io non sono mai andata al mercato del pesce, se non un paio di volte che ho accompagnato mio marito;
mio marito ha lavorato al mercato fino a metà luglio 2023; sono andata al mercato di venerdì e di sabato alle bancarelle, lì c'era mio marito, si occupava della vendita, era sempre pieno di gente, ci sarò andata un paio di volte, mi ricordo nel 2020 visto che dovevo fare un test genetico e poi sono andata a trovarlo e alla bancarella era pieno di gente;
sono andata anche al sabato, più spesso coi gemelli per fare una sorpresa a mio marito ed era pieno di gente, 4 o 5 volte in tutto, nel 2018 e 2019, non sono sicura degli anni;
vedevo mio marito occuparsi della vendita, lo vedevo anche alla cassa a fare gli scontrini;
il martedì mio marito portava a casa i soldi della vendita del giorno e gli scontrini, questo perché il proprietario non c'era, contava i soldi e io li ricontavo per sicurezza e la sera chiamava il suo capo per dirgli il totale e gli veniva detto cosa doveva comprare;
spesso poi doveva caricare il Pos che si scaricava;
tutte le mattine vedevo mio marito uscire alle 4.15 del mattino da lunedì al sabato;
ho lavorato come commessa al sabato mattina dal 2006 al 2014, ma da ottobre 2010 fino al 2014 sono stata in maternità, forse 2013 e a febbraio 2014 mi sono dimessa e non ho più lavorato al sabato;
al banco del pesce c'era una cassa del pesce;
al banco era spesso presente anche e lo vedevo parlare coi clienti;
CP_1 mentre ho visto il ricorrente era a, era fuori dal banco a parlare coi clienti, non ricordo nei CP_1 particolari, non lo vedevo lavorare se non serv lte;
non sono mai andata al lunedì al mercato;
quando andavo al mercato mi facevo un giro, restavo circa 20 o trenta minuti;
non ho mai visto chi sistemava le casse del pesce, quando arrivavo il banco era già preparato;
mio marito andava a lavoro in auto, ogni tanto se ne avevo bisogno l'ho accompagnato quando mi serviva poi l'auto per portare i figli a fare le visite;
quando ho visto mio marito in cassa mi è capitato di vederlo restituire il resto ai clienti, mentre aspettavo che poi avesse il tempo di parlare.
***
4 | 17 Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, sono titolare di Gimar Srl, indifferente Testimone_2 toli di prova ammessi il teste così risponde: non ho mai lavorato per , lo conosco, è un mio cliente, io sono suo fornitore di pesce;
CP_1 sono fornitore di a una ventina d'anni;
CP_1 la mia azienda ap e chiude alle 9.30 del mattino;
tutti i pomeriggi chiamo i miei clienti, compreso , che mi fa l'ordine della merce e la mattina seguente i clienti
CP_1 arrivano, carichiamo la merce e loro vanno via;
io ho sempre avuto come interlocutore;
CP_1 al mattino generalmente venivano il ric , se non erro, tra le 5.30 – 5.45 e le 6.15;
CP_1 io non andavo al mercato;
ogni giorno mi veniva fatto un ordine da;
CP_1 non so se il ricorrente conduceva il mezz ignoro di cos'altro il ricorrente si occupasse;
mi ricordo che il ricorrente già prima di lavorare per lavorava con un altro mio cliente, poi ha lavorato col
CP_1 solo;
CP_1 igno nessuno mi ha riferito degli orari di , né so chi si occupasse della vendita al banco del pesce;
Parte_1 posso solo riferire che il ricorrente per quanto h va a caricare il mezzo quando veniva da me, e non so dire se svolgesse altre attività al mercato o per la vendita al dettaglio;
quanto ai pagamenti, negli ultimi 5 o 6 anni c'è la cassa mercato, io stampo la bolla e i soldi mi arrivano direttamente sul conto, prima mi pagava , non mi pare che sia mai capitato che se ne sia occupato;
CP_1 Parte_1 non ricordo se sia mai capit enisse da me il solo;
Parte_1 aveva anche altri fornitori, ma non so come si r n loro e quando vi andava;
CP_1 ioni da me duravano dai trenta ai quaranta minuti circa;
non conosco la moglie del ricorrente.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono da , addetto alle vendite per Lovable di Corso Buenos Aires, Persona_1 Persona_2 indiff interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: non ho mai lavorato per , lo conosco di vista;
CP_1 preciso che dal 2009 al vo una bancarella al sabato in Piazzale Martesana, dove c'era anche il banco del resistente;
al sabato arrivavo verso le 7 e vi restavo fino alle 14.30 – 15; dal mio banco non vedevo quello di ma sono stata suo cliente, andavo più volte a comprare, durante la CP_1 mattinata;
al mio banco c'era anche una mia collega;
non ero cliente abituale di , posso dire che sarò andata da lui come cliente una volta al mese di media;
CP_1 conosco , l'ho o al mercato, abbiamo preso confidenza visto che dovevo spostare gli ombrelloni Parte_1 per farlo al mio arrivo il banco di c'era già e lo vedevo, non so dire di preciso chi c'era, c'era, era sempre CP_1 Parte_1 presente;
si occupava di tutto, era lui che scaricava, apriva il pesce, consigliava il cliente, si occupava della vendita, Parte_1 a, era lui che mi dava il resto;
oltre a al banco di c'erano anche altre persone, non ricordo di preciso, 3 o 5, anche se il Parte_1 CP_1 ricorre e stata la pers i ha servito;
andava via prima di me, ecco perché spostavo gli ombrelloni per farlo passare col camion, non so dire chi lo CP_1
no perché era giù dal camion;
Parte_1 ui al banco, vendeva anche lui il pesce, prendeva i pagamenti e dava il resto, non c'era una cassa;
CP_1 i e quando si occupasse delle forniture per;
CP_1 nulla so di quel che eventualmente faceva il ricorren quanto detto;
[... peraltro dopo il 2019 ho iniziato a frequentare il mercato di GN ON, come cliente, e lì c'era il banco di CP_
e mi è capitato di andarci, ci andavo al mattino, sarò andata lì per anni, almeno due o tre anni tutti i mart perché lì lavorava il mio compagno;
quando arrivavo alle 7 il banco di era già pronto o quasi pronto;
CP_1 io ho quasi sempre pagato in cont ricordo che al banco di c'era anche il pos per i pagamenti;
CP_1
5 | 17 dal 2019 ho lavorato presso Original Marines sempre in corso Buenos Aires, per 10 mesi, lavoravo dalle 9.30 e finivo alle 16 o alle 20; poi ho lavorato in un banco, dove non lavoravo al martedì e andavo a trovare il mio compagno, da dopo giugno 2021 fino all'agosto 2023, poi ho iniziato da ottobre 2023 presso Lovable e lavoro dalle 9.30 fino al massimo alle 20, e non sono più andata al mercato;
non ho mai visto se non a lavoro come detto;
Parte_1 [... il mio compagno i vendita di filati, non lavoro lì al mercato da oltre un anno, era distante dal banco di CP_
dove andavo apposta per comprare il pesce;
Controparte_ co dove lavoravo io eravamo in due, io e una ragazza di siamo sempre rimaste noi;
tengo a precisare che io e eravamo una coppia, il banc nome mio;
CP_4 quando il camion di dava via, restava giù per dare le indicazioni per evitare che colpisse gli CP_1 Parte_1 ombrelloni visto che ra stretto;
non ricordo se quando acquistavo al banco di mi veniva rilasciato lo scontrino fiscale;
CP_1 ho visto una sola volta al mercato la moglie d te, anzi mi è stata presentata al bar del mercato;
quando sono andata al banco di al martedì c'era sempre anche il ricorrente. CP_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, ambulante ed elettricista, indifferente Testimone_3 li di prova ammessi il teste così risponde: preciso che io lavoro al mercoledì al mercato di Cesano Boscone, io vendo pane, e vi lavoro da oltre 10 anni;
a Cesano arrivo tra le 7.30 e le 8 e ci resto fino alle 12 massimo 13; ha la bancarella accanto alla mia, mi pare dal 2018; CP_1
ma non ricordo se fin da subito c'era anche;
Parte_1 arrivava circa alla mia stessa ora, lui col cam con la macchina;
CP_1 Parte_1 no la bancarella e sistemavano le casse del pesce;
tutti e due restavano al banco, serviva i clienti, era che diceva a cosa fare, era
CP_1 CP_1 Parte_1 CP_1 che ricevava i soldi dai clienti, sto occu Parte_1 se non erro anche aveva il pos;
CP_1 ignoro come olasse coi fornitori, lui arrivava già col camion del pesce;
CP_1 non ho mai o fuori dal contesto del mercato;
CP_1 Parte_1 finiva p e essendo da solo ci mettevo di più a tirare su il banco, smontavano il banco e
CP_1
via coi loro mezzi;
oltre a e capitava che al banco ci fosse anche un altro ragazzo che li aiutava;
CP_1 Parte_1 che io f ondotto o da o da un altro ragazzo, non mi è mai capitato di vederlo condurre
CP_1 da;
Parte_1 la e del banco richiede circa un'ora – un'ora e mezzo, io da solo ci mettevo anche di più; le vendite iniziavano da quando si metteva a posto il banco fino alle 12; il banco di aveva una cassa, non vedevo il pos ma i clienti pagavano con la carta, la cassa era una sola;
CP_1 io ho visto prendere i soldi dalla cassa.
CP_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, fruttivendolo, indifferente;
Testimone_4 oli di prova ammessi il teste così risponde: non ho mai lavorato per;
CP_1 preciso che il giovedì lav rcato di via Antona Traversi di Quartoggiaro, e questo da oltre 30 anni;
al mercato arrivo tra le 7.15 massimo 7.30, e vi resto fino alle 12.15 quando vado via col furgone, durante il periodo caldo anche prima, verso le 11.15 – 11.20; ha il banco del pesce, a fianco al mio;
CP_1
arriva più o meno al mio orario e va via più o meno alla stessa ora;
conosco , l'ho conosciuto al mercato del giovedì; Parte_1 non rico so da quando l'ho visto, ma da prima del Covid;
non posso dire con certezza chi arrivasse prima tra me e , e arrivavano con mezzi CP_1 Parte_1 CP_1 separati, era che guidava il furgone;
CP_1 poi entramb no al banco, era davanti al banco che preparava la merce, si occupava dello Parte_1 CP_1 scontrino e dell'incasso; era che si occupava della gestione dei clienti;
CP_1 reparava la merce, puliva quel che c'era da pulire e la passava a;
Parte_1 CP_1
6 | 17 io non frequento il mercato ittico, quindi nulla so dire su come funzionassero le forniture di e chi se ne CP_1 occupasse;
aveva il pos, non so dire nulla di come venissero gestiti i pagamenti in contanti dei clienti;
CP_1 ire da quanto tempo manca dal mercato;
Parte_1 non so dire se i due lavorasse in altri mercati, penso di sì ma non me ne sono mai interessato;
è sempre stato presente al mercato del giovedì, non ricordo di aver visto da solo al banco;
CP_1 Parte_1
che i clienti facevano le richieste del pesce;
CP_1 al ba era presente un solo registratore di cassa;
CP_1 ho visto la solo per foto, ma non l'ho mai vista al banco;
Parte_1 rispetto agli orari, pr andava via circa 10 o 15 minuti prima di me, visto che io ci mettevo di più a
CP_1 caricare;
non ho ricordi di aver prestato attenzione ai pagamenti dei clienti di in contanti;
CP_1 non ho mai visto servire direttamente i clienti, come già Parte_1
***
All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, in diritto è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria (Cass., n. 26234 del 30/10/2008).
*
Nel presente giudizio il ricorrente, in via principale, assume che, in forza delle previsioni della contrattazione collettiva, decorsi 18 mesi dall'assunzione con inquadramento al quinto livello avrebbe comunque maturato il diritto al riconoscimento del superiore quarto livello.
Ebbene, si osserva che tale tesi difensiva del ricorrente postula, pur sempre, il necessario accertamento delle mansioni disimpegnate in quanto la previsione collettiva prevede tale automatismo per l'aiutante commesso ovvero il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto
7 | 17 l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.
Difatti, dalla lettura della declaratoria contrattuale del quarto livello, emerge con evidenza la necessità che i lavoratori eseguano compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari;
d'altra parte, la necessità dello svolgimento di attività di vendita emerge con evidenza anche dalle figure professionali indicate nella medesima declaratoria.
Per contro, per il riconoscimento del quinto livello sono sufficienti l'esecuzione di lavori qualificati con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite.
*
Dai documenti in atti emerge che il lavoratore fosse stato inizialmente assunto nel quinto livello con mansioni di operatore generico commerciale e, in occasione della trasformazione del rapporto a tempo pieno, aiuto banco mercati rionali settimanali.
In entrambi i casi, le mansioni formalmente assegnate non rappresentano elementi sufficienti al riconoscimento del superiore livello invocato.
*
Tanto premesso, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con riferimento specifico alle mansioni a suo dire disimpegnate nel corso del rapporto dedotto in causa, il ricorrente ha allegato che (pag. 2):
6. Sin dall'assunzione le mansioni di fatto attribuite al sig. comprendevano: Parte_1
- l'acquisto dei prodotti di pescheria presso il mercato Ittico;
- l'attività di banconiere/commesso addetto alla vendita al dettaglio dei prodotti in precedenza acquistati presso i diversi mercati rionali con gestione della cassa e dei relativi incassi;
- il carico e lo scarico del veicolo adibito alla vendita;
- la pulizia, il riordino dello stesso e finanche la guida del furgone dedicato alla vendita dei prodotti negli spostamenti dal mercato ittico, verso i mercati rionali e viceversa.
Per contro, la difesa di ha allegato che (pag. 5 memoria): CP_1
Vero è quanto riportato nella seconda parte del punto 6 e cioè il era addetto al solo al carico e scarico del veicolo adibito alla Parte_1 vendita, alla pulizia e al riordino dello stesso, ma mai comunque di addetto alla vendita nè all'interno né all'esterno del mercato ittico, né addetto alla guida.
*
Ora, per quanto concerne l'attività svolta da presso il mercato Parte_1 ittico, l'unica testimonianza rilevante è quella del teste di parte convenuta, Testimone_5
8 | 17 Questi, fornitore del , pur confermando che questi si recasse presso la sua azienda tra CP_1 le 5:30 e le 5:45 del mattino insieme al ricorrente, ha altresì riferito che l'ordinativo fosse effettuato dal convenuto il pomeriggio precedente;
il mattino successivo, quindi, il cliente si recava presso il fornitore per caricare la merce;
si occupava proprio Parte_1 di tale ultima attività e non già anche dei pagamenti.
Nessun altro testimone ha riferito della attività in commento, dovendosi, quindi, escludere che vi sia prova che il ricorrente si sia occupato, personalmente ed in esclusiva, di mansioni di acquisto, avendo per contro svolto al mercato ittico mansioni meramente esecutive.
*
Per quanto concerne l'attività presso i mercati rionali, si osserva quanto segue.
Può darsi per provato che il ricorrente svolgesse attività lavorativa anche presso il mercato, quantomeno di ciò vi è assoluta evidenza avendo riguardo a quanto riferito dalla teste di parte ricorrente da che dal 2009 al 2019 aveva il banco Persona_1 Persona_3 nello stesso mercato al sabato in Piazzale Martesana. CP_1
*
La teste ha riferito, quanto alle mansioni, che si occupava di tutto, era lui che scaricava, Parte_1 apriva il pesce, consigliava il cliente, si occupava della vendita, faceva cassa, era lui che mi dava il resto; fermo restando che anche il convenuto Era presente al banco, occupandosi della vendita e dei pagamenti.
Anche la moglie del ricorrente, pur nella oggettiva sporadicità Testimone_6 delle occasioni in cui si recava al mercato rionale, ha riferito che il marito si occupava della vendita, lavorando in cassa.
Tuttavia, deve rilevarsi che i due testimoni di parte convenuta (ambulante Testimone_7 al mercato di Cesano Boscone al mercoledì e vicino di banco del dal 2018) e CP_1 [...]
(ambulante al mercato di Quartoggiaro al giovedì) hanno, entrambi, escluso che Tes_8
si occupasse di mansioni di vendita, dovendo curare solo la Parte_1 preparazione della merce, peraltro su disposizione del convenuto, il quale ultimo si occupava dell'attività di incasso (che fosse per pagamenti in contanti o con il pos).
Resta il fatto che non ci sono elementi per ritenere maggiormente attendibili le testimonianze delle testi di parte ricorrente che, anzi, sono l'una la moglie (con la necessità, quindi, di un particolare rigore nell'apprezzamento delle relative dichiarazioni) e l'altra senza dubbio titolare di
9 | 17 un banco nel medesimo mercato ma che, tuttavia, a differenza dei testi di parte convenuta, non era prossima al banco del convenuto ma semmai sua cliente in singoli momenti.
Per contro, i due testi di parte resistente avevano modo in maniera più approfondita e continua, per quanto a loro volta impegnati nella vendita, delle dinamiche del banco del . CP_1
Se si considera che la prova, come visto, è senza dubbio e integralmente a carico del ricorrente, è da escludere che questi abbia dato compiutamente conto dello svolgimento di mansioni anche di vendita, necessarie, come sopra accennato, per il riconoscimento del livello invocato.
In sede di discussione, il procuratore del ricorrente ha, comunque, valorizzato la circostanza che il superiore livello di inquadramento andrebbe riconosciuto per il fatto che dall'istruttoria, come sopra accennato, sarebbe emerso che il lavoratore si sarebbe occupato anche della pulizia del pesce.
Fermo restando che la circostanza non era nemmeno stata allegata in ricorso, va detto che la parte non ha nemmeno fornito un solo elemento in forza del quale tale attività (come noto, caratterizzata da plurimi elementi di tecnica, difficoltà e professionalità) sarebbe riconducibile al livello invocato;
trattasi di insanabili carenze che comportano che l'argomentazione non possa essere minimamente apprezzata.
La domanda in commento deve, quindi, essere respinta.
***
In relazione alla domanda volta al pagamento delle differenze retributive maturate per l'orario di lavoro effettivamente osservato, in diritto è noto che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis
Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
10 | 17 *
La difesa del ricorrente, sul punto, in ricorso ha allegato che (pagg. 2 e 3):
12. Il sig. prendeva servizio all'incirca alle 4.30 del mattino per terminare il lavoro alle ore 14.00, dal Parte_1 lunedì al sabato compreso.
16. La giornata lavorativa del sig. iniziava quotidianamente, come da sempre, con l'ingresso al mercato Parte_1
Ittico di Milano intorno alle ore 4.30 circa;
il ricorrente, dopo aver parcheggiato l'autovettura all'interno del mercato, si incontrava con il datore di lavoro ed insieme si recavano nei vari padiglioni per acquistare i prodotti ittici che caricavano sul furgone.
17. Successivamente, il ricorrente, si recava con i prodotti ittici acquistati, presso i vari mercati rionali, per svolgere l'attività di vendita al dettaglio e di banco.
18. Al termine della mattinata di vendite, intorno alle 13.00-13.30, dopo aver ritirato i prodotti dal banco e caricato nuovamente il furgone, il sig. faceva ritorno al mercato Ittico, a bordo dello stesso, dove effettuava la Parte_1 pulizia del furgone e riorganizzava il veicolo, in vista del successivo giorno di mercato.
19. La giornata lavorativa terminava all'incirca alle ore 14.00 allorquando il sig. si allontanava dal Parte_1 mercato Ittico a bordo della propria autovettura per
Parte convenuta ha fermamente contestato che il lavoratore osservasse tali orari, deducendo il pieno rispetto di quelli formalmente concordati (in origine part time a 30 ore settimanali e, da novembre 2021, full time).
*
, a fondamento documentale della pretesa, ha prodotto in Parte_1 giudizio gli orari di entrata e uscita registrati dalla società SOGEMI Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano che, per conto del Comune di Milano, gestisce tutti i mercati agroalimentari all'ingrosso della Città (doc. 3 ric.).
La parte ha adeguatamente dimostrato che detto documento sia stato richiesto a tale società richiedendo (e pagando) il corrispettivo dei relativi diritti, dal che l'infondatezza della generica contestazione di parte convenuta.
Quest'ultima, difatti, ha contestato che il file Excel relativo agli ingressi e alle uscite possa essere riferito on essendovi alcuna indicazione della paternità, salvo non offrire alcun CP_2 ulteriore elemento per contestarne la genuinità in maniera seriamente apprezzabile.
Tuttavia, deve convenirsi con la difesa di parte convenuta circa il fatto che il documento non dimostra minimamente l'orario di lavoro osservato dal ricorrente in relazione al rapporto intercorso con ma, a tutto concedere, gli ingressi all'interno del mercato Controparte_1 ittico, il che non esclude certamente che detti ingressi, anche se veritieri e genuini, siano riferibili ad altre attività estranee al rapporto di lavoro dedotto in causa.
11 | 17 *
Ebbene, si è già accennato al fatto che l'unico testimone che ha riferito degli orari di lavoro del ricorrente al mercato ittico è che al più ha dato conto di una attività tra le ore Testimone_5
5:30-5:45 e le ore 6:15.
In assenza di altri elementi che sarebbe stato senza dubbio onere del ricorrente fornire, non vi sono ulteriori dati documentali o emersi dall'istruttoria circa una ulteriore attività lavorativa del ricorrente al mercato ittico.
Né valga eccepire che potesse avere anche altri fornitori, giacché Controparte_1 parte ricorrente in ricorso nulla ha allegato a sostegno di tale argomentazione (tanto che nemmeno ne sono stati indicati i nominativi).
*
Il ricorrente ha, poi, allegato che, cessata l'attività presso il mercato, si recava con il CP_1 presso i vari mercati rionali per svolgere l'attività di vendita al dettaglio e di banco.
Fermo restando che nel ricorso la parte non ha nemmeno puntualmente indicato i mercati presso i quali avrebbe svolto attività lavorativa (ma, va detto, analoga carenza è attribuibile alla parte convenuta) può dirsi che dall'istruttoria è emerso che Parte_1 lavorava:
i) dal 2009 al 2019, il sabato, al mercato in piazzale Martesana, come riferito dalla teste
[...] da che ivi lavorava dalle ore 7:00 alle ore 14:30-15, Persona_1 Persona_3 dovendosi, come già sopra accennato, dare conto che la costante presenza del ricorrente non è certamente emersa, come assolutamente comprensibile, dalle dichiarazioni di tale teste, non avendo il banco nei pressi di quello del;
CP_1
ii) dal 2018, al mercoledì, al mercato di Cesano Boscone con un orario di lavoro dalle ore 7:30 alle ore 12:00 massimo (come riferito del teste di parte convenuta il quale, Testimone_7 peraltro, non ha saputo riferire se fin da subito il ricorrente fosse presente);
iii) dal 2019, al martedì, al mercato di GN ON, come del tutto parzialmente riferito dalla già citata dal teste di parte ricorrente da che vi si Persona_1 Persona_3 recava in quanto il compagno vi aveva un banco, ma da dopo giugno 2021 fino ad agosto 2023; iv) al giovedì al mercato Quartoggiaro, senza che si abbia evidenza dell'anno ma da prima del Covid come riferito dal teste di parte convenuta, , con un orario tra le ore 7:15-7:30 e Testimone_8 le ore 12:00.
*
12 | 17 Ora, in tale quadro istruttorio, l'orario di lavoro che risulta provato è, comunque, per quanto di rilievo, inferiore alle 30 ore settimanali per quanto concerne il periodo precedente il novembre
2021, ovvero la data di trasformazione del rapporto a tempo pieno.
Difatti, accreditando per l'attività al mercato quantomeno 30 minuti al giorno dal lunedì al venerdì (totale tre ore), aggiungendo l'attività presso il mercato di GN ON (che, anche nella più ottimistica delle prospettazioni, può collocarsi tra le ore 7:30 le ore 12:00), aggiungendo un orario analogo per l'attività presso il mercato Cesano Boscone, così come per il mercato del giovedì di Quartoggiaro, e le sette ore e 30 minuti del mercato del sabato a piazzale Martesana, può arrivarsi ad un orario di 24 ore settimanali, di gran lunga inferiore a quello svolto a tempo parziale che come visto era di 30 ore, anzi, con un orario del tutto coerente con la comunicazione al centro per l'impiego che indicava 24 ore settimanali medie.
*
In assenza di ulteriori elementi che possano collocare l'attività lavorativa del ricorrente, anche al lunedì e al venerdì (oltre quanto già sopra evidenziato circa l'attività di 30 minuti al mercato ittico) non vi sono, oggettivamente, elementi che possano consentire di ritenere raggiunta la prova, rigorosa, di cui era onerato il ricorrente.
Anche la domanda in commento deve, quindi, essere respinta.
***
Il ricorrente, infine, si duole che:
24. Durante il mese di agosto di ciascun anno la ditta chiudeva per la pausa estiva e, pertanto, il CP_1 CP_1 sig. non prestava attività lavorativa, godendo delle ferie maturate. Parte_1
25. Al rientro a settembre, il datore di lavoro emetteva in favore del sig. regolare cedolino paga per il Parte_1 precedente mese di agosto, senza tuttavia pagare al ricorrente quanto maturato e dovuto.
26. Solo per l'anno 2020 e 2021 il sig. accreditava con bonifico al sig. la mensilità di agosto CP_1 Parte_1 indicata nel relativo cedolino paga;
il sig. , tuttavia, era costretto a restituire al datore di lavoro detta Parte_1 somma perché, secondo il sig. , non dovuta. CP_1
27. La richiesta di restituzione, secondo il datore di lavoro, era motivata dal fatto che nel mese di agosto il lavoratore non aveva realmente prestato attività lavorativa, con conseguente mancata “maturazione” del relativo stipendio.
28. Unicamente nell'anno 2023, a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, il sig. CP_1 corrispondeva effettivamente al sig. , mediante bonifico, quanto maturato nel mese di agosto del Parte_1 medesimo anno, omettendo di chiedere la restituzione della somma, con tutta probabilità al solo fine di evitare contestazioni e contenziosi con il lavoratore, in un periodo prossimo alla risoluzione del rapporto lavorativo.
13 | 17 29. Relativamente alla 13esima ed alla 14esima mensilità, dal 2007 e sino al 2017 il sig. corrispondeva CP_1 annualmente al sig. la somma forfait di € 500,00= per ciascuna posta retributiva, indipendentemente Parte_1 dall'effettivo importo maturato e dovuto nell'anno di competenza.
31. Dal 2018 e sino al 2022, invece, il sig. provvedeva a bonificare al sig. la 13esima e la 14esima CP_1 Parte_1 indicata nel relativo cedolino paga;
il sig. , tuttavia, era costretto a restituire al datore di lavoro parte della Parte_1 somma, e precisamente la differenza tra l'importo di € 500,00= ed il totale indicato nel cedolino paga).
*
Ora, in diritto è fin troppo noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del
03/07/2009).
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore deduca il mancato pagamento della retribuzione, l'onere della prova è senza dubbio del datore di lavoro.
È, tuttavia, evidente che, qualora il lavoratore deduca l'intervenuto pagamento della retribuzione ma, come nel caso di specie, la sua restituzione, in tutto o in parte, al datore di lavoro in quanto questi ciò avrebbe preteso, è evidente che l'onere della prova gravi sul lavoratore.
In tale ultimo caso, difatti, non si può certamente pretendere dal datore di lavoro una prova negativa, quale quella di non aver ricevuto alcunché in restituzione.
*
Posta tale premessa, la domanda di è senza dubbio fondata Parte_1 relativamente alle mensilità di agosto, con esclusione delle annualità 2020 e 2021 in quanto il lavoratore non ha dimostrato di aver dovuto provvedere alla restituzione delle somme (e dandosi atto che per il 2023 non ci sono contestazioni). che nulla ha allegato o documentato per provare i pagamenti, deve Controparte_1 quindi essere condannato a corrispondere a le somme di seguito Parte_1 indicate.
14 | 17 Per inciso, si rileva che, nella documentazione in atti, mancano i cedolini relativi alla retribuzione di agosto 2012 e agosto 2027 e pertanto si è provveduto ad utilizzare come parametro utile ai fini del calcolo della retribuzione ordinaria, rispettivamente, la busta paga di settembre 2012 e di luglio 2017.
Nel dettaglio risultano, quindi, dovuti i seguenti importi lordi:
2007 euro 921,95
2008 euro 1054,50
2009 euro 1910,94
2010 euro 1269,81
2011 euro 1046,35
2012 euro 1065,32
2013 euro 1343,77
2014 euro 1409,14
2015 euro 1683,14
2016 euro 1626,64
2017 euro 1158,77
2018 euro 1558,32
2019 euro 1299,50
2022 euro 1621,79. va pertanto condannato al pagamento a Controparte_1 Parte_1
tali somme a titolo di retribuzioni per le mensilità di agosto dal 2007 al 2019 nonché
[...] di agosto 2022, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettiva.
Per inciso, va escluso il diritto al riconoscimento degli interessi ai sensi dell'articolo 1284, comma 4, c.c.
Sul tema, come noto, l'art. 429, comma 3 c.p.c, dispone che: “Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale [12841 c.c.], il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Trattasi di norma speciale ed inderogabile, che, come rilevato nei medesimi precedenti depositati in giudizio dalla parte ricorrente, prescrive che il credito di lavoro produca interessi e
15 | 17 rivalutazione dalla maturazione del credito, sicché il giudice - in tutti i casi di condanna al pagamento di crediti di lavoro - oltre agli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c., è tenuto a condannare il datore di lavoro al maggior danno derivante al lavoratore dalla diminuzione di valore del suo credito, ossia al pagamento anche della rivalutazione monetaria.
*
Per quanto concerne invece le doglianze relative al mancato pagamento delle tredicesime e quattordicesime mensilità, deve convenirsi con la difesa di che, a fronte Controparte_1 di un ricorso ove tale deduzione viene specificamente allegata, i conteggi in atti descrivono uno scenario completamente differente.
È sufficiente la loro visione, difatti, per verificare che lo stesso lavoratore, nei conteggi, espone l'intervenuto pagamento delle relative somme portate dalle buste paga (come chiaramente indicato nella colonna percepito) richiedendo le differenze maturate per l'orario di lavoro ed il livello.
Trattasi di profilo di natura, evidentemente confessoria che esclude il diritto invocato.
***
Per quanto visto, il ricorso va accolto, limitatamente alle sole domande di pagamento delle mensilità di agosto (salvo quelle 2020, 2021 e 2023) come sopra quantificate.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, le stesse seguono la limitata soccombenza del convenuto e liquidate come da dispositivo, avendo esclusivo riguardo al valore di quanto in questa sede accertato secondo i criteri DM 55/14, ma collocandosi sui valori minimi.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna CP_1
a corrispondere a , per le mensilità di agosto non
[...] Parte_1 pagate dal 2007 al 2019 nonché del 2022, i seguenti importi lordi:
2007 euro 921,95
2008 euro 1054,50
2009 euro 1910,94
2010 euro 1269,81
2011 euro 1046,35
2012 euro 1065,32
2013 euro 1343,77
16 | 17 2014 euro 1409,14
2015 euro 1683,14
2016 euro 1626,64
2017 euro 1158,77
2018 euro 1558,32
2019 euro 1299,50
2022 euro 1621,79, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre spese generali e accessori di legge riserva il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 23/07/2025
Il Giudice
LI LO
17 | 17
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Gianluca Arosio e Eleonora Parte_1 C.F._1
Mattavelli, con domicilio eletto in Lissone, Via Solferino 21/23
RICORRENTE contro
), quale titolare dell'omonima ditta individuale con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to David Torriero, con domicilio eletto in Roma, Via Casilina 3/U
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 13/01/2025,
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
A – Previo accertamento della sussistenza in capo al ricorrente, dalla data di assunzione del 02 febbraio 2007 e sino alla cessazione del rapporto, di un contratto di lavoro a tempo pieno per otto ore giornaliere e previo accertamento ed attribuzione in favore del ricorrente della qualifica cui al IV Livello del CCNL di appartenenza, così come meglio esposto in narrativa,
1. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 103.944,96= a titolo di differenze retributive maturate in costanza di tutto il rapporto di lavoro (dal 2007 al 2023) in ragione dell'applicazione di un contratto full-time e del passaggio al IV livello del CCNL di appartenenza ed a titolo di TFR, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
2. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 56.148,50= per le ore di straordinario effettuate in costanza di tutto il rapporto di lavoro (dal 2007 al 2023) ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
3. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, delle seguenti somme € 25.052,96= per tutte le retribuzioni relative al mese di agosto dal
2007 al 2022, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 16.725,98= per tutte le retribuzioni relative alla 14esima mensilità, dal 2007 al 2022, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 17.598,64= per tutte le retribuzioni relative alla 13esima mensilità, dal 2007 al 2022, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
Il tutto oltre all'importo di € 1.220,00= richiesto dal Consulente per il calcolo degli emolumenti spettanti al sig.
ed all'importo di € 91,50= sostenuto dal sig. per richiedere a o storico degli ingressi in Parte_1 Parte_1 CP_2 mercato.
In subordine, sempre nel merito:
B - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento anche solo parziale, della domanda principale, accertato che tra il ricorrente e la ditta è intercorso un rapporto di lavoro part-time 75% e previo Controparte_1 accertamento ed attribuzione in favore del ricorrente della qualifica cui al IV Livello del CCNL di appartenenza, così come meglio esposto in narrativa, 1. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in favore del ricorrente, della somma di € 17.228,77= a titolo di differenze retributive maturate in costanza di tutto il rapporto di lavoro (dal 2007 al 2023) in ragione dell'applicazione di un contratto full-time e del passaggio al IV livello del CCNL di appartenenza, oltre al pagamento degli oneri contributivi
2 | 17 maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
2. CONDANNARE il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL PAGAMENTO, in Controparte_1 favore del ricorrente, dell'importo totale di € 1.190,06= per differenze maturate e dovute in costanza di rapporto di lavoro a titolo di TFR, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
3. CONDANNARE inoltre il datore di lavoro , titolare dell'omonima ditta, AL Controparte_1
PAGAMENTO, in favore del ricorrente, delle seguenti somme
€ 18.076,21= riferita a tutte le mensilità di agosto, dal 2007 al 2022, quale somma mai effettivamente corrisposta dal datore di lavoro al ricorrente, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal
Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 9.523,04= riferita alla 14esima mensilità maturata dal 2007 al 2022 e non realmente corrisposta al datore di lavoro al ricorrente, calcolata al netto degli importi a forfait effettivamente erogati al lavoratore, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
€ 10.486,09= riferita alla 13esima mensilità maturata dal 2007 al 2022, non realmente corrisposta dal datore di lavoro al ricorrente, calcolata al netto degli importi a forfait effettivamente erogati al lavoratore, oltre al pagamento degli oneri contributivi maturati e dovuti sulle somme così accertate, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nonché rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo.
Il tutto per un totale complessivo di € 56.504,17=.
Oltre, infine, all'importo di € 1.220,00= richiesto dal Consulente per il calcolo degli emolumenti spettanti al sig.
ed anche all'importo di € 91,50= sostenuto dal sig. per richiedere a lo storico degli Parte_1 Parte_1 CP_2 ingressi in mercato.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, negli stretti limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
3 | 17 È documentale che veniva assunto dalla ditta Parte_1 CP_1 in data 02/02/2007, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) poi
[...] trasformato a tempo pieno formalmente a novembre 2021, con inquadramento al quinto livello
CCNL terziario e mansioni di operaio comune (poi, in occasione della trasformazione del rapporto a tempo pieno, mansioni di aiuto banco mercati rionali settimanali).
Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto di aver sempre lavorato osservando un orario a tempo pieno e straordinario non retribuiti;
ha, inoltre, invocato il diritto all'inquadramento al superiore quarto livello e, infine, dedotto il mancato o parziale pagamento della 13ma e 14ma mensilità da parte del datore di lavoro per tutta la durata del rapporto.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , addetta mensa dipendente di sono la moglie del ricorrente;
Testimone_1 CP_3 interr messi il teste così risponde: non ho mai lavorato per;
CP_1 non mi sono mai interes ttività lavorativa di mio marito, lui lavorava ai mercati;
lui usciva di casa alle 4.15 e rientrava verso le 14.15 – 14.30 del pomeriggio, dipendeva dai casi;
mio marito mi ha raccontato che andava al mercato a comprare il pesce, spaccare il ghiaccio e preparazione casse col pesce, che poi veniva messo nel camion e portato sul posto;
io non sono mai andata al mercato del pesce, se non un paio di volte che ho accompagnato mio marito;
mio marito ha lavorato al mercato fino a metà luglio 2023; sono andata al mercato di venerdì e di sabato alle bancarelle, lì c'era mio marito, si occupava della vendita, era sempre pieno di gente, ci sarò andata un paio di volte, mi ricordo nel 2020 visto che dovevo fare un test genetico e poi sono andata a trovarlo e alla bancarella era pieno di gente;
sono andata anche al sabato, più spesso coi gemelli per fare una sorpresa a mio marito ed era pieno di gente, 4 o 5 volte in tutto, nel 2018 e 2019, non sono sicura degli anni;
vedevo mio marito occuparsi della vendita, lo vedevo anche alla cassa a fare gli scontrini;
il martedì mio marito portava a casa i soldi della vendita del giorno e gli scontrini, questo perché il proprietario non c'era, contava i soldi e io li ricontavo per sicurezza e la sera chiamava il suo capo per dirgli il totale e gli veniva detto cosa doveva comprare;
spesso poi doveva caricare il Pos che si scaricava;
tutte le mattine vedevo mio marito uscire alle 4.15 del mattino da lunedì al sabato;
ho lavorato come commessa al sabato mattina dal 2006 al 2014, ma da ottobre 2010 fino al 2014 sono stata in maternità, forse 2013 e a febbraio 2014 mi sono dimessa e non ho più lavorato al sabato;
al banco del pesce c'era una cassa del pesce;
al banco era spesso presente anche e lo vedevo parlare coi clienti;
CP_1 mentre ho visto il ricorrente era a, era fuori dal banco a parlare coi clienti, non ricordo nei CP_1 particolari, non lo vedevo lavorare se non serv lte;
non sono mai andata al lunedì al mercato;
quando andavo al mercato mi facevo un giro, restavo circa 20 o trenta minuti;
non ho mai visto chi sistemava le casse del pesce, quando arrivavo il banco era già preparato;
mio marito andava a lavoro in auto, ogni tanto se ne avevo bisogno l'ho accompagnato quando mi serviva poi l'auto per portare i figli a fare le visite;
quando ho visto mio marito in cassa mi è capitato di vederlo restituire il resto ai clienti, mentre aspettavo che poi avesse il tempo di parlare.
***
4 | 17 Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, sono titolare di Gimar Srl, indifferente Testimone_2 toli di prova ammessi il teste così risponde: non ho mai lavorato per , lo conosco, è un mio cliente, io sono suo fornitore di pesce;
CP_1 sono fornitore di a una ventina d'anni;
CP_1 la mia azienda ap e chiude alle 9.30 del mattino;
tutti i pomeriggi chiamo i miei clienti, compreso , che mi fa l'ordine della merce e la mattina seguente i clienti
CP_1 arrivano, carichiamo la merce e loro vanno via;
io ho sempre avuto come interlocutore;
CP_1 al mattino generalmente venivano il ric , se non erro, tra le 5.30 – 5.45 e le 6.15;
CP_1 io non andavo al mercato;
ogni giorno mi veniva fatto un ordine da;
CP_1 non so se il ricorrente conduceva il mezz ignoro di cos'altro il ricorrente si occupasse;
mi ricordo che il ricorrente già prima di lavorare per lavorava con un altro mio cliente, poi ha lavorato col
CP_1 solo;
CP_1 igno nessuno mi ha riferito degli orari di , né so chi si occupasse della vendita al banco del pesce;
Parte_1 posso solo riferire che il ricorrente per quanto h va a caricare il mezzo quando veniva da me, e non so dire se svolgesse altre attività al mercato o per la vendita al dettaglio;
quanto ai pagamenti, negli ultimi 5 o 6 anni c'è la cassa mercato, io stampo la bolla e i soldi mi arrivano direttamente sul conto, prima mi pagava , non mi pare che sia mai capitato che se ne sia occupato;
CP_1 Parte_1 non ricordo se sia mai capit enisse da me il solo;
Parte_1 aveva anche altri fornitori, ma non so come si r n loro e quando vi andava;
CP_1 ioni da me duravano dai trenta ai quaranta minuti circa;
non conosco la moglie del ricorrente.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono da , addetto alle vendite per Lovable di Corso Buenos Aires, Persona_1 Persona_2 indiff interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: non ho mai lavorato per , lo conosco di vista;
CP_1 preciso che dal 2009 al vo una bancarella al sabato in Piazzale Martesana, dove c'era anche il banco del resistente;
al sabato arrivavo verso le 7 e vi restavo fino alle 14.30 – 15; dal mio banco non vedevo quello di ma sono stata suo cliente, andavo più volte a comprare, durante la CP_1 mattinata;
al mio banco c'era anche una mia collega;
non ero cliente abituale di , posso dire che sarò andata da lui come cliente una volta al mese di media;
CP_1 conosco , l'ho o al mercato, abbiamo preso confidenza visto che dovevo spostare gli ombrelloni Parte_1 per farlo al mio arrivo il banco di c'era già e lo vedevo, non so dire di preciso chi c'era, c'era, era sempre CP_1 Parte_1 presente;
si occupava di tutto, era lui che scaricava, apriva il pesce, consigliava il cliente, si occupava della vendita, Parte_1 a, era lui che mi dava il resto;
oltre a al banco di c'erano anche altre persone, non ricordo di preciso, 3 o 5, anche se il Parte_1 CP_1 ricorre e stata la pers i ha servito;
andava via prima di me, ecco perché spostavo gli ombrelloni per farlo passare col camion, non so dire chi lo CP_1
no perché era giù dal camion;
Parte_1 ui al banco, vendeva anche lui il pesce, prendeva i pagamenti e dava il resto, non c'era una cassa;
CP_1 i e quando si occupasse delle forniture per;
CP_1 nulla so di quel che eventualmente faceva il ricorren quanto detto;
[... peraltro dopo il 2019 ho iniziato a frequentare il mercato di GN ON, come cliente, e lì c'era il banco di CP_
e mi è capitato di andarci, ci andavo al mattino, sarò andata lì per anni, almeno due o tre anni tutti i mart perché lì lavorava il mio compagno;
quando arrivavo alle 7 il banco di era già pronto o quasi pronto;
CP_1 io ho quasi sempre pagato in cont ricordo che al banco di c'era anche il pos per i pagamenti;
CP_1
5 | 17 dal 2019 ho lavorato presso Original Marines sempre in corso Buenos Aires, per 10 mesi, lavoravo dalle 9.30 e finivo alle 16 o alle 20; poi ho lavorato in un banco, dove non lavoravo al martedì e andavo a trovare il mio compagno, da dopo giugno 2021 fino all'agosto 2023, poi ho iniziato da ottobre 2023 presso Lovable e lavoro dalle 9.30 fino al massimo alle 20, e non sono più andata al mercato;
non ho mai visto se non a lavoro come detto;
Parte_1 [... il mio compagno i vendita di filati, non lavoro lì al mercato da oltre un anno, era distante dal banco di CP_
dove andavo apposta per comprare il pesce;
Controparte_ co dove lavoravo io eravamo in due, io e una ragazza di siamo sempre rimaste noi;
tengo a precisare che io e eravamo una coppia, il banc nome mio;
CP_4 quando il camion di dava via, restava giù per dare le indicazioni per evitare che colpisse gli CP_1 Parte_1 ombrelloni visto che ra stretto;
non ricordo se quando acquistavo al banco di mi veniva rilasciato lo scontrino fiscale;
CP_1 ho visto una sola volta al mercato la moglie d te, anzi mi è stata presentata al bar del mercato;
quando sono andata al banco di al martedì c'era sempre anche il ricorrente. CP_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, ambulante ed elettricista, indifferente Testimone_3 li di prova ammessi il teste così risponde: preciso che io lavoro al mercoledì al mercato di Cesano Boscone, io vendo pane, e vi lavoro da oltre 10 anni;
a Cesano arrivo tra le 7.30 e le 8 e ci resto fino alle 12 massimo 13; ha la bancarella accanto alla mia, mi pare dal 2018; CP_1
ma non ricordo se fin da subito c'era anche;
Parte_1 arrivava circa alla mia stessa ora, lui col cam con la macchina;
CP_1 Parte_1 no la bancarella e sistemavano le casse del pesce;
tutti e due restavano al banco, serviva i clienti, era che diceva a cosa fare, era
CP_1 CP_1 Parte_1 CP_1 che ricevava i soldi dai clienti, sto occu Parte_1 se non erro anche aveva il pos;
CP_1 ignoro come olasse coi fornitori, lui arrivava già col camion del pesce;
CP_1 non ho mai o fuori dal contesto del mercato;
CP_1 Parte_1 finiva p e essendo da solo ci mettevo di più a tirare su il banco, smontavano il banco e
CP_1
via coi loro mezzi;
oltre a e capitava che al banco ci fosse anche un altro ragazzo che li aiutava;
CP_1 Parte_1 che io f ondotto o da o da un altro ragazzo, non mi è mai capitato di vederlo condurre
CP_1 da;
Parte_1 la e del banco richiede circa un'ora – un'ora e mezzo, io da solo ci mettevo anche di più; le vendite iniziavano da quando si metteva a posto il banco fino alle 12; il banco di aveva una cassa, non vedevo il pos ma i clienti pagavano con la carta, la cassa era una sola;
CP_1 io ho visto prendere i soldi dalla cassa.
CP_1
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, fruttivendolo, indifferente;
Testimone_4 oli di prova ammessi il teste così risponde: non ho mai lavorato per;
CP_1 preciso che il giovedì lav rcato di via Antona Traversi di Quartoggiaro, e questo da oltre 30 anni;
al mercato arrivo tra le 7.15 massimo 7.30, e vi resto fino alle 12.15 quando vado via col furgone, durante il periodo caldo anche prima, verso le 11.15 – 11.20; ha il banco del pesce, a fianco al mio;
CP_1
arriva più o meno al mio orario e va via più o meno alla stessa ora;
conosco , l'ho conosciuto al mercato del giovedì; Parte_1 non rico so da quando l'ho visto, ma da prima del Covid;
non posso dire con certezza chi arrivasse prima tra me e , e arrivavano con mezzi CP_1 Parte_1 CP_1 separati, era che guidava il furgone;
CP_1 poi entramb no al banco, era davanti al banco che preparava la merce, si occupava dello Parte_1 CP_1 scontrino e dell'incasso; era che si occupava della gestione dei clienti;
CP_1 reparava la merce, puliva quel che c'era da pulire e la passava a;
Parte_1 CP_1
6 | 17 io non frequento il mercato ittico, quindi nulla so dire su come funzionassero le forniture di e chi se ne CP_1 occupasse;
aveva il pos, non so dire nulla di come venissero gestiti i pagamenti in contanti dei clienti;
CP_1 ire da quanto tempo manca dal mercato;
Parte_1 non so dire se i due lavorasse in altri mercati, penso di sì ma non me ne sono mai interessato;
è sempre stato presente al mercato del giovedì, non ricordo di aver visto da solo al banco;
CP_1 Parte_1
che i clienti facevano le richieste del pesce;
CP_1 al ba era presente un solo registratore di cassa;
CP_1 ho visto la solo per foto, ma non l'ho mai vista al banco;
Parte_1 rispetto agli orari, pr andava via circa 10 o 15 minuti prima di me, visto che io ci mettevo di più a
CP_1 caricare;
non ho ricordi di aver prestato attenzione ai pagamenti dei clienti di in contanti;
CP_1 non ho mai visto servire direttamente i clienti, come già Parte_1
***
All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, in diritto è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria (Cass., n. 26234 del 30/10/2008).
*
Nel presente giudizio il ricorrente, in via principale, assume che, in forza delle previsioni della contrattazione collettiva, decorsi 18 mesi dall'assunzione con inquadramento al quinto livello avrebbe comunque maturato il diritto al riconoscimento del superiore quarto livello.
Ebbene, si osserva che tale tesi difensiva del ricorrente postula, pur sempre, il necessario accertamento delle mansioni disimpegnate in quanto la previsione collettiva prevede tale automatismo per l'aiutante commesso ovvero il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto
7 | 17 l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.
Difatti, dalla lettura della declaratoria contrattuale del quarto livello, emerge con evidenza la necessità che i lavoratori eseguano compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari;
d'altra parte, la necessità dello svolgimento di attività di vendita emerge con evidenza anche dalle figure professionali indicate nella medesima declaratoria.
Per contro, per il riconoscimento del quinto livello sono sufficienti l'esecuzione di lavori qualificati con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite.
*
Dai documenti in atti emerge che il lavoratore fosse stato inizialmente assunto nel quinto livello con mansioni di operatore generico commerciale e, in occasione della trasformazione del rapporto a tempo pieno, aiuto banco mercati rionali settimanali.
In entrambi i casi, le mansioni formalmente assegnate non rappresentano elementi sufficienti al riconoscimento del superiore livello invocato.
*
Tanto premesso, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con riferimento specifico alle mansioni a suo dire disimpegnate nel corso del rapporto dedotto in causa, il ricorrente ha allegato che (pag. 2):
6. Sin dall'assunzione le mansioni di fatto attribuite al sig. comprendevano: Parte_1
- l'acquisto dei prodotti di pescheria presso il mercato Ittico;
- l'attività di banconiere/commesso addetto alla vendita al dettaglio dei prodotti in precedenza acquistati presso i diversi mercati rionali con gestione della cassa e dei relativi incassi;
- il carico e lo scarico del veicolo adibito alla vendita;
- la pulizia, il riordino dello stesso e finanche la guida del furgone dedicato alla vendita dei prodotti negli spostamenti dal mercato ittico, verso i mercati rionali e viceversa.
Per contro, la difesa di ha allegato che (pag. 5 memoria): CP_1
Vero è quanto riportato nella seconda parte del punto 6 e cioè il era addetto al solo al carico e scarico del veicolo adibito alla Parte_1 vendita, alla pulizia e al riordino dello stesso, ma mai comunque di addetto alla vendita nè all'interno né all'esterno del mercato ittico, né addetto alla guida.
*
Ora, per quanto concerne l'attività svolta da presso il mercato Parte_1 ittico, l'unica testimonianza rilevante è quella del teste di parte convenuta, Testimone_5
8 | 17 Questi, fornitore del , pur confermando che questi si recasse presso la sua azienda tra CP_1 le 5:30 e le 5:45 del mattino insieme al ricorrente, ha altresì riferito che l'ordinativo fosse effettuato dal convenuto il pomeriggio precedente;
il mattino successivo, quindi, il cliente si recava presso il fornitore per caricare la merce;
si occupava proprio Parte_1 di tale ultima attività e non già anche dei pagamenti.
Nessun altro testimone ha riferito della attività in commento, dovendosi, quindi, escludere che vi sia prova che il ricorrente si sia occupato, personalmente ed in esclusiva, di mansioni di acquisto, avendo per contro svolto al mercato ittico mansioni meramente esecutive.
*
Per quanto concerne l'attività presso i mercati rionali, si osserva quanto segue.
Può darsi per provato che il ricorrente svolgesse attività lavorativa anche presso il mercato, quantomeno di ciò vi è assoluta evidenza avendo riguardo a quanto riferito dalla teste di parte ricorrente da che dal 2009 al 2019 aveva il banco Persona_1 Persona_3 nello stesso mercato al sabato in Piazzale Martesana. CP_1
*
La teste ha riferito, quanto alle mansioni, che si occupava di tutto, era lui che scaricava, Parte_1 apriva il pesce, consigliava il cliente, si occupava della vendita, faceva cassa, era lui che mi dava il resto; fermo restando che anche il convenuto Era presente al banco, occupandosi della vendita e dei pagamenti.
Anche la moglie del ricorrente, pur nella oggettiva sporadicità Testimone_6 delle occasioni in cui si recava al mercato rionale, ha riferito che il marito si occupava della vendita, lavorando in cassa.
Tuttavia, deve rilevarsi che i due testimoni di parte convenuta (ambulante Testimone_7 al mercato di Cesano Boscone al mercoledì e vicino di banco del dal 2018) e CP_1 [...]
(ambulante al mercato di Quartoggiaro al giovedì) hanno, entrambi, escluso che Tes_8
si occupasse di mansioni di vendita, dovendo curare solo la Parte_1 preparazione della merce, peraltro su disposizione del convenuto, il quale ultimo si occupava dell'attività di incasso (che fosse per pagamenti in contanti o con il pos).
Resta il fatto che non ci sono elementi per ritenere maggiormente attendibili le testimonianze delle testi di parte ricorrente che, anzi, sono l'una la moglie (con la necessità, quindi, di un particolare rigore nell'apprezzamento delle relative dichiarazioni) e l'altra senza dubbio titolare di
9 | 17 un banco nel medesimo mercato ma che, tuttavia, a differenza dei testi di parte convenuta, non era prossima al banco del convenuto ma semmai sua cliente in singoli momenti.
Per contro, i due testi di parte resistente avevano modo in maniera più approfondita e continua, per quanto a loro volta impegnati nella vendita, delle dinamiche del banco del . CP_1
Se si considera che la prova, come visto, è senza dubbio e integralmente a carico del ricorrente, è da escludere che questi abbia dato compiutamente conto dello svolgimento di mansioni anche di vendita, necessarie, come sopra accennato, per il riconoscimento del livello invocato.
In sede di discussione, il procuratore del ricorrente ha, comunque, valorizzato la circostanza che il superiore livello di inquadramento andrebbe riconosciuto per il fatto che dall'istruttoria, come sopra accennato, sarebbe emerso che il lavoratore si sarebbe occupato anche della pulizia del pesce.
Fermo restando che la circostanza non era nemmeno stata allegata in ricorso, va detto che la parte non ha nemmeno fornito un solo elemento in forza del quale tale attività (come noto, caratterizzata da plurimi elementi di tecnica, difficoltà e professionalità) sarebbe riconducibile al livello invocato;
trattasi di insanabili carenze che comportano che l'argomentazione non possa essere minimamente apprezzata.
La domanda in commento deve, quindi, essere respinta.
***
In relazione alla domanda volta al pagamento delle differenze retributive maturate per l'orario di lavoro effettivamente osservato, in diritto è noto che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis
Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
10 | 17 *
La difesa del ricorrente, sul punto, in ricorso ha allegato che (pagg. 2 e 3):
12. Il sig. prendeva servizio all'incirca alle 4.30 del mattino per terminare il lavoro alle ore 14.00, dal Parte_1 lunedì al sabato compreso.
16. La giornata lavorativa del sig. iniziava quotidianamente, come da sempre, con l'ingresso al mercato Parte_1
Ittico di Milano intorno alle ore 4.30 circa;
il ricorrente, dopo aver parcheggiato l'autovettura all'interno del mercato, si incontrava con il datore di lavoro ed insieme si recavano nei vari padiglioni per acquistare i prodotti ittici che caricavano sul furgone.
17. Successivamente, il ricorrente, si recava con i prodotti ittici acquistati, presso i vari mercati rionali, per svolgere l'attività di vendita al dettaglio e di banco.
18. Al termine della mattinata di vendite, intorno alle 13.00-13.30, dopo aver ritirato i prodotti dal banco e caricato nuovamente il furgone, il sig. faceva ritorno al mercato Ittico, a bordo dello stesso, dove effettuava la Parte_1 pulizia del furgone e riorganizzava il veicolo, in vista del successivo giorno di mercato.
19. La giornata lavorativa terminava all'incirca alle ore 14.00 allorquando il sig. si allontanava dal Parte_1 mercato Ittico a bordo della propria autovettura per
Parte convenuta ha fermamente contestato che il lavoratore osservasse tali orari, deducendo il pieno rispetto di quelli formalmente concordati (in origine part time a 30 ore settimanali e, da novembre 2021, full time).
*
, a fondamento documentale della pretesa, ha prodotto in Parte_1 giudizio gli orari di entrata e uscita registrati dalla società SOGEMI Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano che, per conto del Comune di Milano, gestisce tutti i mercati agroalimentari all'ingrosso della Città (doc. 3 ric.).
La parte ha adeguatamente dimostrato che detto documento sia stato richiesto a tale società richiedendo (e pagando) il corrispettivo dei relativi diritti, dal che l'infondatezza della generica contestazione di parte convenuta.
Quest'ultima, difatti, ha contestato che il file Excel relativo agli ingressi e alle uscite possa essere riferito on essendovi alcuna indicazione della paternità, salvo non offrire alcun CP_2 ulteriore elemento per contestarne la genuinità in maniera seriamente apprezzabile.
Tuttavia, deve convenirsi con la difesa di parte convenuta circa il fatto che il documento non dimostra minimamente l'orario di lavoro osservato dal ricorrente in relazione al rapporto intercorso con ma, a tutto concedere, gli ingressi all'interno del mercato Controparte_1 ittico, il che non esclude certamente che detti ingressi, anche se veritieri e genuini, siano riferibili ad altre attività estranee al rapporto di lavoro dedotto in causa.
11 | 17 *
Ebbene, si è già accennato al fatto che l'unico testimone che ha riferito degli orari di lavoro del ricorrente al mercato ittico è che al più ha dato conto di una attività tra le ore Testimone_5
5:30-5:45 e le ore 6:15.
In assenza di altri elementi che sarebbe stato senza dubbio onere del ricorrente fornire, non vi sono ulteriori dati documentali o emersi dall'istruttoria circa una ulteriore attività lavorativa del ricorrente al mercato ittico.
Né valga eccepire che potesse avere anche altri fornitori, giacché Controparte_1 parte ricorrente in ricorso nulla ha allegato a sostegno di tale argomentazione (tanto che nemmeno ne sono stati indicati i nominativi).
*
Il ricorrente ha, poi, allegato che, cessata l'attività presso il mercato, si recava con il CP_1 presso i vari mercati rionali per svolgere l'attività di vendita al dettaglio e di banco.
Fermo restando che nel ricorso la parte non ha nemmeno puntualmente indicato i mercati presso i quali avrebbe svolto attività lavorativa (ma, va detto, analoga carenza è attribuibile alla parte convenuta) può dirsi che dall'istruttoria è emerso che Parte_1 lavorava:
i) dal 2009 al 2019, il sabato, al mercato in piazzale Martesana, come riferito dalla teste
[...] da che ivi lavorava dalle ore 7:00 alle ore 14:30-15, Persona_1 Persona_3 dovendosi, come già sopra accennato, dare conto che la costante presenza del ricorrente non è certamente emersa, come assolutamente comprensibile, dalle dichiarazioni di tale teste, non avendo il banco nei pressi di quello del;
CP_1
ii) dal 2018, al mercoledì, al mercato di Cesano Boscone con un orario di lavoro dalle ore 7:30 alle ore 12:00 massimo (come riferito del teste di parte convenuta il quale, Testimone_7 peraltro, non ha saputo riferire se fin da subito il ricorrente fosse presente);
iii) dal 2019, al martedì, al mercato di GN ON, come del tutto parzialmente riferito dalla già citata dal teste di parte ricorrente da che vi si Persona_1 Persona_3 recava in quanto il compagno vi aveva un banco, ma da dopo giugno 2021 fino ad agosto 2023; iv) al giovedì al mercato Quartoggiaro, senza che si abbia evidenza dell'anno ma da prima del Covid come riferito dal teste di parte convenuta, , con un orario tra le ore 7:15-7:30 e Testimone_8 le ore 12:00.
*
12 | 17 Ora, in tale quadro istruttorio, l'orario di lavoro che risulta provato è, comunque, per quanto di rilievo, inferiore alle 30 ore settimanali per quanto concerne il periodo precedente il novembre
2021, ovvero la data di trasformazione del rapporto a tempo pieno.
Difatti, accreditando per l'attività al mercato quantomeno 30 minuti al giorno dal lunedì al venerdì (totale tre ore), aggiungendo l'attività presso il mercato di GN ON (che, anche nella più ottimistica delle prospettazioni, può collocarsi tra le ore 7:30 le ore 12:00), aggiungendo un orario analogo per l'attività presso il mercato Cesano Boscone, così come per il mercato del giovedì di Quartoggiaro, e le sette ore e 30 minuti del mercato del sabato a piazzale Martesana, può arrivarsi ad un orario di 24 ore settimanali, di gran lunga inferiore a quello svolto a tempo parziale che come visto era di 30 ore, anzi, con un orario del tutto coerente con la comunicazione al centro per l'impiego che indicava 24 ore settimanali medie.
*
In assenza di ulteriori elementi che possano collocare l'attività lavorativa del ricorrente, anche al lunedì e al venerdì (oltre quanto già sopra evidenziato circa l'attività di 30 minuti al mercato ittico) non vi sono, oggettivamente, elementi che possano consentire di ritenere raggiunta la prova, rigorosa, di cui era onerato il ricorrente.
Anche la domanda in commento deve, quindi, essere respinta.
***
Il ricorrente, infine, si duole che:
24. Durante il mese di agosto di ciascun anno la ditta chiudeva per la pausa estiva e, pertanto, il CP_1 CP_1 sig. non prestava attività lavorativa, godendo delle ferie maturate. Parte_1
25. Al rientro a settembre, il datore di lavoro emetteva in favore del sig. regolare cedolino paga per il Parte_1 precedente mese di agosto, senza tuttavia pagare al ricorrente quanto maturato e dovuto.
26. Solo per l'anno 2020 e 2021 il sig. accreditava con bonifico al sig. la mensilità di agosto CP_1 Parte_1 indicata nel relativo cedolino paga;
il sig. , tuttavia, era costretto a restituire al datore di lavoro detta Parte_1 somma perché, secondo il sig. , non dovuta. CP_1
27. La richiesta di restituzione, secondo il datore di lavoro, era motivata dal fatto che nel mese di agosto il lavoratore non aveva realmente prestato attività lavorativa, con conseguente mancata “maturazione” del relativo stipendio.
28. Unicamente nell'anno 2023, a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, il sig. CP_1 corrispondeva effettivamente al sig. , mediante bonifico, quanto maturato nel mese di agosto del Parte_1 medesimo anno, omettendo di chiedere la restituzione della somma, con tutta probabilità al solo fine di evitare contestazioni e contenziosi con il lavoratore, in un periodo prossimo alla risoluzione del rapporto lavorativo.
13 | 17 29. Relativamente alla 13esima ed alla 14esima mensilità, dal 2007 e sino al 2017 il sig. corrispondeva CP_1 annualmente al sig. la somma forfait di € 500,00= per ciascuna posta retributiva, indipendentemente Parte_1 dall'effettivo importo maturato e dovuto nell'anno di competenza.
31. Dal 2018 e sino al 2022, invece, il sig. provvedeva a bonificare al sig. la 13esima e la 14esima CP_1 Parte_1 indicata nel relativo cedolino paga;
il sig. , tuttavia, era costretto a restituire al datore di lavoro parte della Parte_1 somma, e precisamente la differenza tra l'importo di € 500,00= ed il totale indicato nel cedolino paga).
*
Ora, in diritto è fin troppo noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del
03/07/2009).
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore deduca il mancato pagamento della retribuzione, l'onere della prova è senza dubbio del datore di lavoro.
È, tuttavia, evidente che, qualora il lavoratore deduca l'intervenuto pagamento della retribuzione ma, come nel caso di specie, la sua restituzione, in tutto o in parte, al datore di lavoro in quanto questi ciò avrebbe preteso, è evidente che l'onere della prova gravi sul lavoratore.
In tale ultimo caso, difatti, non si può certamente pretendere dal datore di lavoro una prova negativa, quale quella di non aver ricevuto alcunché in restituzione.
*
Posta tale premessa, la domanda di è senza dubbio fondata Parte_1 relativamente alle mensilità di agosto, con esclusione delle annualità 2020 e 2021 in quanto il lavoratore non ha dimostrato di aver dovuto provvedere alla restituzione delle somme (e dandosi atto che per il 2023 non ci sono contestazioni). che nulla ha allegato o documentato per provare i pagamenti, deve Controparte_1 quindi essere condannato a corrispondere a le somme di seguito Parte_1 indicate.
14 | 17 Per inciso, si rileva che, nella documentazione in atti, mancano i cedolini relativi alla retribuzione di agosto 2012 e agosto 2027 e pertanto si è provveduto ad utilizzare come parametro utile ai fini del calcolo della retribuzione ordinaria, rispettivamente, la busta paga di settembre 2012 e di luglio 2017.
Nel dettaglio risultano, quindi, dovuti i seguenti importi lordi:
2007 euro 921,95
2008 euro 1054,50
2009 euro 1910,94
2010 euro 1269,81
2011 euro 1046,35
2012 euro 1065,32
2013 euro 1343,77
2014 euro 1409,14
2015 euro 1683,14
2016 euro 1626,64
2017 euro 1158,77
2018 euro 1558,32
2019 euro 1299,50
2022 euro 1621,79. va pertanto condannato al pagamento a Controparte_1 Parte_1
tali somme a titolo di retribuzioni per le mensilità di agosto dal 2007 al 2019 nonché
[...] di agosto 2022, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettiva.
Per inciso, va escluso il diritto al riconoscimento degli interessi ai sensi dell'articolo 1284, comma 4, c.c.
Sul tema, come noto, l'art. 429, comma 3 c.p.c, dispone che: “Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale [12841 c.c.], il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Trattasi di norma speciale ed inderogabile, che, come rilevato nei medesimi precedenti depositati in giudizio dalla parte ricorrente, prescrive che il credito di lavoro produca interessi e
15 | 17 rivalutazione dalla maturazione del credito, sicché il giudice - in tutti i casi di condanna al pagamento di crediti di lavoro - oltre agli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c., è tenuto a condannare il datore di lavoro al maggior danno derivante al lavoratore dalla diminuzione di valore del suo credito, ossia al pagamento anche della rivalutazione monetaria.
*
Per quanto concerne invece le doglianze relative al mancato pagamento delle tredicesime e quattordicesime mensilità, deve convenirsi con la difesa di che, a fronte Controparte_1 di un ricorso ove tale deduzione viene specificamente allegata, i conteggi in atti descrivono uno scenario completamente differente.
È sufficiente la loro visione, difatti, per verificare che lo stesso lavoratore, nei conteggi, espone l'intervenuto pagamento delle relative somme portate dalle buste paga (come chiaramente indicato nella colonna percepito) richiedendo le differenze maturate per l'orario di lavoro ed il livello.
Trattasi di profilo di natura, evidentemente confessoria che esclude il diritto invocato.
***
Per quanto visto, il ricorso va accolto, limitatamente alle sole domande di pagamento delle mensilità di agosto (salvo quelle 2020, 2021 e 2023) come sopra quantificate.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, le stesse seguono la limitata soccombenza del convenuto e liquidate come da dispositivo, avendo esclusivo riguardo al valore di quanto in questa sede accertato secondo i criteri DM 55/14, ma collocandosi sui valori minimi.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna CP_1
a corrispondere a , per le mensilità di agosto non
[...] Parte_1 pagate dal 2007 al 2019 nonché del 2022, i seguenti importi lordi:
2007 euro 921,95
2008 euro 1054,50
2009 euro 1910,94
2010 euro 1269,81
2011 euro 1046,35
2012 euro 1065,32
2013 euro 1343,77
16 | 17 2014 euro 1409,14
2015 euro 1683,14
2016 euro 1626,64
2017 euro 1158,77
2018 euro 1558,32
2019 euro 1299,50
2022 euro 1621,79, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre spese generali e accessori di legge riserva il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 23/07/2025
Il Giudice
LI LO
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