Art. 36.
Puo' essere reintegrato nel grado a domanda:
1) l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado, per una delle cause indicate al n. 2), lettere a) e b), e n. 3), lettera a), dell'art. 34 quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) previo parere favorevole della Commissione di disciplina, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 4) dell'art. 34 quando abbia conservata ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita dei grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
3) previo parere favorevole della Commissione di disciplina l'ufficiale chic sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5 dell'art. 34 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5), anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.
La reintegrazione nel grado dell'ufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.
Puo' essere reintegrato nel grado a domanda:
1) l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado, per una delle cause indicate al n. 2), lettere a) e b), e n. 3), lettera a), dell'art. 34 quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) previo parere favorevole della Commissione di disciplina, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 4) dell'art. 34 quando abbia conservata ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita dei grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
3) previo parere favorevole della Commissione di disciplina l'ufficiale chic sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5 dell'art. 34 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5), anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.
La reintegrazione nel grado dell'ufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.