Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 524
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizi di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La mancata indicazione degli identificativi catastali e la mancata produzione della prova della notifica di un atto previo (avviso bonario) comportano l'illegittimità dell'avviso, in quanto comprimono il diritto alla difesa del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 524
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 524
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo