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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 966/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1261/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia Di Ca - p.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3074/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6772/2025 depositato il 11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 1261/2025 il Comune di Grazzanise ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 3074/2024, con la quale
è stato respinto il ricorso proposto dall'IACP di Caserta in liquidazione, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 49550 del
27.11.2023 relativa all'omesso versamento dell' IMU annualità 2018 sostenendo di aver diritto all'esenzione IMU riconosciuta dalla legge per gli immobili sociali.
Si era costituito il Comune resistendo alla domanda.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha respinto il ricorso ritenendo che l'IACP non ha dimostrato in maniera idonea e puntuale la sussistenza di tutte le caratteristiche oggettive degli immobili tassati, come sopra individuate, al fine di poter stabilire se i beni possono essere definiti immobili sociali o equiparati ad essi, compensando le spese con la seguente motivazione: “In considerazione della complessità e della difficoltà delle questioni trattate e dell'incertezza giurisprudenziale sulle stesse, risultano sussistere quei gravi motivi che impongono la compensazione delle spese di lite.”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello,
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato, non omettendola come sostenuto dall'appellante, la ragione della disposta compensazione nella peculiarità della vicenda, che da origine ad un vasto contenzioso nell'intero
Paese.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese e competenze gravano sull'anticipataro, stante la mancata costituzione del contribuente, e la opportuna rivalutazione ulteriore del relativo capo.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze del grado
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1261/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia Di Ca - p.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3074/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6772/2025 depositato il 11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 1261/2025 il Comune di Grazzanise ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 3074/2024, con la quale
è stato respinto il ricorso proposto dall'IACP di Caserta in liquidazione, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 49550 del
27.11.2023 relativa all'omesso versamento dell' IMU annualità 2018 sostenendo di aver diritto all'esenzione IMU riconosciuta dalla legge per gli immobili sociali.
Si era costituito il Comune resistendo alla domanda.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha respinto il ricorso ritenendo che l'IACP non ha dimostrato in maniera idonea e puntuale la sussistenza di tutte le caratteristiche oggettive degli immobili tassati, come sopra individuate, al fine di poter stabilire se i beni possono essere definiti immobili sociali o equiparati ad essi, compensando le spese con la seguente motivazione: “In considerazione della complessità e della difficoltà delle questioni trattate e dell'incertezza giurisprudenziale sulle stesse, risultano sussistere quei gravi motivi che impongono la compensazione delle spese di lite.”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello,
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato, non omettendola come sostenuto dall'appellante, la ragione della disposta compensazione nella peculiarità della vicenda, che da origine ad un vasto contenzioso nell'intero
Paese.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese e competenze gravano sull'anticipataro, stante la mancata costituzione del contribuente, e la opportuna rivalutazione ulteriore del relativo capo.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze del grado