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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
: “opposizione all'ordinanza- ingiunzione” e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Raffaele Marciano, come da procura in atti ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. ), del C.F._2
Foro di Torino, virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliati in Salerno, C.so Persona_1
Garibaldi n. 38, presso l' Ufficio Legale della Sede di Salerno;
CP_1
resistente
E
Per Controparte_2
C.F. ) in persona del ,
[...] P.IVA_2 Controparte_3 dr. che agisce giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. CP_4
81 del 21.03.2014, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, dall' Persona_2
Avv. Teresa Castellucci, elett.te domiciliati in Salerno alla via De Leo n. 12; resistente
1 NONCHE'
, (C.F. e P.IV.A. Controparte_5
), in persona del Legale Rappresentante in carica e per esso, P.IVA_3
, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_6
, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio CP_3 Persona_3 in Roma, del 28/04/2022, rep. nr 177893, racc. nr. 11776 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa -dall' Avv. Marilena Raimo;
resistente
Partita IVA: - Codice Fiscale: con Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_4 sede legale al VIALE MANZONI 22 – ROMA resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2022, il ricorrente Parte_1 adiva il presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229002298572000 e le sottese cartelle esattoriali, eccependo la mancata notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti vantati dagli Enti previdenziali ( e ) e le invalidità delle procedure CP_1 CP_2 esecutive. Instaurato il contradditorio, si costituivano l' l' e l' CP_1 CP_2 [...]
, i quali contrastavano il ricorso, chiedendo fosse dichiarato Controparte_5 inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali. All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Va dichiarata a incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore, alternativamente, del Tribunale di Salerno e/o di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro.
Invero, è noto che, come già rilevato alla prima udienza dal precedente istruttore, l'ultimo comma dell'articolo 444 c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”; b) inoltre <Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a
Pag. 2 di 4 pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza>> (Cass., ord. n. 6178/2019).
Ciò premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, le cartelle esattoriali relative a premi CP_ assicurativi risultano emesse dall' di Salerno o Battipaglia, mentre l'unica cartella che CP_ vede come ente impositore l' (cartella riguardante contributi emergenti da modello CP_ DM 10) risulta emessa dall' di Nocera Inferiore.
Ne discende, allora, che, ai sensi del cennato comma 3 dell'art. 444 cpc, la presente opposizione andava proposta innanzi al GdL del Tribunale di Salerno (quanto ai crediti CP_ CP_
ed al GdL del Tribunale di Nocera Inferiore (quanto ai crediti .
Nondimeno, non rileva, ad avviso di chi scrive, quanto dedotto dal ricorrente, sul punto, nella memoria del 26.8.2024; è ben vero, infatti, che, secondo il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 15644/2001), la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c.
(come modificato dall'art. 86 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi «dei datori di lavoro», prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.
È altresì vero, tuttavia, che le deduzioni tal senso sollevate dal ricorrente nella cennata memoria del 26.8.2024 sono del tutto sfornite di sostegno probatorio, incombendo su esso istante l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione ( id est, la qualifica di lavoratore autonomo e/o libero professionista, circostanza non certamente evincibile dalla mera cancellazione dell'impresa dal relativo registro), nel caso di specie, del primo e non già del terzo comma dell'art. 444 cpc.
La natura meramente processuale dell'odierna pronuncia giustifica l'integrale compensazione tra le parti dele spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del CP_ Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro (quanto ai crediti , e del CP_ Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro (quanto ai crediti;
2. Fissa in gg. 60 da oggi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
Pag. 3 di 4 3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
: “opposizione all'ordinanza- ingiunzione” e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Raffaele Marciano, come da procura in atti ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Marcella CATALDI (C.F. ), del C.F._2
Foro di Torino, virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliati in Salerno, C.so Persona_1
Garibaldi n. 38, presso l' Ufficio Legale della Sede di Salerno;
CP_1
resistente
E
Per Controparte_2
C.F. ) in persona del ,
[...] P.IVA_2 Controparte_3 dr. che agisce giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. CP_4
81 del 21.03.2014, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545, dall' Persona_2
Avv. Teresa Castellucci, elett.te domiciliati in Salerno alla via De Leo n. 12; resistente
1 NONCHE'
, (C.F. e P.IV.A. Controparte_5
), in persona del Legale Rappresentante in carica e per esso, P.IVA_3
, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_6
, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio CP_3 Persona_3 in Roma, del 28/04/2022, rep. nr 177893, racc. nr. 11776 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa -dall' Avv. Marilena Raimo;
resistente
Partita IVA: - Codice Fiscale: con Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_4 sede legale al VIALE MANZONI 22 – ROMA resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2022, il ricorrente Parte_1 adiva il presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229002298572000 e le sottese cartelle esattoriali, eccependo la mancata notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti vantati dagli Enti previdenziali ( e ) e le invalidità delle procedure CP_1 CP_2 esecutive. Instaurato il contradditorio, si costituivano l' l' e l' CP_1 CP_2 [...]
, i quali contrastavano il ricorso, chiedendo fosse dichiarato Controparte_5 inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali. All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Va dichiarata a incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore, alternativamente, del Tribunale di Salerno e/o di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro.
Invero, è noto che, come già rilevato alla prima udienza dal precedente istruttore, l'ultimo comma dell'articolo 444 c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”; b) inoltre <Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a
Pag. 2 di 4 pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza>> (Cass., ord. n. 6178/2019).
Ciò premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, le cartelle esattoriali relative a premi CP_ assicurativi risultano emesse dall' di Salerno o Battipaglia, mentre l'unica cartella che CP_ vede come ente impositore l' (cartella riguardante contributi emergenti da modello CP_ DM 10) risulta emessa dall' di Nocera Inferiore.
Ne discende, allora, che, ai sensi del cennato comma 3 dell'art. 444 cpc, la presente opposizione andava proposta innanzi al GdL del Tribunale di Salerno (quanto ai crediti CP_ CP_
ed al GdL del Tribunale di Nocera Inferiore (quanto ai crediti .
Nondimeno, non rileva, ad avviso di chi scrive, quanto dedotto dal ricorrente, sul punto, nella memoria del 26.8.2024; è ben vero, infatti, che, secondo il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 15644/2001), la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c.
(come modificato dall'art. 86 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi «dei datori di lavoro», prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.
È altresì vero, tuttavia, che le deduzioni tal senso sollevate dal ricorrente nella cennata memoria del 26.8.2024 sono del tutto sfornite di sostegno probatorio, incombendo su esso istante l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione ( id est, la qualifica di lavoratore autonomo e/o libero professionista, circostanza non certamente evincibile dalla mera cancellazione dell'impresa dal relativo registro), nel caso di specie, del primo e non già del terzo comma dell'art. 444 cpc.
La natura meramente processuale dell'odierna pronuncia giustifica l'integrale compensazione tra le parti dele spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del CP_ Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro (quanto ai crediti , e del CP_ Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro (quanto ai crediti;
2. Fissa in gg. 60 da oggi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
Pag. 3 di 4 3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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