Articolo 15 della Legge 22 luglio 1997, n. 276
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 agosto 1997
Art. 15. Norma di copertura 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero di Grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente, riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero di Grazia e giustizia.
2. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 agosto 1997