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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CICERO Parte_1 C.F._1
CARMELO , come da procura in atti. attore, contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLEMENTE MICHELE come da procura in atti. P.IVA_1
convenuto, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che in data 18 luglio 2014, l'immobile di sua proprietà, sito in Mazzarrà Sant'Andrea, via
Sott. al n. 8 subiva danni a causa dell'incendio non doloso scatenato dall'autovettura BMW, tg. Parte_2
CJ580NHA, parcheggiata accostata ai muri esterni del fabbricato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incendio avvenuto il giorno 18.07.2014, a norma delle Condizioni Generali della Polizza stipulata con la Società convenuta;
Contr 2) Conseguentemente condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 28.136,00
o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta del superiore inadempimento, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 18.07.2014 all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni la quale, contestando le domande di parte attrice, così concludeva: in via preliminare nel merito ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, e, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata contro la Controparte_2
2. in ogni caso, ritenere e dichiarare non cumulabile il diritto all'indennizzo con quello al risarcimento del danno ad opera dell'assicuratore del responsabile civile e per tale motivo rigettare la domanda;
3. nel merito, rigettare comunque la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
4. sempre nel merito, ritenere e dichiarare definitivamente accettata la liquidazione del danno nella misura pari ad €
8.880,00 e, per l'effetto, rigettare la domanda di maggiori somme avanzata dall'attore;
5. gradatamente, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere l'eventuale condanna dell' CP_1
in ragione delle condizioni di polizza, nel limiti del massimale e con applicazione delle franchigie e/o scoperti di
[...]
polizza, nonché al netto della somma di € 8.880,00 già percepita dall'attore per il medesimo sinistro;
6. rigettare, in ogni caso, il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e istruita la causa, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione
*****
La domanda di parte attrice è infondata e non merita di essere accolta.
Prima di esaminare la domanda attorea nel merito, occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni.
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto mentre è al presunto debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass.,
Da ultimo, la Corte di Cassazione (vedi Ordinanza n. 1558 del 23/1/2018), con riferimento al riparto dell'onere probatorio fra assicurato e assicuratore ha precisato: "il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è
l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Dunque l'attore ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Passando all'esame nel merito della domanda attorea, il Tribunale ritiene che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione abbiano trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle esaurienti deposizioni rese dalla teste sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la coerenza, precisione ed univocità delle stesse che trovano riscontro nel verbale dei Vigili del Fuoco.
Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova della verificazione del rischio assicurato ossia dell'incendio provocato dall'automobile parcheggiata al lato dell'edificio.
Dagli atti di causa risulta che Il Sig. ha ricevuto dalla , garante Parte_1 Controparte_3
per la RC auto dell'autovettura BMW tg. CJ580NH, la somma di 8.880,00 Euro che ha accettato “a transazione e completa tacitazione di ogni pretesa”, come risulta dalla quietanza prodotta in giudizio.
Tanto premesso, va richiamato quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22 maggio
2018, n. 12565.
La Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo che si era creato nella giurisprudenza, ha affermato che “…un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè dall'assicuratore e dall'autore del danno, l'eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata dalla surrogazione legale dell'assicuratore che ha pagato
l'indennità, fino a concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”, ed ha concluso affermando il seguente principio di diritto: "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".
Da ciò deriva per tale orientamento, che questo giudice condivide, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dal poiché lo stesso ha già ottenuto, “a completa tacitazione di ogni pretesa”, Parte_1
il risarcimento del danno derivatogli dall'incendio, in forza del pagamento eseguito dalla compagnia assicuratrice.
Il principio sopra enunciato trova conferma nel recente provvedimento del Supremo Collegio che nella sua ordinanza n. 3429/2025 fa riferimento a due concetti fra loro collegati, ossia il principio di indifferenza del risarcimento ed il principio indennitario.
Il primo si applica nel diritto generale ed ha come funzione il ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato, senza arricchirlo né impoverirlo.
Il principio indennitario è specifico del diritto assicurativo e stabilisce che l'indennizzo non possa superare il valore del danno effettivamente subito, evitando che l'assicurato ne tragga un arricchimento maggiore e si applica alle assicurazioni contro i danni.
La funzione di entrambi i principi è di evitare che il danneggiato e/o assicurato possa trarre un vantaggio economico dall'evento di danno, mantenendo la funzione riparatoria e non speculativa del risarcimento e/o dell'indennizzo.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, in favore della convenuta in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1
applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 59 2017 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di . Parte_1 - condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla
[...]
, liquidate in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali Controparte_1
al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 02/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CICERO Parte_1 C.F._1
CARMELO , come da procura in atti. attore, contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLEMENTE MICHELE come da procura in atti. P.IVA_1
convenuto, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che in data 18 luglio 2014, l'immobile di sua proprietà, sito in Mazzarrà Sant'Andrea, via
Sott. al n. 8 subiva danni a causa dell'incendio non doloso scatenato dall'autovettura BMW, tg. Parte_2
CJ580NHA, parcheggiata accostata ai muri esterni del fabbricato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incendio avvenuto il giorno 18.07.2014, a norma delle Condizioni Generali della Polizza stipulata con la Società convenuta;
Contr 2) Conseguentemente condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 28.136,00
o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta del superiore inadempimento, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 18.07.2014 all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni la quale, contestando le domande di parte attrice, così concludeva: in via preliminare nel merito ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, e, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata contro la Controparte_2
2. in ogni caso, ritenere e dichiarare non cumulabile il diritto all'indennizzo con quello al risarcimento del danno ad opera dell'assicuratore del responsabile civile e per tale motivo rigettare la domanda;
3. nel merito, rigettare comunque la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
4. sempre nel merito, ritenere e dichiarare definitivamente accettata la liquidazione del danno nella misura pari ad €
8.880,00 e, per l'effetto, rigettare la domanda di maggiori somme avanzata dall'attore;
5. gradatamente, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere l'eventuale condanna dell' CP_1
in ragione delle condizioni di polizza, nel limiti del massimale e con applicazione delle franchigie e/o scoperti di
[...]
polizza, nonché al netto della somma di € 8.880,00 già percepita dall'attore per il medesimo sinistro;
6. rigettare, in ogni caso, il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e istruita la causa, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione
*****
La domanda di parte attrice è infondata e non merita di essere accolta.
Prima di esaminare la domanda attorea nel merito, occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni.
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto mentre è al presunto debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass.,
Da ultimo, la Corte di Cassazione (vedi Ordinanza n. 1558 del 23/1/2018), con riferimento al riparto dell'onere probatorio fra assicurato e assicuratore ha precisato: "il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è
l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Dunque l'attore ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Passando all'esame nel merito della domanda attorea, il Tribunale ritiene che le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione abbiano trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle esaurienti deposizioni rese dalla teste sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la coerenza, precisione ed univocità delle stesse che trovano riscontro nel verbale dei Vigili del Fuoco.
Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova della verificazione del rischio assicurato ossia dell'incendio provocato dall'automobile parcheggiata al lato dell'edificio.
Dagli atti di causa risulta che Il Sig. ha ricevuto dalla , garante Parte_1 Controparte_3
per la RC auto dell'autovettura BMW tg. CJ580NH, la somma di 8.880,00 Euro che ha accettato “a transazione e completa tacitazione di ogni pretesa”, come risulta dalla quietanza prodotta in giudizio.
Tanto premesso, va richiamato quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22 maggio
2018, n. 12565.
La Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo che si era creato nella giurisprudenza, ha affermato che “…un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè dall'assicuratore e dall'autore del danno, l'eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata dalla surrogazione legale dell'assicuratore che ha pagato
l'indennità, fino a concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”, ed ha concluso affermando il seguente principio di diritto: "il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".
Da ciò deriva per tale orientamento, che questo giudice condivide, l'inammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dal poiché lo stesso ha già ottenuto, “a completa tacitazione di ogni pretesa”, Parte_1
il risarcimento del danno derivatogli dall'incendio, in forza del pagamento eseguito dalla compagnia assicuratrice.
Il principio sopra enunciato trova conferma nel recente provvedimento del Supremo Collegio che nella sua ordinanza n. 3429/2025 fa riferimento a due concetti fra loro collegati, ossia il principio di indifferenza del risarcimento ed il principio indennitario.
Il primo si applica nel diritto generale ed ha come funzione il ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato, senza arricchirlo né impoverirlo.
Il principio indennitario è specifico del diritto assicurativo e stabilisce che l'indennizzo non possa superare il valore del danno effettivamente subito, evitando che l'assicurato ne tragga un arricchimento maggiore e si applica alle assicurazioni contro i danni.
La funzione di entrambi i principi è di evitare che il danneggiato e/o assicurato possa trarre un vantaggio economico dall'evento di danno, mantenendo la funzione riparatoria e non speculativa del risarcimento e/o dell'indennizzo.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, in favore della convenuta in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1
applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 59 2017 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di . Parte_1 - condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla
[...]
, liquidate in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali Controparte_1
al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 02/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola