Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1984, n. 725
Articolo 2
Versione
14 novembre 1984
Art. 1.
Al personale diplomatico-consolare del ruolo per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 16 maggio 1940, n. 691 , e che, dispensato dal servizio in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427 , ha successivamente acquistato la cittadinanza italiana, ed al quale sono stati attribuiti, in qualita' di estraneo all'amministrazione ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti, incarichi temporanei di direzione e di reggenza di uffici consolari italiani all'estero, per un periodo complessivo di almeno quindici anni, e' eccezionalmente concesso il trattamento minimo di quiescenza anche se non ha raggiunto il minimo di servizio valutabile previsto dalle norme in vigore.
Entrata in vigore il 14 novembre 1984