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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2021 depositato il 17/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carolei - Piazza T. Mazzuca 87030 Carolei CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1592/2020 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.02.2021 il sig. Ricorrente_1, depositava il ricorso contro l'avviso di accertamento n. 1592/20, del 7.07.20, relativo alla TARI 2017, notificato a mezzo del servizio postale il 26.08.20, in base al quale, da una verifica dei documenti contabili, e con rinvio al previo avviso bonario n. 1694, del 30.05.17, è emerso il mancato pagamento alle dovute scadenze, del tributo TARI 2017, per un importo di
€ 704.00. Il ricorrente, eccepiva: violazione degli artt. 3 della l. n. 241/1990, 7, c. 1, della l. n. 212/2000, 1,
c. 162, della l. n. 296/2006, in quanto nell'atto non è dato rinvenire gli elementi essenziali per l'identificazione del presupposto dell'imposta, né vi è l'indicazione degli immobili sui cui è stata applicata la tassa. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il Comune di Carolei rimaneva contumace.
All'odierna udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Lo Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 prevede che:
“gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. Ciò , in quanto il contribuente, deve avere la possibilità di difendersi in maniera adeguata, nella piena conoscenza dell'iter logico giuridico seguito dall'Ente impositore. Per come in maniera condivisibile eccepisce il contribuente, l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/
o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell'atto. Per i tributi locali, bisogna far riferimento al comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono possedere, in particolare: “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Nella sostanza, la motivazione può anche far riferimento ad un altro atto, ma tale atto deve essere allegato. L'assenza di uno dei requisiti si traduce in una compressione del diritto difesa, come previsto e tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, comportando l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ovvero la nullità dello stesso. Nell'atto impugnato non è dato rinvenire gli elementi essenziali per l'identificazione del presupposto dell'imposta, né vi è l'indicazione degli immobili sui cui è stata applicata la tassa. La mancata indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale), si da consentire al contribuente di avere certezza degli elementi essenziali della motivazione, come anche la circostanza, rimanendo contumace, di non aver prodotto la prova della notifica di un atto previo, ossia l'avviso bonario n. 1694 del 30.05.17, comporta l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso risulta fondato e pertanto, va accolto.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte suindicata,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente, al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in € 150,00 (euro centocinquanta/00)oltre I. V.A. e C.P.A ed accessori come per legge, se dovute con distrazione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2021 depositato il 17/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carolei - Piazza T. Mazzuca 87030 Carolei CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1592/2020 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.02.2021 il sig. Ricorrente_1, depositava il ricorso contro l'avviso di accertamento n. 1592/20, del 7.07.20, relativo alla TARI 2017, notificato a mezzo del servizio postale il 26.08.20, in base al quale, da una verifica dei documenti contabili, e con rinvio al previo avviso bonario n. 1694, del 30.05.17, è emerso il mancato pagamento alle dovute scadenze, del tributo TARI 2017, per un importo di
€ 704.00. Il ricorrente, eccepiva: violazione degli artt. 3 della l. n. 241/1990, 7, c. 1, della l. n. 212/2000, 1,
c. 162, della l. n. 296/2006, in quanto nell'atto non è dato rinvenire gli elementi essenziali per l'identificazione del presupposto dell'imposta, né vi è l'indicazione degli immobili sui cui è stata applicata la tassa. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il Comune di Carolei rimaneva contumace.
All'odierna udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Lo Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 prevede che:
“gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. Ciò , in quanto il contribuente, deve avere la possibilità di difendersi in maniera adeguata, nella piena conoscenza dell'iter logico giuridico seguito dall'Ente impositore. Per come in maniera condivisibile eccepisce il contribuente, l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/
o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell'atto. Per i tributi locali, bisogna far riferimento al comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono possedere, in particolare: “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Nella sostanza, la motivazione può anche far riferimento ad un altro atto, ma tale atto deve essere allegato. L'assenza di uno dei requisiti si traduce in una compressione del diritto difesa, come previsto e tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, comportando l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ovvero la nullità dello stesso. Nell'atto impugnato non è dato rinvenire gli elementi essenziali per l'identificazione del presupposto dell'imposta, né vi è l'indicazione degli immobili sui cui è stata applicata la tassa. La mancata indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale), si da consentire al contribuente di avere certezza degli elementi essenziali della motivazione, come anche la circostanza, rimanendo contumace, di non aver prodotto la prova della notifica di un atto previo, ossia l'avviso bonario n. 1694 del 30.05.17, comporta l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso risulta fondato e pertanto, va accolto.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte suindicata,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente, al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in € 150,00 (euro centocinquanta/00)oltre I. V.A. e C.P.A ed accessori come per legge, se dovute con distrazione.