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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 280/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/01/2025 dai coniugi
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con gli avv. GENTILIN GIULIANO e BOLIS VALENTINA
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
con gli avv. GENTILIN GIULIANO e BOLIS VALENTINA
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data
20/05/2000 a MORGANO (TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 03/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/05/2000 da
[...]
(n. a Treviso (TV) il 09/01/1973) e (n. a Treviso (TV) il Parte_1 Parte_2
24/01/1972) e trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MORGANO (TV) alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Morgano
(TV) il 20.05.2000 (Registro Atti di Matrimonio del Comune di Morgano, Anno 2000, Parte II, Seria
A, Atto n. 6), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) tenuto conto delle rispettive capacità di reddito e dei rispettivi oneri, nonché della stabile convivenza presso la madre, si obbliga a versare mensilmente a a Parte_1 Parte_2 mezzo accredito bancario continuativo entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia , la somma di € 500,00 mensili, somma che si rivaluterà Persona_1
automaticamente di anno in anno a far capo dall'1.01.2026; i genitori divideranno altresì tra di loro
le spese straordinarie per la figlia per tali intendendo ad esempio le spese mediche e Per_1
terapeutiche che si rendessero necessarie e che non fossero coperte dal S.S.N. (spese specialistiche, odontoiatriche, ticket e farmaci, ecc.); le spese scolastiche, anche universitarie (tasse, libri, retta
scolastica) e rimettendosi al Protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso, anche in ordine alla necessità di un preventivo accordo.
Spese compensate.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di MORGANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera