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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1164/2022
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 549/2022 del Tribunale di Imperia, pubblicata il 27/09/2022 tra
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO MORINI come da mandato in atti appellante
e
, in persona legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO CIPOLLINI come da mandato in atti appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis;
previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum;
in via preliminare di rito, previa modifica delle Ordinanze interinali,
- rimettere in istruttoria la causa;
- ammettere la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
sulla circostanza capitolata nella premessa dell'Atto di Citazione di primo CP_1
grado sub 5;
- ammettere la CTU medico legale;
nel merito
- dichiarare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui alla premessa dell'Atto di Citazione introduttivo della prima fase del presente giudizio e, conseguentemente,
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
risarcimento di tutti i danni da lesioni personali patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si quantificano nell'importo di € 70.128,00 o in quel maggiore o minore importo meglio risultante in corso di causa;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento a favore di parte appellante delle spese e delle competenze professionali relative alla prima fase del presente giudizio, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento a favore di parte appellante delle spese e delle competenze professionali, relative alla presente fase di gravame, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
- salvis juribus”.
* per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello formulato ex adverso respingendo le domande dell'attore appellante perché infondate in fatto e in diritto e mandando assolta la convenuta da ogni e qualsiasi pretesa avanzata e formulata ex adverso in atto di citazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio sponendo che: CP_1
- in data 16/09/2017, verso le ore 22.00 circa, in Sanremo, alla guida del ciclomotore targato X7N8SL (di proprietà di ) percorreva la corsia lato Persona_1
monte di Corso Mazzini, diretto verso ponente;
- giunto all'altezza dell'Hotel Montecarlo, perdeva il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra nel momento stesso in cui la ruota anteriore urtava il dislivello del manto stradale visibile nelle fotografie prodotte (prod. 1 nel fascicolo di primo grado);
- al fatto assisteva il sig. che seguiva il ciclomotore;
sul posto Persona_2
interveniva la Polizia Stradale di Sanremo;
- nei giorni seguenti al sinistro rovvedeva a riasfaltare il tratto di strada CP_1
ove si era verificato il sinistro;
- a causa della caduta riportava lesioni personali consistenti in frattura scomposta esposta biossea diafisaria della gamba destra, ferita con perdita di sostanza cutanea al terzo medio anteriore della gamba destra, frattura composta polso sinistro, come meglio specificate nella documentazione medica e nella perizia di parte prodotte;
- di aver subito pertanto un danno non patrimoniale pari ad € 70.128,00.
Per tali ragioni chiedeva condannarsi l risarcimento dei danni patiti, in CP_1
quanto custode della strada.
Si costituiva ontestando l'avversaria domanda e chiedendone il rigetto CP_1
perché infondata.
Il Tribunale decideva la vertenza con sentenza n. 549/2022 del 27/09/2022, così statuendo:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.972,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale non riteneva sussistente il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, secondo i criteri di imputazione dell'art. 2051 c.c., considerando ben visibile l'avvallamento del manto stradale in quanto debitamente segnalato da cartelli temporanei installati dalla stessa Ad avviso del Tribunale, il sinistro sarebbe stato evitabile con CP_1
l'ordinaria diligenza del danneggiato, considerato che il difetto del manto stradale era visibile e prevedibile, tenuto conto anche che ne erano presenti altri nel medesimo tratto di carreggiata, come rilevato dalla Polizia.
Per tali ragioni la domanda attorea era respinta e le spese di lite regolate secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo contestava l'interpretazione data dal Tribunale ai documenti prodotti. In particolare, la documentazione fotografica del luogo del sinistro, la dichiarazione testimoniale e il rapporto dell'incidente avrebbero dovuto indurre il
Tribunale, secondo il criterio del “più probabile che non”, a riconoscere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno. Insisteva, in subordine, nelle istanze istruttorie non accolte.
Con il secondo motivo di appello contestava parimenti l'interpretazione data dal
Tribunale ai documenti prodotti, con particolare riferimento all'elemento oggettivo dell'insidia, a suo avviso sussistente per le stesse ragioni di cui al primo motivo.
Con il terzo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza laddove riteneva provato il comportamento colposo dell'appellante in modo tale da escludere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno. In particolare, affermava che la mera condotta colposa del danneggiato non è sufficiente ad interrompere tale nesso, dovendosi anche accertare se questa sia stata imprevedibile ed imprevenibile. Osservava che era onere del custode provare il caso fortuito, anche sotto forma di colpa del danneggiato. Al contrario, il
Tribunale non aveva seguito tale principio ritenendo provata la circostanza della condotta colposa, non solo in contrasto con le risultanze probatorie, ma anche invertendo illegittimamente l'onere della prova.
Con il quarto motivo di appello affermava in subordine la responsabilità ex art. 2043
c.c., data la condotta colposa di er aver omesso di manutenere il tratto CP_1
di strada, provvedendovi poi subito dopo il sinistro.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversario appello con conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata.
Erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa era trattenuta in decisione.
I motivi di appello si esaminano congiuntamente essendo tra loro connessi,
Essi non appaiono fondati e devono, pertanto, essere respinti.
Invero, in primo grado l'appellante ha prodotto il rapporto di incidente stradale redatto dal Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo (cfr. doc. n. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) nel quale si dà atto che la perdita del controllo del motociclo dell'appellante è avvenuta “per cause imprecisate” e che “sul tratto di strada precedente all'area del sinistro sono state rilevate irregolarità sul manto stradale, ma vista la distanza dal luogo della caduta non sono da considerarsi causa diretta dell'evento”.
In tale rapporto si legge anche che nel tratto di strada in questione l' da circa un CP_1
anno, aveva “apposto una segnaletica temporanea (sfondo giallo) indicante il limite di velocità 40 km/h “fondo stradale sconnesso”.
Ora, il rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale costituisce piena prova fino a querela di falso di quanto in esso contenuto (cfr. ex multis Cass. ord. 7 maggio 2018,
n.10870) e depone nel senso dell'esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno dedotto in giudizio.
La dichiarazione a firma di prodotta in primo grado dall'attore Persona_2
(doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), si riferisce ad un sobbalzo del mezzo compatibile con la perdita di controllo del conducente, verificatasi a prescindere dalle condizioni dell'asfalto: in essa si legge infatti: “ho visto il ciclomotore che mi precedeva sobbalzare e conseguentemente schiantarsi contro il guard rail sulla destra”, ma niente altro in merito alla dinamica ed alle cause del sinistro, soprattutto alcun richiamo ad irregolarità presenti nel manto stradale.
Inoltre, il afferma che l'urto del ciclomotore sarebbe avvenuto contro il guard Per_2
rail sulla destra della carreggiata, ma dalle fotografie prodotte non è dato rinvenire la presenza di alcun guard rail sul lato destro in quel punto della strada.
Ancora, al padre del – all'epoca responsabile civilmente in quanto genitore Parte_1
esercente la potestà sul figlio minore – era notificato il verbale della Polizia Stradale per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, cod. stradale, che prevede che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (cfr. doc. n. 9 . Parte_1
E' vero che l'appellante ha ottenuto l'annullamento del medesimo verbale di infrazione a seguito di ricorso al Giudice di Pace di Sanremo;
ma è altrettanto vero che l'appellante non ha prodotto la documentazione fondamentale per comprendere le ragioni che hanno portato il Giudice di Pace ad annullare la sanzione amministrativa, sicchè vi è il dubbio che l'annullamento sia avvenuto per una motivazione non diretta ad escludere la condotta imprudente del conducente del mezzo.
Nel presente giudizio di appello la Corte ha escusso quale testimone Per_2
autore della dichiarazione scritta di cui sopra si è dato atto, che non era stato
[...]
sentito dal primo giudice.
Ora, il teste in questione ha affermato che l'appellante avrebbe perso il controllo del mezzo poichè la ruota anteriore del motociclo urtava il dislivello del manto stradale.
Tale affermazione, però, da una parte contrasta con le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale di Sanremo contenuti nel citato rapporto di incidente stradale;
dall'altra, il teste che ha dichiarato di avere seguito con il proprio Per_2
motociclo il veicolo condotto dal al momento del sinistro e di avere prestato Parte_1 soccorso a quest'ultimo, non viene menzionato dalla Polizia Stradale negli accertamenti eseguiti dopo il fatto, non viene cioè indicato come persona presente ai fatti;
si tenga presente che l'intervento della Polizia Stradale è avvenuto subito dopo il sinistro (10 minuti dopo il fatto si legge nel rapporto: l'incidente è avvenuto alle 21,40
e l'intervento alle 21,50) tanto che il veicolo incidentato era ancora presente sul luogo in posizione post urto.
altro teste ha assistito al sinistro. Tes_1
Si consideri, infine, che in atto di citazione il dichiara di avere perso il Parte_1
controllo del ciclomotore perché “la ruota anteriore urtava il dislivello del manto stradale”, mentre nella immediatezza del fatto aveva dichiarato, invece, che l'incidente si era verificato “a causa del fondo stradale sconnesso e pieno di buche, prendendo con la ruota anteriore un tombino avvallato” (cfr. rapporto di incidente stradale).
Gli elementi finora descritti portano a ritenere che l'incidente stradale per cui è causa si sia verificato in conseguenza di una scivolata imputabile, in via esclusiva, alla responsabilità dello stesso conducente del ciclomotore che non ha adottato le regole di ordinaria prudenza e diligenza nel condurre il veicolo, mentre non vi è prova che esso sia avvenuto a causa di irregolarità presenti sull'asfalto nel tratto di strada percorso dal ciclomotore del Parte_1
E ciò a prescindere dall'efficacia causale di tali irregolarità, di cui pure nel rapporto della Polizia Stradale si dà atto e che risultano altresì dalle fotografie prodotte nel grado pregresso dal che erano ampiamente visibili e prevedibili dal – Parte_1 Parte_1
anche perché debitamente segnalate, tenuto conto che il sinistro è avvenuto in un tratto della strada pianeggiante e rettilineo con illuminazione buona, come si legge nel rapporto di incidente stradale della Polizia - sicchè la loro astratta pericolosità sarebbe stata, pertanto, facilmente prevenibile mediante l'adozione delle normali cautele da parte della vittima.
Non essendovi prova che il sinistro stradale per cui è causa sia avvenuto a causa di irregolarità presenti sul manto stradale, l'appello deve essere respinto. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminabile di complessità bassa ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dall'avvocato Claudio Cipollini dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello viene respinto.
Genova, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
La minuta della presente sentenza è stata redatta, quanto allo svolgimento del processo, con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dr. Matteo Laganaro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1164/2022
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 549/2022 del Tribunale di Imperia, pubblicata il 27/09/2022 tra
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO MORINI come da mandato in atti appellante
e
, in persona legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO CIPOLLINI come da mandato in atti appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis;
previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum;
in via preliminare di rito, previa modifica delle Ordinanze interinali,
- rimettere in istruttoria la causa;
- ammettere la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
sulla circostanza capitolata nella premessa dell'Atto di Citazione di primo CP_1
grado sub 5;
- ammettere la CTU medico legale;
nel merito
- dichiarare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui alla premessa dell'Atto di Citazione introduttivo della prima fase del presente giudizio e, conseguentemente,
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
risarcimento di tutti i danni da lesioni personali patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si quantificano nell'importo di € 70.128,00 o in quel maggiore o minore importo meglio risultante in corso di causa;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento a favore di parte appellante delle spese e delle competenze professionali relative alla prima fase del presente giudizio, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento a favore di parte appellante delle spese e delle competenze professionali, relative alla presente fase di gravame, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
- salvis juribus”.
* per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, rigettare integralmente
l'appello formulato ex adverso respingendo le domande dell'attore appellante perché infondate in fatto e in diritto e mandando assolta la convenuta da ogni e qualsiasi pretesa avanzata e formulata ex adverso in atto di citazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio sponendo che: CP_1
- in data 16/09/2017, verso le ore 22.00 circa, in Sanremo, alla guida del ciclomotore targato X7N8SL (di proprietà di ) percorreva la corsia lato Persona_1
monte di Corso Mazzini, diretto verso ponente;
- giunto all'altezza dell'Hotel Montecarlo, perdeva il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra nel momento stesso in cui la ruota anteriore urtava il dislivello del manto stradale visibile nelle fotografie prodotte (prod. 1 nel fascicolo di primo grado);
- al fatto assisteva il sig. che seguiva il ciclomotore;
sul posto Persona_2
interveniva la Polizia Stradale di Sanremo;
- nei giorni seguenti al sinistro rovvedeva a riasfaltare il tratto di strada CP_1
ove si era verificato il sinistro;
- a causa della caduta riportava lesioni personali consistenti in frattura scomposta esposta biossea diafisaria della gamba destra, ferita con perdita di sostanza cutanea al terzo medio anteriore della gamba destra, frattura composta polso sinistro, come meglio specificate nella documentazione medica e nella perizia di parte prodotte;
- di aver subito pertanto un danno non patrimoniale pari ad € 70.128,00.
Per tali ragioni chiedeva condannarsi l risarcimento dei danni patiti, in CP_1
quanto custode della strada.
Si costituiva ontestando l'avversaria domanda e chiedendone il rigetto CP_1
perché infondata.
Il Tribunale decideva la vertenza con sentenza n. 549/2022 del 27/09/2022, così statuendo:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.972,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale non riteneva sussistente il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, secondo i criteri di imputazione dell'art. 2051 c.c., considerando ben visibile l'avvallamento del manto stradale in quanto debitamente segnalato da cartelli temporanei installati dalla stessa Ad avviso del Tribunale, il sinistro sarebbe stato evitabile con CP_1
l'ordinaria diligenza del danneggiato, considerato che il difetto del manto stradale era visibile e prevedibile, tenuto conto anche che ne erano presenti altri nel medesimo tratto di carreggiata, come rilevato dalla Polizia.
Per tali ragioni la domanda attorea era respinta e le spese di lite regolate secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo contestava l'interpretazione data dal Tribunale ai documenti prodotti. In particolare, la documentazione fotografica del luogo del sinistro, la dichiarazione testimoniale e il rapporto dell'incidente avrebbero dovuto indurre il
Tribunale, secondo il criterio del “più probabile che non”, a riconoscere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno. Insisteva, in subordine, nelle istanze istruttorie non accolte.
Con il secondo motivo di appello contestava parimenti l'interpretazione data dal
Tribunale ai documenti prodotti, con particolare riferimento all'elemento oggettivo dell'insidia, a suo avviso sussistente per le stesse ragioni di cui al primo motivo.
Con il terzo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza laddove riteneva provato il comportamento colposo dell'appellante in modo tale da escludere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno. In particolare, affermava che la mera condotta colposa del danneggiato non è sufficiente ad interrompere tale nesso, dovendosi anche accertare se questa sia stata imprevedibile ed imprevenibile. Osservava che era onere del custode provare il caso fortuito, anche sotto forma di colpa del danneggiato. Al contrario, il
Tribunale non aveva seguito tale principio ritenendo provata la circostanza della condotta colposa, non solo in contrasto con le risultanze probatorie, ma anche invertendo illegittimamente l'onere della prova.
Con il quarto motivo di appello affermava in subordine la responsabilità ex art. 2043
c.c., data la condotta colposa di er aver omesso di manutenere il tratto CP_1
di strada, provvedendovi poi subito dopo il sinistro.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversario appello con conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata.
Erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa era trattenuta in decisione.
I motivi di appello si esaminano congiuntamente essendo tra loro connessi,
Essi non appaiono fondati e devono, pertanto, essere respinti.
Invero, in primo grado l'appellante ha prodotto il rapporto di incidente stradale redatto dal Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo (cfr. doc. n. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) nel quale si dà atto che la perdita del controllo del motociclo dell'appellante è avvenuta “per cause imprecisate” e che “sul tratto di strada precedente all'area del sinistro sono state rilevate irregolarità sul manto stradale, ma vista la distanza dal luogo della caduta non sono da considerarsi causa diretta dell'evento”.
In tale rapporto si legge anche che nel tratto di strada in questione l' da circa un CP_1
anno, aveva “apposto una segnaletica temporanea (sfondo giallo) indicante il limite di velocità 40 km/h “fondo stradale sconnesso”.
Ora, il rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale costituisce piena prova fino a querela di falso di quanto in esso contenuto (cfr. ex multis Cass. ord. 7 maggio 2018,
n.10870) e depone nel senso dell'esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno dedotto in giudizio.
La dichiarazione a firma di prodotta in primo grado dall'attore Persona_2
(doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), si riferisce ad un sobbalzo del mezzo compatibile con la perdita di controllo del conducente, verificatasi a prescindere dalle condizioni dell'asfalto: in essa si legge infatti: “ho visto il ciclomotore che mi precedeva sobbalzare e conseguentemente schiantarsi contro il guard rail sulla destra”, ma niente altro in merito alla dinamica ed alle cause del sinistro, soprattutto alcun richiamo ad irregolarità presenti nel manto stradale.
Inoltre, il afferma che l'urto del ciclomotore sarebbe avvenuto contro il guard Per_2
rail sulla destra della carreggiata, ma dalle fotografie prodotte non è dato rinvenire la presenza di alcun guard rail sul lato destro in quel punto della strada.
Ancora, al padre del – all'epoca responsabile civilmente in quanto genitore Parte_1
esercente la potestà sul figlio minore – era notificato il verbale della Polizia Stradale per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, cod. stradale, che prevede che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (cfr. doc. n. 9 . Parte_1
E' vero che l'appellante ha ottenuto l'annullamento del medesimo verbale di infrazione a seguito di ricorso al Giudice di Pace di Sanremo;
ma è altrettanto vero che l'appellante non ha prodotto la documentazione fondamentale per comprendere le ragioni che hanno portato il Giudice di Pace ad annullare la sanzione amministrativa, sicchè vi è il dubbio che l'annullamento sia avvenuto per una motivazione non diretta ad escludere la condotta imprudente del conducente del mezzo.
Nel presente giudizio di appello la Corte ha escusso quale testimone Per_2
autore della dichiarazione scritta di cui sopra si è dato atto, che non era stato
[...]
sentito dal primo giudice.
Ora, il teste in questione ha affermato che l'appellante avrebbe perso il controllo del mezzo poichè la ruota anteriore del motociclo urtava il dislivello del manto stradale.
Tale affermazione, però, da una parte contrasta con le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale di Sanremo contenuti nel citato rapporto di incidente stradale;
dall'altra, il teste che ha dichiarato di avere seguito con il proprio Per_2
motociclo il veicolo condotto dal al momento del sinistro e di avere prestato Parte_1 soccorso a quest'ultimo, non viene menzionato dalla Polizia Stradale negli accertamenti eseguiti dopo il fatto, non viene cioè indicato come persona presente ai fatti;
si tenga presente che l'intervento della Polizia Stradale è avvenuto subito dopo il sinistro (10 minuti dopo il fatto si legge nel rapporto: l'incidente è avvenuto alle 21,40
e l'intervento alle 21,50) tanto che il veicolo incidentato era ancora presente sul luogo in posizione post urto.
altro teste ha assistito al sinistro. Tes_1
Si consideri, infine, che in atto di citazione il dichiara di avere perso il Parte_1
controllo del ciclomotore perché “la ruota anteriore urtava il dislivello del manto stradale”, mentre nella immediatezza del fatto aveva dichiarato, invece, che l'incidente si era verificato “a causa del fondo stradale sconnesso e pieno di buche, prendendo con la ruota anteriore un tombino avvallato” (cfr. rapporto di incidente stradale).
Gli elementi finora descritti portano a ritenere che l'incidente stradale per cui è causa si sia verificato in conseguenza di una scivolata imputabile, in via esclusiva, alla responsabilità dello stesso conducente del ciclomotore che non ha adottato le regole di ordinaria prudenza e diligenza nel condurre il veicolo, mentre non vi è prova che esso sia avvenuto a causa di irregolarità presenti sull'asfalto nel tratto di strada percorso dal ciclomotore del Parte_1
E ciò a prescindere dall'efficacia causale di tali irregolarità, di cui pure nel rapporto della Polizia Stradale si dà atto e che risultano altresì dalle fotografie prodotte nel grado pregresso dal che erano ampiamente visibili e prevedibili dal – Parte_1 Parte_1
anche perché debitamente segnalate, tenuto conto che il sinistro è avvenuto in un tratto della strada pianeggiante e rettilineo con illuminazione buona, come si legge nel rapporto di incidente stradale della Polizia - sicchè la loro astratta pericolosità sarebbe stata, pertanto, facilmente prevenibile mediante l'adozione delle normali cautele da parte della vittima.
Non essendovi prova che il sinistro stradale per cui è causa sia avvenuto a causa di irregolarità presenti sul manto stradale, l'appello deve essere respinto. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminabile di complessità bassa ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dall'avvocato Claudio Cipollini dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello viene respinto.
Genova, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
La minuta della presente sentenza è stata redatta, quanto allo svolgimento del processo, con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dr. Matteo Laganaro.