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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 5970/2021 del 30.11.2021, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Seconda sezione civile, il 27.11.2018 iscritto al n. 5208/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi pendente
TRA
c.f. , con sede in Marano Parte_1 P.IVA_1 di Napoli (NA), alla Via Lazio n. 32, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. C.F._1
Appellante
E
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via Lupoli n. 27, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (c.f. ); C.F._2
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 23/12/2020, il Parte_1
impresa provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie nel
[...] territorio dell' chiedeva al Tribunale di Napoli Nord la condanna di Parte_2 quest'ultima al pagamento di Euro 195.238,29, a titolo di somme non versate per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture emesse dal Centro per le prestazioni erogate negli anni 2010, 2011, 2012, il tutto oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo.
Ricevuta in data 26/04/2021 la notifica del ricorso insieme al decreto di fissazione di udienza, l'
[...]
si costituiva in giudizio in data 31/05/2021 e resisteva alle richieste del Centro, Parte_2 deducendo che lo sconto era stato legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nei contratti, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza di legittimità; deduceva, altresì, che la mancata applicazione dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, con il consequenziale riconoscimento delle somme richieste, avrebbe determinato lo sforamento del tetto di spesa.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 5970/2021 del 30/11/2021, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta da parte ricorrente e compensava le spese.
Riteneva infatti che:
- non fosse fondata l'eccezione di avvenuto superamento dei limiti di spesa per gli anni 2010, 2011,
2012, convenendo con il ricorrente circa l'inidoneità della documentazione prodotta dalla resistente;
- fosse condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dalla suddetta norma operasse esclusivamente nel triennio 2007 – 2009;
- nella fattispecie in esame lo sconto dovesse essere applicato comunque, in considerazione di quanto previsto negli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti dalle parti in cui l'espresso, reiterato richiamo all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 aveva la funzione di renderne applicabile il contenuto, per via pattizia, anche oltre i termini previsti dalla legge.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il con atto di Parte_1 citazione notificato il 15/12/2021. L'appellante ha formulato un unico motivo di appello inerente alla giusta e corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 4 e 5 del contratto inter partes, osservando che:
- il Tribunale aveva errato nella parte in cui aveva rinvenuto nel contratto la fonte dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006;
2 - non era condivisibile l'interpretazione del contratto fornita dal Tribunale, in quanto non aveva valutato che i richiami contenuti negli artt. 4 e 5 dei contratti alla norma sullo sconto tariffario erano effettuati al solo fine della determinazione del limite di spesa e nulla avevano a che fare con la remunerazione delle singole prestazioni;
- il Tribunale aveva altresì errato nel non riconoscere - considerata la natura del contratto di cui trattasi, predisposto unilateralmente dalla parte pubblica – anche l'applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c. che depone chiaramente a favore della tesi della "non contrattualizzazione" dello sconto tariffario.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata ordinanza, resa dal
Tribunale di Napoli Nord, il 27.11.2021 e comunicata il 30.11.2021, recante il n. rep. 5970/2021, per i motivi di cui innanzi: 1) Accogliere il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla presente parte processuale e per l'effetto: 2) Accertare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della per le causali sopra indicate nella somma di € 195.238,29 ovvero in quell'altra CP_2 somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte;
3) Condannare la , in CP_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della odierna appellante dell'importo di € 195.238,29 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 così come previsti da Cassazione sentenza n. 14349/16, dalla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna a spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Cont Con comparsa depositata il 12/10/2022, si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure ed ha comunque sostenuto che, in caso di esclusione dello sconto, nulla sarebbe dovuto al appellante in virtù del Pt_1 superamento del tetto di spesa.
All'udienza del 11/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
1. Quanto all'applicabilità della disciplina sullo sconto tariffario, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2010, 2011,2012 annualità oggetto di causa.
3 A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte
Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel
31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio
2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <>. Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all'art.
8- sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con
4 riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009. Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come il Tribunale, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte
Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
2. La questione che forma oggetto dell'impugnazione è quella relativa alla possibilità di ritenere che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti, come ritenuto dal Giudice di prime cure. Tuttavia, le considerazioni poste da quest'ultimo a sostegno della sentenza impugnata non sono condivisibili.
Ed infatti, nei contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, l'art. 4 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno (…) per il volume di prestazioni della radiodiagnostica (…) è fissato in € (…) al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del
5 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € …) composto come specificato nei successivi commi 2,3 e 4 (…)”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno (…) dai centri privati anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni qui considerati, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno.
Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367
c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso. Cont 3. È inammissibile, invece, la questione, riproposta dall' relativa al superamento del tetto di spesa. Ed infatti, il Tribunale sul punto si è pronunciato in maniera espressa, affermando che: “deve convenirsi con parte ricorrente che, dopo aver contestato l'avvenuto superamento dei limiti di spesa nell'anno 2010-2011-2012- ha rilevato la inidoneità della documentazione prodotta dalla
6 resistente a dimostrate tale circostanza;
invero, dalla Deliberazione n. 577/2011, 294/12 e 573/13
(DEL MONITORAGGIO CONCLUSIVO ANNO 2011-12-13) non risulta affatto il superamento dei testi di spesa per la branca della patologia clinica né è chiaro a quali dati faccia riferimento la tabella c.d. riepilogativa allegata dall' ”. CP_2
Cont Sebbene l' sia risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non è sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della questione sulla quale il Giudice di primo grado si è pronunciato espressamente in senso negativo (come pure si è affermato in passato). Le
SS.UU. hanno infatti chiarito che: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.
329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.)” (Cass.
SS.UU. 11799/2017). Cont L tuttavia, non ha impugnato l'ordinanza, contestando le considerazioni sul punto svolte dal giudice di primo grado, né ha formulato nelle conclusioni domanda di riforma, in parte qua, della sentenza di primo grado. Si è limitata soltanto a ribadire l'eccezione proposta in primo grado, chiedendo “un'attenta valutazione delle deliberazioni di monitoraggio conclusivo e dei contratti sottoscritti dalla società ricorrente, al fine di convincersi documentalmente che la mancata applicazione dello sconto alle tariffe applicate, determinerebbe e determina, automaticamente, lo sforamento del ”. Parte_3
4.1 È a questo punto necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna. Il ha infatti dedotto di essere una società accreditata presso il S.S.N. con la Parte_1
e che, in esecuzione di contratti ex art.
8-quinquies, comma 2, D.lgs. n. 502/1992 Parte_2 sottoscritti con l'ente sanitario per gli anni 2010, 2011 e 2012 ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alla branca di radioterapia. In relazione agli anni anzidetti, l'appellante ha tuttavia depositato in primo grado, nonché nel giudizio di appello, i
7 contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 unitamente alle relative fatture in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006. Dalle fatture che, Cont quanto al loro contenuto non sono state contestate dall' risulta che per il 2010 sono stati scorporati, a titolo di sconto, complessivi € 61.882,68, per il 2011 €. 60.468,00, per il 2012 €
72.887,51, per un totale di € 195.238,19.
4.2 L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario. Orbene, possono essere ricomprese nell'ambito delle Cont transazioni commerciali anche i rapporti contrattuali stipulati tra le strutture sanitarie private e l' peraltro espressamente previsti dalla legge, quanto meno a seguito dalle innovazioni di cui al d.lgs.
192/2012 che, nel modificare l'art. 4 del d.lgs 231/2002, ha introdotto la previsione espressa
(comma 5 lett. b)) in forza della quale i termini per il pagamento previsti dalla medesima norma sono raddoppiati “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria a che siano stati Cont debitamente riconosciuti a tal fine”, tra i quali devono necessariamente rientrare le Del resto, sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.”(Cass. 17665/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. 20391/2016).
La decorrenza di tali interessi non può tuttavia essere ricondotta alla scadenza di ciascuna fattura, come richiesto dal ciò presupporrebbe, infatti, che i relativi importi fossero stati Parte_1 richiesti con i documenti in questione. Ed invece, proprio con tali fatture veniva richiesto il pagamento dell'importo per le prestazioni al netto dello sconto. Dunque, deve ritenersi che il primo atto con il quale è stato richiesto l'importo detratto a titolo di sconto sia stato il ricorso introduttivo del presente giudizio. Solo da tale momento poteva dunque decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) d.lgs. 231/2002, sicché gli interessi devono necessariamente decorrere dal 26 aprile 2021, data di notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va Parte_2 condannata a rifondere al le spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal
8 decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, e come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022 per il giudizio di appello, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), nei seguenti importi:
- per il primo grado:
Fase di studio € 1.000,00
Fase introduttiva € 650,00
Fase istruttoria € 2.400,00
Fase decisionale € 1.800,00
Totale € 5.850,00
- per il secondo grado:
Fase di studio € 1.488,50
Fase introduttiva € 955,50
Fase trattazione € 2.163,00
Fase decisionale € 2.551,50
Totale € 7.158,50
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 27-30/11/2021 (rep. n. 5970/2021), così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al Parte_2 pagamento, in favore del dell'importo di € Parte_1 Parte_1
195.238,19, oltre interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 26 aprile
2021;
2) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con Parte_2 attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino dichiaratosi distrattario, che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 5.850,00, per compensi, € 731,25 per spese generali ed €
379,50 per spese vive, nonché, per il secondo grado di giudizio, in € 7.158,50 per compensi,
€ 1.073,00, per spese generali e € 1.138,50 per spese vive.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 5970/2021 del 30.11.2021, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Seconda sezione civile, il 27.11.2018 iscritto al n. 5208/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi pendente
TRA
c.f. , con sede in Marano Parte_1 P.IVA_1 di Napoli (NA), alla Via Lazio n. 32, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. C.F._1
Appellante
E
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via Lupoli n. 27, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (c.f. ); C.F._2
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 23/12/2020, il Parte_1
impresa provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie nel
[...] territorio dell' chiedeva al Tribunale di Napoli Nord la condanna di Parte_2 quest'ultima al pagamento di Euro 195.238,29, a titolo di somme non versate per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture emesse dal Centro per le prestazioni erogate negli anni 2010, 2011, 2012, il tutto oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo.
Ricevuta in data 26/04/2021 la notifica del ricorso insieme al decreto di fissazione di udienza, l'
[...]
si costituiva in giudizio in data 31/05/2021 e resisteva alle richieste del Centro, Parte_2 deducendo che lo sconto era stato legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nei contratti, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza di legittimità; deduceva, altresì, che la mancata applicazione dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, con il consequenziale riconoscimento delle somme richieste, avrebbe determinato lo sforamento del tetto di spesa.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. rep. 5970/2021 del 30/11/2021, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta da parte ricorrente e compensava le spese.
Riteneva infatti che:
- non fosse fondata l'eccezione di avvenuto superamento dei limiti di spesa per gli anni 2010, 2011,
2012, convenendo con il ricorrente circa l'inidoneità della documentazione prodotta dalla resistente;
- fosse condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dalla suddetta norma operasse esclusivamente nel triennio 2007 – 2009;
- nella fattispecie in esame lo sconto dovesse essere applicato comunque, in considerazione di quanto previsto negli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti dalle parti in cui l'espresso, reiterato richiamo all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 aveva la funzione di renderne applicabile il contenuto, per via pattizia, anche oltre i termini previsti dalla legge.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il con atto di Parte_1 citazione notificato il 15/12/2021. L'appellante ha formulato un unico motivo di appello inerente alla giusta e corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 4 e 5 del contratto inter partes, osservando che:
- il Tribunale aveva errato nella parte in cui aveva rinvenuto nel contratto la fonte dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006;
2 - non era condivisibile l'interpretazione del contratto fornita dal Tribunale, in quanto non aveva valutato che i richiami contenuti negli artt. 4 e 5 dei contratti alla norma sullo sconto tariffario erano effettuati al solo fine della determinazione del limite di spesa e nulla avevano a che fare con la remunerazione delle singole prestazioni;
- il Tribunale aveva altresì errato nel non riconoscere - considerata la natura del contratto di cui trattasi, predisposto unilateralmente dalla parte pubblica – anche l'applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c. che depone chiaramente a favore della tesi della "non contrattualizzazione" dello sconto tariffario.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata ordinanza, resa dal
Tribunale di Napoli Nord, il 27.11.2021 e comunicata il 30.11.2021, recante il n. rep. 5970/2021, per i motivi di cui innanzi: 1) Accogliere il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla presente parte processuale e per l'effetto: 2) Accertare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della per le causali sopra indicate nella somma di € 195.238,29 ovvero in quell'altra CP_2 somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte;
3) Condannare la , in CP_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della odierna appellante dell'importo di € 195.238,29 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 così come previsti da Cassazione sentenza n. 14349/16, dalla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna a spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Cont Con comparsa depositata il 12/10/2022, si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure ed ha comunque sostenuto che, in caso di esclusione dello sconto, nulla sarebbe dovuto al appellante in virtù del Pt_1 superamento del tetto di spesa.
All'udienza del 11/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
1. Quanto all'applicabilità della disciplina sullo sconto tariffario, questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2010, 2011,2012 annualità oggetto di causa.
3 A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n. 94/2009, la Corte
Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel
31.12.2009.
Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006, n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del 2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio
2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <
8- sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con
4 riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009. Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse, come il Tribunale, che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della Corte
Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
2. La questione che forma oggetto dell'impugnazione è quella relativa alla possibilità di ritenere che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti, come ritenuto dal Giudice di prime cure. Tuttavia, le considerazioni poste da quest'ultimo a sostegno della sentenza impugnata non sono condivisibili.
Ed infatti, nei contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, l'art. 4 disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno (…) per il volume di prestazioni della radiodiagnostica (…) è fissato in € (…) al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del
5 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € …) composto come specificato nei successivi commi 2,3 e 4 (…)”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno (…) dai centri privati anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni qui considerati, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno.
Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367
c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso. Cont 3. È inammissibile, invece, la questione, riproposta dall' relativa al superamento del tetto di spesa. Ed infatti, il Tribunale sul punto si è pronunciato in maniera espressa, affermando che: “deve convenirsi con parte ricorrente che, dopo aver contestato l'avvenuto superamento dei limiti di spesa nell'anno 2010-2011-2012- ha rilevato la inidoneità della documentazione prodotta dalla
6 resistente a dimostrate tale circostanza;
invero, dalla Deliberazione n. 577/2011, 294/12 e 573/13
(DEL MONITORAGGIO CONCLUSIVO ANNO 2011-12-13) non risulta affatto il superamento dei testi di spesa per la branca della patologia clinica né è chiaro a quali dati faccia riferimento la tabella c.d. riepilogativa allegata dall' ”. CP_2
Cont Sebbene l' sia risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non è sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della questione sulla quale il Giudice di primo grado si è pronunciato espressamente in senso negativo (come pure si è affermato in passato). Le
SS.UU. hanno infatti chiarito che: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art.
329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.)” (Cass.
SS.UU. 11799/2017). Cont L tuttavia, non ha impugnato l'ordinanza, contestando le considerazioni sul punto svolte dal giudice di primo grado, né ha formulato nelle conclusioni domanda di riforma, in parte qua, della sentenza di primo grado. Si è limitata soltanto a ribadire l'eccezione proposta in primo grado, chiedendo “un'attenta valutazione delle deliberazioni di monitoraggio conclusivo e dei contratti sottoscritti dalla società ricorrente, al fine di convincersi documentalmente che la mancata applicazione dello sconto alle tariffe applicate, determinerebbe e determina, automaticamente, lo sforamento del ”. Parte_3
4.1 È a questo punto necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna. Il ha infatti dedotto di essere una società accreditata presso il S.S.N. con la Parte_1
e che, in esecuzione di contratti ex art.
8-quinquies, comma 2, D.lgs. n. 502/1992 Parte_2 sottoscritti con l'ente sanitario per gli anni 2010, 2011 e 2012 ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alla branca di radioterapia. In relazione agli anni anzidetti, l'appellante ha tuttavia depositato in primo grado, nonché nel giudizio di appello, i
7 contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 unitamente alle relative fatture in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006. Dalle fatture che, Cont quanto al loro contenuto non sono state contestate dall' risulta che per il 2010 sono stati scorporati, a titolo di sconto, complessivi € 61.882,68, per il 2011 €. 60.468,00, per il 2012 €
72.887,51, per un totale di € 195.238,19.
4.2 L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario. Orbene, possono essere ricomprese nell'ambito delle Cont transazioni commerciali anche i rapporti contrattuali stipulati tra le strutture sanitarie private e l' peraltro espressamente previsti dalla legge, quanto meno a seguito dalle innovazioni di cui al d.lgs.
192/2012 che, nel modificare l'art. 4 del d.lgs 231/2002, ha introdotto la previsione espressa
(comma 5 lett. b)) in forza della quale i termini per il pagamento previsti dalla medesima norma sono raddoppiati “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria a che siano stati Cont debitamente riconosciuti a tal fine”, tra i quali devono necessariamente rientrare le Del resto, sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.”(Cass. 17665/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. 20391/2016).
La decorrenza di tali interessi non può tuttavia essere ricondotta alla scadenza di ciascuna fattura, come richiesto dal ciò presupporrebbe, infatti, che i relativi importi fossero stati Parte_1 richiesti con i documenti in questione. Ed invece, proprio con tali fatture veniva richiesto il pagamento dell'importo per le prestazioni al netto dello sconto. Dunque, deve ritenersi che il primo atto con il quale è stato richiesto l'importo detratto a titolo di sconto sia stato il ricorso introduttivo del presente giudizio. Solo da tale momento poteva dunque decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) d.lgs. 231/2002, sicché gli interessi devono necessariamente decorrere dal 26 aprile 2021, data di notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' va Parte_2 condannata a rifondere al le spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal
8 decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, e come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022 per il giudizio di appello, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), nei seguenti importi:
- per il primo grado:
Fase di studio € 1.000,00
Fase introduttiva € 650,00
Fase istruttoria € 2.400,00
Fase decisionale € 1.800,00
Totale € 5.850,00
- per il secondo grado:
Fase di studio € 1.488,50
Fase introduttiva € 955,50
Fase trattazione € 2.163,00
Fase decisionale € 2.551,50
Totale € 7.158,50
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 27-30/11/2021 (rep. n. 5970/2021), così provvede:
1) accoglie l'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al Parte_2 pagamento, in favore del dell'importo di € Parte_1 Parte_1
195.238,19, oltre interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 26 aprile
2021;
2) condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con Parte_2 attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Cristallino dichiaratosi distrattario, che liquida, per il primo grado di giudizio, in € 5.850,00, per compensi, € 731,25 per spese generali ed €
379,50 per spese vive, nonché, per il secondo grado di giudizio, in € 7.158,50 per compensi,
€ 1.073,00, per spese generali e € 1.138,50 per spese vive.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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