Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40023/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAURA COLESCHI e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIA BITTONI ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA CAMPO DI MARTE, 20 52100 AREZZO presso il difensore avv. COLESCHI;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMMANUEL FORMISANO e CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CAIAZZO 2 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto:
- in via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano, dichiarando competente il Tribunale di Arezzo;
- nel merito: per le regioni esposte in narrativa respingere la richiesta di pagamento formulata nei confronti dell'opponente, poiché infondata nell'an e nel quantum e comunque non provata, statuendo che nessuna somma è dovuta da per i titoli dedotti in giudizio e comunque Controparte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, in tutte le sue statuizioni, ivi comprese quelle attinenti le spese del procedimento monitorio.
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
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PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la stessa e confermare la competenza del Tribunale di Milano tanto per la fase del procedimento monitorio quanto per il presente giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo;
In via principale: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice opponente perché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni ampiamente esposte in narrativa e compiutamente documentate dalla convenuta opposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 14027/2023 in ogni sua parte;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore di dell'importo di €.16.038,97 o di quello che verrà accertato in corso di CP_2 causa oltre interessi di mora dal dì del dovuto e fino al soddisfo;
In via istruttoria:
Si chiede di ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sui capitoli di prova di seguito indicati, nonché prova testimoniale dei sigg.:
- residente in [...], su tutti i capi Testimone_1 indicati;
- domiciliato presso P.I. , con sede in Via Testimone_2 Controparte_3 P.IVA_3
Conversano 128/F, TE TT (BA), sui capi dalla lettera D alla lettera Q;
- , domiciliata presso P.I. , con sede in Via CP_4 Controparte_3 P.IVA_3
Conversano 128/F, TE TT (BA), sui capi dalla lettera R alla lettera W;
- domiciliata presso P.I. , con sede in Via Testimone_3 Controparte_3 P.IVA_3
Conversano 128/F, TE TT (BA), sui capi dalla lettera R alla lettera W;
- domiciliata presso P.I. , con sede in Controparte_5 Controparte_3 P.IVA_3
Via Conversano 128/F, TE TT (BA), sui capi dalla lettera R alla lettera W;
a) Vero che il 14.03.2022 il sig. , per conto di illustrava al Testimone_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore di i dettagli ed i costi dei servizi previsti Controparte_1 dai contratti OF-12434-12 e OF-12434-13, sottoscritti dall'odierna parte attrice?
b) Vero che per entrambi i contratti OF-12434-12 e OF-12434-13 il sig. rappresentava al Tes_1 legale rappresentante pro tempore di che avrebbe erogato nei tempi Controparte_1 CP_3 desiderati dalla cliente il servizio digitale consistente nella creazione e pubblicazione di una campagna pubblicitaria quanto al contratto OF-12434-12 e nella creazione e pubblicazione di un minisito sul portale Alibaba quanto al contratto OF-12434-13?
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c) Vero che entrambi i contratti in esame ossia il n. OF-12434-12 ed il n. OF-12434-13 risultano privi di clausole afferenti ad obbiettivi/risultati da raggiungere cui vincolare i pagamenti delle rate previste da contratto per l'acquisto del servizio digitale?
d) Vero che il 20.05.2022 il sig. ribadiva a che offriva Testimone_1 CP_1 CP_3 la propria disponibilità a potenziare la campagna pubblicitaria predisposta da come risulta CP_3 dall'all. 6 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
e) Vero che nel giugno 2022 il sig. si recava presso la sede di Testimone_1 [...] anche in compagnia del sig. al fine di raccogliere dalla cliente tutte le CP_1 Persona_1 informazioni afferenti al brand da sponsorizzare mediante campagna pubblicitaria e sito Alibaba e in tale occasione le parti concordavano la strategia marketing da attuare?
f) Vero che la campagna pubblicitaria veniva elaborata da nella persona del sig. CP_3 Tes_2
in collaborazione con che, nella persona del sig. forniva
[...] CP_1 Persona_2 materiale e dava le indicazioni per la configurazione della stessa, come risulta dall'all. 5 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
g) Vero che approvava la preview della campagna pubblicitaria e dava anche il CP_1 successivo benestare alla pubblicazione della stessa, come risulta dall'all. 5 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
h) Vero che il sig. forniva al sig. le credenziali per accedere al Testimone_2 Persona_2 pannello di reportistica della campagna pubblicitaria, come risulta dall'all. 5 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
i) Vero che in data 07.04.2022 il sig. comunicava al sig. che la Testimone_2 Persona_2 campagna pubblicitaria commissionata da era online, come risulta dall'all. 6 Controparte_1 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
j) Vero che le segnalazioni e/o richieste di confronto provenienti dal sig. Persona_2 relativamente alla campagna pubblicitaria venivano tempestivamente riscontrate dal sig. Tes_2 via email o in apposite video call dedicate all'assistenza al cliente come risulta
[...] CP_1 dagli all.ti 7, 8 e 9 del fascicolo di parte convenuta che si esibiscono al teste?
k) Vero che in data 20.07.2022 il sig. comunicava al sig. che la Testimone_2 Persona_2 campagna pubblicitaria risultava bloccata per un errore sul pixel in conseguenza di un c.d. bug del sistema Facebook verificatosi anche in situazione similari con altre campagne pubblicitarie, come risulta dall'all. 8 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
l) Vero che il 26.07.2022 il sig. informava gli Uffici di impegnati a seguire il Testimone_2 CP_3 cliente che a seguito della lunga video call del 22.07.2022 le parti avevano concordato di CP_1 azzerare le campagne pubblicate su Facebook al fine di rifarle ex novo in base ai nuovi desiderata di come risulta dall'all. 9 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste? CP_1
m) Vero che la motivazione del rifacimento della campagna pubblicitaria concordata tra le parti il
22.07.2022 consisteva fondamentalmente nella lamentata mancanza di shop da parte di CP_1 come risulta dall'all. 9 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
n) Vero che in sede di confronto tra gli Uffici di impegnati a seguire il cliente il CP_3 CP_1 sig. ribadiva che il contratto n. OF-12434-12 risulta privo di clausole afferenti ad Testimone_2
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obbiettivi/risultati da raggiungere cui vincolare i pagamenti delle rate previste per l'acquisto del servizio “campagna pubblicitaria”, come risulta dall'all. 9 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
o) Vero che il “Report Campagna Google ADS” ed il “Report Campagna Facebook” riproducono fedelmente l'attività della campagna pubblicitaria di pubblicata nei periodi ivi Controparte_1 indicati, riportando l'andamento della stessa sul motore di ricerca Google nonché sul social network
Facebook, così come risulta dagli all.ti 10 e 11 del fascicolo di parte convenuta che si esibiscono al teste?
p) Vero che i dati contenuti nel “Report Campagna Google ADS” e nel “Report Campagna Facebook” vengono estrapolati da Google e da Facebook e comunicati al cliente mediante il documento di cui agli all.ti 10 e 11 del fascicolo di parte convenuta che si esibiscono al teste?
q) Vero che per le campagne pubblicitarie Google e Facebook, utilizzava tutto Controparte_1 il budget necessario per il mantenimento delle stesse online, come risulta dall'all. 22 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
r) Vero che in data 17.05.2022 comunicava che il minisito alla stessa commissionato da CP_3
a mezzo del contratto OF-12434-13, era online sul portale Alibaba all'indirizzo CP_1 https://dvccio.trustpass.alibaba.com, come risulta dall'all. 16 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
s) Vero che, dopo aver provveduto alla predisposizione del minisito alla stessa commissionato da
– come risulta dagli all.ti 13, 14, 15 del fascicolo di parte convenuta che si esibiscono al CP_1 teste – ed aver pubblicato lo stesso sul portale Alibaba - come risulta dall'all. 16 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste – erogava anche il servizio di shooting fotografico previsto CP_3 contratto OF-12434-13, come risulta dall'all. 17 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
t) Vero che in data 29.06.2022, comunicava a di aver predisposto anche la CP_3 CP_1 campagna pubblicitaria “KWA Alibaba” che veniva condivisa con la cliente in data CP_1
30.06.2022, come risulta dall'all. 18 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste? u) Vero che in data 10.10.2022, inviava a il report relativo all'andamento del CP_3 CP_1 minisito su Alibaba nel trimestre luglio / settembre 2022, onde informare la propria cliente dell'andamento dello stesso, come risulta dagli all. 20 e 23 del fascicolo di parte convenuta che si esibiscono al teste?
v) Vero che in data 21.07.2022, nel corso di un confronto interno tra i vari Uffici incaricati delle commesse di la sig.ra referente di in ordine al contratto OF- CP_1 Testimone_3 CP_3
12434-13, comunicava ai propri colleghi e responsabili di che il referente di CP_3 CP_1 risultava essere soddisfatto del lavoro svolto da per quanto attiene al minisito su Alibaba, CP_3 come risulta dall'all. 19 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
w) Vero che in data 06.10.2022 comunicava a che nei giorni immediatamente CP_1 CP_3 successivi avrebbe provveduto a saldare la morosità maturata in relazione al contratto OF-12434-13
(Alibaba), come risulta dall'all. 24 del fascicolo di parte convenuta che si esibisce al teste?
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Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie ovverosia la prova testimoniale, come dedotta e articolata da nella propria memoria secondo termine e nella denegata ipotesi di CP_1 ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di prova dell'attrice eventualmente formulati ed ammessi, con i medesimi testi e sulle medesime circostanze, debitamente epurate ove occorra da ogni elemento valutativo inibito ai testimoni e precedute dall'inciso “vero è che”.
Si chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia disporre la prova delegata conferendo incarico per l'espletamento di detto incombente al Tribunale di Bari – con eccezione della sola testimonianza del sig. – atteso che i testi indicati da questa difesa ossia i sigg. Testimone_1 Testimone_2
e risultano tutti residenti e/o domiciliati nella CP_4 Testimone_3 Controparte_5 circoscrizione del Tribunale di Bari.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge e rimborso spese generali, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al Controparte_1 decreto ingiuntivo nr. 14027/23 emesso su ricorso della società per la somma di CP_2
16.038,97 euro quale corrispettivo per prestazioni rese nell'ambito del contratto inter partes. Ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, avuto riguardo all'inadeguatezza delle prestazioni rese dall'opposta nell'ambito del contratto con la medesima stipulato. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione preliminare relativa all'incompetenza territoriale del Giudice e nel merito la piena fondatezza del proprio credito in forza del contratto e della sua regolare esecuzione, avuto peraltro riguardo alla natura di prestazione di mezzi e non di risultato delle obbligazioni ivi a suo carico stabilite. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite, in favore del legale antistatario.
La causa è andata in decisione sulla documentazione in atti ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 5.2.2025.
In via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente: essa è inammissibile prima che infondata.
Come è noto, l'indicazione del Giudice che si ritiene competente va preceduta dall'allegazione delle ragioni che rendono incompetente quello scelto invece dall'eccipiente. In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il soggetto che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ha l'onere di contestare tutti i criteri di collegamento previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. astrattamente idonei a radicare la competenza presso il Giudice scelto dall'attore, pena l'inammissibilità ed inefficacia dell'eccezione formulata e conseguente radicamento della competenza presso quel Giudice (cfr. Cass. 10532/97 e, conf., Cass. S.U. n. 248/99 e n. 14236/99; si vedano anche
Cass. n. 8224/99, n. 9192/03, n. 6893/01, n. 313/01, n. 15101/00, n. 2301/00, n. 1976/00, n. 7377/1997,
n. 465/1990 e n. 9435/1991, n. 4781/82).
Nel caso di specie l'eccezione formulata solo sotto il profilo dell'invalidità della clausola vessatoria del Foro convenzionale è incompleta e come tale inammissibile e tamquam non esset.
Nel merito la ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per attività resa nell'ambito di un contratto di appalto di servizi informatici. L'azione introdotta in sede monitoria dall'opposta è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
pagina 6 di 8 Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Inoltre sull'opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, a fronte dell'exceptio inadimpleti contractus della controparte, grava il relativo onere di provare di avere correttamente eseguito le prestazioni cui si era obbligata, infatti, come precisato dalla sopra richiamata sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. nr. 13533/2001 “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Dagli atti di causa si evince che le due società coinvolte in causa hanno stipulato due contratti,
CONTRATTO cod. OF-12434-12: afferente ai servizi Webi Social ADV 360 Advanced + Webi ADV
360 Advanced + Ricarica Budget CONTRATTO cod. OF-12434-13: afferente ai servizi Canone Silver
+ WebiExport Basic aventi ad oggetto servizi pubblicitari via web consistenti nella creazione, da parte dell'opposta, di campagne pubblicitarie da pubblicare sui principali motori di ricerca e social network, nonché “Ricarica Budget” relativo ai costi afferenti al mantenimento della campagna online (cfr. all.
3). Dagli atti si evince che dopo la formalizzazione del rapporto contrattuale (cfr. all. 4). si è CP_3 attivata per la lavorazione delle campagne pubblicitarie da pubblicare sul social network Facebook e sul motore di ricerca Google. Dai documenti prodotti in causa si evince che le parti si sono variamente confrontate in corso di contratto (all. 5 opposta) per la predisposizione e il settaggio delle campagne pubblicitarie, discusse, analizzate e concordate tra il 1 e il 7 aprile del 2022, poste on line nel successivo 7.04.2022 con il pieno benestare di parte attrice opponente. Dagli atti risulta pure che dopo circa un mese dalla pubblicazione (ossia il 20.05.2022), l'opponente ha inviato all'opposta una comunicazione via mail nella quale riferiva di essere preoccupata dello scarso andamento delle vendite e chiedeva di potersi confrontare con gli uffici di per discutere di detta questione, così nel CP_3 periodo a seguire (cfr. docc. 6, 7) e solo alla fine del luglio 2022 l'opponente aveva lamentato la carenza di vendite eccependo l'inesatto adempimento dell'opposta alle prestazioni definite in contratto.
L'opposizione è infondata nel merito.
Il Giudice rileva come dal contratto, interpretato in forza dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss cc, non emerge la volontà delle parti di prevedere a carico di obbligazioni di Pt_1 risultato, quanto piuttosto di mezzi, il tipo convenuto tra le parti è un contratto atipico di appalto di servizi di pubblicità via web, nell'ambito del quale l'opposta non si è obbligata a rendere una prestazione di risultato in favore dell'opponente, bensì semplicemente prestazioni di mezzi, come peraltro è prassi nei contratti di tale tipologia. Di tal chè l'opponente non può eccepire l'inesatto pagina 7 di 8 adempimento delle prestazioni contrattuali riferite al presunto scarso incremento delle vendite, giacchè tale risultato non è oggetto dell'accordo inter partes e dunque non poteva neanche essere atteso in adempimento del medesimo.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
3.397 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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