Sentenza 18 giugno 1980
Massime • 2
In caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, l'iscrizione d'ipoteca (sull'immobile alienato) a favore del venditore, attribuendo a costui il diritto di espropriare detto bene e di soddisfarsi preferenzialmente sul prezzo ricavato dalla vendita forzata, non comporta, di per se stessa, la perdita, da parte del venditore medesimo, del potere di chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, avendo tale rimedio carattere alternativo, e non esclusivo, rispetto a quello dello adempimento coattivo.*
Il patto con cui uno dei contraenti rinuncia preventivamente al diritto potestativo di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte deve risultare (a parte la questione della validita di un'intesa siffatta in relazione al disposto dello art 1229 cod civ) da un'esplicita manifestazione di volonta o da elementi concludenti, univoci ed incompatibili con l'intento di conservare il potere anzidetto, il cui accertamento e rimesso al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi di motivazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1980, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1980 |
Testo completo
In caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, l'iscrizione d'ipoteca (sull'immobile alienato) a favore del venditore, attribuendo a costui il diritto di espropriare detto bene e di soddisfarsi preferenzialmente sul prezzo ricavato dalla vendita forzata, non comporta, di per se stessa, la perdita, da parte del venditore medesimo, del potere di chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, avendo tale rimedio carattere alternativo, e non esclusivo, rispetto a quello dello adempimento coattivo.*