TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1773/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
11.09.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato DOMENICO NASTARI, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in 30174 Venezia Mestre, Calle del
Gambero n. 6
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- contumace –
O G G ETTO : Li cenzi a mento i ndi vi d ual e pe r m ancat o super am en t o del peri odo di
prova
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa
1 - nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni descritte in narrativa, l'illegittimità del licenziamento irrogato in data 06.12.203 per mancato superamento del periodo di prova, in quanto comminato dopo la fine del periodo di prova, e, per l'effetto, condannarsi la società
a corrispondere al ricorrente il relativo risarcimento quantificato nell'importo Controparte_1
di euro 14.560,86, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, importo pari alla retribuzione globale di fatto che il ricorrente avrebbe percepito in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dal giorno del licenziamento sino alla naturale scadenza, nel periodo quindi compreso tra il 06.12.2023 sino al 31.03.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse, comprese spese generali al 15% ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.09.2024 il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del proprio ex datore di lavoro lamentando il tardivo licenziamento Controparte_1
intimato per mancato superamento del periodo di prova avvenuto quando quest'ultimo era già
stato esperito, ovvero oltre i 37 giorni pattuiti nell'ambito del contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Tale licenziamento è intervenuto, peraltro, mentre il ricorrente si trovava assente per malattia.
1.1 Concludeva, dunque, affinché fosse riconosciuta l'illegittimità del licenziamento chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di euro 14.560,86 quale risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dal licenziamento alla naturale scadenza del contratto.
2. La resistente rimaneva contumace.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
3. Osserva il giudicante:
- la documentazione prodotta attesta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un periodo di prova pari 37 giorni di lavoro effettivo (cfr doc.
1). Tale periodo di prova risulta regolarmente esperito considerati sia la durata del
2 rapporto di lavoro che la sua distribuzione settimanale contrattualmente stabilita, così
come i giorni lavorati dichiarati in ricorso, i quali, sottratti i periodi di malattia attestati dai certificati prodotti, risultano compatibili con il contratto stesso;
- la contumacia del datore di lavoro fa sì che quest'ultimo nulla abbia chiesto di provare per quel che riguarda il presupposto di legittimità del licenziamento, ovvero – posto che il licenziamento è stato intimato per mancato superamento della prova – che al momento del licenziamento la prova non si era ancora conclusa;
- le buste paga prodotte, le quali riportano un numero di giornate lavorate inferiori rispetto a quanto attestato dal ricorrente in ricorso, fanno prova solo contro il datore di lavoro e non eventualmente a suo favore (cfr art. 2709 c.c.).
4. Tutto ciò premesso il ricorso è fondato, pertanto la convenuta va condannata a risarcire il danno subito dal ricorrente.
5. Tale danno si presume corrispondente alle retribuzioni perdute e, dunque, pari all'importo di € 14.560,86, come correttamente calcolato da parte ricorrente sulla base del contratto e delle buste paga, così come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corta la quale afferma “[…] in caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro dal rapporto a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso sino alla prevista scadenza del contratto. […]” (Sez. L, Sentenza n. 24335 del
29/10/2013).
6. Per quanto fin qui argomentato, la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente, per i titoli azionati in ricorso, l'importo di € 14.560,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente, condanna la società convenuta a corrispondergli a
3 titolo di risarcimento del danno importo di € 14.560,86, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
Venezia, 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
4