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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 366 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Melania Mezzacapo e Parte_1
Salvatore Castiello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Capodrise
(CE), alla Via G. Garibaldi, n.
4 -Appellante-
e
-Appellato contumace- Controparte_1
nonché in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Daniela Puoti, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Caserta, alla Via Tommaso Picazio n.
1 -Appellata-
1 OGGETTO: Appello sentenza n. 1667/2017 depositata il 07.06.2017 del GdP di S.
Maria Capua Vetere.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
24.09.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1667/2017, con la quale il giudice di pace di Santa
Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda di risarcimento per lesioni personali e danni materiali, che lo stesso aveva promosso in relazione al sinistro verificatosi in Marcianise (CE), nei pressi della rotatoria tra Via L. Vinci, la
Strada provinciale 19 e la Strada provinciale 335, alle ore 20,00 circa del
08.11.2012, con compensazione delle spese di lite. In particolare, l'appellante lamentava l'erronea valutazione degli elementi istruttori e concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva di controparte nella verificazione del sinistro, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_3 inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché privo degli elementi richiesti e nell'impugnare estensivamente l'avverso gravame, chiedeva la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato sig. , nonostante la regolare notifica, rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
2 In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, per l'omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendeva appellare, in quanto, si ritiene che dall'atto di gravame si evincano chiaramente le parti della sentenza di primo grado che il sig. ha Pt_1
inteso impugnare, avendole anche riportate integralmente, ossia la parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le dichiarazioni del testimone e le risultanze della ctu.
Ciò precisato, si ritiene utile, in primo luogo, riassumere i termini della vicenda:
l'appellante, in primo grado, conveniva in giudizio il sig. , Controparte_1
quale proprietario del veicolo WV Golf tg. BA571XR, nonché la CP_3
quale impresa che copriva la R.C.A. della propria moto HA ON
[...]
tg. CF 11234, al fine di sentirli dichiarare unici responsabili del sinistro avvenuto in data 08.11.2012 in Marcianise ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni materiali subìti dalla propria moto e delle lesioni personali subite.
A sostegno della propria domanda, parte appellante sosteneva che in tale data, alle ore 20,00 circa, nel tenimento del comune di Marcianise, si trovava alla guida della propria moto HA ON tg. CF 11234, allorquando, giunto nei pressi della rotatoria tra Via L. Vinci, la Strada provinciale 19 e la Strada provinciale
335, ad una decina di metri dall'imbocco della rampa di accesso alla Strada provinciale 335, sarebbe stato urtato violentemente nella parte laterale sinistra dal veicolo WV Golf tg. BA571XR, di proprietà e condotto dal sig. CP_1
, che effettuava una repentina svolta a destra per immettersi sulla rampa di
[...]
accesso.
L'autovettura WV Golf tg. BA571XR sarebbe andata ad impattare la parte laterale sinistra della moto ed allo stesso tempo avrebbe colpito la gamba sinistra del conducente, sig. , provocandone la caduta al suolo. A causa Parte_1 dell'impatto, la moto HA ON avrebbe riportato danni materiali all'intera fiancata destra, per la cui riparazione veniva preventivata una somma complessiva di € 3.236,00, mentre il sig. avrebbe riportato lesioni per le Pt_1
quali si sarebbe reso necessario il trasporto al nosocomio di Maddaloni, ove gli
3 veniva diagnosticata una “frattura terzo medio-distale gamba sx” con prognosi di
30 gg. s.c.
Pertanto, il sig. agiva in giudizio al fine di essere risarcito sia per le lesioni Pt_1
personali sia per i danni materiali subìti in occasione del sinistro.
Nel giudizio di primo grado veniva escusso un teste di parte attrice e disposta sia la ctu tecnica che la ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
In data 07.06.2017 veniva depositata la sentenza n. 1667/2017, con la quale il
GdP rigettava la domanda così motivando: <Nel merito la domanda va rigettata perché non provata adeguatamente. Infatti, dalla ctu tecnico-comparativa risulta che i vari punti d'urto presenti sulla moto attorea, non possono essere compatibili con la dinamica dell'incidente descritta dall'attore, in quanto si parla di una mancanza di urto diretto, ma solo di urto indiretto sulla parte destra. Tutto questo è stato confermato anche in sede di chiarimenti fatti dal
Giudicante al ctu nominato. Dalle foto agli atti non si è potuto né verificare, né quantificare presunti danni dell'auto attorea, né si è potuto capire bene il luogo dove è avvenuto il sinistro per cui è causa. Né la testimonianza riportata può essere considerata a tal punto unica prova per poter accogliere la domanda, in quanto molto contraddittoria con ciò che ha affermato il ctu con il suo elaborato, anche sulla descrizione del luogo dell'incidente. Si ritiene di dover compensare le spese di lite>>.
Così sintetizzati i fatti, codesto giudicante ritiene fondato il motivo di appello, relativo all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, da cui sarebbe conseguito il rigetto della domanda.
Innanzitutto, nel caso in esame, va osservato che il responsabile civile, restando contumace, non ha fornito la prova di una dinamica diversa da quella rappresentata dall'attore e confermata dal teste.
Il giudice di prime cure ha dichiarato inattendibili le dichiarazioni del teste, perché ritenute contraddittorie rispetto a quanto affermato dal Ctu nel proprio elaborato.
Codesto giudicante ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le risultanze peritali, in quanto il ctu nominato, Perito Ass.vo Per_1
4 nel suo elaborato peritale, contrariamente a quanto argomentato dal Per_2
Giudice di prime cure, non ha affatto sostenuto l'incompatibilità dei punti d'urto presenti sulla moto attorea con la dinamica dell'incidente descritta dall'attore, anzi, al contrario, dopo aver preso visione della documentazione fotografica versata in atti, relativa ai danni rappresentati dal motociclo attoreo, dopo aver esaminato la dinamica assunta dalla parte attrice, dopo aver eseguito ispezione diretta sul luogo del sinistro indicato dalle parti e dopo aver eseguito accostamento dei due veicoli coinvolti, ha ritenuto “i danni lamentati dalla parte attrice, coerenti con la cinematica dedotta in giudizio, sia per la tipologia delle deformazioni riportate dal motociclo, sia per le altezze e sia per l'andamento dei danni” (pag. 3, par.
1. dell'elaborato peritale). Quindi, come correttamente evidenziato dall'appellante, il CTU non ha dichiarato che non vi è stato un urto diretto, bensì che “non si evincono danni da urto diretto alla parte posteriore laterale sinistra del motociclo, osservando che all'ispezione diretta è risultata presente una borsa di cuoio alloggiata regolarmente in sede alla parte posteriore laterale sinistra”. Lo stesso ctu, nel rispondere alle osservazioni sul punto, sollevate dal ctp della compagnia assicurativa, chiariva che il danno lamentato dall'attore era coerente con la dinamica, in quanto, pur mancando un danno da urto diretto, l'urto c'era stato e spiega l'assenza di danni, sul lato sinistro della moto, per la presenza della borsa di cuoio, che aveva attutito la collisione. In pratica, si evince dall'elaborato peritale che, pur non avendo impattato direttamente la carrozzeria del motociclo di parte attrice, l'autovettura condotta dal , avrebbe comunque urtato il motociclo, causandone la caduta al CP_1
suolo.
Quanto ai danni riportati dal motociclo di parte attrice, infatti, occorre precisare che il CTU fa riferimento a “… danni alla parte laterale destra, di tipo urto indiretto da scarrocciamento al suolo con andamento antero > postero ...”. La ricostruzione dei danni operata dal CTU tecnico risulta coerente con quella dedotta da parte attrice nel proprio libello introduttivo, dove si fa riferimento a danni riportati dal motociclo solo ed esclusivamente sulla fiancata destra (cfr. punto f) dell'atto di citazione).
5 La dinamica ha trovato riscontro anche nella dichiarazione del teste escusso, sig.
, il quale dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1
quanto al momento del sinistro mi trovavo alla rotonda di via Leonardo Da Vinci
a bordo della mia vettura e seguivo una vettura WV Golf di colore blu, condotta da un uomo di circa 40 anni o forse qualcosa in più. Ricordo che la vettura WV
Golf che mi precedeva, improvvisamente dopo la rotatoria svoltava repentinamente a destra sulla rampa che porta all'asse mediano, ciò senza segnalazione alcuna, stringendo e tagliando la strada ad una moto HA
ON di colore scuro condotta da un uomo, urtandola. Preciso che la WV
Golf urtava con la sua parte anteriore destra, la parte laterale sinistra della moto, la quale teneva la propria destra ed in seguito all'impatto la moto veniva sospinta con la parte destra contro il guard-rail ivi esistente, poi rovinava al suolo. Ricordo che dopo l'accaduto mi sono avvicinato ai veicoli coinvolti nel sinistro ed ho potuto notare che il conducente della WV Golf era un disabile in quanto aveva i comandi speciali la volante e poi vi era una carrozzina per disabili a bordo del veicolo, ovvero sporgeva dal cofano. Ricordo che avvicinatomi al motociclista, notavo che la moto riportava danni sia alla parte laterale sinistra che destra, mentre il conducente della stessa lamentava forti dolori alla gamba sinistra tanto che chiamammo il 118 che intervenne sul posto… Ricordo che il conducente della WV Golf che provocava il sinistro ammetteva la responsabilità in ordine all'accaduto. Preciso che la moto riportava danni consistenti in ammaccature e graffi della carrozzeria sia sul lato sinistro che destro. Preciso che la vettura WV Golf urtava la moto con la parte anteriore destra e non mi pare che riportasse grossi danni. Preciso che la vettura
WV Golf dopo aver fatto la rotonda, improvvisamente e repentinamente, senza azionare il regolatore di direzione, svoltava a destra sulla rampa dell'asse mediano, tagliando la strada alla moto che procedeva regolarmente sulla propria destra e che anch'essa si dirigeva verso l'asse mediano”.
Dunque, il teste con dovizia di particolari ha ricostruito la situazione fattuale e ciò induce a deporre per la sua effettiva presenza in loco e la genuinità delle dichiarazioni rese. L'unica “contraddizione” tra la deposizione del teste e le
6 risultanze della ctu riguarderebbe i danni riportati al motociclo, in quanto il
[...] dichiarava sul punto che “… la moto riportava danni sia sulla parte Tes_1 laterale sinistra che destra …”, tuttavia, a parere di codesto giudicante, tale contraddizione non può ritenersi determinante ai fini del rigetto della domanda, in quanto potrebbe essere giustificata dal lasso di tempo trascorso tra l'evento e la deposizione resa (oltre 3 anni); ciò che conta, ai fini probatori, è che il teste abbia confermato il luogo del sinistro e la dinamica.
Pertanto, la testimonianza del sig. , a parere di codesto giudicante, risulta Tes_1
più che idonea a far ritenere provata la ricostruzione attorea del sinistro.
Per quanto attiene al luogo del sinistro, non vi sono dubbi nel ritenere che lo stesso si sia verificato dopo la rotatoria sita in Marcianise (CE), tra Via L. Da
Vinci, la Strada Provinciale 19 e la Strada Provinciale 335, sulla rampa di accesso alla Superstrada 335, così come dedotto dall'istante nel libello introduttivo e confermato dal teste escusso.
La diversa valutazione che viene fatta agli elementi istruttori (prova testimoniale e ctu) comporta l'accoglimento del motivo principale di appello, oltre alla riforma della sentenza gravata sia in punto di an, con conseguente accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo WV Golf, sia in punto di quantum, con riconoscimento della somma quantificata da entrambi i ctu e non oggetto di gravame.
Per quanto attiene al quantum debeatur, infatti, va sottolineato che nel corso del giudizio di I grado è stata ammessa ed espletata sia la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sia quella tecnico-comparativa.
Quanto alla CTU tecnico-comparativa, il ctu designato, Perito Ass.vo, Per_3
ha quantificato i danni riportati dalla moto HA ON in € 2.666,88
[...] così suddivisi: costo ricambi € 1.596,48 + materiale di consumo € 120,93 + costo mano d'opera carrozzeria € 447,90 + costo smaltimento rifiuti € 20,66= Totale €
2.185,97 + IVA al 22% € 480,91= Totale € 2.666,88.
Quanto alla CTU medico-legale, invece, il dott. consulente Persona_4 designato, ha depositato agli atti l'elaborato peritale nel quale, riconoscendo senza ogni ragionevole dubbio, il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni
7 riportate, ha determinato in complessivi giorni 70 il periodo di incapacità temporanea, così suddivisi: Periodo di i.t.t. giorni 30 (trenta) valutabili al 100%; periodo di i.t.p. giorni 20 (venti) va-lutabili al 50%; periodo di i.t.p. giorni 20
(venti) valutabili al 25%. Inoltre, ha stimato uno stato di invalidità biologica permanente valutabile nella misura del 4% della totale.
In merito al nesso causale, alla pag. 6 del proprio elaborato, il dott. Per_4
affermava: “Il quadro clinico presentato dal sig. è degno di nota Parte_1
perché attualmente persistono nel paziente esiti del pregresso traumatismo alla gamba sx. La lesione subita dal periziando, così come scritta e documentata è compatibile con l'evento traumatico. Non si esclude quindi eziologia traumatica”.
Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene di liquidare complessivamente la somma di € 6.648,24 di cui € 4.162,44 per danno biologico permanente ed € 2.485,80 per danno biologico temporaneo, con la precisazione che nulla è stato disposto a titolo di danno morale, per omessa allegazione dell'attore; nulla è stato disposto anche a titolo di personalizzazione, in quanto non sono state né provate né ancor prima dedotte circostanze particolari. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che <La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento>> (Cass. Sent. del 27 maggio 2019 n. 14364).
Dunque, codesto giudicante intende fare riferimento alle risultanze di entrambi gli elaborati peritali, non ravvedendo motivi che possano giustificarne una diversa valutazione e ritenute pertinenti ed esaustive le risposte alle osservazioni dei ctp.
8 La somma complessivamente liquidata, rappresentando un debito di valore, andrà devalutata, secondo gli indici Istat, dal giorno dell'evento (08.11.2012) fino alla presente pronuncia.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm
55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (nel giudizio di appello, data la natura documentale, si sono applicati i valori minimi per la fase sia istruttoria che decisionale).
Le spese di entrambe le ctu, come liquidate in primo grado, sono poste definitivamente a carico delle parti appellate, con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 1667/2017 del GdP di
Santa Maria Capua Vetere, dichiara il conducente del veicolo WV Golf tg. BA571XR unico responsabile del sinistro di cui è causa e per l'effetto condanna , in solido con la in Controparte_1 Controparte_3
persona del suo legale rapp.te p.t.,, al pagamento, in favore del sig. Pt_1
, della somma totale di € 9.315,12 (di cui € 6.648,24 per danno
[...] non patrimoniale ed € 2.666,88 per danno patrimoniale), somma da devalutare al momento del sinistro e rivalutare di anno in anno sino alla presente pronuncia, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- Condanna altresì , in solido con la Controparte_1 Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 680,76 per spese (di cui € 274,20 per il primo grado ed € 406,56 per l'appello) ed € 5475,50 per compensi (di cui € 2089,00 per il primo grado ed € 3386,50 per l'appello), oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari;
9 - Pone definitivamente le spese di entrambe le ctu espletate in primo grado a carico delle parti appellate, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso il 15/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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