Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note.
b) Convenzione finanziaria.
c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note.
b) Convenzione finanziaria.
c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.