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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3449 R.G.A.C. per l'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 24.4.2025, vertente
TRA
( , e per essa la Parte_1 P.IVA_1 mandataria ( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Antonio Actis, presso il cui studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 17/b, è elettivamente domiciliata;
Appellante principale
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Roberto Arcella, presso il cui studio in
Napoli, via Vincenzo Tiberio n. 14, sono elettivamente domiciliati;
Appellati/appellanti incidentali
E
( ), rappresentato e Controparte_3 C.F._3 difeso in giudizio, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Di Costanzo e Vincenzo Di
Costanzo, presso il cui studio in Napoli, viale di Augusto 6, è elettivamente domiciliato;
Appellato/appellante incidentale
NONCHE'
( ), CP_4 C.F._4 CP_5
( ), C.F._5 CP_6
( ) e C.F._6 CP_7
( ), questi ultimi due anche in proprio, e tutti C.F._7 quali eredi di ( , Persona_1 C.F._8 rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Sergio
1 De IM, presso il cui studio in Napoli, presso il Centro Direzionale
Isola F10, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
E
( ), rappresentato e Controparte_8 C.F._9 difeso in giudizio, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Bruno Pezone e Massimiliano
Tramontano, presso il cui studio in Pagani (SA), Traversa Criscuolo n.
22, è elettivamente domiciliato;
Appellato
( ), rappresentato e difeso in CP_9 C.F._10 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Francesco Gagliardi, presso il cui studio in Pagani (SA), via Piave n. 26, è elettivamente domiciliato;
Appellato
), Controparte_10 C.F._11 CP_10
), ,
[...] C.F._12 Controparte_11
, e CP_12 Controparte_13 Controparte_14
;
[...]
Appellati contumaci
NONCHE'
(già Controparte_15 16
;
[...]
Appellata contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2608/2022, pubblicata in data 29.6.2022.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 24.4.2025, da intendersi qui espressamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 14.4.1998, la
[...] conveniva in Parte_3 giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, la curatela dei fallimenti della e di Controparte_17 Controparte_18 in nonché , , , CP_4 Persona_1 CP_7 CP_6
, , (n. 5.5.1968), CP_9 Controparte_8 Controparte_10
, (n. 17.11.1979), Controparte_11 Controparte_10 CP_12
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_1
e , al fine di ottenere la declaratoria di CP_2 Controparte_3 inefficacia, ex art. 2901 c.c., di alcuni atti di disposizione posti in
2 essere dalle società, poi dichiarate fallite, in favore degli altri convenuti, e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., quantificati in vecchie £. 1.224.405.898 (pari ad €
632.352,86).
A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, pronunciata dal tribunale di Napoli a favore di quello di Santa Maria Capua
Vetere, il giudizio veniva riassunto, con atto di citazione del
22.1.2001, da , quale successore a titolo 16 particolare della . Parte_3
Si costituivano nel giudizio riassunto tutti i convenuti, ad eccezione di e , dichiarati contumaci, tutti CP_7 CP_6 insistendo per il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza parziale n. 1365/2007, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere così statuiva: “dichiara improcedibile l'azione di revocatoria ordinaria avanzata da parte attrice e la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Curatela del fallimento “
[...]
e di in;
compensa le spese Controparte_17 CP_18 CP_4 tra le parti;
provvede quanto al resto per il prosieguo come da separata ordinanza”, disponendo, pertanto, la prosecuzione del giudizio per le differenti domande di cui agli artt. 1342, 1343, 1344 cc e la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei terzi acquirenti in bonis.
Espletata attività istruttoria, il giudizio, interrotto a seguito della morte dell'avv. Siviero, procuratore del convenuto Controparte_14
, con ricorso del 24.5.2010, veniva riassunto su iniziativa
[...] della Italfondiario S.p.A., quale procuratore di Parte_1 cessionaria del credito di (in virtù di 16 contratto di cessione pro soluto del 6.12.2005).
Terminata l'istruttoria, dopo molteplici rinvii, la lite veniva definita con sentenza n. 2608/2022, pubblicata in data 29.06.2022, con cui il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva: “rigetta le domande proposte da nei confronti di , 16 CP_9
, , Controparte_8 Controparte_3 Controparte_14
(n. 5.5.1978) (n. Controparte_1 Controparte_10 Controparte_10
17.11.1979), , Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, e;
dichiara la contumacia CP_2 Persona_1 CP_7 CP_6 di e;
dichiara il difetto di legittimazione CP_6 CP_7 passiva di condanna in persona del CP_2 16 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore di ciascuno dei convenuti, , CP_9 CP_8
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_14 Controparte_1
(n. 5.5.1978) (n. 17.11.1979), Controparte_10 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_2
, e;
e in Persona_1 CP_7 CP_6 Controparte_19 CP_9
€ 7.795,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore degli avv. Gagliardi Francesco e Bruno Pezone,
3 Di Costanzo Giuseppe, e Roberto Arcella che ne hanno Controparte_20 fatto richiesta;
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e con 16 vincolo di solidarietà di entrambe le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.”
Il giudizio di secondo grado. Contro l'indicata sentenza n. 2608/2022, notificata ad 16
(dall'avv. Arcella, procuratore di e
[...] Controparte_1 CP_2
in data 30.6.2022, proponeva appello, con atto notificato in
[...] data 27.7.2022, (come detto, cessionaria del Parte_1 credito in origine vantato da ora 16 [...]
, e per essa la mandataria CP_15 Parte_2 lamentando l'erronea liquidazione delle spese di lite, al fine articolando quattro motivi di gravame, e precisamente: 1) errata liquidazione in favore di ciascun convenuto, nonostante la costituzione di più parti con il medesimo difensore e con identica (o sostanzialmente identica) posizione processuale;
2) errata liquidazione delle spese processuali in favore dei convenuti CP_10
(del 1968), , (del
[...] Controparte_11 Controparte_10
1979), e , che non avrebbero svolto CP_12 Controparte_13 alcuna significativa attività difensiva dopo la costituzione in giudizio;
3) errata liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto
, che, inizialmente costituitosi, non avrebbe poi Persona_1 espletato alcuna ulteriore attività difensiva;
4) errata liquidazione delle spese processuali in favore dei convenuti contumaci CP_6
e .
[...] CP_7
L'appellante formulava, altresì, istanza di correzione di errore materiale, assumendo che il tribunale fosse incorso in errore nell'indicazione di parte attrice quale 16 allorquando risulta costituita in giudizio la a Parte_1 mezzo del suo procuratore Italfondiario S.p.A., quale nuova titolare del credito.
Così, pertanto, concludeva: “in via preliminare e cautelare: - sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza n. 2608/2022, nrg
321/2001 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile,
Giudice G.o.p. dr.ssa Anna Ruotolo, depositata in data 28.06.2022 e pubblicata in data 29.06.2022; in via principale e nel merito: - accogliere … il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, liquidare un compenso unico per i convenuti aventi identica posizione processuale e costituiti con il medesimo procuratore ed escluderla integralmente per i convenuti contumaci e/o rimasti inerti;
- provvedere alla correzione dell'errore materiale relativo all'indicazione della parte attrice;
- condannare, le parti appellate, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.”
4 Radicata la lite, si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione con appello incidentale del 30.8.2022, e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello proposto nei loro CP_2 confronti e, in via incidentale, la riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado, siccome insufficiente e “non rispettosa” dei parametri ex D.M. 55/2014 in relazione al valore della controversia, pari ad € 632.352,86, lamentando, altresì, con riguardo alla posizione dell'appellata l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 cpc CP_2 avanzata in prime cure.
Quanto all'istanza di correzione di errore materiale, deducevano che:
“Vero è che Italfondiario S.p.A. si costituì in giudizio, riassumendolo ex art. 303 c.p.c. dopo la morte dell'Avv. Siviero, in rappresentanza della cessionaria del credito a titolo particolare nel diritto controverso, ex art.
111 c.p.c., mercè la quale il nuovo titolare del credito si aggiunse, non sostituendosi, all'originaria parte del rapporto processuale, 16
… Poiché nessuna pronuncia d'estromissione di
[...] [...]
stata nel giudizio di primo grado … l'unico errore Controparte_21 materiale può essere ravvisato nella mancata indicazione, sia nell'epigrafe che nel “
p.q.m.
” della sentenza, della quale Controparte_22 ulteriore destinataria del provvedimento di condanna alle spese”. Peraltro, nel manifestare la propria opposizione all'estromissione di
(già , deducevano Controparte_15 16 che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultima, non evocata in giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.11.2022, si costituiva anche
, concludendo per il rigetto del gravame, anch'esso Controparte_3 contestualmente spiegando appello incidentale per la riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado, quantificate dal tribunale in violazione dei parametri tabellari previsti dal DM 55/2014 e con riferimento ad uno scaglione errato.
Si costituivano, altresì, con distinte comparse e con distinti difensori,
e , concludendo per il rigetto del CP_9 Controparte_8 gravame, evidenziando la differente posizione rispettivamente assunta in prime cure.
Si costituivano, infine, gli appellati CP_4 CP_5
e questi ultimi due anche in proprio e CP_6 CP_7 tutti quali eredi di concludendo per il rigetto Persona_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio CP_10
(nato il [...]), ,
[...] Controparte_11 Controparte_10
(nato il [...]), e Controparte_23 CP_12 [...]
. Controparte_14
Disposta (con ordinanza del 5.7.2023) l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (ora 16
5 , la stessa, benché ritualmente citata, non si Controparte_15 costituiva in giudizio.
Effettuata la notifica degli appelli incidentali ai contumaci e sospesa l'esecutività della sentenza gravata limitatamente alla disposta condanna alle spese processuali in favore dei convenuti contumaci
e (con ordinanza del 12.03.2024), la CP_6 CP_7 causa, all'udienza cartolare del 24.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
*****
I. Va innanzitutto dichiarata la contumacia degli appellati CP_10
(nato il [...]), ,
[...] Controparte_11 Controparte_10
(nato il [...]), Controparte_23 CP_12 [...]
nonché di (ora Controparte_14 16
, non costituiti in giudizio benché ritualmente Controparte_15 citati.
II. L'appello principale è inammissibile per difetto di interesse dell'appellante cessionaria del credito Parte_1 inizialmente vantato da 16
Premesso, infatti, che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, cpc, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atti tra vivi
a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, e che
è pacifico che nella specie, nonostante la costituzione della cessionaria la cedente non veniva Parte_1 16 estromessa dal giudizio, deve innanzitutto chiarirsi che in alcun errore materiale è incorso il tribunale che, nel disciplinare le spese, correttamente le poneva a carico della cedente 16
.
[...]
Né la ha interesse a dolersi di tale statuizione, che Parte_1 anzi le è favorevole, atteso che la disposta condanna alle spese, a carico della sola cedente, non spiega effetti diretti nei confronti della cessionaria, successore a titolo particolare.
Invero, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, “in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.
Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra
i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti
6 processuali” (cfr., anche in motivazione, Cass. 9264/2021), verificandosi, in altri termini, una scissione dell'efficacia delle statuizioni di merito e di rito della sentenza gravata, non estensibili, queste ultime, in assenza di espressa pronuncia al riguardo, alla cessionaria, benché intervenuta in giudizio (cfr., in argomento, anche
Cass. 21107/2005, che, nell'esaminare l'art. 111 cpc, chiarisce: “In virtù della richiamata disciplina, che contempera le esigenze della libera circolazione dei beni con quelle dell'economia dei processi, nel caso di mutamento della titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio il processo continua tra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare. Il successore non diviene parte del processo, ma può intervenire o esservi chiamato, e solo in tal caso ne diviene parte a tutti gli effetti, mentre il suo dante causa, se le altre parti lo consentono, può esserne estromesso, il successore, anche se è rimasto estraneo al processo, e quindi non ha acquistato la qualità di parte processuale, in quanto effettivo titolare della situazione sostanziale sulla quale la sentenza ha inciso, ne subisce gli effetti, anche in sede esecutiva
(sent. n. 2748/98), ma, non potendo essere lasciato senza difesa, pur non essendo stato parte del processo è eccezionalmente legittimato ad impugnare la sentenza, se sfavorevole per il suo dante causa;
ovvero può avvalersene, anche in sede esecutiva, se la decisione è favorevole al suo dante causa (sent.
n. 8459/94).
Gli effetti di cui si tratta, per uniforme opinione della dottrina e della giurisprudenza, sono tuttavia soltanto quelli che derivano dal contenuto di merito della decisione, e cioè gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non anche gli effetti di rito, che sono operanti esclusivamente nei confronti delle parti processuali. E tra gli effetti di rito è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo.
Consegue che il successore potrà essere condannato alle spese solo se è intervenuto o è stato chiamato, avendo in tal caso acquisito la qualità di parte processuale (sent. n. 773/80), mentre nel caso in cui il successore sia rimasto estraneo al processo la condanna alle spese pronunciata contro il suo dante causa non potrà spiegare effetti nei suoi confronti. Così come, specularmente, il successore rimasto terzo, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa (sent. n. 8459/94), non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui reca condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando queste solo al suo dante causa, che le ha sostenute”).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. La declaratoria di inammissibilità del gravame principale determina l'inefficacia, ex art. 334, comma 2, cpc, dell'appello incidentale tardivamente proposto da con comparsa Controparte_3 depositata in data 30.11.2022, allorché era ormai decorso il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 30.6.2022 (termine scaduto l'1.9.2022,
7 cadendo il 30 luglio 2022 di sabato ed operando la sospensione feriale dall'1 al 31 agosto).
IV. Va, invece, parzialmente accolto, per le considerazioni che ci si accinge a precisare, l'appello incidentale tempestivamente proposto da e con comparsa depositata in data Controparte_1 CP_2
30.8.2022 (notificata il 29.11.2023 all'appellata, rimasta contumace,
, nei cui confronti veniva integrato il 16 contraddittorio), con cui si chiede alla Corte adita, in riforma della sentenza gravata, di voler così provvedere: “a) Rigetti l'appello principale proposto nei confronti dei IG.ri e CP_2 Controparte_1
b) In accoglimento dei motivi d'appello incidentale: a. Condanni
[...]
e tra essi in solido, alle spese del CP_15 Parte_1 giudizio di primo grado liquidate: i. A favore di nella Controparte_1 misura di € 27.804,00, oltre aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis,
d.m. 55/2014, rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Arcella;
ii. A favore di nella misura di € CP_2
27.804,00, oltre aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, d.m. 55/2014, rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv.
Roberto Arcella;
iii. Gradatamente, a favore di e Controparte_1 CP_2 nella misura di € 36.145,20 (importo così aumentato del 30% per
[...]
l'assistenza alla seconda parte), oltre aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, d.m. 55/2014, rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Arcella;
b. Condanni e Controparte_15
tra essi in solido, al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 del risarcimento danni ex art. 96, co.1, c.p.c. ovvero, gradatamente, di
[...] una somma equitativamente liquidata ex art. 96, co. 3, c.p.c.; c. Condanni
e tra essi in solido, alla Controparte_15 Parte_1 rifusione delle spese e competenze del grado di appello in favore di
e , oltre alle maggiorazioni ai sensi dell'art. 4, Controparte_1 CP_2 co.
1-bis, d.m. 55/2014 e per rimborso forfettario”.
§. Orbene, rileva innanzitutto la Corte che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti incidentali (pag. 8 della comparsa di costituzione), la mancata indicazione, sia nell'epigrafe che nel
“
p.q.m.
” della sentenza, della (cessionaria) società Parte_1
[...
quale ulteriore destinataria del provvedimento di condanna alle spese, non configura un mero errore materiale, trattandosi al contrario di error in iudicando (per omessa pronuncia sulle spese a carico di una parte processuale), che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di gravame, di talché, in assenza di specifica impugnazione al riguardo, non potrà procedersi all'invocata condanna della cedente e della cessionaria, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado, che, pur da riliquidare negli importi (come si dirà a breve), andranno poste sempre e solo a carico della (cedente) 16
(unica destinataria della pronuncia di condanna).
[...]
8 §. Tanto chiarito, gli appellanti incidentali, con due motivi di gravame, lamentano:
1) con riguardo alla posizione di (riconosciuta priva di
CP_2 legittimazione passiva, in accoglimento dell'eccezione dalla stessa proposta), l'omessa pronuncia sull'invocata condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, assumendo la ricorrenza della colpa grave della banca attrice in prime cure, ravvisabile nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese, al fine deducendo che il coinvolgimento della nel
CP_2 giudizio (di revocatoria ex art. 2901 c.c. e risarcimento danni avanzate dall'istituto di credito nei confronti dei terzi acquirenti) era più che evitabile, non sussistendo il minimo dubbio in ordine all'estraneità della IG.ra rispetto ai fatti di causa, agevolmente verificabile
CP_2 dalla lettura dell'atto per Notar di Transo del 15/10/1996, cui la IG.ra partecipò ai soli fini di cui all'art. 179, lettera f) cod.
CP_2 civ, come risulta dall'art. 5 dell'atto, rubricato eloquentemente come
“dichiarazione di esclusione dalla comunione”. Si assume, dunque, che alla “doveva essere liquidato un risarcimento dei danni, ex art. CP_2
96, co. 1, c.p.c. (risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente e da ritenersi sussistenti in re ipsa, atteso il coinvolgimento della parte in un processo che non la riguardava minimamente per ben 24 anni!), o, in alternativa, andava alla stessa riconosciuta una somma ex art. 96, co. 3,
c.p.c.”;
2) violazione dell'art. 5 del DM 55/2014 – insufficiente liquidazione delle spese in relazione al valore della controversia, al fine deducendo che la sentenza risultava chiaramente viziata dall'errata liquidazione delle competenze in loro favore (con l'accessorio provvedimento di distrazione in favore del sottoscritto avv. Roberto Arcella) per la mancata considerazione dell'esatto parametro del “valore della controversia”.
§. Il primo motivo va disatteso.
Giova al riguardo premettere che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1,
c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (così, tra le altre, Cass.
2805/2018: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e
9 sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”).
Ferma tale premessa e tornando al caso concreto, consistente in una complessa vicenda di revocatoria di plurimi atti dispositivi intercorsi tra più parti, asseritamente in frode del credito vantato dalla Banca istante, e tenuto anche conto delle deduzioni (implicitamente disattese nella sentenza gravata) da quest'ultima svolte in prime cure con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva della CP_2
(cfr., in particolare, pagg. 18 e 19 della conclusionale del 14.2.2022), si rileva che quest'ultima, in ogni caso, in prime cure, nulla ha allegato (e tanto meno provato) sul dedotto danno da lite temeraria, limitandosi genericamente ad affermare, in sede di gravame, che il pregiudizio fosse in re ipsa in considerazione del protrarsi del giudizio.
E però, in contrario, si osserva che per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. 15175/2023; nello stesso senso, Cass. 2805/2018 cit., Cass. 21798/2015, Cass. 28226/2008,
Cass. 3388/2007, Cass. 18169/2004, Cass., S.U., 7583/2004).
Consegue che, nella specie, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo, in assenza di qualsivoglia specifica allegazione del pregiudizio in concreto patito dalla (non evincibile dagli atti e rimasto indimostrato), la CP_2 domanda di danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, cpc, andava e va in ogni caso disattesa.
Del pari, va disattesa, non ricorrendone ad avviso della corte i presupposti, la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, cpc, non risultando nella specie integrato un vero e proprio “abuso del processo”, vieppiù alla luce delle su richiamate deduzioni svolte in prime cure dalla Banca istante sul difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
§. Va invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo di gravame, dovendosi far riferimento, nella liquidazione del compenso a carico della parte soccombente, al valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile (cfr. art. 5 del D.M. 55/2014 e art. 10 cpc), e dunque, nella specie, in parziale riforma della sentenza gravata, al valore della domanda risarcitoria (pari ad € 632,352,86) azionata in primo grado dall'istituto di credito istante ed integralmente rigettata dal tribunale (cfr., sul punto, Cass., Sez. Unite, 20805/2025),
10 riliquidandosi, dunque, il compenso, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, secondo i valori medi del corretto scaglione di riferimento (da € 520.000,01 ad € 1.000.000), nella misura indicata dagli appellanti incidentali, pari ad € 27.804,00
(anziché € 7.795,00 per ciascuno di essi, liquidati dal primo giudice).
Compenso unico, da riconoscere per la difesa di due soggetti aventi la stessa posizione processuale (di convenuti), che va maggiorato del
30%, così lievitando ad € 36.145,20 - avendo richiesto la prestazione professionale l'esame (per la che eccepiva il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva) di specifiche e distinte questioni di diritto -, con l'ulteriore aumento del 30%, ex art. 4, comma 1bis, del DM
55/2014, per un compenso finale pari ad € 46.988,76, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Roberto Arcella, antistatario.
Valgono al riguardo i principi affermati dalla Suprema Corte che, nel precisare “che l'"identità di posizione processuale" di cui all'art. 4, comma
2, d.m. 55/14, non coincide con l'identità di questioni da esaminare e decidere”, e che dunque l'anzidetta disposizione “riguarda in modo onnicomprensivo l'ipotesi in cui il medesimo difensore assiste parti che hanno la medesima posizione processuale formale: vuoi di attore, vuoi di convenuto, vuoi di interveniente, vuoi di terzo chiamato”, ha chiarito che:
“In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (cfr., anche in motivazione, Cass. 10367/2024). V. Le spese del grado, nei rapporti tra l'appellante principale
[...]
e l'appellato/appellante incidentale , Parte_1 Controparte_3 tenuto conto delle ragioni della decisione, vanno integralmente compensate.
Nei rapporti con gli appellati/appellanti incidentali e Controparte_1
tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del CP_2 gravame incidentale, si ritiene di dover disporre la compensazione per
½ delle spese del grado, per il resto gravanti, in applicazione del criterio della soccombenza, in solido, sull'appellante principale
11 e su (ora Parte_1 16 [...]
), e liquidate, nell'indicata frazione, nella misura CP_15 indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'oggetto della causa, della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività concretamente espletata, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.000,01 ad € 52.000,00, determinato secondo il criterio del disputatum, integrato da quello del decisum; cfr. Cass. 536/2011,
Cass. 27871/2017 e Cass. 27274/2017), riconoscendo sul compenso base (di € 2.497,75) gli aumenti ex art. 4, comma 2 e comma 1bis del citato DM.
Nei rapporti tra l'appellante principale e gli altri appellati costituiti, gli oneri del grado seguono la soccombenza della e si Parte_1 liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'oggetto della causa, della definizione in rito e dell'attività concretamente espletata, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00, determinato secondo il criterio del disputatum; cfr. Cass. 536/2011, Cass. 27871/2017 e Cass.
27274/2017), con distrazione, rispettivamente, in favore dell'avv.
Francesco Gagliardi (per ), degli avv.ti Bruno Pezone e CP_9
Massimiliano Tramontano (per ) e dell'avv. Controparte_8
Sergio De IM, per gli appellati con la precisazione, CP_4 quanto alla posizione di questi ultimi, che il compenso base di €
2.905,00 verrà prima ridotto e poi maggiorato, ex art. 4, commi 2 e 4, del citato DM (Cass. 10367/2024, cit.).
Nulla va disposto nei rapporti con gli altri appellati rimasti contumaci.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3449 R.G.A.C. per l'anno 2022, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2608/2022, pubblicata in data 29.06.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia degli appellati (n. Controparte_10
5.5.1968), (n. 17.11.1979), Controparte_10 CP_11
,
[...] CP_12 Controparte_13 [...]
e di Controparte_14 16
12 2. dichiara inammissibile l'appello principale proposto da
[...]
Parte_1
3. per l'effetto, dichiara inefficace l'appello incidentale tardivo proposto da;
Controparte_3
4. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da e e, per l'effetto, in parziale riforma Controparte_1 CP_2 della sentenza gravata, che per il resto conferma, condanna
[...]
al pagamento, in favore di e 16 Controparte_1
delle spese di lite del primo grado, che si riliquidano CP_2 in complessivi € 46.988,76 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Arcella, antistatario;
5. compensa integralmente le spese del grado nei rapporti tra l'appellante principale e l'appellato/appellante incidentale
[...]
; CP_3
6. condanna e (ora Parte_1 16
), in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_15 favore degli appellati/appellanti incidentali e Controparte_1
di ½ delle spese del grado che si liquidano, in detta CP_2 ridotta frazione, in € 388,50 per esborsi ed € 4.221,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Arcella, antistatario, compensando tra le stesse parti i residui oneri di lite;
7. condanna l'appellante principale al pagamento: Parte_1
-- in favore degli appellati e , CP_9 Controparte_8 delle spese del grado che si liquidano, per ciascuno di essi, in €
2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, rispettivamente, in favore dell'avv. Francesco Gagliardi (per ) e degli avv.ti CP_9
Bruno Pezone e Massimiliano Tramontano (per CP_8
), dichiaratisi antistatari;
[...]
-- in favore degli appellati CP_4 CP_5 CP_6
e nell'indicata qualità, delle spese del
[...] CP_7 grado, che si liquidano in complessivi € 3.863,65 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio De IM, dichiaratosi antistatario;
8. nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati contumaci;
13 9. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 4.9.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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