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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 7672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7672 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1 -bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale RI Sassone concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a IZ RI la custodia in carcere per il reato di concorso esterno nell'associazione "semplice", funzionale al riciclaggio dei beni illecitamente acquisiti dal clan "D'Amico Mazzarella", con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 7672 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/01/2025 2.1. violazione di legge (art. 110, 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente in ordine alla dimostrazione della consapevolezza del ricorrente circa la conoscenza dell'attività illecita svolta dalle società che si adoperavano per il riciclaggio dei beni del clan D'Amico- Mazzarella;
si allegava che il ricorrente conosceva esclusivamente la società "Q-plast", nulla sapendo delle altre società coinvolte e, peraltro, sarebbe intervenuto in un momento in cui tale società era già decotta. Si deduceva, inoltre che dall'unica conversazione valorizzata si desumerebbe illogicamente che RI avesse piena contezza che la "Q-plast" fosse riconducibile a persone facenti capo al clan D'Amico- Mazzarella;
invero la conversazione sarebbe stata erroneamente interpretata: infatti quando, nel corso della stessa il ricorrente affermava «se fanno una denuncia siamo inguaiati» si riferirebbe all'ipotesi- prospettata da LA - di procedere alla messa in liquidazione della società senza la presenza dell'Olotea, amministratore che si trovava in Spagna;
non emergerebbe invece, contrariamente a quanto ritenuto, l'impegno di RI nella gestione dell'attività di altre società. In sintesi: si deduceva che non sarebbe stato indicato alcun contributo del ricorrente idoneo ad integrare il contestato concorso esterno. L'apporto del professionista sarebbe, infatti, assolutamente generico;
inoltre il provvedimento affermerebbe apoditticamente che RI conosceva tutte le cartiere del sodalizio, fondando tale affermazione sul fatto si sarebbe occupato in passato della nomina di tale AD RC, prima amministratore della "Q-plast", e poi, era amministratore anche di altra società (") e B Group"); invero tale circostanza non sarebbe idonea dimostrare la conoscenza da parte di RI di quali fossero tutte le società riconducibili a LA;
2.2. violazione di legge (art. 273 cod. pen., art. 416-bís.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416- bis.
1. cod. pen.: si deduceva (a) che RI avrebbe avuto un rapporto qualificato esclusivamente con SA LA ed avrebbe agito solo nel suo interesse, perché legato allo stesso da un rapporto di amicizia;
(b) il fatto che LA fosse solito vantarsi della sua appartenenza al clan sarebbe una millanteria, (c) il fatto che l'arresto del De AN fosse noto al RI non implicherebbe che questi ne conoscesse tutte le imputazioni. In sintesi: si deduceva che non sarebbe stato dimostrato il coefficiente soggettivo necessario per il riconoscimento della contestata aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e, dunque, non merita accoglimento. 1.1.In via preliminare il collegio riafferma che il concorso cosiddetto "esterno" è configurabile, oltre che nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche nel 2 reato di associazione per delinquere "semplice" (Sez. 3, n. 38430 del 09/07/2008, Barretta, Rv. 241274 - 01) Risponde infatti di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770 - 01). Si ritiene che siano estensibili alla associazione semplice i principi di diritto elaborati in relazione alla associazione mafiosa secondo cui assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01). L'art. 110 cod. pen., che disciplina il concorso nel reato, sì presta ad essere associato ad ogni fattispecie criminosa e consente di attrarre nella sfera della punibilità anche gli autori di condotte "atipiche", non corrispondenti al paradigma legale della fattispecie incriminatrice, sempre che sia provato il consapevole contributo causale offerto dal concorrente. Non vi sono pertanto ragioni per escludere che la associazione semplice possa essere "supportata" in modo occasionale, ma consapevole, da persona che non "partecipa", ma concorre ab extemo, a sostenere l'attività del sodalizio. 1.2. Tanto premesso, il collegio rileva che - contrariamente a quanto dedotto - la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta alcuna frattura logica e traccia un persuasivo percorso argomentativo che dimostra, valorizzando la capacità dimostrativa degli elementi di prova raccolta (principalmente riconducibile alle intercettazioni), la sussistenza di un solido quadro indiziario relativo alla condotta di concorso esterno contestata a IZ RI (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Il tribunale rilevava che le numerose conversazioni intercettate rivelavano che IZ RI si fosse messo a completa disposizione dei LA, del De AN e del CC offrendo le sue competenze tecniche, al fine di impedire che potessero essere ricondotte ai coindagati le società cartiere utilizzate per riciclare sistematicamente il denaro di provenienza delittuosa. Tra tali società vi era la "Q plast s.r.l.", che, come chiaramente spiegato da LA al RI, era stata utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti e fare transitare sui suoi conti correnti, ai fini del successivo prelievo, oltre trenta milioni di euro (circostanza che veniva confermata anche dai messaggi di testo estrapolati dal cellulare di VA LA) 3 Era emerso, inoltre, che SA LA si era recato presso lo studio del ricorrente per consultarsi con lui circa le modalità migliori per liquidare la "Q plast s.r.l.", nonostante la difficoltà materiale, rappresentata dal fatto che il suo legale rappresentante, OT, si trovasse in Spagna e non avesse intenzione di rientrare in Italia perché temeva di essere tratto in arresto. RI, investito del problema, aveva suggerito di trasferire la società all'estero, sostenendo di disporre dei contatti necessari per farlo, in cambio di un compenso (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Il tribunale rilevava, inoltre, che gli elementi di prova raccolti indicavano che il coinvolgimento del ricorrente non riguardava solo la "Q plast s.r.l.", ma anche altre società del gruppo, ed in particolare la "De.Sa s.r.l.", la "Mplast s.r.1" e le "Generali costruzioni s.r.l." (pag. 13 dell'ordinanza impugnata). Dalle conversazioni intercettate emergevano numerosi riferimenti a pregresse operazioni societarie compiute con il contributo di IZ RI, il che rendeva evidente la risalenza nel tempo del rapporto;
particolarmente significativa la conversazione intercettata riportata a pag. 17 dell'ordinanza impugnata, nel corso della quale VA LA faceva chiaro riferimento alla circostanza che le questioni "non sane" sarebbero state trattate da IZ RI. Dopo avere analizzato analiticamente le conversazioni intercettate, che davano anche conto dei rapporti di RI con CC, il tribunale giungeva logicamente a ritenere che in capo al ricorrente sussistevano i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, evidenziando come gli elementi raccolti indicassero che lo stesso intratteneva abituali rapporti con più componenti dell'associazione criminosa e che aveva offerto un apporto alla associazione dedita al riciclaggio, che si era rivelato determinante in concomitanza dell'arresto del De AN, quando si era posta la necessità di rinnovare le società che consentivano l'operatività del sodalizio (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale rilevava, altresì, che RI era perfettamente consapevole di mettere le sue competenze professionali e disposizione di persone che avevano costituito un reticolo di società che riciclavano abitualmente, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, cospicue somme di denaro provenienti dai clan mafiosi (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione che non presenta vizi logici, è aderente alle emergenze procedimentali e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità: la stessa si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede. 2.11 secondo motivo, che contesta la sussistenza dell'aggravante agevolativa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza dele giudice di legittimità. 4 Si riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Il collegio riafferma che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Contrariamente a quanto dedotto il tribunale offriva un'ampia ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante agevolativa, evidenziando come la sussistenza della stessa fosse confermata da una convergente serie di elementi di prova. In particolare veniva rilevato che SA LA era solito rivendicare la sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso, che era emerso un consolidato rapporto tra il ricorrente ed entrambi i fratelli LA, che le cospicue somme di denaro di cui LA potevano disporre erano talmente elevate da essere scarsamente compatibili con una mera attività di evasione fiscale, mentre erano ragionevolmente riconducibili alla attività criminale tipica delle associazioni mafiose (pag. 22 dell'ordinanza impugnata). E' emersa, altresì, la consapevolezza delle gravi conseguenze penali cui coindagati andavano incontro in ragione dell'attività illecita esercitata e che RI sapesse dell'arresto del De AN per reati di associazione mafiosa e concorso esterno. Infine, dalle conversazioni intercettate, era emerso che lo stesso ricorrente aveva rivelato al LA di essersi adoperato anche per aiutare "altre" associazioni mafiose (pag. 22 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di un compendio indiziario univocamente indicativo del fatto che in capo a IZ RI ci fosse la consapevolezza che la sua azione illecita avvantaggiasse i clan mafiosi cui appartenevano i LA. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto 5 penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1 -bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale RI Sassone concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a IZ RI la custodia in carcere per il reato di concorso esterno nell'associazione "semplice", funzionale al riciclaggio dei beni illecitamente acquisiti dal clan "D'Amico Mazzarella", con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 7672 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/01/2025 2.1. violazione di legge (art. 110, 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente in ordine alla dimostrazione della consapevolezza del ricorrente circa la conoscenza dell'attività illecita svolta dalle società che si adoperavano per il riciclaggio dei beni del clan D'Amico- Mazzarella;
si allegava che il ricorrente conosceva esclusivamente la società "Q-plast", nulla sapendo delle altre società coinvolte e, peraltro, sarebbe intervenuto in un momento in cui tale società era già decotta. Si deduceva, inoltre che dall'unica conversazione valorizzata si desumerebbe illogicamente che RI avesse piena contezza che la "Q-plast" fosse riconducibile a persone facenti capo al clan D'Amico- Mazzarella;
invero la conversazione sarebbe stata erroneamente interpretata: infatti quando, nel corso della stessa il ricorrente affermava «se fanno una denuncia siamo inguaiati» si riferirebbe all'ipotesi- prospettata da LA - di procedere alla messa in liquidazione della società senza la presenza dell'Olotea, amministratore che si trovava in Spagna;
non emergerebbe invece, contrariamente a quanto ritenuto, l'impegno di RI nella gestione dell'attività di altre società. In sintesi: si deduceva che non sarebbe stato indicato alcun contributo del ricorrente idoneo ad integrare il contestato concorso esterno. L'apporto del professionista sarebbe, infatti, assolutamente generico;
inoltre il provvedimento affermerebbe apoditticamente che RI conosceva tutte le cartiere del sodalizio, fondando tale affermazione sul fatto si sarebbe occupato in passato della nomina di tale AD RC, prima amministratore della "Q-plast", e poi, era amministratore anche di altra società (") e B Group"); invero tale circostanza non sarebbe idonea dimostrare la conoscenza da parte di RI di quali fossero tutte le società riconducibili a LA;
2.2. violazione di legge (art. 273 cod. pen., art. 416-bís.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416- bis.
1. cod. pen.: si deduceva (a) che RI avrebbe avuto un rapporto qualificato esclusivamente con SA LA ed avrebbe agito solo nel suo interesse, perché legato allo stesso da un rapporto di amicizia;
(b) il fatto che LA fosse solito vantarsi della sua appartenenza al clan sarebbe una millanteria, (c) il fatto che l'arresto del De AN fosse noto al RI non implicherebbe che questi ne conoscesse tutte le imputazioni. In sintesi: si deduceva che non sarebbe stato dimostrato il coefficiente soggettivo necessario per il riconoscimento della contestata aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e, dunque, non merita accoglimento. 1.1.In via preliminare il collegio riafferma che il concorso cosiddetto "esterno" è configurabile, oltre che nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche nel 2 reato di associazione per delinquere "semplice" (Sez. 3, n. 38430 del 09/07/2008, Barretta, Rv. 241274 - 01) Risponde infatti di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770 - 01). Si ritiene che siano estensibili alla associazione semplice i principi di diritto elaborati in relazione alla associazione mafiosa secondo cui assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01). L'art. 110 cod. pen., che disciplina il concorso nel reato, sì presta ad essere associato ad ogni fattispecie criminosa e consente di attrarre nella sfera della punibilità anche gli autori di condotte "atipiche", non corrispondenti al paradigma legale della fattispecie incriminatrice, sempre che sia provato il consapevole contributo causale offerto dal concorrente. Non vi sono pertanto ragioni per escludere che la associazione semplice possa essere "supportata" in modo occasionale, ma consapevole, da persona che non "partecipa", ma concorre ab extemo, a sostenere l'attività del sodalizio. 1.2. Tanto premesso, il collegio rileva che - contrariamente a quanto dedotto - la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta alcuna frattura logica e traccia un persuasivo percorso argomentativo che dimostra, valorizzando la capacità dimostrativa degli elementi di prova raccolta (principalmente riconducibile alle intercettazioni), la sussistenza di un solido quadro indiziario relativo alla condotta di concorso esterno contestata a IZ RI (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Il tribunale rilevava che le numerose conversazioni intercettate rivelavano che IZ RI si fosse messo a completa disposizione dei LA, del De AN e del CC offrendo le sue competenze tecniche, al fine di impedire che potessero essere ricondotte ai coindagati le società cartiere utilizzate per riciclare sistematicamente il denaro di provenienza delittuosa. Tra tali società vi era la "Q plast s.r.l.", che, come chiaramente spiegato da LA al RI, era stata utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti e fare transitare sui suoi conti correnti, ai fini del successivo prelievo, oltre trenta milioni di euro (circostanza che veniva confermata anche dai messaggi di testo estrapolati dal cellulare di VA LA) 3 Era emerso, inoltre, che SA LA si era recato presso lo studio del ricorrente per consultarsi con lui circa le modalità migliori per liquidare la "Q plast s.r.l.", nonostante la difficoltà materiale, rappresentata dal fatto che il suo legale rappresentante, OT, si trovasse in Spagna e non avesse intenzione di rientrare in Italia perché temeva di essere tratto in arresto. RI, investito del problema, aveva suggerito di trasferire la società all'estero, sostenendo di disporre dei contatti necessari per farlo, in cambio di un compenso (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Il tribunale rilevava, inoltre, che gli elementi di prova raccolti indicavano che il coinvolgimento del ricorrente non riguardava solo la "Q plast s.r.l.", ma anche altre società del gruppo, ed in particolare la "De.Sa s.r.l.", la "Mplast s.r.1" e le "Generali costruzioni s.r.l." (pag. 13 dell'ordinanza impugnata). Dalle conversazioni intercettate emergevano numerosi riferimenti a pregresse operazioni societarie compiute con il contributo di IZ RI, il che rendeva evidente la risalenza nel tempo del rapporto;
particolarmente significativa la conversazione intercettata riportata a pag. 17 dell'ordinanza impugnata, nel corso della quale VA LA faceva chiaro riferimento alla circostanza che le questioni "non sane" sarebbero state trattate da IZ RI. Dopo avere analizzato analiticamente le conversazioni intercettate, che davano anche conto dei rapporti di RI con CC, il tribunale giungeva logicamente a ritenere che in capo al ricorrente sussistevano i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, evidenziando come gli elementi raccolti indicassero che lo stesso intratteneva abituali rapporti con più componenti dell'associazione criminosa e che aveva offerto un apporto alla associazione dedita al riciclaggio, che si era rivelato determinante in concomitanza dell'arresto del De AN, quando si era posta la necessità di rinnovare le società che consentivano l'operatività del sodalizio (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale rilevava, altresì, che RI era perfettamente consapevole di mettere le sue competenze professionali e disposizione di persone che avevano costituito un reticolo di società che riciclavano abitualmente, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, cospicue somme di denaro provenienti dai clan mafiosi (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione che non presenta vizi logici, è aderente alle emergenze procedimentali e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità: la stessa si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede. 2.11 secondo motivo, che contesta la sussistenza dell'aggravante agevolativa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza dele giudice di legittimità. 4 Si riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Il collegio riafferma che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Contrariamente a quanto dedotto il tribunale offriva un'ampia ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante agevolativa, evidenziando come la sussistenza della stessa fosse confermata da una convergente serie di elementi di prova. In particolare veniva rilevato che SA LA era solito rivendicare la sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso, che era emerso un consolidato rapporto tra il ricorrente ed entrambi i fratelli LA, che le cospicue somme di denaro di cui LA potevano disporre erano talmente elevate da essere scarsamente compatibili con una mera attività di evasione fiscale, mentre erano ragionevolmente riconducibili alla attività criminale tipica delle associazioni mafiose (pag. 22 dell'ordinanza impugnata). E' emersa, altresì, la consapevolezza delle gravi conseguenze penali cui coindagati andavano incontro in ragione dell'attività illecita esercitata e che RI sapesse dell'arresto del De AN per reati di associazione mafiosa e concorso esterno. Infine, dalle conversazioni intercettate, era emerso che lo stesso ricorrente aveva rivelato al LA di essersi adoperato anche per aiutare "altre" associazioni mafiose (pag. 22 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di un compendio indiziario univocamente indicativo del fatto che in capo a IZ RI ci fosse la consapevolezza che la sua azione illecita avvantaggiasse i clan mafiosi cui appartenevano i LA. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto 5 penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025