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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6204/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6204/2019 avente ad oggetto “Lesione personale
- risarcimento danni ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Gianluca Petteruti e dall'Avv. Monica
Fiorillo, presso il cui studio, sito in Villaricca, alla Via Corso Europa n. 364, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Caprio Luigi con studio in Via San Giorgio Vecchi, 1 San Giorgio a Cremano presso il quale, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
(Partita Iva n. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Calamita, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Carlo
Poerio n. 89/A è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 21-5-2019, Parte_1
deduceva: che il giorno 12.5.2014 alle ore 8:00 circa, allorché si trovava
[...]
1 R.G. 6204/2019
presso l'abitazione di proprietà del sita in Marano di Napoli alla via CP_1
Campania n. 84, e usufruiva dei servizi igienici era scivolato a causa della presenza di acqua sul pavimento del bagno;
che per effetto della caduta, era finito con il braccio destro nella finestra del bagno provocando la rottura del vetro, riportando così lesioni personali;
che, successivamente, si rendeva necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie ove i sanitari gli avevano diagnosticato “F.L.C. polso destro”; che si sottoponeva ad esami clinici ed un intervento chirurgico con dimissione in data 19.5.2014; che il era assicurato CP_1
per gli eventi sopra indicato con la compagnia assicurativa con polizza CP_2
n. 724492101; che in data 19.11.2024 era stata inviata, a mezzo raccomandata a/r, richiesta di risarcimento danni senza sortire alcun effetto.
Tanto premesso ed esposto, previo accertamento della responsabilità in capo al
[...]
concludeva affinché questo venisse condannato al risarcimento di tutti i CP_1
danni da lui subiti e quantificati nella somma di euro 26.000,00. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando la fondatezza della CP_1
domanda attorea, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in quanto l'esposizione dei fatti in esso contenuta risultava generica e indeterminato appariva l'oggetto della domanda;
nel merito, che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e pretestuosa.
Ciò posto, concludeva affinché, previa autorizzazione della chiamata in causa della compagnia assicurativa venisse dichiarata la nullità e l'infondatezza CP_2 CP_2
della domanda di parte attrice;
nel merito, venisse rigettata la domanda o, comunque, in caso di suo accoglimento, che la fosse tenuta a manlevarlo da tutte le CP_2
conseguenze sfavorevoli eventualmente derivanti dal giudizio.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio terza chiamata in causa,
che, contestando la fondatezza della domanda, assumeva: in via CP_2
preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 163 n. 3 e 164
c.p.c. per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa invocata per essere decorso invano il termine di cui all'art. 2952, II comma, c.c. non avendo, di fatto, l'attore denunciato il sinistro;
nel merito, l'assoluta inverosimiglianza circa le modalità del dedotto accadimento e le conseguenze dannose
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lamentate; che la quantificazione dei danni subiti è sproporzionata e eccessiva.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea con vittoria di spese di lite.
Trattato il giudizio mediante concessione dei termini previsti all'allora vigente art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 24-10-2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto a fronte della cancellazione dall'Albo degli Avvocati della procuratrice del convenuto CP_1
Riassunto il giudizio ai sensi degli artt. 303 e 305 c.p.c su ricorso del difensore di
, veniva fissata nuova udienza per la prosecuzione della fase Parte_1
istruttoria per il 24-3-2024.
In data 1-3-2024 si costituiva nuovo difensore per la parte convenuta e instaurato correttamente il contraddittorio, veniva completata la fase istruttoria con espletamento di una C.T.U. medico-legale.
Per l'udienza del 7-2-2025, lo scrivente subentrava al precedente G.I. e, previa verifica del deposito della relazione di CTU in data 6-5-2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
30-9-2025 e assunta in decisione mediante ordinanza dell'1-10-2025 previa concessione dei termini ordinari per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società terza chiamata dal momento che, dal sinistro all'introduzione del presente giudizio, risulta che la compagnia assicurativa veniva a conoscenza del sinistro sulla base della CP_2
richiesta di risarcimento dei danni inviata, a mezzo raccomandata A/R in data
19.11.2014 (cfr. produzione allegata al fascicolo di parte attrice).
3 R.G. 6204/2019
2.2. Nel merito, la vicenda in esame si inscrive nell'alveo dell'art. 2051 c.c. quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, essendo stata fatta valere, nei confronti del una pretesa risarcitoria per i danni riportati da , CP_1 Parte_1
nell'abitazione utilizzata dallo stesso a causa della pavimentazione bagnata.
2.3. Prima di esaminare il caso concreto, occorre riassumere in breve i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo giurisprudenza pacifica la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia)
e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr.
Cass.19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
(Cass. civ. 11marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n.2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra
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la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito (Cass. n. 5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può quindi certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pertanto, il nesso di causa va quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass.
n.5578/2003, Cass. n.4476/11). Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione di tale ipotesi di responsabilità operata dalla Suprema Corte con la sentenza n 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti
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conclusioni: a) l'art 2051 cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art 2043 cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art 1227 cc, comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art 2 Cost;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30.10.2018 secondo cui il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art 2051 cc ha carattere
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oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 comma 1 cc, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
2.4. Nel caso in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato.
Le contraddizioni tra le ricostruzioni rispettivamente fornite dai testi escussi inducono a nutrire non pochi dubbi in ordine alla veridicità della vicenda dedotta nell'atto introduttivo.
Le dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
– rispettivamente escussi all'udienza del 15.2.2022 e del 22.11.2022 – della
[...]
cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte in citazione.
Invero, il teste ha reso la seguente deposizione: “Sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto nel mese di maggio del 2014 mi sono recato insieme a presso l'abitazione di in quanto io sono Parte_1 CP_1
elettricista e idraulico è elettricista ci ha chiamato perché si era Parte_1 CP_1
verificato un corto circuito nella abitazione in Marano alla via Campana, al piano terra.
Ci siamo recati verso le sette del mattino. In quel frangent è andato in Parte_1 bagno dopo la riparazione per effetto della quale ci siamo sporcati le mani. È entrato nel bagno ed è scivolato, la porta era aperta ed ho sentito ch sbatteva Parte_1
contro il vetro della finestra del bagno;
io sono entrato e ho visto ch aveva Parte_1
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molto sangue al polso destro. Ho visto tutta la scena perché la porta del bagno era spalancata ed io ero fuori, sull'uscio del bagno, perché anche io avevo bisogno di lavare le mani sporche. Non ho guardato a terra il pavimento come si presentava, preciso che la finestra è in fondo alla stanza del bagno e la caduta avveniva prima ancora che aprisse il rubinetto del lavabo non era lì presente accanto al bagno: CP_1 era in casa ma altrove. Non ricordo con quale braccio sbatteva contro la finestra ma ricordo che per effetto dell'impatto il vetro della finestra si è rotto. Non ricordo il materiale dell'infisso della finestra scivolava in avanti e sbatteva sulla Parte_1
finestra. A terra c'era il sangue;
il pavimento era chiaro. In ordine al capitolo 14 nulla so”.
Il teste ha, invece, ricostruito la vicenda nei seguenti termini: “Sono Testimone_2
a conoscenza dei fatti di causa in quanto, verso il maggio del 2014, venivo chiamato dall'attore per andare a fare una riparazione del sistema elettrico causato da un corto circuito, presso un appartamento sito in Marano alla via Campana, di primo mattino.
Abbiamo cercato il guasto e una volta effettuata la riparazione, abbiamo chiesto di utilizzare il bagno per lavarci le mani è entrato in bagno lasciando la porta Parte_1
aperta, entrato nel bagno è scivolato in terra e cercando di ripararsi è finito con il braccio destro nella finestra. Il pavimento era bagnato, e tanto ho verificato nel momento stesso in cu è caduto ed io sono andato a prestargli assistenza. Parte_1
La finestra, di vetro, si è rotta e c'era sangue sul polso dell'attore. La finestra aveva una cornice in alluminio bianco. Il pavimento era lucido. L'ho portato io stesso all'ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli. A seguito delle lesioni ha riportato delle conseguenze anche nella vita lavorativa in quanto non riesce ad utilizzare bene la mano destra. Preciso che spesso lavoriamo insieme. In casa, al momento della caduta, c'era l'idraulico e il proprietario della casa. Il bagno era lungo circa 3 Testimone_1
metri tra la porta e la finestra”.
Richiamato testualmente il contenuto delle deposizioni rese dai due testi indicati da parte attrice, appaiono evidenti significativi elementi di contraddizione su aspetti affatto marginali della vicenda, tali da indurre a nutrire seri dubbi circa l'attendibilità dei testimoni sopra indicati.
In primo luogo, il teste ha riferito di essersi trovato all'interno Testimone_1
dell'abitazione del , insieme con il entrambi in qualità di CP_1 Parte_1
elettricisti per la riparazione di un corto circuito all'interno dell'abitazione del CP_1
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(“…nel mese di maggio del 2014 mi sono recato insieme presso Parte_1
l'abitazione di in quanto io sono elettricista ed idraulico e è CP_1 Parte_1
elettricista. ci ha chiamato perché si era verificato un corto circuito nella CP_1
abitazione in Marano alla via Campana, al piano terra.”).
Appare alquanto implausibile che di siffatta circostanza relativa all'impiego lavorativo del non ci sia stata alcuna menzione nell'atto di citazione, considerando Parte_1
che si trattava proprio del motivo per il quale l'attore era presente sul luogo teatro del sinistro.
In secondo luogo, quanto ai soggetti presenti nell'abitazione del , il secondo CP_1
teste escusso, , ha dichiarato, in via del tutto generica che nel maggio Testimone_2
del 2014, di prima mattina, si trovava all'interno dell'immobile insieme con il e il per la riparazione del guasto sollevato dal e di aver Parte_1 Tes_1 CP_1
prestato personalmente assistenza al a seguito della caduta (“Sono a Parte_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto, verso il maggio del 2014, venivo chiamato dall'attore per andare a fare una riparazione del sistema elettrico causato da un corto circuito, presso un appartamento sito in Marano alla via Campana, di primo mattino;
il pavimento era bagnato, e tanto ho verificato nel momento stesso in cu Parte_1
è caduto ed io sono andato a prestargli assistenza”). Può ritenersi alquanto inverosimile che, sebbene il abbia affermato ciò, il , invece, nella propria Tes_2 Tes_1
dichiarazione testimoniale non ha fatto alcun riferimento alla presenza dello stesso nell'abitazione del . CP_1
Altro elemento di contraddizione nelle dichiarazioni dei testi afferisce all'indicazione della specifica causa della caduta e cioè la presenza di acqua sul pavimento dal momento che entrambi i testi escussi non hanno fornito indicazioni chiare ed univoche atte ad avvalorare o a smentire tale circostanza.
Nello specifico, il teste , in contrapposizione con la deposizione del Tes_1 Tes_2
, non ha confermato la presenza di acqua sul pavimento del bagno, riferendo
[...]
di non aver avuto contezza delle condizioni di quest'ultimo, affermando però, subito dopo e con certezza, di essersi accorto che sul pavimento vi fosse del sangue (“Non ho guardato a terra il pavimento come si presentava;
…A terra c'era il sangue”).
Di contro, infatti, il ha dichiarato di aver notato il pavimento bagnato ma nulla Tes_2
circa la presenza di sangue, nonostante sia arrivato sul luogo per prestare assistenza al
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(“Il pavimento era bagnato, e tanto ho verificato nel momento stesso in Parte_1
cu è caduto ed io sono andato a prestargli assistenza.”). Parte_1
È, altresì, inverosimile la circostanza relativa alla caduta dell'attore. Richiamando quanto affermato dal teste , la distanza tra l'ingresso del bagno e la Testimone_2
finestra sarebbe stata di circa tre metri, per cui non è ben chiaro come possa aver fatto il a scivolare e raggiungere la finestra con la mano (“Il bagno era lungo Parte_1
circa 3 metri tra la porta e la finestra;
…entrato nel bagno è scivolato in terra e cercando di ripararsi è finito con il braccio destro nella finestra”).
Per di più, considerando una così lunga distanza, è poco credibile che dallo scivolamento dell'istante si sia, poi, determinata, addirittura, la rottura del vetro della finestra.
È lampante come la prova testimoniale assunta abbia restituito quindi una versione della vicenda alquanto lacunosa e contraddittoria. Le evidenziate incongruenze narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai testimoni non consentono allora di ritenere dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda e, quindi, che le lesioni riportate dal siano effettivamente riconducibili al sinistro Parte_1
svoltosi secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
Nessuno dei testi inoltre ha specificato se il locale fosse o meno illuminato prima dell'entrata dell'attore.
Il tutto senza considerare che, quand'anche si formulasse un giudizio di credibilità nei confronti dei testimoni, la ricostruzione della vicenda da loro fornita non potrebbe che far ritenere la caduta dell'attore sia legata ad una sua colpa esclusiva.
Alcuna ulteriore precisazione in relazione alla dinamica del fatto si trae dalla consulenza di parte del medico legale dr. , il quale rispetto al fatto si Persona_1
limita a riportare: “in data 12/05/2014 il periziato riferisce che a Marano, mentre si trovava nella stanza da bagno del Sig scivolava a causa del pavimento Parte_2
bagnato e cadeva finendo contro il braccio destro contro la finestra provocando la rottura del vetro. A seguito della caduta il Sig riportava lesioni personali Parte_1
che resero necessario il ricorso alle cure mediche”.
Né emergono elementi idonei a confermare la prospettazione fattuale di parte attrice possono essere tratti dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale si limita ad affermare la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente, ma certo non
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può essere idonea a dimostrare che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo e luogo nonché con le modalità indicate dalla parte danneggiata.
Inoltre, posto che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del
CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il ctu vanno disattese considerato che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore.
Pertanto, anche a volere ritenere che il riportò le lamentate lesioni Parte_1
in seguito ad un evento traumatico, conseguente ad una caduta verificatasi il 12 maggio
2014, nondimeno, pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro dedotto, con le descritte modalità, in questo giudizio.
In conclusione, l'inattendibilità e la genericità delle testimonianze assunte nonché le incongruenze rilevate sulla scorta della documentazione depositata in atti impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verità del sinistro e delle sue cause per come prospettate dal Parte_1
Le considerazioni esposte impongono il rigetto della domanda attorea.
Ogni ulteriore eccezione e domanda è assorbita nella presente decisione.
3. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014,aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per i convenuti, con applicazione dei criteri medi delle relative fasi.
Inoltre, l'attore è tenuto a rimborsare le spese anche per il chiamato in causa in quanto la relativa citazione è stata causata dall'esercizio della domanda risarcitoria nei confronti del convenuto CP_1
Pone le spese di CTU come liquidate nel decreto del 20-5-2025 ad intero carico di parte attrice nei rapporti interni.
11 R.G. 6204/2019
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, in persona del
Dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00= per compenso, oltre
[...]
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore della nella Parte_1 CP_2
persona del l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in €.5.077,00= per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato:
• Pone le spese di CTU in via definitiva, come liquidate mediante decreto del 20-5-
2025, ad intero carico di parte attrice.
Così deciso in Aversa in data 27 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6204/2019 avente ad oggetto “Lesione personale
- risarcimento danni ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Gianluca Petteruti e dall'Avv. Monica
Fiorillo, presso il cui studio, sito in Villaricca, alla Via Corso Europa n. 364, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Caprio Luigi con studio in Via San Giorgio Vecchi, 1 San Giorgio a Cremano presso il quale, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
(Partita Iva n. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Calamita, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Carlo
Poerio n. 89/A è elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 21-5-2019, Parte_1
deduceva: che il giorno 12.5.2014 alle ore 8:00 circa, allorché si trovava
[...]
1 R.G. 6204/2019
presso l'abitazione di proprietà del sita in Marano di Napoli alla via CP_1
Campania n. 84, e usufruiva dei servizi igienici era scivolato a causa della presenza di acqua sul pavimento del bagno;
che per effetto della caduta, era finito con il braccio destro nella finestra del bagno provocando la rottura del vetro, riportando così lesioni personali;
che, successivamente, si rendeva necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie ove i sanitari gli avevano diagnosticato “F.L.C. polso destro”; che si sottoponeva ad esami clinici ed un intervento chirurgico con dimissione in data 19.5.2014; che il era assicurato CP_1
per gli eventi sopra indicato con la compagnia assicurativa con polizza CP_2
n. 724492101; che in data 19.11.2024 era stata inviata, a mezzo raccomandata a/r, richiesta di risarcimento danni senza sortire alcun effetto.
Tanto premesso ed esposto, previo accertamento della responsabilità in capo al
[...]
concludeva affinché questo venisse condannato al risarcimento di tutti i CP_1
danni da lui subiti e quantificati nella somma di euro 26.000,00. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando la fondatezza della CP_1
domanda attorea, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in quanto l'esposizione dei fatti in esso contenuta risultava generica e indeterminato appariva l'oggetto della domanda;
nel merito, che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e pretestuosa.
Ciò posto, concludeva affinché, previa autorizzazione della chiamata in causa della compagnia assicurativa venisse dichiarata la nullità e l'infondatezza CP_2 CP_2
della domanda di parte attrice;
nel merito, venisse rigettata la domanda o, comunque, in caso di suo accoglimento, che la fosse tenuta a manlevarlo da tutte le CP_2
conseguenze sfavorevoli eventualmente derivanti dal giudizio.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva in giudizio terza chiamata in causa,
che, contestando la fondatezza della domanda, assumeva: in via CP_2
preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione degli artt. 163 n. 3 e 164
c.p.c. per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa invocata per essere decorso invano il termine di cui all'art. 2952, II comma, c.c. non avendo, di fatto, l'attore denunciato il sinistro;
nel merito, l'assoluta inverosimiglianza circa le modalità del dedotto accadimento e le conseguenze dannose
2 R.G. 6204/2019
lamentate; che la quantificazione dei danni subiti è sproporzionata e eccessiva.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea con vittoria di spese di lite.
Trattato il giudizio mediante concessione dei termini previsti all'allora vigente art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 24-10-2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto a fronte della cancellazione dall'Albo degli Avvocati della procuratrice del convenuto CP_1
Riassunto il giudizio ai sensi degli artt. 303 e 305 c.p.c su ricorso del difensore di
, veniva fissata nuova udienza per la prosecuzione della fase Parte_1
istruttoria per il 24-3-2024.
In data 1-3-2024 si costituiva nuovo difensore per la parte convenuta e instaurato correttamente il contraddittorio, veniva completata la fase istruttoria con espletamento di una C.T.U. medico-legale.
Per l'udienza del 7-2-2025, lo scrivente subentrava al precedente G.I. e, previa verifica del deposito della relazione di CTU in data 6-5-2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
30-9-2025 e assunta in decisione mediante ordinanza dell'1-10-2025 previa concessione dei termini ordinari per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società terza chiamata dal momento che, dal sinistro all'introduzione del presente giudizio, risulta che la compagnia assicurativa veniva a conoscenza del sinistro sulla base della CP_2
richiesta di risarcimento dei danni inviata, a mezzo raccomandata A/R in data
19.11.2014 (cfr. produzione allegata al fascicolo di parte attrice).
3 R.G. 6204/2019
2.2. Nel merito, la vicenda in esame si inscrive nell'alveo dell'art. 2051 c.c. quale fattispecie di responsabilità da cose in custodia, essendo stata fatta valere, nei confronti del una pretesa risarcitoria per i danni riportati da , CP_1 Parte_1
nell'abitazione utilizzata dallo stesso a causa della pavimentazione bagnata.
2.3. Prima di esaminare il caso concreto, occorre riassumere in breve i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo giurisprudenza pacifica la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia)
e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr.
Cass.19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
(Cass. civ. 11marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n.2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra
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la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito (Cass. n. 5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può quindi certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pertanto, il nesso di causa va quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass.
n.5578/2003, Cass. n.4476/11). Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione di tale ipotesi di responsabilità operata dalla Suprema Corte con la sentenza n 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti
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conclusioni: a) l'art 2051 cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art 2043 cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art 1227 cc, comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art 2 Cost;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30.10.2018 secondo cui il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art 2051 cc ha carattere
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oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 comma 1 cc, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
2.4. Nel caso in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato.
Le contraddizioni tra le ricostruzioni rispettivamente fornite dai testi escussi inducono a nutrire non pochi dubbi in ordine alla veridicità della vicenda dedotta nell'atto introduttivo.
Le dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice e Testimone_1 Tes_2
– rispettivamente escussi all'udienza del 15.2.2022 e del 22.11.2022 – della
[...]
cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano incongruenze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte in citazione.
Invero, il teste ha reso la seguente deposizione: “Sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto nel mese di maggio del 2014 mi sono recato insieme a presso l'abitazione di in quanto io sono Parte_1 CP_1
elettricista e idraulico è elettricista ci ha chiamato perché si era Parte_1 CP_1
verificato un corto circuito nella abitazione in Marano alla via Campana, al piano terra.
Ci siamo recati verso le sette del mattino. In quel frangent è andato in Parte_1 bagno dopo la riparazione per effetto della quale ci siamo sporcati le mani. È entrato nel bagno ed è scivolato, la porta era aperta ed ho sentito ch sbatteva Parte_1
contro il vetro della finestra del bagno;
io sono entrato e ho visto ch aveva Parte_1
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molto sangue al polso destro. Ho visto tutta la scena perché la porta del bagno era spalancata ed io ero fuori, sull'uscio del bagno, perché anche io avevo bisogno di lavare le mani sporche. Non ho guardato a terra il pavimento come si presentava, preciso che la finestra è in fondo alla stanza del bagno e la caduta avveniva prima ancora che aprisse il rubinetto del lavabo non era lì presente accanto al bagno: CP_1 era in casa ma altrove. Non ricordo con quale braccio sbatteva contro la finestra ma ricordo che per effetto dell'impatto il vetro della finestra si è rotto. Non ricordo il materiale dell'infisso della finestra scivolava in avanti e sbatteva sulla Parte_1
finestra. A terra c'era il sangue;
il pavimento era chiaro. In ordine al capitolo 14 nulla so”.
Il teste ha, invece, ricostruito la vicenda nei seguenti termini: “Sono Testimone_2
a conoscenza dei fatti di causa in quanto, verso il maggio del 2014, venivo chiamato dall'attore per andare a fare una riparazione del sistema elettrico causato da un corto circuito, presso un appartamento sito in Marano alla via Campana, di primo mattino.
Abbiamo cercato il guasto e una volta effettuata la riparazione, abbiamo chiesto di utilizzare il bagno per lavarci le mani è entrato in bagno lasciando la porta Parte_1
aperta, entrato nel bagno è scivolato in terra e cercando di ripararsi è finito con il braccio destro nella finestra. Il pavimento era bagnato, e tanto ho verificato nel momento stesso in cu è caduto ed io sono andato a prestargli assistenza. Parte_1
La finestra, di vetro, si è rotta e c'era sangue sul polso dell'attore. La finestra aveva una cornice in alluminio bianco. Il pavimento era lucido. L'ho portato io stesso all'ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli. A seguito delle lesioni ha riportato delle conseguenze anche nella vita lavorativa in quanto non riesce ad utilizzare bene la mano destra. Preciso che spesso lavoriamo insieme. In casa, al momento della caduta, c'era l'idraulico e il proprietario della casa. Il bagno era lungo circa 3 Testimone_1
metri tra la porta e la finestra”.
Richiamato testualmente il contenuto delle deposizioni rese dai due testi indicati da parte attrice, appaiono evidenti significativi elementi di contraddizione su aspetti affatto marginali della vicenda, tali da indurre a nutrire seri dubbi circa l'attendibilità dei testimoni sopra indicati.
In primo luogo, il teste ha riferito di essersi trovato all'interno Testimone_1
dell'abitazione del , insieme con il entrambi in qualità di CP_1 Parte_1
elettricisti per la riparazione di un corto circuito all'interno dell'abitazione del CP_1
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(“…nel mese di maggio del 2014 mi sono recato insieme presso Parte_1
l'abitazione di in quanto io sono elettricista ed idraulico e è CP_1 Parte_1
elettricista. ci ha chiamato perché si era verificato un corto circuito nella CP_1
abitazione in Marano alla via Campana, al piano terra.”).
Appare alquanto implausibile che di siffatta circostanza relativa all'impiego lavorativo del non ci sia stata alcuna menzione nell'atto di citazione, considerando Parte_1
che si trattava proprio del motivo per il quale l'attore era presente sul luogo teatro del sinistro.
In secondo luogo, quanto ai soggetti presenti nell'abitazione del , il secondo CP_1
teste escusso, , ha dichiarato, in via del tutto generica che nel maggio Testimone_2
del 2014, di prima mattina, si trovava all'interno dell'immobile insieme con il e il per la riparazione del guasto sollevato dal e di aver Parte_1 Tes_1 CP_1
prestato personalmente assistenza al a seguito della caduta (“Sono a Parte_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto, verso il maggio del 2014, venivo chiamato dall'attore per andare a fare una riparazione del sistema elettrico causato da un corto circuito, presso un appartamento sito in Marano alla via Campana, di primo mattino;
il pavimento era bagnato, e tanto ho verificato nel momento stesso in cu Parte_1
è caduto ed io sono andato a prestargli assistenza”). Può ritenersi alquanto inverosimile che, sebbene il abbia affermato ciò, il , invece, nella propria Tes_2 Tes_1
dichiarazione testimoniale non ha fatto alcun riferimento alla presenza dello stesso nell'abitazione del . CP_1
Altro elemento di contraddizione nelle dichiarazioni dei testi afferisce all'indicazione della specifica causa della caduta e cioè la presenza di acqua sul pavimento dal momento che entrambi i testi escussi non hanno fornito indicazioni chiare ed univoche atte ad avvalorare o a smentire tale circostanza.
Nello specifico, il teste , in contrapposizione con la deposizione del Tes_1 Tes_2
, non ha confermato la presenza di acqua sul pavimento del bagno, riferendo
[...]
di non aver avuto contezza delle condizioni di quest'ultimo, affermando però, subito dopo e con certezza, di essersi accorto che sul pavimento vi fosse del sangue (“Non ho guardato a terra il pavimento come si presentava;
…A terra c'era il sangue”).
Di contro, infatti, il ha dichiarato di aver notato il pavimento bagnato ma nulla Tes_2
circa la presenza di sangue, nonostante sia arrivato sul luogo per prestare assistenza al
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(“Il pavimento era bagnato, e tanto ho verificato nel momento stesso in Parte_1
cu è caduto ed io sono andato a prestargli assistenza.”). Parte_1
È, altresì, inverosimile la circostanza relativa alla caduta dell'attore. Richiamando quanto affermato dal teste , la distanza tra l'ingresso del bagno e la Testimone_2
finestra sarebbe stata di circa tre metri, per cui non è ben chiaro come possa aver fatto il a scivolare e raggiungere la finestra con la mano (“Il bagno era lungo Parte_1
circa 3 metri tra la porta e la finestra;
…entrato nel bagno è scivolato in terra e cercando di ripararsi è finito con il braccio destro nella finestra”).
Per di più, considerando una così lunga distanza, è poco credibile che dallo scivolamento dell'istante si sia, poi, determinata, addirittura, la rottura del vetro della finestra.
È lampante come la prova testimoniale assunta abbia restituito quindi una versione della vicenda alquanto lacunosa e contraddittoria. Le evidenziate incongruenze narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai testimoni non consentono allora di ritenere dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda e, quindi, che le lesioni riportate dal siano effettivamente riconducibili al sinistro Parte_1
svoltosi secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
Nessuno dei testi inoltre ha specificato se il locale fosse o meno illuminato prima dell'entrata dell'attore.
Il tutto senza considerare che, quand'anche si formulasse un giudizio di credibilità nei confronti dei testimoni, la ricostruzione della vicenda da loro fornita non potrebbe che far ritenere la caduta dell'attore sia legata ad una sua colpa esclusiva.
Alcuna ulteriore precisazione in relazione alla dinamica del fatto si trae dalla consulenza di parte del medico legale dr. , il quale rispetto al fatto si Persona_1
limita a riportare: “in data 12/05/2014 il periziato riferisce che a Marano, mentre si trovava nella stanza da bagno del Sig scivolava a causa del pavimento Parte_2
bagnato e cadeva finendo contro il braccio destro contro la finestra provocando la rottura del vetro. A seguito della caduta il Sig riportava lesioni personali Parte_1
che resero necessario il ricorso alle cure mediche”.
Né emergono elementi idonei a confermare la prospettazione fattuale di parte attrice possono essere tratti dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale si limita ad affermare la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente, ma certo non
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può essere idonea a dimostrare che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo e luogo nonché con le modalità indicate dalla parte danneggiata.
Inoltre, posto che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del
CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il ctu vanno disattese considerato che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore.
Pertanto, anche a volere ritenere che il riportò le lamentate lesioni Parte_1
in seguito ad un evento traumatico, conseguente ad una caduta verificatasi il 12 maggio
2014, nondimeno, pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro dedotto, con le descritte modalità, in questo giudizio.
In conclusione, l'inattendibilità e la genericità delle testimonianze assunte nonché le incongruenze rilevate sulla scorta della documentazione depositata in atti impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verità del sinistro e delle sue cause per come prospettate dal Parte_1
Le considerazioni esposte impongono il rigetto della domanda attorea.
Ogni ulteriore eccezione e domanda è assorbita nella presente decisione.
3. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014,aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per i convenuti, con applicazione dei criteri medi delle relative fasi.
Inoltre, l'attore è tenuto a rimborsare le spese anche per il chiamato in causa in quanto la relativa citazione è stata causata dall'esercizio della domanda risarcitoria nei confronti del convenuto CP_1
Pone le spese di CTU come liquidate nel decreto del 20-5-2025 ad intero carico di parte attrice nei rapporti interni.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, in persona del
Dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00= per compenso, oltre
[...]
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore della nella Parte_1 CP_2
persona del l.r.p.t, delle spese processuali, che si liquidano in €.5.077,00= per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato:
• Pone le spese di CTU in via definitiva, come liquidate mediante decreto del 20-5-
2025, ad intero carico di parte attrice.
Così deciso in Aversa in data 27 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
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