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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1342/2015 R.G., promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del procuratore legale Parte_1 P.IVA_1
avv. Emanuele Stella, con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli, giusta procura in atti, e CP_2
(c.f. nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Massimo Favara, giusta procura in atti;
-RESISTENTI-
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_3 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la con sede legale a Roma, via Gino Controparte_4
Nais n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di quale mandataria di rappresentata e Controparte_5 Controparte_3 difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti;
E DI
pagina 1 di 10 (c.f. e p.iva ), con sede legale in Conegliano (TV) via Controparte_6 P.IVA_3
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa con sede legale a Roma, via Gino Nais n. Controparte_4
16, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti;
[...]
E DI
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_7 P.IVA_4
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del procuratore della società , rappresentata CP_8
e difesa dall'avv. Alessandro Pappalardo, giusta procura in atti;
-INTERVENUTE EX ART. 111 C.P.C.-
***
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.11.2015, il ha Parte_1
convenuto in giudizio e al fine di sentir dichiarare inefficace CP_1 CP_2
nei suoi confronti l'atto di donazione del 15.11.2012, rogato in Caltagirone dal Notaio
(rep. 7211 – Racc. 4777) reg. a Caltagirone il 27.11.2012 al n. 3631 Persona_1
Serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Catania il 28.11.2012, Reg. 47928 –
Reg. Part. N. 59045, con il quale e con riserva del diritto Controparte_9 CP_1
di usufrutto, avevano donato alla figlia la nuda proprietà dell'immobile sito CP_10
nel Comune di MA, via Carlo Linneo e precisamente: fabbricato ad uso abitativo a due elevazioni fuori terra con soprastante terrazza a cui si accede attraverso apposito vano scale, con annessi corte e terreno pertinenziali, composto da garage al piano terra di mq 191
e per quanto in effetti misura e da un appartamento al piano primo della consistenza di 8,5 vani;
il tutto confinante con la via Carlo Linneo da cui ha accesso dal civico 66, con la via
Citerea e con proprietà o aventi causa. Quanto descritto risulta censito al Catasto Per_2
Fabbricati del Comune di MA al foglio 309, part. 1690 sub. 2, Via Carlo Linneo nn.
64-68, piano T. cat. C/6, classe 1, mq 191, rendita euro 197,29; sub. 3, via Carlo Linneo n.
66, piano 1-2, cat. A/2, classe 4, vani 8-5, rendita euro 377,53; al Catasto Terreni del
Comune di MA al foglio 5. Part. 2021, vigneto di 1, di are 02.45, con R.D. euro 3,67
e R.A. euro 1,27 (cfr. allegato 1).
Parte ricorrente, in sintesi, ha esposto:
- di essere creditore nei confronti di della somma di euro 193.544,50, di Controparte_9
cui euro 170.678,84 per saldo debitore del c/c n. 545 intrattenuto presso l'Agenzia di pagina 2 di 10 Caltagirone del oltre interessi al tasso annuo del 14,50% dal 23.12.2013 al Pt_1
soddisfo, ed euro 22.865,66 per saldo debitore del c/c n. 270 intrattenuto presso la medesima agenzia, oltre interessi al tasso annuo del 13,75% dal 23.12.2013 al soddisfo;
per tale esposizione debitoria, era stata rilasciata in data 16.02.2012 fideiussione omnibus
(garanzia n. 000094923) da fino alla concorrenza di euro 240.000,00 (cfr. CP_1
allegato 7);
- di essere creditore nei confronti della società della somma di Parte_2
euro 223.901,60 per saldo debitore del c/c n. 249 intrattenuto presso la stessa agenzia, oltre interessi al tasso annuo dell'11,80% dal 23.12.2013 al soddisfo;
anche per tale esposizione era stata rilasciata in data 29.04.2010 fideiussione omnibus (garanzia n.
000052181) da e fino alla Controparte_9 CP_1 Persona_3
concorrenza di euro 375.000,00 (cfr. allegato 14);
- che con lettere raccomandate del 20.11.2013, inviate anche ai fideiussori, erano stati revocati i fidi concessi e diffidati il debitore principale e i garanti a saldare i debiti in essere;
- stante l'esito infruttuoso delle predette diffide, con decreto ingiuntivo n. 114/14 e n.
115/14 emessi dal Tribunale di Caltagirone in data 19.03.2014, era stato ingiunto rispettivamente a e alla società quale debitori Controparte_9 Parte_2
principali, e a e quali garanti, di CP_1 Controparte_9 Persona_3
pagare, in favore del rispettivamente la somma di euro Parte_1
193.544,50 e di euro 223.301,02, come sopra meglio specificate (cfr. allegati 9 e 16);
- in data 29.03.2014 era deceduto (cfr. allegato 21), senza lasciare Controparte_9
alcuna disposizione testamentaria. I figli del de cuius avevano rinunciato all'eredità, mediante atto dell'08.05.2014 rogato dal Notaio rep. 9127 – racc. Persona_1
6133, e parimenti anche i nipoti – e (figli di ) - CP_11 CP_12 CP_2 avevano rinunciato all'eredità. Pertanto, avrebbe dovuto rispondere delle CP_1
dette esposizioni debitorie non solo come garante, ma anche nella qualità di unica erede del coniuge defunto.
Parte ricorrente ha dedotto, ai fini dell'accoglimento dell'azione incoata, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e cioè tanto dell'elemento oggettivo, costituendo il bene oggetto di donazione una garanzia per il soddisfacimento del credito, quanto dell'elemento pagina 3 di 10 soggettivo in ordine alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
In conclusione, hanno chiesto l'accoglimento della domanda, chiedendo che venga dichiarato inefficace, e quindi revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione del 15.11.2012, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite e , le quali CP_1 CP_2
hanno contestato la domanda azionata e chiesto, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione dei giudizi di opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 114/14 e 115/14; nel merito, per il rigetto della domanda per l'assenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto de quo.
All'udienza del 14.04.2016, ritenuto che le difese e le eccezioni proposte non fossero compatibili con l'istruttoria sommaria che caratterizza il procedimento ex art. 702 bis c.p.c.,
è stato disposto il mutamento del rito con concessione dei termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.
Con ordinanza del 07.02.2017, rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio proposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 06.10.2017, si è costituita quale successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per la linea di credito portata dal d.i. 115/2014, nell'interesse di la quale Controparte_3 Controparte_4
mandataria di a sua volta mandataria di la Controparte_5 Controparte_3
quale ha insistito in tutte le istanze, eccezioni e difese già avanzata dalla cedente.
A sua volta, in data 01.04.2020, si è costituita quale successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nell'interesse di la quale mandataria di Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
e, a sua volta, mandataria di la quale ha insistito in tutte
[...] Controparte_6
le istanze, eccezioni e difese già avanzata dalla cedente Controparte_3
Ed ancora, in data 28.01.2022, si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nell'interesse della nella qualità di legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era Controparte_7
originario creditore il (già , la Controparte_13 Parte_1 [...]
nella qualità di cessionaria del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. Controparte_14
114/14, la quale ha fatto proprie le difese precedentemente spiegate dal Parte_1
[...]
pagina 4 di 10 All'udienza dell'11.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'azione revocatoria è uno strumento diretto a salvaguardare l'integrità patrimoniale del debitore al fine di permettere al creditore il soddisfacimento coattivo del suo credito.
Tale azione è diretta a far dichiarare inefficaci nei confronti del creditore agente gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle ragioni creditorie, con il necessario concorso dei presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento dell'azione medesima.
Il creditore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza dei suoi elementi costitutivi e cioè, quello oggettivo costitutivo dalla qualità di creditore in capo al soggetto agente, dall'esistenza di un atto dispositivo – a titolo gratuito od oneroso – posto in essere dal debitore, nonché dal pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie (eventus damni), e quello soggettivo, costituito – nel caso di atto a titolo gratuito – dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. consilium fraudis) e – nel caso di atto a titolo oneroso – dalla consapevolezza anche in capo al terzo (cf. scientia damni) di tale pregiudizio.
Per ciò che concerne la prima condizione “qualità di creditore” e pertanto l'esistenza di uno specifico credito, appare opportuno precisare che l'evoluzione giurisprudenziale, attraverso un'interpretazione funzionale, ha accolto una nozione lata, per la quale è legittimato ad agire in revocatoria anche chi alleghi un credito eventuale, soggetto a termine o condizioni, o un credito litigioso, così ampliandosi l'ambito delle pretese tutelabili alle mere aspettative e non vincolando l'esperibilità marzo dell'azione all'esistenza di un credito che sia liquido ed esigibile (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981 per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che
l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza
pagina 5 di 10 del terzo in ordine all'eventus damni” (Cass. 14166/2001; Cass. 12672/2001; Cass.
12144/1999).
“Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16819/2024), “bastando una semplice aspettativa che non rilevi “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile” (Cass. Civ. Sez. III, n. 11755/2018).
Rileva, infatti “una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che ne persegue ai fini restitutori” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 4212/2020).
Con riguardo al caso in esame, risulta pacificamente provata ed accertata l'esistenza del credito in capo al ricorrente, sia in ordine all'an che al quantum, come si evince dalla documentazione allegata alla domanda, trovando origine negli estratti conto intestati ad
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_9 Parte_2
(cfr. allegati nn. 2, 4 e 10), nella sottoscrizione delle fideiussioni rilasciate in data
[...]
16.02.2012 e 29.04.2010 (cfr. allegati nn. 7 e 14) da quale garante, e da CP_1
ultimo nei decreti ingiuntivi n. 114/14 e n. 115/14, entrambi emessi dal Tribunale di
Caltagirone in data 19.03.2014 (cfr. allegati nn. 9 e 16).
Ad ogni modo, va evidenziato che, nel caso di specie, a prescindere dal giudizio di opposizione spiegato contro i decreti ingiuntivi nn. 114/14 e 115/14, la debitrice non ha mai contestato in modo specifico la sussistenza del credito vantato dal ricorrente, permettendo così da ritenere soddisfatto il primo requisito dell'azione revocatoria.
Quanto all'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore arrecato da un atto dispositivo
– a titolo gratuito od oneroso – effettuato dal debitore, la Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale
pagina 6 di 10 compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modificazione qualitativa di esso” (Cass. Civ. Sez. III, n. 1896/2012).
In virtù di tale principio, giova ricordare che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, poiché egli è il solo in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. Civ. Sez.
III-VI, ord. n. 16221/2019).
Al riguardo, parte ricorrente ha ritualmente prodotto copia dell'atto di donazione del
15.11.2012, in notaio dott. , con il quale e Persona_1 Controparte_9 CP_1
riservandosi il diritto di usufrutto, hanno donato alla figlia la nuda
[...] CP_2
proprietà dei beni immobili indicati nel ricorso introduttivo.
Parte ricorrente ha pacificamente provato e documentato l'intervenuta modificazione della garanzia patrimoniale, poiché la stipula del predetto atto è intervenuta entro un breve lasso temporale – precisamente in data 15.11.2012 - e dopo il sorgere del credito, derivante dalle fideiussioni omnibus (garanzia n. 000094923 e n. 000052181) rilasciate da CP_1 in favore di e della società “ rispettivamente Controparte_9 Parte_2
in data 12.06.2012 e 29.04.2010 e per l'importo di euro 240.000,00 e di euro 375.000,00, a fronte dell'apertura di conti correnti bancari da parte del debitore principale, poi da ultimo portato dai decreti ingiuntivi nn. 114/14 e 115/14 emessi dal Tribunale di Caltagirone in data
19.03.2014.
La sottrazione dei beni oggetto dell'atto di donazione costituisce una operazione pregiudizievole rispetto ad una eventuale fruttuosità dell'esecuzione dei beni e, dunque, al soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, a seguito della totale compromissione della consistenza patrimoniale della debitrice.
Invece, la debitrice non ha indicato e quantificato il valore di eventuali altri bene rimasti nel suo patrimonio e, conseguentemente, non è stata fornita la prova concreta della sussistenza di un patrimonio residuo tale da essere idoneo a soddisfare le ragioni del creditore.
pagina 7 di 10 Da quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, CP_1
risulterebbe proprietaria di altri beni immobili, nello specifico di terreni siti nel Comune di
Caltagirone, MA e OD BE, oggetto già di atto di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Caltagirone in favore di e di Controparte_15 CP_16
Co (cfr. allegati 8 e 19), mentre è stata posta in
[...] Controparte_18
liquidazione con atto del 17.03.2014.
Dunque, anche se la procedura esecutiva immobiliare risultasse ancora in corso, le probabilità che all'esito della stessa parte creditrice riuscirebbe a soddisfarsi - in tutto o in parte – a fronte dei crediti vantati da altri istituti di credito – appaiono a dir poco scarse se non addirittura impossibili.
Non vi è dubbio che l'atto dispositivo in questione abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie, rendendo incerto e difficile il suo soddisfacimento, avendo comportato la fuoriuscita dei beni dal patrimonio della debitrice senza la corresponsione di alcun corrispettivo.
Quanto, invece, all'elemento soggettivo, trattandosi di atti a titolo gratuito, posto in essere dopo il sorgere del credito, sarà sufficiente dimostrare la consapevolezza in capo al debitore,
e non anche in capo al terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Non occorre l'intenzione di nuocere, basta la mera consapevolezza che quell'atto dispositivo diminuisca la garanzia patrimoniale generica e tale prova può essere data anche mediante presunzioni (Cass. Civ. Sez. III, n. 27546/2014).
Appare opportuno sottolineare, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, che il credito non è sorto per effetto dei decreti ingiuntivi indicati, successivi all'atto di disposizione (con la conseguenza che si sarebbe dovuta dimostrare la preordinazione a ledere le ragioni creditorie), bensì in forza dei rapporti contrattuali tra le parti, con la precisazione che, al momento dell'atto pubblico, i rapporti di conto corrente in questione registravano già valori a debito di notevole consistenza per i debitori principali, dei quali deve ritenersi che il fideiussore fosse a conoscenza sia per il rapporto di coniugio, sia per l'importo della somma garantita sia ancora per la partecipazione sociale nella Parte_2
Non vi è dubbio, allora - come si evince anche da un ulteriore elemento presuntivo, dato dalla circostanza che il bene è fuoriuscito dalla sfera patrimoniale del debitore in favore della figlia, soggetto legato da un rapporto di parentela strettissimo - che il debitore ed il garante pagina 8 di 10 non potessero non rendersi conto di rendere più difficile per il creditore il recupero del credito.
In definitiva, devono ritenersi sussistenti i presupposti dell'actio pauliana e in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione del 15.11.2012 nei confronti del ricorrente e delle intervenute e Controparte_6 Controparte_7
Si ordina, dunque, al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma I, c.c.
In conclusione, la domanda proposta da parte ricorrente, per le ragioni sopra esposte, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di complessità bassa) e delle attività effettivamente prestate. In proposito, mentre alla cedente verranno liquidate tutte le fasi, alle cessionarie intervenute sarà liquidata soltanto la fase decisionale, non avendo le stesse compiuto un'apprezzabile fase di studio, essendosi limitate ad aderire alle difese della cedente senza ulteriori difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
- dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte ricorrente e delle intervenute e dell'atto di donazione del 15.11.2012 Controparte_6 Controparte_7
in notaio , Rep. n. 7211 Racc. n. 4777, tra e Persona_1 Controparte_9 CP_1 da un alto e dall'altro, avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva
[...] CP_2
del diritto di usufrutto in capo ai donanti, dell'immobile sito nel Comune di MA, via
Carlo Linneo e precisamente: fabbricato ad uso abitativo a due elevazioni fuori terra con soprastante terrazza a cui si accede attraverso apposito vano scale, con annessi corte e terreno pertinenziali, composto da garage al piano terra di mq 191 e per quanto in effetti misura e da un appartamento al piano primo della consistenza di 8,5 vani;
il tutto confinante con la via
Carlo Linneo da cui ha accesso dal civico 66, con la via Citerea e con proprietà o Per_2
aventi causa, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di MA al foglio 309, part. 1690 sub. 2, Via Carlo Linneo nn. 64-68, piano T. cat. C/6, classe 1, mq 191, rendita euro pagina 9 di 10 197,29; sub. 3, via Carlo Linneo n. 66, piano 1-2, cat. A/2, classe 4, vani 8-5, rendita euro
377,53, e al Catasto Terreni del Comune di MA al foglio 5. Part. 2021, vigneto di 1, di are 02.45, con R.D. euro 3,67 e R.A. euro 1,27;
- per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione degli atti revocati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma I, c.c.;
- condanna e alla refusione delle spese del presente giudizio in CP_1 CP_2
favore di parte ricorrente e delle intervenute e che Controparte_6 Controparte_7
liquida in euro 3.826,00 per il in euro 1.453,00 ciascuna per Parte_1
e per oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come Controparte_6 Controparte_7
per legge, e spese vive sostenute.
Così deciso in Caltagirone il 9 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1342/2015 R.G., promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del procuratore legale Parte_1 P.IVA_1
avv. Emanuele Stella, con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli, giusta procura in atti, e CP_2
(c.f. nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Massimo Favara, giusta procura in atti;
-RESISTENTI-
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_3 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la con sede legale a Roma, via Gino Controparte_4
Nais n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di quale mandataria di rappresentata e Controparte_5 Controparte_3 difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti;
E DI
pagina 1 di 10 (c.f. e p.iva ), con sede legale in Conegliano (TV) via Controparte_6 P.IVA_3
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa con sede legale a Roma, via Gino Nais n. Controparte_4
16, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti;
[...]
E DI
(c.f. e p.iva ), con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_7 P.IVA_4
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del procuratore della società , rappresentata CP_8
e difesa dall'avv. Alessandro Pappalardo, giusta procura in atti;
-INTERVENUTE EX ART. 111 C.P.C.-
***
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.11.2015, il ha Parte_1
convenuto in giudizio e al fine di sentir dichiarare inefficace CP_1 CP_2
nei suoi confronti l'atto di donazione del 15.11.2012, rogato in Caltagirone dal Notaio
(rep. 7211 – Racc. 4777) reg. a Caltagirone il 27.11.2012 al n. 3631 Persona_1
Serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Catania il 28.11.2012, Reg. 47928 –
Reg. Part. N. 59045, con il quale e con riserva del diritto Controparte_9 CP_1
di usufrutto, avevano donato alla figlia la nuda proprietà dell'immobile sito CP_10
nel Comune di MA, via Carlo Linneo e precisamente: fabbricato ad uso abitativo a due elevazioni fuori terra con soprastante terrazza a cui si accede attraverso apposito vano scale, con annessi corte e terreno pertinenziali, composto da garage al piano terra di mq 191
e per quanto in effetti misura e da un appartamento al piano primo della consistenza di 8,5 vani;
il tutto confinante con la via Carlo Linneo da cui ha accesso dal civico 66, con la via
Citerea e con proprietà o aventi causa. Quanto descritto risulta censito al Catasto Per_2
Fabbricati del Comune di MA al foglio 309, part. 1690 sub. 2, Via Carlo Linneo nn.
64-68, piano T. cat. C/6, classe 1, mq 191, rendita euro 197,29; sub. 3, via Carlo Linneo n.
66, piano 1-2, cat. A/2, classe 4, vani 8-5, rendita euro 377,53; al Catasto Terreni del
Comune di MA al foglio 5. Part. 2021, vigneto di 1, di are 02.45, con R.D. euro 3,67
e R.A. euro 1,27 (cfr. allegato 1).
Parte ricorrente, in sintesi, ha esposto:
- di essere creditore nei confronti di della somma di euro 193.544,50, di Controparte_9
cui euro 170.678,84 per saldo debitore del c/c n. 545 intrattenuto presso l'Agenzia di pagina 2 di 10 Caltagirone del oltre interessi al tasso annuo del 14,50% dal 23.12.2013 al Pt_1
soddisfo, ed euro 22.865,66 per saldo debitore del c/c n. 270 intrattenuto presso la medesima agenzia, oltre interessi al tasso annuo del 13,75% dal 23.12.2013 al soddisfo;
per tale esposizione debitoria, era stata rilasciata in data 16.02.2012 fideiussione omnibus
(garanzia n. 000094923) da fino alla concorrenza di euro 240.000,00 (cfr. CP_1
allegato 7);
- di essere creditore nei confronti della società della somma di Parte_2
euro 223.901,60 per saldo debitore del c/c n. 249 intrattenuto presso la stessa agenzia, oltre interessi al tasso annuo dell'11,80% dal 23.12.2013 al soddisfo;
anche per tale esposizione era stata rilasciata in data 29.04.2010 fideiussione omnibus (garanzia n.
000052181) da e fino alla Controparte_9 CP_1 Persona_3
concorrenza di euro 375.000,00 (cfr. allegato 14);
- che con lettere raccomandate del 20.11.2013, inviate anche ai fideiussori, erano stati revocati i fidi concessi e diffidati il debitore principale e i garanti a saldare i debiti in essere;
- stante l'esito infruttuoso delle predette diffide, con decreto ingiuntivo n. 114/14 e n.
115/14 emessi dal Tribunale di Caltagirone in data 19.03.2014, era stato ingiunto rispettivamente a e alla società quale debitori Controparte_9 Parte_2
principali, e a e quali garanti, di CP_1 Controparte_9 Persona_3
pagare, in favore del rispettivamente la somma di euro Parte_1
193.544,50 e di euro 223.301,02, come sopra meglio specificate (cfr. allegati 9 e 16);
- in data 29.03.2014 era deceduto (cfr. allegato 21), senza lasciare Controparte_9
alcuna disposizione testamentaria. I figli del de cuius avevano rinunciato all'eredità, mediante atto dell'08.05.2014 rogato dal Notaio rep. 9127 – racc. Persona_1
6133, e parimenti anche i nipoti – e (figli di ) - CP_11 CP_12 CP_2 avevano rinunciato all'eredità. Pertanto, avrebbe dovuto rispondere delle CP_1
dette esposizioni debitorie non solo come garante, ma anche nella qualità di unica erede del coniuge defunto.
Parte ricorrente ha dedotto, ai fini dell'accoglimento dell'azione incoata, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e cioè tanto dell'elemento oggettivo, costituendo il bene oggetto di donazione una garanzia per il soddisfacimento del credito, quanto dell'elemento pagina 3 di 10 soggettivo in ordine alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
In conclusione, hanno chiesto l'accoglimento della domanda, chiedendo che venga dichiarato inefficace, e quindi revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione del 15.11.2012, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite e , le quali CP_1 CP_2
hanno contestato la domanda azionata e chiesto, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione dei giudizi di opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 114/14 e 115/14; nel merito, per il rigetto della domanda per l'assenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto de quo.
All'udienza del 14.04.2016, ritenuto che le difese e le eccezioni proposte non fossero compatibili con l'istruttoria sommaria che caratterizza il procedimento ex art. 702 bis c.p.c.,
è stato disposto il mutamento del rito con concessione dei termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.
Con ordinanza del 07.02.2017, rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio proposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 06.10.2017, si è costituita quale successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per la linea di credito portata dal d.i. 115/2014, nell'interesse di la quale Controparte_3 Controparte_4
mandataria di a sua volta mandataria di la Controparte_5 Controparte_3
quale ha insistito in tutte le istanze, eccezioni e difese già avanzata dalla cedente.
A sua volta, in data 01.04.2020, si è costituita quale successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nell'interesse di la quale mandataria di Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
e, a sua volta, mandataria di la quale ha insistito in tutte
[...] Controparte_6
le istanze, eccezioni e difese già avanzata dalla cedente Controparte_3
Ed ancora, in data 28.01.2022, si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nell'interesse della nella qualità di legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era Controparte_7
originario creditore il (già , la Controparte_13 Parte_1 [...]
nella qualità di cessionaria del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. Controparte_14
114/14, la quale ha fatto proprie le difese precedentemente spiegate dal Parte_1
[...]
pagina 4 di 10 All'udienza dell'11.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'azione revocatoria è uno strumento diretto a salvaguardare l'integrità patrimoniale del debitore al fine di permettere al creditore il soddisfacimento coattivo del suo credito.
Tale azione è diretta a far dichiarare inefficaci nei confronti del creditore agente gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle ragioni creditorie, con il necessario concorso dei presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento dell'azione medesima.
Il creditore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza dei suoi elementi costitutivi e cioè, quello oggettivo costitutivo dalla qualità di creditore in capo al soggetto agente, dall'esistenza di un atto dispositivo – a titolo gratuito od oneroso – posto in essere dal debitore, nonché dal pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie (eventus damni), e quello soggettivo, costituito – nel caso di atto a titolo gratuito – dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. consilium fraudis) e – nel caso di atto a titolo oneroso – dalla consapevolezza anche in capo al terzo (cf. scientia damni) di tale pregiudizio.
Per ciò che concerne la prima condizione “qualità di creditore” e pertanto l'esistenza di uno specifico credito, appare opportuno precisare che l'evoluzione giurisprudenziale, attraverso un'interpretazione funzionale, ha accolto una nozione lata, per la quale è legittimato ad agire in revocatoria anche chi alleghi un credito eventuale, soggetto a termine o condizioni, o un credito litigioso, così ampliandosi l'ambito delle pretese tutelabili alle mere aspettative e non vincolando l'esperibilità marzo dell'azione all'esistenza di un credito che sia liquido ed esigibile (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981 per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che
l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza
pagina 5 di 10 del terzo in ordine all'eventus damni” (Cass. 14166/2001; Cass. 12672/2001; Cass.
12144/1999).
“Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria” (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16819/2024), “bastando una semplice aspettativa che non rilevi “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile” (Cass. Civ. Sez. III, n. 11755/2018).
Rileva, infatti “una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che ne persegue ai fini restitutori” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 4212/2020).
Con riguardo al caso in esame, risulta pacificamente provata ed accertata l'esistenza del credito in capo al ricorrente, sia in ordine all'an che al quantum, come si evince dalla documentazione allegata alla domanda, trovando origine negli estratti conto intestati ad
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_9 Parte_2
(cfr. allegati nn. 2, 4 e 10), nella sottoscrizione delle fideiussioni rilasciate in data
[...]
16.02.2012 e 29.04.2010 (cfr. allegati nn. 7 e 14) da quale garante, e da CP_1
ultimo nei decreti ingiuntivi n. 114/14 e n. 115/14, entrambi emessi dal Tribunale di
Caltagirone in data 19.03.2014 (cfr. allegati nn. 9 e 16).
Ad ogni modo, va evidenziato che, nel caso di specie, a prescindere dal giudizio di opposizione spiegato contro i decreti ingiuntivi nn. 114/14 e 115/14, la debitrice non ha mai contestato in modo specifico la sussistenza del credito vantato dal ricorrente, permettendo così da ritenere soddisfatto il primo requisito dell'azione revocatoria.
Quanto all'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore arrecato da un atto dispositivo
– a titolo gratuito od oneroso – effettuato dal debitore, la Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale
pagina 6 di 10 compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modificazione qualitativa di esso” (Cass. Civ. Sez. III, n. 1896/2012).
In virtù di tale principio, giova ricordare che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, poiché egli è il solo in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. Civ. Sez.
III-VI, ord. n. 16221/2019).
Al riguardo, parte ricorrente ha ritualmente prodotto copia dell'atto di donazione del
15.11.2012, in notaio dott. , con il quale e Persona_1 Controparte_9 CP_1
riservandosi il diritto di usufrutto, hanno donato alla figlia la nuda
[...] CP_2
proprietà dei beni immobili indicati nel ricorso introduttivo.
Parte ricorrente ha pacificamente provato e documentato l'intervenuta modificazione della garanzia patrimoniale, poiché la stipula del predetto atto è intervenuta entro un breve lasso temporale – precisamente in data 15.11.2012 - e dopo il sorgere del credito, derivante dalle fideiussioni omnibus (garanzia n. 000094923 e n. 000052181) rilasciate da CP_1 in favore di e della società “ rispettivamente Controparte_9 Parte_2
in data 12.06.2012 e 29.04.2010 e per l'importo di euro 240.000,00 e di euro 375.000,00, a fronte dell'apertura di conti correnti bancari da parte del debitore principale, poi da ultimo portato dai decreti ingiuntivi nn. 114/14 e 115/14 emessi dal Tribunale di Caltagirone in data
19.03.2014.
La sottrazione dei beni oggetto dell'atto di donazione costituisce una operazione pregiudizievole rispetto ad una eventuale fruttuosità dell'esecuzione dei beni e, dunque, al soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, a seguito della totale compromissione della consistenza patrimoniale della debitrice.
Invece, la debitrice non ha indicato e quantificato il valore di eventuali altri bene rimasti nel suo patrimonio e, conseguentemente, non è stata fornita la prova concreta della sussistenza di un patrimonio residuo tale da essere idoneo a soddisfare le ragioni del creditore.
pagina 7 di 10 Da quanto emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, CP_1
risulterebbe proprietaria di altri beni immobili, nello specifico di terreni siti nel Comune di
Caltagirone, MA e OD BE, oggetto già di atto di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Caltagirone in favore di e di Controparte_15 CP_16
Co (cfr. allegati 8 e 19), mentre è stata posta in
[...] Controparte_18
liquidazione con atto del 17.03.2014.
Dunque, anche se la procedura esecutiva immobiliare risultasse ancora in corso, le probabilità che all'esito della stessa parte creditrice riuscirebbe a soddisfarsi - in tutto o in parte – a fronte dei crediti vantati da altri istituti di credito – appaiono a dir poco scarse se non addirittura impossibili.
Non vi è dubbio che l'atto dispositivo in questione abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie, rendendo incerto e difficile il suo soddisfacimento, avendo comportato la fuoriuscita dei beni dal patrimonio della debitrice senza la corresponsione di alcun corrispettivo.
Quanto, invece, all'elemento soggettivo, trattandosi di atti a titolo gratuito, posto in essere dopo il sorgere del credito, sarà sufficiente dimostrare la consapevolezza in capo al debitore,
e non anche in capo al terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Non occorre l'intenzione di nuocere, basta la mera consapevolezza che quell'atto dispositivo diminuisca la garanzia patrimoniale generica e tale prova può essere data anche mediante presunzioni (Cass. Civ. Sez. III, n. 27546/2014).
Appare opportuno sottolineare, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, che il credito non è sorto per effetto dei decreti ingiuntivi indicati, successivi all'atto di disposizione (con la conseguenza che si sarebbe dovuta dimostrare la preordinazione a ledere le ragioni creditorie), bensì in forza dei rapporti contrattuali tra le parti, con la precisazione che, al momento dell'atto pubblico, i rapporti di conto corrente in questione registravano già valori a debito di notevole consistenza per i debitori principali, dei quali deve ritenersi che il fideiussore fosse a conoscenza sia per il rapporto di coniugio, sia per l'importo della somma garantita sia ancora per la partecipazione sociale nella Parte_2
Non vi è dubbio, allora - come si evince anche da un ulteriore elemento presuntivo, dato dalla circostanza che il bene è fuoriuscito dalla sfera patrimoniale del debitore in favore della figlia, soggetto legato da un rapporto di parentela strettissimo - che il debitore ed il garante pagina 8 di 10 non potessero non rendersi conto di rendere più difficile per il creditore il recupero del credito.
In definitiva, devono ritenersi sussistenti i presupposti dell'actio pauliana e in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione del 15.11.2012 nei confronti del ricorrente e delle intervenute e Controparte_6 Controparte_7
Si ordina, dunque, al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma I, c.c.
In conclusione, la domanda proposta da parte ricorrente, per le ragioni sopra esposte, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di complessità bassa) e delle attività effettivamente prestate. In proposito, mentre alla cedente verranno liquidate tutte le fasi, alle cessionarie intervenute sarà liquidata soltanto la fase decisionale, non avendo le stesse compiuto un'apprezzabile fase di studio, essendosi limitate ad aderire alle difese della cedente senza ulteriori difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
- dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte ricorrente e delle intervenute e dell'atto di donazione del 15.11.2012 Controparte_6 Controparte_7
in notaio , Rep. n. 7211 Racc. n. 4777, tra e Persona_1 Controparte_9 CP_1 da un alto e dall'altro, avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva
[...] CP_2
del diritto di usufrutto in capo ai donanti, dell'immobile sito nel Comune di MA, via
Carlo Linneo e precisamente: fabbricato ad uso abitativo a due elevazioni fuori terra con soprastante terrazza a cui si accede attraverso apposito vano scale, con annessi corte e terreno pertinenziali, composto da garage al piano terra di mq 191 e per quanto in effetti misura e da un appartamento al piano primo della consistenza di 8,5 vani;
il tutto confinante con la via
Carlo Linneo da cui ha accesso dal civico 66, con la via Citerea e con proprietà o Per_2
aventi causa, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di MA al foglio 309, part. 1690 sub. 2, Via Carlo Linneo nn. 64-68, piano T. cat. C/6, classe 1, mq 191, rendita euro pagina 9 di 10 197,29; sub. 3, via Carlo Linneo n. 66, piano 1-2, cat. A/2, classe 4, vani 8-5, rendita euro
377,53, e al Catasto Terreni del Comune di MA al foglio 5. Part. 2021, vigneto di 1, di are 02.45, con R.D. euro 3,67 e R.A. euro 1,27;
- per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione degli atti revocati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma I, c.c.;
- condanna e alla refusione delle spese del presente giudizio in CP_1 CP_2
favore di parte ricorrente e delle intervenute e che Controparte_6 Controparte_7
liquida in euro 3.826,00 per il in euro 1.453,00 ciascuna per Parte_1
e per oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come Controparte_6 Controparte_7
per legge, e spese vive sostenute.
Così deciso in Caltagirone il 9 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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