Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/1972, n. 1157
CASS
Sentenza 13 aprile 1972

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E compito riservato al giudice di merito identificare i termini del contratto,il contenuto economico del medesimo e le finalita pratiche perseguite dalle parti,onde il Sindacato della Corte di Cassazione puo essere esercitato soltanto in casi di divergenza tra gli elementi accertati in Sede di merito e il tipo contrattuale configurato dal giudice in quella Sede. ( V 2642'70,mass n 349059;2500'70,mass n 348786).*

Perche un negozio possa essere considerato transattivo,e necessario che,da un lato,abbia ad oggetto una res dubia,e cioe cada sopra un rapporto giuridico avente,almeno nell'opinione delle parti,carattere di incertezza,e dall'altro lato,che nell'intento di far cessare la situazione giuridica di dubbio venutasi a creare tra loro,i contraenti si facciano delle concessioni reciproche,nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro,indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza tra datum e retentum. L'accertamento delle reciproche concessioni e rinunzie implica un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in Sede di legittimita,ove sia immune da vizi logici e giuridici. ( V 2624'70,mass n 349022;312'70,mass n 345183).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/1972, n. 1157
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1157
    Data del deposito : 13 aprile 1972

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